II Giornata Il contenzioso con le banche: rilievi pratici e giurisprudenziali L attività del consulente tecnico 1) Il ruolo del consulente tecnico: differenza tra CTP e CTU del Tribunale. 2) CTP: stretta collaborazione tra consulente tecnico e avvocato del Cliente: a) Reperire documentazione presso il Cliente (contratti di apertura di c/c ed estratti conto e riassunti scalari trimestrali); b) Individuare con precisione i profili di illegittimitàtecniche rispetto al contratto e alla normativa di settore; c) Redigere CTP valutativa in favore del Cliente anche ai fini di un eventuale giudizio. Relatore: Dott. Alfredo Montefusco Commercialista in Benevento alfredomontefusco@virgilio.it 3) CTU: a) Preciso rispetto del quesito affidato dal Giudice Istruttore; b) Tentativo di bonario componimento della controversia; c) Segnalare al GI ogni altra circostanza utile ai fini della decisione. 1) Parametri di conteggio ai fini della ricostruzione dei rapporti di conto corrente: -Verifica della corretta pattuizione relativa alla misura degli interessi Esempio di contratto nr. 1 applicazione del tasso convenzionale Esempio di contratto nr. 2 applicazione del tasso di sostituzione ex art. 5 legge 154/92 poi recepito dall art.117 comma 7 lettera a TUB 385/93.
Modalità applicative art. 117 Tub comma 7 lettera a Operazioni attive Tassi minimi dei BOT per operazioni a credito della banca e di riflesso a debito del cliente Tassi debitori Operazioni passive Tassi massimi dei BOT per operazioni a debito della banca e di riflesso a credito del cliente Tassi creditori Periodo da assumere come base di calcolo dodici mesi precedenti ad ogni chiusura trimestrale del conto corrente 2) Capitalizzazione degli interessi -Rapporti sorti prima dell entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 (entrata in vigore il 22.04.2000) Esempio di contratto nr. 3 Preciso rispetto art. 7 Delibera CICR 9.2.2000 con sottoscrizione della reciprocitàdella clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi (in caso di condizioni peggiorative)
Quesito corretto da affidare al CTU -Rapporti sorti dopo l entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 Esempio di contratto nr. 4.1 Pieno rispetto art. 6 Delibera CICR 9.2.00 Esempio di contratto nr. 4.2 Pieno rispetto art. 6 Delibera CICR
Esempio di contratto nr. 5 Mancanza di incremento dei tassi a credito, quindi mancato rispetto art. 6 delibera CICR 9.2.2000 Quesito da affidare al CTU Esempio di contratto nr. 6 Mancata indicazione del TAE
3) Commissione di massimo scoperto (CMS) non trova alcun riferimento in nessuna fonte normativa - Verifica di validità della clausola: Fonte: Sentenza Tribunale di Biella nr. 449/09 Dr.ssa Reggiani costituirebbe la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione Prima interpretazione Seconda interpretazione costituirebbe la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all ammontare dell utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione del cliente Terza interpretazione costituirebbe un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, pertanto ne segue la stessa disciplina Esempio nr. 9 clausola illegittima in quanto indeterminata e indeterminabile in assenza di pattuizione relativa al criterio o alla modalità di calcolo della cms Esempio di contratto nr. 8 Clausola illegittima in quanto malgrado vi sia la pattuizione che individua la modalità di calcolo della cms, manca l ammontare concesso a titolo di apertura di credito Esempio di contratto nr. 7 clausola valida in presenza di pattuizione della modalità di calcolo e in presenza dell importo concesso a titolo di apertura di credito
Quesito da affidare al CTU 4) Verifica della pattuizione relativa alle valute ai sensi dell art. 120 del TUB: antergazione e postergazione; 5) Verifica della incidenza dei rapporti correlati sul conto ordinario o principale: - correlazione c. anticipi e c.ordinario; 5) In caso di mancanza di parte di documentazione
Principi sanciti dalla Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite 24418/2010: Prescrizione Sentenza Cassazione Sezioni Unite 24418/2010 del 2 dicembre 2010 Dies a quo della prescrizione dell azione di ripetizione a)la prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente; b)il rapporto di conto corrente si intende come un unico rapporto; c)principio delle revocatorie ex art. 67 Legge Fallimentare. -Differenza tra: 1) Conto passivo (conto a debito ma con saldo entro il fido) es. fido 100.000,00 saldo 90.000,00; 2) Conto scoperto (conto a debito con saldo eccedente il fido) es. fido 100.000,00 saldo 110.000,00. Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamentea questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione èsoggetta, decorrere, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui èstato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. -Individuazione della natura delle rimesse (versamenti): 1)Aventi natura ripristinatoria della provvista; 2)Aventi natura solutoria ossia natura di pagamento. Differenza sostanziale con il principio della revocatoria ex art. 67 L.F. èche la individuazione della natura delle rimesse va operata in ordine al saldo giornaliero disponibile ricostruito e non giàa quello riportato dalla banca in quanto inquinato dalle varie illegittimità addebitate trimestralmente (anatocismo, tasso ultralegale, cms, ecc.). Decreto legislativo 29 dicembre 2010 n. 225 c.d. decreto Milleproroghe Considerazioni tecnico-contabili sul milleproroghe Art. 2 comma 61, come modificato con legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10 1) Azioni di ripetizione ex art. 2033 CC (caso di conti correnti chiusi); 2) Azioni di accertamento del dare /avere -saldo-(caso di conti in essere a debito); In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa.in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
6) Difficoltà oggettive che potrebbero sorgere in corso di svolgimento di una CTU 1) Dotarsi di un valido software per la rielaborazione 2) Analisi e utilizzo della sola documentazione prodotta dalle parti entro il termine perentorio del 183 cpc (II termine) a meno che non vi sia un preciso ordine del GI alla causa all acquisizione di ulteriore documentazione 3) Acquisizione di ulteriore documentazione solo con il consenso unanime delle parti ex art. 198 cpc 4) Collaborazione con i CTP con operazioni peritali cercando di fissare i parametri di rielaborazione dei rapporti congiuntamente, quindi inviare bozze di conteggi ai rispettivi CTP delle parti anche al fine di addivenire ad un accordo