ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI COMMISSIONE DI STUDIO DI DIRITTO FALLIMENTARE SEMINARIO DI STUDI DEL 21 APRILE 2010 Il concordato preventivo ed il ruolo del professionista LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA MODALITA E TECNICHE DI REDAZIONE (art. 161, secondo comma, L.F.) Dr. Aldo Campagnola Testi a cura di: Francesco Tarzia dottore commercialista Eduardo D Amico dottore commercialista 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articolo 161 Decreto correttivo Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 1. 2. 3. 4. 5. La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell articolo 152. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero. 2
LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA Ruolo essenziale nella fase preliminare di ammissione alla procedura concordataria considerato che, non essendo prevista alcuna attività istruttoria, è l unico elemento su cui può basarsi il giudizio di ammissibilità del piano da parte del tribunale GARANZIA DI SERIETA DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA E TUTELA EFFETTIVA DEI CREDITORI Il concordato presenta natura negoziale ed, in quanto tale, l oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile ex articolo 1346 c.c. La relazione del professionista è uno strumento d informazione per i creditori ed istruttorio per il tribunale 3
LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA Veridicità dei dati aziendali Verifica della congruenza tra i dati contabili alla proposta di concordato preventivo e la contabilità effettiva L asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano, il quale dovrà necessariamente fondarsi su dati veritieri che siano affidabili Fattibilità del piano Verifica della sostenibilità e della coerenza del programma di azione prospettato dal debitore da valutarsi in relazione alle concrete modalità in cui il piano si articola 4
LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA Presupposti Stato di crisi (giuridicamente indefinito) di una soluzione Validazione di un piano strategico di un piano economico/finanziario che poggi su un impianto contabile e scritturale attendibile e veritiero 5
LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CONTROLLO DI MERITO (ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE) Tribunale di Ancona del 13.10.2005 Tribunale di Palermo del 17.12.2006 i creditori devono essere posti in condizione di esprimere il proprio libero convincimento sulla base di un effettiva conoscenza della situazione prospettata dal debitore, così che la volontà non ne risulti viziata la relazione del professionista nell attestare la veridicità dei dati aziendali, nonché la fattibilità del piano, deve necessariamente dar conto dell iter logico argomentativo utilizzato, dei criteri e delle metodologie seguite in concreto, alla luce delle moderne tecniche di revisione contabile, per la formulazione del relativo giudizio 6
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 1 Parte introduttiva nella quale si riportano le qualifiche del professionista e le attestazioni in ordine all insussistenza di condizioni di incompatibilità Il professionista deve evidenziare di: essere compreso fra coloro che possono svolgere le funzioni di curatore ex articolo 28 L.F. lettere a) e b) essere iscritto nel registro dei revisori contabili ex articolo 67 L.F. terzo comma lettera d) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse non avere mai ricevuto, né svolgere attualmente, incarichi professionali conferiti dalle società interessate al Piano di Risanamento, o da società a queste collegate o da queste controllate, né dalle persone fisiche a cui tali società fanno riferimento individuare la persona fisica responsabile dell incarico ai sensi dell art. 28 c.1 lett. B L.F. nell ipotesi di incarico affidato a studi professionali associati o società tra professionisti 7
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 2 Paragrafo illustrativo della documentazione esaminata e dei rapporti informativi avuti con: LEGALE RAPPRESENTANTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE Il professionista deve indicare in maniera analitica la documentazione messa a disposizione su sua richiesta per i riscontri qualitativi e quantitativi inerenti la valutazione di veridicità e fattibilità del piano DATI CONTABILI UTILIZZATI NEL PIANO ANCHE DATI EXTRA CONTABILI (1) (1) Sul punto si segnala l orientamento espresso dal Tribunale di Pescara 30.11.2005 8
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA - PUNTO 3 Parte illustrativa del piano che espliciti: SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL IMPRESA STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA E DELLE PASSIVITA ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI DI PROPRIETA O IN POSSESSO DEL DEBITORE VALORE DEI BENI (MATERIALI E IMMATERIALI, DEI CREDITI, DELLE RIMANENZE, DEI CONTRATTI) ELENCO DEI CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI 9
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA - PUNTO 3 Verifica analitica della composizione e dei valori del passivo Suddivisione dei creditori in classi Suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse 10
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 4 Verifiche condotte con riferimento alla veridicità dei dati aziendali ed alla correlazione delle stesse con quelle condotte dai soggetti incaricati del controllo societario CONTROLLO CAPILLARE CONTROLLO A CAMPIONE Nel caso in cui, in relazione alle dimensioni aziendali e per i tempi e oneri, non sia possibile procedere ad un controllo capillare di tutti i dati aziendali, la verifica potrà anche essere espletata mediante controlli a campione, purché venga comunque precisata la modalità di rilevamento del campione. 11
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 4 Il controllo finalizzato alla verifica di veridicità segue un iter logico ben definito (2): Controllo delle scritture contabili Controllo di corrispondenza tra i dati esposti nel piano e le scritture contabili Controllo di rispondenza tra le scritture documentazione di supporto (interna) contabili e la Controllo di rispondenza tra le scritture contabili e i documenti di provenienza esterna di terzi creditori Due diligence fiscale (dichiarazioni, contenzioso, cassetto fiscale, estratto dei ruoli) (2) Sul punto si segnala l orientamento espresso dal Tribunale di Messina 29.12.2005 12
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 5 Analisi delle condizioni di fattibilità del piano e dell esplicitazione delle variabili chiave, dei fattori di rischio e delle eventuali conseguenze della mancata realizzazione totale o parziale dell ipotesi formulata. VALUTAZIONE IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONCORDATO LIQUIDATORIO CONSERVATIVO MISTO 13
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 5 CONCORDATO DI TIPO LIQUIDATORIO VALUTAZIONE DEL VALORE CORRENTE DEI BENI E/O DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE LIQUIDABILITÀ DEL BENE DA CEDERE TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 14
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 5 CONCORDATO DI TIPO LIQUIDATORIO Il concordato di tipo liquidatorio porta con sé la valutazione degli effetti fiscali conseguenti le operazioni da porre in essere. L asseveratore deve considerare se le attività e i negozi giuridici previsti dal piano determinino l insorgenza di materia tassabile ai fini delle imposte dirette. In particolare due fattispecie risultano ricorrenti: in presenza di eventuali plusvalenze attive generate da alienazioni di partecipazioni occorre verificare l applicabilità della PEX la non tassabilità disposta dall articolo 88, quarto comma TUIR 917/86 delle sopravvenienze attive costituite dalla riduzione dei debiti dell impresa in sede di concordato preventivo (3) (3) Ai sensi dell articolo 88, quarto comma del TUIR 917/86 non si considerano sopravvenienze attive la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo 15
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 5 CONCORDATO DI TIPO CONSERVATIVO CON ASSUNTORE SENZA ASSUNTORE Il professionista dovrà dapprima approfondire le cause che hanno scatenato la crisi aziendale e, solo in un secondo momento, analizzare le strategie di risanamento, le eventuali operazioni straordinarie da intraprendere, i presupposti economico finanziari che hanno guidato la formazione del business plan, dei forecast ed in particolare dei budget economici futuri e dei flussi prospettici di cassa, gli eventuali sviluppi inattesi, gli eventuali errori di valutazione, nonché i ritardi nell attuazione e nell esecuzione del programma di ristrutturazione. Nel caso specifico di intervento di un soggetto terzo nella qualità di assuntore del concordato il professionista dovrà ampliare la sua analisi alle caratteristiche del terzo intervenuto ed alle modalità con le quali lo stesso prevede il soddisfacimento dei creditori. 16
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 5 CONCORDATO DI TIPO CONSERVATIVO Il concordato di tipo conservativo impone al professionista la ricostruzione dei forecasts mediante la formalizzazione di una serie di assunti: orizzonte temporale massimo cinque anni per le previsioni economico finanziarie (conti economici previsionali, cash flow statement, stati patrimoniali previsionali) ipotesi sui tassi di crescita del mercato di riferimento andamento storico del mercato di riferimento andamento del tasso di inflazione ipotetico andamento dei tassi di interesse passivi andamento dei rapporti di cambio 17
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA PUNTO 6 Parte conclusiva che riporti il giudizio di veridicità dei dati aziendali e il pronostico di fattibilità del piano. I DATI AZIENDALI SONO VERIDICI IL PIANO E FATTIBILE ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ARTICOLO 161 TERZO COMMA L.F. 18
CONTROLLO SULLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA IL TRIBUNALE IL COMMISSARIO GIUDIZIALE (In grassetto le attività del C.G. che implicano una revisione di fatto della relazione del Professionista) PUO CHIEDERE CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI AL PIANO NELL AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA DEVE (EX ART. 165 L.F.): VIGILARE SULL AMINISTRAZIONEDEI BENI DEL DEBITORE E SULL ESERCIZIO DELL IMPRESA VERIFICARE LA CONTABILITA DELL IMPRESA ISTANTE VERIFICARE L ELENCO DEI CREDITORI E DEI DEBITORI PRESENTATO DALL IMPRENDITORE PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEI CREDITORI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELL INVENTARIO PREDISPORRE UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA SULLE CAUSE DEL DISSESTO, SULLA CONDOTTA DEL DEBITORE, SULLE PROPOSTE DEL CONCORDATO, SULLE GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI QUALORA RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA INFORMARNE IL GIUDICE DELEGATO ESPRIMERE PARERE MOTIVATO SULL OMOLOGAZIONE SORVEGLIARE SULL ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO DOPO LA SUA OMOLOGAZIONE L imprenditore che, al solo fine di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuito attività inesistenti, ovvero per influire sulla formazione delle maggioranze abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti è soggetto a sanzione penale ex art. 236 L.F. ATTENTA ANALISI PER INDIVIDUARE EVENTUALI PARTI CORRELATE 19
LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA MODALITA E TECNICHE DI REDAZIONE (art. 161, secondo comma, L.F.) Dr. Aldo Campagnola Il presente lavoro sarà disponibile sul sito www.studiocampagnola.net 20