S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Statuti delle associazioni Inquadramento Bande Musicali PROF. AVV. GUIDO MARTINELLI 21 Marzo 2014
Il terzo settore Le bande sono classificate tra i soggetti appartenenti al c.d. Terzo settore e sono riconducibili a diverse forme giuridiche tra cui le più comuni sono: Associazioni non riconosciute Associazioni riconosciute Comitati Tali organismi, diversi per natura giuridica, a livello fiscale assumono la definizione di enti non commerciali e, in alcune ipotesi, possono acquisire la qualifica di ONLUS, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 2
Caratteristiche Devono sussistere tre elementi: 1. Elemento personale ossia una pluralità di persone 2. Elemento patrimoniale che mettono a disposizione fondi spossessandosene 3. Elemento teleologico per raggiungere finalità etico - sociali 3
Enti on profit TERZO SETTORE il riferimento è alla struttura sociale nella quale vengono individuati il primo settore, quello pubblico, il secondo settore, privato, commerciale e mercantile e il terzo settore, collocato in una posizione intermedia ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO il riferimento è alla finalità per la quale si agisce, finalità dalla quale viene esclusa la produzione di utili da distribuire ENTI MORALI il riferimento è civilistico (c.c., Libro I): distingue le persone giuridiche in pubbliche, private e società. Tra le persone giuridiche private identifica le associazioni, le fondazioni e i comitati ENTI NON COMMERCIALI il riferimento è alle disposizioni fiscali 4
Associazioni L associazione è un organizzazione stabile di persone che perseguono uno scopo non economico di comune interesse. L associazione ricalca i tratti essenziali che caratterizzano tutte le forme giuridiche che rientrano nel concetto di enti non profit Sono autonomamente organizzate Non hanno distribuzione di utili né in forma liquida né in forma di altre utilità individualmente separabili Perseguono scopi ideali e non hanno finalità di profitto economico Hanno carattere tendenzialmente aperto nel rapporto associativo 5
Associazioni riconosciute ART. 16 CODICE CIVILE L atto costitutivo e lo statuto devono contenere: la denominazione dell ente, l indicazione dello scopo, del patrimonio della sede le norme sull ordinamento e sull amministrazione i diritti e gli obblighi degli associati le condizioni della loro ammissione L atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell ente e alla devoluzione del patrimonio. 6
Associazioni riconosciute CARATTERISTICHE Personalità giuridica - delle obbligazioni risponde solo il patrimonio sociale. Problema della sua valorizzazione Costituzione solo per atto pubblico Discrezionalità amministrativa per ottenere il riconoscimento Deposito degli atti (costitutivo, statuto, cariche sociali, e loro eventuali modifiche) presso il pubblico registro delle persone giuridiche Responsabilità degli amministratori per i danni subiti dall associazione a causa dell attività colposamente o dolosamente posta in essere dagli stessi nell esercizio delle loro funzioni 7
Associazioni non riconosciute ART. 36 PRIMO COMMA COD. CIV. L ordinamento interno e l amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. 8
Associazioni non riconosciute CARATTERISTICHE forma costitutiva libera ma attenzione agli aspetti fiscali e a quelli contenuti nelle leggi di settore (vedi obbligo registrazione) responsabilità personale di coloro i quali indipendentemente dalla carica ricoperta esternino la volontà dell associazione agendo in nome e per conto di essa non necessità di libri sociali obbligatori legittimazione processuale in capo al legale rappresentante il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota 9
Associazioni IL CODICE CIVILE OPERA UNA DISTINZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI DISCIPLINANDO ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Personalità giuridica Controlli costitutivi e operativi pubblicisti Responsabilità limitata Assenza di personalità giuridica Responsabilità sussidiaria rappresentanti Assenza di controlli amministrativi 10
Aspetti costitutivi ATTO COSTITUTIVO RAPPRESENTA LA VOLONTA DELLE PARTI DI COSTITUIRE L ASSOCIAZIONE STATUTO GARANTISCE IL FUNZIONAMENTO DELL ASSOCIAZIONE 11
Elementi indispensabili e statuto ELEMENTI INDISPENSABILI ATTO COSTITUTIVO SCOPO CONDIZIONI D AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI REGOLE ORDINAMENTO INTERNO E AMMINISTRAZIONE CONTENUTO NELLO STATUTO 12
Fondo comune CONSENTONO L ACCESSO ALL ATTIVITA ASSOCIATIVA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COSTITUISCONO UNA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI TERZI NON E POSSIBILE RESTITUIRE LE QUOTE 13
Organi ORGANO VOLITIVO ASSEMBLEA DEI SOCI ORGANO DESTINATO A FORMERE LE SCELTE DELL ASSOCIAZIONE AMMINISTRATORI DOVERE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE ORGANO ESECUTIVO 14
Lo Statuto Lo statuto ha natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo Natura negoziale del vincolo associativo e suo perfezionamento Garanzia del sistema contro usi elusivi: vincoli alla libertà statutaria inseriti nelle leggi speciali 15
Scopo di lucro indiretto Art.10 d. lgs 460/97 co. 6 Onlus Tale indicazione prevede che costituisce distribuzione indiretta di utili: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità; b) l acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione di interessi passivi superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori al 20%. 16
Scopo di lucro indiretto Art. 3 D. Lgs 155/2006 Inlus E considerata distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi.. c) la remunerazioni di strumenti finanziari. 17
Presupposti per agevolazioni fiscali STATUTO E ATTO COSTITUTIVO REDATTI NELLA FORMA DI ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICA O REGISTRATA CLAUSOLE STATUTARIE CONDIZIONI NECESSARIE PER FRUIRE DEL BENEFICIO 1) Divieto di distribuzione: Utili Avanzi di gestione Fondi Riserve Capitale 2) Obbligo di devolvere il patrimonio: ad associazioni con finalità analoghe 3) Disciplina uniforme verso gli associati: Diritto di voto Esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa 4) Garanzie sociali: Libere eleggibilità organi amministrativi Principio del voto singolo Sovranità assemblea sociale Criteri di ammissione ed esclusione dei soci Idoneità delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari ed egli altri adempimenti associativi 5) Redazione rendiconto: obbligo rendiconto annuale o bilancio 6) Non trasmissibilità della quota sociale 18
I comitati E una organizzazione volontaria di tipo associativo composta di persone che promuovono una raccolta pubblica di fondi nell ottica di raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale. 19
I comitati Si caratterizza rispetto all associazione principalmente: per il fatto di essere costituito per scopi temporanei o comunque di breve periodo (comitato per la celebrazione di festeggiamenti, per la realizzazione di un monumento, perla realizzazione di un evento sportivo) per la prevalenza dell elemento patrimoniale rispetto a quello personale 20
Le organizzazioni di volontariato COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO L'attività di volontariato, secondo la legge n.266/91, è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza. Chi svolge attività di volontariato all'interno di organismi di volontariato iscritti nei Registri regionali ha diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale. 21
Le organizzazioni di volontariato COS'È UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico. 22
Le organizzazioni di promozione sociale LEGGE 383/200 Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro Struttura aperta: non sono ammissibili limitazioni in relazione all ammissione degli associati Non sono ammissibili disposizioni che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa 23
Le organizzazioni di promozione sociale CARATTERISTICHE Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l oggetto sociale; c) l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenza di fini di lucro, anche in forme indirette; e) l obbligo di reinvestire l avanzo di gestione a favore di attività istituzionali; f) le norme sull ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza; g) i criteri per l ammissione e l esclusione degli associati; h) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento a fini di utilità sociale. 24
Attività non commerciale delle organizzazioni di promozione sociale Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Somministrazione di alimenti e bevande Organizzazione di viaggi e soggiorni a soci o tesserati ad unica organizzazione (purché complementari agli scopi istituzionali) 25
O.N.L.U.S. (art. 10 D. Lgs. 460/97) O.N.L.U.S. È l acronimo adottato per indicare le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale Non rappresenta una nuova figura giuridica, bensì una classificazione di taluni enti non commerciali esclusivamente sul piano fiscale, in presenza di specifici requisiti formali e sostanziali la vasta portata dei benefici fiscali di cui le ONLUS sono destinatarie comporta una rigidità dei requisiti che ne consentono il riconoscimento 26
O. N. L. U. S. SEMPRE REQUISITI NORMATIVI MAI Organismi di volontariato Organizzazioni non governative Cooperative sociali Consorzi cooperative sociali al 100% Associazioni Comitati Fondazioni Società cooperative Enti pubblici Soc. commerciali Fondaz. Bancarie Partiti e movimenti olitici Organizzazioni sindacali Associazioni di datori di lavoro Associazioni di categoia 27
SETTORI ATTIVITA ONLUS Assistenza sociale e socio-sanitaria Beneficenza Tutela patrimonio artistico Tutela ambiente e natura Promozione cultura e arte(*) Ricerca scientifica svolta da fondazioni Assistenza sanitaria Istruzione Formazione Sport dilettantistico Promozione culturale e arte (*) Tutela diritti civili FINALITA SOLIDARISTICA Immanente Condizionata DESTINATARI Tutti Soggetti svantaggiati Collettività estere per aiuti umanitari 28
ATTIVITA CON FINALITA SOLIDARISTICA CONDIZIONATA Assistenza sanitaria Istruzione Formazione Sport dilettantistico Promozione cultura e arte Tutela diritti civili Svolte a favore di Soggetti svantaggiati Collettività esteri per aiuti umanitari Altri soggetti Attività istituzionali ONLUS Attività direttamente connesse 29
Nozione di persone svantaggiate Circolare Ministero delle Finanze n. 168/E del 26/6/1998 Disabili fisici e psichici affetti da malattie Comportanti menomazioni non temporanee Tossico-dipendenti Alcolisti Indigenti Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico Minori abbandonati, orfani, o in situazioni di disadattamento o devianza Profughi Immigrati non abbienti 30
ONLUS LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ONLUS l'esclusione dalle imposte dirette (IRPEG) per le attivita' svolte in attuazione degli scopi istituzionali "nel perseguimento esclusivo di finalita' di solidarieta' sociale"; detraibilita' (con l'aliquota del 19%) dall'irpef delle erogazioni liberali a favore di Onlus deducibilita' dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate sia in denaro che in natura, a favore di Onlus; per cio' che concerne l'iva, le Onlus non sono tenute alla emissione di scontrino o ricevuta per le operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali. Inoltre, numerose operazioni esenti da Iva sono tali anche se rese dalle Onlus (es. trasporto in ambulanza); sugli atti delle Onlus non e' dovuta l'imposta di bollo, né l'eventuale tassa sulle concessioni governative; sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti mortis causa e le donazioni a favore di Onlus; gli immobili acquistati gratuitamente dalle Onlus non scontano l'invim; sugli atti traslativi di immobili a favore di Onlus l'imposta e' dovuta in somma fissa, ma a condizione che l'immobile sia effettivamente destinato entro 2 anni ad essere utilizzato per le finalita' istituzionali; sugli spettacoli organizzati dalle Onlus non e' dovuta la relativa imposta. 31