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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 350 19.12.2013 Accertamenti: notifica entro il 31.12 Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Redditometro Ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed Iva, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4 anno successivo a quello in cui è stata. Nei casi di omessa presentazione della l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31.12 del 5 anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata. La fine dell anno coincide, puntualmente, con un accelerazione dell attività di accertamento dell Agenzia delle Entrate finalizzata, soprattutto, a contestare eventuali violazioni commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decade l azione di accertamento dell Amministrazione Finanziaria. Entro la fine del 2013, devono infatti essere notificati a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi all anno d imposta 2008, ovvero 2007, nel caso di omessa. Premessa L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del 4 anno successivo a quello in cui si. In caso di omessa, l'avviso va notificato entro il 31.12 del 5 anno successivo a quello in cui si doveva presentare la (art. 57, D.P.R. 633/1972). L'art. 5-bis, co. 1, lett. e), D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. con modif. dalla L. 21.2.2003, n. 27 modifica l'art. 10, L. 289/2002 disponendo che per i contribuenti, che non si sono avvalsi delle norme relative a concordato per gli anni pregressi, integrativa e condono tombale (artt. 7, 8 e 9, della L. citata), i termini, di cui all'art. 43, D.P.R. 600/1973 e all'art. 57, D.P.R. 633/1972, sono prorogati di 2 anni (il testo originario dell'art. 10 citato prevedeva un anno). 1

DICHIARAZIONE Anno d'imposta TERMINI PER L ACCERTAMENTO se presentata se omessa TERMINI per l'iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale 2004 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2007 2005 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2008 2006 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2009 2007 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2010 2008 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2011 2009 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2012 2010 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2013 2011 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2014 2012 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2015 Raddoppio in caso di reati fiscali In caso di violazione dei reati previsti dal D.Lgs.74/2000: i termini di notifica previsti per l accertamento sono raddoppiati, e dunque gli avvisi di accertamento possono essere notificati: entro il 31/12 dell 8 anno successivo a quello di presentazione della ; entro il 31/12 del 10 anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata, nell ipotesi di omessa. I verificatori (dell Agenzia Entrate o GdF), ove abbiano notizia di tali reati (perseguibili d ufficio) nell esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di farne denuncia alla Procura della Repubblica (ex art. 331 c.p.p.). Secondo la giurisprudenza (Corte Costituzionale sent. 247 del 20/07/2011; in tal senso anche la CM 54/2009): è sufficiente la mera sussistenza di un obbligo astratto di denuncia della violazione senza che assuma rilievo: il fatto che la notizia di reato sia stata trasmessa successivamente allo spirare del termini ordinari di prescrizione le vicende successive del giudizio penale (il contribuente potrebbe risultare assolto dal reato). 2

Unica tutela per il contribuente rimane la contestazione, nell ambito del contenzioso, della mera pretestuosità del rilievo penale (invocato al solo fine di allungare i termini di prescrizione). Liquidazioni automatizzate e controlli formali In relazione ai controlli delle dichiarazioni (redditi ed Iva), in via ordinaria l'accertamento: cd. automatizzato (ex art. 36-bis): va eseguito entro l inizio del periodo di presentazione della per l anno successivo; cd. formale (ex art. 36-ter): va eseguito entro il 31 dicembre del 2 anno successivo a quello di presentazione. L'orientamento giurisprudenziale si è orientato nel considerarli non perentori, ma semplicemente "ordinatori" (v. Cass. SS.UU. n. 21498/2004 e per ultima Cass. n. 20600/2011). Pertanto, l'ufficio rimane libero di notificare gli avvisi bonari anche successivamente a detti termini. Al contrario, al fine di pervenire ad una eventuale decadenza, occorre riferirsi al termine perentorio per la notifica della relativa cartella da parte dell'agente della riscossione (art. 25 D.P.R. 602/73). Cartelle di pagamento Come noto, la cartella di pagamento viene inviata dall Agente della riscossione al fine di riscuotere i crediti tributari vantati dai vari Enti creditori (es: Agenzia Entrate, INPS, Comune, ecc.). Detta cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica della stessa, con l'avvertimento che, in mancanza l Agente della riscossione potrà avviare le azioni cautelari e conservative e la riscossione coattiva (es: fermo amministrativo, pignoramento). Tuttavia, l Agente della riscossione è tenuto a notificare la suddetta cartella di pagamento (al contribuente iscritto a ruolo ovvero al coobbligato), a pena di decadenza (art. 25, D.P.R. 602/73): ACCERTAMENTO DEFINITIVO entro il 31/12 del 2 anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. LIQUIDAZIONE AUTOMATICA art. 36-bis, D.P.R. 600/73 art 54-bis, D.P.R. 633/72 3

entro il 31/12 del 3 anno successivo a quello di presentazione della se quanto richiesto dall Erario deriva dall attività di liquidazione automatica. CONTROLLO FORMALE art. 36-ter, DPR 600/73 entro il 31/12 del 4 anno successivo a quello di presentazione della se quanto richiesto dall Erario consegue dall attività di controllo formale. Accertamenti in scadenza il 31.12 Alla luce di quanto sopraesposto, entro il prossimo 31 dicembre dovranno essere notificate: le cartelle relative agli avvisi bonari derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni anno 2008 (per esempio controllo delle detrazioni, deduzioni). La scadenza è a pena di decadenza, pertanto nel caso di inattività dell'amministrazione entro il 31 dicembre, le somme non potranno più essere pretese; le cartelle relative agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni anno 2009; gli avvisi di accertamento per le violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno 2008 (Unico 2009) ovvero per l'anno 2007, se sono state omesse (fatti salvi i casi in cui c'è un reato tributario di cui si dirà nel prosieguo); le cartelle relative a ruoli conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi nel 2011 o a sentenze passate in giudicato nel 2011; le cartelle di pagamento relative alle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, conseguiti nel l'anno 2009, non versate in seguito alla comunicazione. Riepilogo I termini di decadenza degli accertamenti entro fine anno IL CONTO ALLA ROVESCIA Termine di notifica Periodo d imposta in scadenza CARTELLE DI PAGAMENTO Controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72 Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 2009 4

Controllo formale (art. 36 ter del D.P.R. 600/73) Entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della.. 2008 AVVISI DI ACCERTAMENTO In caso di presentazione della Entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata 2008 In caso di omessa presentazione della Entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere 2007 In presenza di reato tributario Entro il 31 dicembre dell 8 anno successivo a quello in cui è stata 2004 In presenza di reato tributario e omessa Entro il 31 dicembre del 10 anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere 2002 5

Reati tributari per i quali opera il raddoppio dei termini (D.Lgs. 74/2000) Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4 Dichiarazione infedele Art. 5 Omessa Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute certificate Art. 10-ter Omesso versamento di Iva Art. 10- quater Art. 11 Indebita compensazione Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte RADDOPIO DEI TERMINI Ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed Iva, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4 anno successivo a quello in cui è stata. Nei casi di omessa presentazione della, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31.12 del 5 anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata. 6

L'art. 37, co. 24-26, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248, ha modificato, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, raddoppiando la durata dell'ordinario termine decadenziale, in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. - Riproduzione riservata - 7