Workshop Le Tecnologie per lo Studio Professionale Virtuale e Mobile DOMINIO GIUSTIZIA RELAZIONI INFORMATICHE PROCESSO TELEMATICO MILANO 13 aprile 2010 PALAZZO FAST - Piazzale Raimondo Morandi 2
Nella realizzazione delle slides si è attinto al lavoro di Giovanni Buonomo Il nuovo processo telematico, Milano 2009 Giuffré 2
Con la dir. PCM 5 settembre 1995 si pongono le basi per la realizzazione di un sistema di interconnessione tra le amministrazioni del comparto centrale dello Stato ed in via facoltativa tra tutte le altre pubbliche amministrazioni RUPA Rete Unitaria Pubblica Amministrazione 3
dir. PCM 5 settembre 1995 - RUPA 2. Finalità del sistema. La realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione costituisce momento essenziale del processo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica da tempo avviato... La Rete unitaria consentirà, in prospettiva, al sistema informativo di ciascuna amministrazione, l'accesso ai dati e alle procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di segreto e di tutela della riservatezza (con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei dati protetti). La Rete offrirà un sistema informativo integrato che permetterà alle singole amministrazioni, da un lato, di «colloquiare» tra di loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utili e, dall'altro, di proporsi verso la collettività come centro unitario erogatore di dati e prestazioni amministrative, favorendo, così, l'«avvicinamento» del cittadino all'amministrazione e il decentramento «reale» di quest'ultima. La Rete unitaria (da realizzare in modo da evitare interferenze che compromettano l'attività corrente delle amministrazioni) assicurerà l'interconnessione telematica di tutte le reti esistenti. Le reti delle singole amministrazioni - anche dopo l'integrazione all'interno del sistema unico - continueranno a funzionare sotto la responsabilità di queste ultime, conservandosi a ognuna di esse anche la competenza e responsabilità della progettazione e realizzazione dei propri sistemi informativi, pur se nel rispetto di nuove regole tecniche comuni. La Rete unitaria - che si manifesta come un sistema integrato delle singole reti (e, dunque, come «Reti di reti») - condurrà all'utilizzazione ottimale delle risorse telematiche e a significative economie nei costi di impianto e di esercizio. 4
Sistema Pubblico di Connettività - SPC con D Lgs 4 aprile 2006 n 159 la RUPA è stata sostituita dal Sistema Pubblico di Connettività. La nuova infrastruttura è strettamente collegata al cosiddetto Governo elettronico (e-government), cioè all impiego delle tecnologie dell informazione per migliorare i servizi della pubblica amministrazione e, in particolare, il rapporto tra Stato e cittadini 5
DIFFERENZE RUPA Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici erano i soggetti destinatari dell obbligo di condivisione delle loro reti informatiche mediante adesione alla RUPA. Gli altri soggetti (in particolare gli enti locali) potevano aderire spontaneamente alla RUPA ovvero provvedere al fabbisogno informatico con autonome reti locali SPC Sistema Pubblico di Connettività Si fonda su una infrastruttura basata sulla partecipazione attiva degli enti territoriali art 73 D.lgs 82/2005 Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 6
DIFFERENZE - tecniche RUPA Rete Unitaria Pubblica Amministrazione si fonda su essenziali servizi di trasporto dei dati, servizi di interoperatività di base (come indirizzamento dei DNS, la posta elettronica e il trasferimento di file) e pochi ed altrettanto essenziali servizi applicativi ( h o s t i n g p e r a l c u n e amministrazioni, collegamenti a banche dati esterne, protocollo informatico). In sostanza il progetto mira a dotare ogni postazione di lavoro all acceso ad internet ed alla posta elettronica SPC Sistema Pubblico di Connettività i servizi di trasporto riguardano: non solo le connessioni esterne (internet) ma anche le connessioni interne (intranet) e le connessioni privilegiate tra una amministrazione e un altra (infranet) basate su livelli particolari di sicurezza e di elocità di trasmissione (QXN - Qualified exchange Network) i servizi si estendono alla possibilità di accedere direttamente ai servizi di un altra amministrazione (banca dati) per ricavarne informazioni o per arricchirne il contenuto con dati propri (aggiornamento banca dati) 7
Sistema Pubblico di Connettività - SPC art 72. D.Lgs 82/2005 codice amministrazione digitale Definizioni relative al sistema pubblico di connettività. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; c) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base; d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi 8
Sistema Pubblico di Connettività - SPC la nuova architettura consente lo svolgimento coordinato e contemporaneo dei sub-procedimenti di competenza di ciascun ente (come l immissione in un fascicolo informatico di atti, dati e documenti informatizzati senza necessità di trasferire l intera pratica, seppure per vi a telematica, da un ufficio ad un altro). In tal senso va letto l art 76 del D.Lgs 82/2005 Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge ATTENZIONE: non si tratta di una norma sul valore giuridico dei documenti trasmessi a distanza ma di una norma che equipara il prelevamento (per così dire) di dati da parte dell amministrazione A nella banca dati dell amministrazione B ad una consegna degli stessi (da B ad A) 9
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete della Corte Suprema di Cassazione 10
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete della Corte Suprema di Cassazione Collega gli uffici giudiziari con il centro elettronico di documentazione per la consultazione delle sentenze e delle massime della Cassazione, alcune sentenze di merito, disposizioni normative ecc... 10
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione Sistema informatico automatizzato del casellario giudiziale 11
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione Sistema informatico automatizzato del casellario giudiziale Gestisce il casellario giudiziario, quello dei carichi pendenti, l anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato e l anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato 11
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione CASELLARIO GIUDIZIARIO Rete del dipartimento dell amministrazione penitenziaria 12
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione CASELLARIO GIUDIZIARIO Rete del dipartimento dell amministrazione penitenziaria Gestisce le informazioni relative all organizzazione carceraria 12
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione CASELLARIO GIUDIZIARIO Rete Penitenziaria 13
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione CASELLARIO GIUDIZIARIO Rete Penitenziaria inizialmente le tre reti non condividevano alcuna infrastruttura di trasporto, con duplicazione delle linee di trasmissione e delle spese di trasferimento dati 13
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione CASELLARIO GIUDIZIARIO Rete Penitenziaria inizialmente le tre reti non condividevano alcuna infrastruttura di trasporto, con duplicazione delle linee di trasmissione e delle spese di trasferimento dati 13
Alle origini della rete dell amministrazione giudiziale le tre infrastrutture esistenti prima della RUPA Rete Cassazione CASELLARIO GIUDIZIARIO Rete Penitenziaria inizialmente le tre reti non condividevano alcuna infrastruttura di trasporto, con duplicazione delle linee di trasmissione e delle spese di trasferimento dati 13
Come detto con il d.pcm 5 settembre 1995 si pongono le basi per la realizzazione di un sistema di interconnessione tra le amministrazioni del comparto centrale dello Stato ed in via facoltativa tra tutte le altre pubbliche amministrazioni RUPA Rete Unitaria Pubblica Amministrazione 14
RUG Rete Unica Giudiziaria Dominio Giustizia 15
RUG Rete Unica Giudiziaria Dominio Giustizia art 1 D.P.R. 13-2-2001 n. 123 (Definizioni) «dominio giustizia» è l'insieme delle risorse hardware e software,mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; 15
SICi Sistema Informatico Civile 16
SICi Sistema Informatico Civile art 1 D.P.R. 13-2-2001 n. 123 (Definizioni) «sistema informatico civile»: è il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile; 16
Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione approvate dal Consiglio dei ministri nella seduta del 31 maggio 2002 Area Civile. Processo telematico L obiettivo si propone: 17
Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione approvate dal Consiglio dei ministri nella L obiettivo si propone: Area Civile. Processo telematico la consultazione a distanza dello stato delle cause, dei registri di cancelleria, del fascicolo elettronico e della giurisprudenza di merito; seduta del 31 maggio 2002 17
Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione approvate dal Consiglio dei ministri nella L obiettivo si propone: Area Civile. Processo telematico la consultazione a distanza dello stato delle cause, dei registri di cancelleria, del fascicolo elettronico e della giurisprudenza di merito; seduta del 31 maggio 2002 permette l accesso via web per il deposito di atti e la richiesta di copie; 17
Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell Informazione approvate dal Consiglio dei ministri nella L obiettivo si propone: Area Civile. Processo telematico la consultazione a distanza dello stato delle cause, dei registri di cancelleria, del fascicolo elettronico e della giurisprudenza di merito; seduta del 31 maggio 2002 permette l accesso via web per il deposito di atti e la richiesta di copie; la trasmissione telematica delle comunicazioni, notifiche, copie di atti. 17
L accesso al sistema informatico civile Art 3, comma 2 del DPR 123/2001 Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento. 18
L accesso al sistema informatico civile Art 3, comma 2 del DPR 123/2001 Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento. DM 17 luglio 2008 18
L accesso al sistema informatico civile Art 3, comma 2 del DPR 123/2001 Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento. DM 17 luglio 2008 l accesso dei difensori delle parti private avviene attraverso punti di accesso (PdA) che possono essere gestiti da soggetti pubblici (in principalità i Consigli degli ordini per i propri iscritti e il Consiglio nazionale forense per gli iscritti degli ordini che hanno conferito delega al CNF) o privati. 18
STRUTTURA DEL PCT Sistema Informatico Civile Ufficio giudiziario Avvocato Punto di Accesso Gestore Centrale Gestore Locale Giudice - Cancelliere S.G.R. Repository documentale 19
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 i difensori delle parti una volta certificati e riconosciuti (autenticati secondo la definizione dell art. 2 lett f dello stesso decreto) dal punto di accesso (art 8) possono accedere alle informazioni contenute nei fascicoli in cui sono costituiti e, prima della costituzione, alle informazioni necessarie ad un eventuale costituzione. L attestazione di iscrizione all albo e dell assenza di cause ostative (art 1 lett. d del decreto) è rilasciata dal Consiglio dell ordine che gestisce il punto di accesso, dal CNF o dalle strutture ministeriali che agiscono in veste di gestore centrale, sulla base della copia dell albo professionale fornita ed aggiornata dal Consiglio di iscrizione del professionista. 20
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 Per ottenere l accesso al sistema l avvocato deve trasmettere al punto di accesso un certificato di appartenenza all ordine rilasciato dal Consiglio al quale è iscritto, accompagnando la richiesta con la consegna della propria chiave pubblica (di firma digitale). 21
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 Per ottenere l accesso al sistema l avvocato deve trasmettere al punto di accesso un certificato di appartenenza all ordine rilasciato dal Consiglio al quale è iscritto, accompagnando la richiesta con la consegna della propria chiave pubblica (di firma digitale). Il punto di accesso, verificata la documentazione prodotta, genera l indirizzo elettronico dell avvocato (se non ne possiede uno già registrato) e trasmette al Ministero, con i dati personali del richiedente, la richiesta di abilitazione dell avvocato, l indirizzo elettronico, e la chiave pubblica. 21
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 Il Gestore Centrale, verificata la correttezza dei dati trasmessi, abilita l accesso attivando le caselle di posta certificata (CPECPT). 22
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 Il Gestore Centrale, verificata la correttezza dei dati trasmessi, abilita l accesso attivando le caselle di posta certificata (CPECPT). A norma dell art 11 del DM tutti i servizi di comunicazione telematica sono basati su caselle di posta elettronica certificata e sui relativi indirizzi assegnati al momento della registrazione. 22
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 Il Gestore Centrale, verificata la correttezza dei dati trasmessi, abilita l accesso attivando le caselle di posta certificata (CPECPT). A norma dell art 11 del DM tutti i servizi di comunicazione telematica sono basati su caselle di posta elettronica certificata e sui relativi indirizzi assegnati al momento della registrazione. Per ogni soggetto che interagisce per via telematica con il SICI esiste un solo indirizzo elettronico. 22
L accesso al sistema informatico civile DM 17 luglio 2008 Le caselle di posta certificata (di processo telematico) CPECPT possono ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso o dal Gestore Centrale e garantiscono la ricezione dei messaggi, la loro disponibilità (per trenta giorni, poi i messaggi sono archiviati e sostituiti da un avviso) e la restituzione al mittente di una ricevuta di consegna munita di attestazione temporanea. 23
L accesso al sistema informatico civile la discrasia rispetto al processo analogico 24
L accesso al sistema informatico civile la discrasia rispetto al processo analogico Nel processo telematico le parti possono accedere agli atti del processo soltanto attraverso i propri difensori (art. 8 comma 2 DM 17 luglio 2008: Il SICI consente al difensore l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito e permette, negli altri casi, l'acquisizione delle sole informazioni necessarie per la costituzione in giudizio). 24
L accesso al sistema informatico civile la discrasia rispetto al processo analogico Nel processo telematico le parti possono accedere agli atti del processo soltanto attraverso i propri difensori (art. 8 comma 2 DM 17 luglio 2008: Il SICI consente al difensore l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito e permette, negli altri casi, l'acquisizione delle sole informazioni necessarie per la costituzione in giudizio). Nel processo analogico (art 76 dd. aa. cpc) le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti o i documenti inseriti nel fascicolo d ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia. 24
L accesso al sistema informatico civile la discrasia rispetto al processo analogico Nel processo telematico le parti possono accedere agli atti del processo soltanto attraverso i propri difensori (art. 8 comma 2 DM 17 luglio 2008: Il SICI consente al difensore l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito e permette, negli altri casi, l'acquisizione delle sole informazioni necessarie per la costituzione in giudizio). Nel processo analogico (art 76 dd. aa. cpc) le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti o i documenti inseriti nel fascicolo d ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia. Quindi nel processo telematico la parte non può esercitare i diritti di accesso e di copia agli atti del giudizio del quale è parte previsti a suo favore nel processo analogico. 24
Le comunicazioni e le notificazioni eseguite per via telematica DPR 123/2001 art 6. Comunicazioni e notificazione. 1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7 (CPECPT per i difensori ndr). 25
Le comunicazioni e le notificazioni eseguite per via telematica art 136 cpc. Comunicazioni. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. 26
Le comunicazioni e le notificazioni eseguite per via telematica art 137 cpc. Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.... 27
Le comunicazioni e le notificazioni eseguite per via telematica DPR 123/2001 art 6 Le comunicazioni.. nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7 (CPECPT per i difensori ndr). D.Lgs 82/2005 art 48. Posta elettronica certificata. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. D.Lgs 82/2005 art 45. Valore giuridico della trasmissione. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. 28
NELLA PRATICA 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Ringrazio per l attenzione nella speranza abbiate apprezzato il poco che ho potuto offrirvi dimentichi del molto che non sono riuscito a darvi maurizio sala