comma 2 : in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3 anno



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GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104/92) La legge sull handicap prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. Come richiedere il riconoscimento dello stato di handicap Presentare la domanda alla Commissione Medica della ASL di residenza dell interessato sul modello predisposto. Il modello si può ritirare presso lo sportello Invalidi Civili o scaricare da questo sito. Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti le patologie invalidanti ed eventuale verbale d Invalidità Civile. L accertamento dello stato di handicap viene effettuato dalla Commissione Medica ASL degli Invalidi Civili (Legge n. 295/90) opportunamente integrata da un operatore sociale e da un esperto. La Commissione Medica della ASL fissa la data della visita medica e ne da comunicazione al richiedente. Qualora sia stata presentata contestualmente istanza per l accertamento dell invalidità civile la visita viene effettuata in pari data dalla medesima Commissione. Se la convocazione a visita medica non perviene nei 90 gg. successivi alla presentazione dell istanza, si può procedere attraverso diffida. La diffida (ai sensi dell art.3 c.1 D.P.R. 21.09.94 n.698) va presentata all Ufficio Provinciale dell Assessorato alla Sanità della Regione Campania che provvederà alla convocazione d ufficio, trasmettendola alla Commissione territorialmente competente. Qualora sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, che andranno comunque verificate e riconosciute dalle Commissioni stesse, si può sollecitare la chiamata a visita (ai sensi dell art.3 c.3 del Decreto del Ministero del Tesoro n.387/93). Per le patologie oncologiche è possibile chiedere l applicazione del comma 3 bis art.6 legge 80/06. Allegare all istanza una domanda in carta semplice, corredata dalla certificazione oncologica con la stadiazione della patologia: la convocazione viene effettuata nei 15 giorni successivi alla presentazione dell istanza. Il richiedente si presenta a visita medica in data, orario e luogo comunicato sulla lettera di invito. Qualora per documentati motivi di salute non possa presentarsi a visita, l assenza va giustificata (anche nei giorni successivi) e la Commissione procede ad un secondo invito. Se l assenza è dovuta all intrasportabilità dell istante, questi può richiedere la visita domiciliare con certificato del medico curante che attesti l impossibilità del trasporto con i comuni mezzi (compresa l ambulanza), se questo comporta rischi alla salute del paziente. Due assenze consecutive, anche giustificate, laddove non si configuri la condizione di intrasportabilità, comportano l archiviazione della pratica. Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della Commissione. A completamento dell iter sanitario, la Commissione redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. La copia del verbale di visita viene trasmessa d'ufficio, completa della documentazione, alla Commissione Medica di Verifica dell INPS competente per territorio. La Commissione Medica di Verifica entro 60 gg. si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL. Se non condivide il giudizio della Commissione Medica ASL può richiedere tramite la stessa ulteriori approfondimenti clinico-strumentali, oppure convocare il richiedente a visita diretta. Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica ASL trasmette all interessato un originale del verbale di visita (oppure la Commissione medica di Verifica, nel caso in cui quest ultima abbia effettuato la visita direttamente). Ricorsi 1

Contro i verbali delle Commissioni mediche ASL e delle Commissioni Mediche di Verifica è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ha sede il richiedente. Il ricorso può essere presentato entro 180 giorni dal ricevimento del verbale. Sul verbale è riportato 1) Portatore di handicap ( a norma dell art. 3 comma 1 ): soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva che sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa (disabilità) e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap). 2) Portatore di handicap con invalidità in misura superiore ai 2/3: soggetto con invalidità civile già riconosciuta superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla l.648/50 (causa di servizio) che determinino un processo di svantaggio sociale (handicap); 3) Portatore di handicap in situazione di gravità ( a norma dell art.3 comma 3 ) è la persona affetta da una menomazione singola o plurima che abbia ridotto l autonomia personale correlata all età,in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Benefici connessi al riconoscimento dell handicap 1. Servizio di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell autonomia personale. 2. Realizzazione di comunità alloggio e centri socio riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (art. 10). 3. Rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all estero a scopo di cura (art. 11). 4. Diritto all educazione, all istruzione (art.12), all integrazione scolastica ( artt.13,14,15). 5. Inserimento della persona con handicap in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro (artt. 17 18). 6. Utilizzo di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici (art.20). 7. Abolizione, ai fini dell assunzione al lavoro, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22). 8. Interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art.24). 9. Accesso delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radio-televisiva e telefonica (art.25). 10. Contribuzione, da parte delle ASL, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27). 11. Facilitazioni per il parcheggio dei veicoli delle persone con handicap (art.28). Benefici lavorativi per il portatore di handicap e per i parenti Art.21 : La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale,o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1,hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Art. 33 : Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti del portatore di handicap in situazione di gravità. comma 1 : prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre,anche adottivi,del minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati. 2

comma 2 : in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3 anno di età. comma 3 : successivamente al compimento del 3 anno di età i genitori,anche adottivi,di minore con handicap in situazione di gravità,nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità ( parente o affine entro il 3 grado ) hanno diritto a 3 (tre) gg. di permesso mensile,a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno. comma 5 : il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il 3 grado handicappato in situazione di gravità,ha diritto di scegliere,ove possibile,la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. comma 6 : la persona handicappata maggiorenne,in situazione di gravità,oltre ai permessi di cui ai commi 2 e 3,ha diritto di scegliere,ove possibile,la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso. comma 7 : gli stessi diritti del comma 6 sono riservati agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 3

GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104/92) La legge sull handicap prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali. Come richiedere il riconoscimento dello stato di handicap Presentare la domanda alla Commissione Medica della ASL di residenza dell interessato sul modello predisposto. Il modello si può ritirare presso lo sportello Invalidi Civili o scaricare da questo sito. Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti le patologie invalidanti ed eventuale verbale d Invalidità Civile. L accertamento dello stato di handicap viene effettuato dalla Commissione Medica ASL degli Invalidi Civili (Legge n. 295/90) opportunamente integrata da un operatore sociale e da un esperto. La Commissione Medica della ASL fissa la data della visita medica e ne da comunicazione al richiedente. Qualora sia stata presentata contestualmente istanza per l accertamento dell invalidità civile la visita viene effettuata in pari data dalla medesima Commissione. Se la convocazione a visita medica non perviene nei 90 gg. successivi alla presentazione dell istanza, si può procedere attraverso diffida. La diffida (ai sensi dell art.3 c.1 D.P.R. 21.09.94 n.698) va presentata all Ufficio Provinciale dell Assessorato alla Sanità della Regione Campania che provvederà alla convocazione d ufficio, trasmettendola alla Commissione territorialmente competente. Qualora sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, che andranno comunque verificate e riconosciute dalle Commissioni stesse, si può sollecitare la chiamata a visita (ai sensi dell art.3 c.3 del Decreto del Ministero del Tesoro n.387/93). Per le patologie oncologiche è possibile chiedere l applicazione del comma 3 bis art.6 legge 80/06. Allegare all istanza una domanda in carta semplice, corredata dalla certificazione oncologica con la stadiazione della patologia: la convocazione viene effettuata nei 15 giorni successivi alla presentazione dell istanza. Il richiedente si presenta a visita medica in data, orario e luogo comunicato sulla lettera di invito. Qualora per documentati motivi di salute non possa presentarsi a visita, l assenza va giustificata (anche nei giorni successivi) e la Commissione procede ad un secondo invito. Se l assenza è dovuta all intrasportabilità dell istante, questi può richiedere la visita domiciliare con certificato del medico curante che attesti l impossibilità del trasporto con i comuni mezzi (compresa l ambulanza), se questo comporta rischi alla salute del paziente. Due assenze consecutive, anche giustificate, laddove non si configuri la condizione di intrasportabilità, comportano l archiviazione della pratica. Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia che non ha nessun potere decisionale in merito alla valutazione della Commissione. A completamento dell iter sanitario, la Commissione redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. La copia del verbale di visita viene trasmessa d'ufficio, completa della documentazione, alla Commissione Medica di Verifica dell INPS competente per territorio. La Commissione Medica di Verifica entro 60 gg. si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL. Se non condivide il giudizio della Commissione Medica ASL può richiedere tramite la stessa ulteriori approfondimenti clinico-strumentali, oppure convocare il richiedente a visita diretta. Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica ASL trasmette all interessato un originale del verbale di visita (oppure la Commissione medica di Verifica, nel caso in cui quest ultima abbia effettuato la visita direttamente). Ricorsi 1

Contro i verbali delle Commissioni mediche ASL e delle Commissioni Mediche di Verifica è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ha sede il richiedente. Il ricorso può essere presentato entro 180 giorni dal ricevimento del verbale. Sul verbale è riportato 1) Portatore di handicap ( a norma dell art. 3 comma 1 ): soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva che sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa (disabilità) e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap). 2) Portatore di handicap con invalidità in misura superiore ai 2/3: soggetto con invalidità civile già riconosciuta superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla l.648/50 (causa di servizio) che determinino un processo di svantaggio sociale (handicap); 3) Portatore di handicap in situazione di gravità ( a norma dell art.3 comma 3 ) è la persona affetta da una menomazione singola o plurima che abbia ridotto l autonomia personale correlata all età,in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Benefici connessi al riconoscimento dell handicap 1. Servizio di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell autonomia personale. 2. Realizzazione di comunità alloggio e centri socio riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (art. 10). 3. Rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all estero a scopo di cura (art. 11). 4. Diritto all educazione, all istruzione (art.12), all integrazione scolastica ( artt.13,14,15). 5. Inserimento della persona con handicap in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro (artt. 17 18). 6. Utilizzo di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici (art.20). 7. Abolizione, ai fini dell assunzione al lavoro, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22). 8. Interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art.24). 9. Accesso delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radio-televisiva e telefonica (art.25). 10. Contribuzione, da parte delle ASL, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27). 11. Facilitazioni per il parcheggio dei veicoli delle persone con handicap (art.28). Benefici lavorativi per il portatore di handicap e per i parenti Art.21 : La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale,o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1,hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Art. 33 : Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti del portatore di handicap in situazione di gravità. comma 1 : prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre,anche adottivi,del minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati. 2

comma 2 : in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3 anno di età. comma 3 : successivamente al compimento del 3 anno di età i genitori,anche adottivi,di minore con handicap in situazione di gravità,nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità ( parente o affine entro il 3 grado ) hanno diritto a 3 (tre) gg. di permesso mensile,a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno. comma 5 : il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il 3 grado handicappato in situazione di gravità,ha diritto di scegliere,ove possibile,la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. comma 6 : la persona handicappata maggiorenne,in situazione di gravità,oltre ai permessi di cui ai commi 2 e 3,ha diritto di scegliere,ove possibile,la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso. comma 7 : gli stessi diritti del comma 6 sono riservati agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 3