Modifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva 98/24/CE del 7.4.98



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Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Modifica il DLgs 25/02 (costituente il titolo VII bis del DLgs 626/94) che recepiva la direttiva 98/24/CE del 7.4.98

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Determina i requisiti minimi per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro e/o che si sviluppano in seguito alla attività lavorativa.

Non si applica : Protezione da agenti chimici titolo IX capo I DLgs 81/08 Agli agenti chimici per i quali occorrono provvedimenti di protezione radiologica (DLgs 230/95) Alle attività con esposizione ad amianto (capo III stesso titolo) Ad alcune condizioni di trasporto per le quali vigono disposizioni specifiche

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Rientrano nel campo di applicazione: tutti i processi lavorativi che sviluppano sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori

Distinzione tra : Agenti chimici Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Agenti chimici pericolosi Preparati chimici pericolosi definizioni all art.222 che rimanda ai: DLgs 52 /97 DLgs 65/03

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Agenti chimici pericolosi. Sono inclusi: Tutti gli agenti chimici potenzialmente pericolosi per la saluta dei lavoratori Gli agenti per i quali, indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuti alla individuazione di un valore limite di esposizione professionale

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Attività considerate: Art.222 comma 1 lett. C: si deve considerare ogni attività lavorativa: produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, trattamento rifiuti.

Rischio chimico struttura metodologica della norma Fase 1 : valutazione (art. 223) che conclude a) rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza b) Rischio più elevato di a)

Titolo IX sostanze pericolose (art. 224, c.2) D.lgs 626/94 rischio moderato per la sicurezza e la salute... T.U. rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Fase 1 : Parametri per la valutazione (art.223): elenco dei processi produttivi e delle sostanze/composti utilizzati Informazioni sulla salute /sicurezza attraverso le SDS Livello-tipo-durata dell esposizione Momenti in cui avviene l esposizione Valori limite dell esposizione (allegati XXXVIII e XXXIX) Misure preventive e protettive adottate Notizie utili dalla sorveglianza sanitaria

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Nella valutazione devono essere incluse le attività di manutenzione e pulizia, nelle quali è prevedibile una notevole esposizione

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 per ogni lavoratore e/o gruppo omogeneo va valutato il rischio per la salute, legato principalmente alla mansione, e il rischio per la sicurezza, legato soprattutto al reparto.

1^ obbligo del datore di lavoro Art.223 comma 1 : prescrive al ddl di valutare il rischio chimico per la salute dei lavoratori al momento della scelta delle sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire, quando possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno.

Obbligo di sostituzione della sostanza In presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni e di agenti chimici pericolosi al di sopra della soglia di rischio irrilevante la possibile sostituzione è una misura di tutela obbligata, la cui violazione è sanzionata (art.262 comma1 lett.a DLgs 81/08)

Protezione da agenti chimici titolo IX capo 1 DLgs 81/08 Misure generali di prevenzione (art.224) : Progettazione e organizzazione Fornitura di attrezzature idonee Riduzione dei lavoratori esposti Riduzione della durata dell esposizione Misure igieniche adeguate Non immagazzinamento sul luogo di lavoro

In sostanza : Il nuovo decreto ha lasciato inalterati i criteri secondo i quali effettuare la valutazione del rischio modificando in modo sostanziale il livello di rischio al di sopra del quale discendono alcuni obblighi specifici

Rischio chimico struttura metodologica della norma Caso a) il ddl si limita alle misure generali di prevenzione e alla formazione/informazione specifica Caso b) applica anche le disposizioni di cui agli artt. 225, 226, 229, 230.

Rischio chimico struttura metodologica della norma 225 : Misure specifiche di protezione e di prevenzione; 226: Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; 229: Sorveglianza sanitaria; 230: Cartelle sanitarie e di rischio

Rischio chimico art.225 Viene trattato il tema della sicurezza ai punti 4 5 6 7 Comma 8 :in caso di superamento del valore limite di esposizione il ddl informa i lavoratori sulle cause e sulle misure adottate e da comunicazione, senza indugio, all organo di vigilanza.

Sintesi altre Modifiche : Art 221:le disposizioni specifiche del titolo non sono più applicabili anche agli agenti cancerogeni Art 229 comma 1: per gli agenti cancerogeni e mutageni di classe 3 si applica il protocollo sanitario valido per gli agenti chimici Art 229 comma 5: tra le misure di prevenzione è previsto l allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell articolo 42 previste per i casi di inidoneità alla mansione. Art 230:scompare l obbligo di trasmissione delle cartelle sanitarie all ISPESL nel caso di cessazione del rapporto di lavoro

Rischio chimico misurazione dell agente chimico Le misurazioni dell agente chimico non sono da considerarsi obbligatorie per la valutazione del rischio e la loro eventuale obbligatorietà si prospetta solo quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico come superiore alla soglia dell irrilevante per la salute

Agenti cancerogeni e mutageni struttura metodologica della norma Fase 1 : valutazione (art.236) Fase 2 : iniziative di prevenzione (art. 237) Fase 3 : controllo adeguatezza fase 2 (art. 237 comma 1 lett.d) attraverso misurazioni

Rischio chimico misurazione dell agente chimico Le misurazioni vanno effettuate successivamente alla predisposizione dei miglioramenti delle misure di prevenzione e di protezione.

Rischio chimico misurazione dell agente chimico Esse sono la tappa finale di verifica del processo di riduzione del rischio e del mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione (misurazioni periodiche)