Mod. 6722 PIANO RICOVERO



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Mod. 6722 PIANO RICOVERO PARTE C EDIZIONE 31/12/2001

1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuto durante l operatività del contratto per le spese sostenute dall Assicurato per: - ricovero in Istituto di cura reso necessario anche da parto; - day-hospital; - intervento chirurgico ambulatoriale; - prestazioni di alta specializzazione; - cure dentarie da infortunio; - servizi di consulenza e assistenza Per ottenere le prestazioni di cui necessita l Assicurato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce Sinistri delle Condizioni Generali, a: a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società c) Servizio Sanitario Nazionale Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie. 2. SOMME ASSICURATE Le somme complessive assicurate per le garanzie previste dalla polizza sono indicate nella sezione contenente gli elementi amministrativi e variabili del contratto. L ammontare complessivo degli indennizzi per l insieme dei sinistri verificatisi nel medesimo anno assicurativo non può superare i massimali assicurati per quello stesso anno. 3. RICOVERO In caso di ricovero causato da infortunio viene sempre richiesta la presentazione di certificato di pronto soccorso. 3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a) Pre- ricovero Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero. La garanzia è prestata esclusivamente in forma rimborsuale. b) Intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. c) Assistenza medica, medicinali, cure Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. I trattamenti fisioterapici e riabilitativi sono compresi nella garanzia nel solo caso di ricovero con intervento chirurgico. d) Rette di degenza Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di Euro 250 al giorno. e) Accompagnatore Retta di vitto e pernottamento dell accompagnatore nell Istituto di cura. Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata nel limite di Euro 55 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. f) Assistenza infermieristica privata individuale Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di Euro 55 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. g) Post ricovero Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero; i trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali sono compresi nella garanzia nel caso di ricovero con intervento chirurgico. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall istituto di cura. 3.2 TRASPORTO SANITARIO

La Società rimborsa le spese di trasporto dell Assicurato in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di Euro 1.250 per ricovero. 3.3 DAY-HOSPITAL Nel caso di day-hospital, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura e 3.2 Trasporto sanitario con i relativi limiti in essi indicati. La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici. 3.4 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura lett. a) Pre-ricovero, b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, g) Post-ricovero e 3.2 Trasporto sanitario con i relativi limiti in essi indicati. 3.5 TRAPIANTI Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi conseguente a malattia o a infortunio, la Società liquida le spese previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura e 3.2 Trasporto sanitario con i relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell organo. Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza. 3.6 INTERVENTI SPECIFICI Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con la Società o del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti interventi chirurgici: - adenoidectomia - appendicectomia - colecistectomia a freddo per via laparotomica - chirurgia della cataratta - emorroidectomia - ernioplastica inguinale - meniscectomia - tonsillectomia - trattamento chirurgico delle varici degli arti inferiori - ricostruzione dei legamenti la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura e 3.2 Trasporto sanitario con il massimo di Euro 3.100 per anno assicurativo per ciascun intervento; nell ambito di questo massimale non è operante alcuna altra limitazione. 3.7 PARTO E ABORTO 3.7.1 PARTO CESAREO In caso di parto cesareo la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura lett. b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, d) Rette di degenza, e) Accompagnatore; g) Post-ricovero, e 3.2 Trasporto sanitario con il relativo limite in esso indicato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000 per anno assicurativo e per persona, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate. In questo caso non sono operanti i massimali giornalieri previsti alle singole garanzie. 3.7.2 PARTO NON CESAREO E ABORTO TERAPEUTICO In caso di parto non cesareo e aborto terapeutico la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura lett. b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, d ) Rette di degenza ; relativamente alle prestazioni postricovero vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto nei limiti previsti al punto 3.1 Ricovero in istituto di cura, lettera g) Post-ricovero, e 3.2 Trasporto sanitario con il relativo limite in esso indicato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 3.500 per anno assicurativo e per persona, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate. In questo caso non sono operanti i massimali giornalieri previsti alle singole garanzie. 3.8 RIMPATRIO DELLA SALMA In caso di decesso all estero durante un ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di Euro 2.000 per anno assicurativo, per persona o per nucleo familiare. 3.9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 3

a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati. In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate senza alcun limite all infuori del massimale assicurato, ad eccezione delle seguenti: punto 3.1 Ricovero in istituto di cura : - lett. f) Assistenza infermieristica privata individuale ; punto 3.2 Trasporto sanitario ; punto 3.8 Rimpatrio della salma che vengono rimborsate all Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati, e delle seguenti: punto 3.7 Parto e aborto che vengono liquidate alla struttura sanitaria convenzionata nei limiti previsti ai punti indicati. b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all Assicurato con uno scoperto del 20%, ad eccezione delle seguenti: punto 3.1 Ricovero in Istituto di cura : - lett. d) Rette di degenza ; - lett. e) Accompagnatore ; - lett. f) Assistenza infermieristica privata individuale ; punto 3.2 Trasporto sanitario ; punto 3.6 Interventi specifici punto 3.7 Parto e aborto ; punto 3.8 Rimpatrio della salma che vengono rimborsate all Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 3.10 Indennità Sostitutiva. Qualora l Assicurato sostenga delle spese per trattamento alberghiero o per ticket sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall Assicurato nei limiti previsti nei diversi punti; in questo caso non verrà corrisposta l indennità sostitutiva. Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati o b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. 3.10 INDENNITA SOSTITUTIVA L Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, purché diversa da pre e post ricovero, avrà diritto a un indennità di Euro 100 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero. Viene previsto il rimborso delle spese sostenute per i periodi di pre e di post ricovero nell ambito di un massimale pari a Euro 1.000 per ogni ricovero e nei limiti temporali indicati al punto 3.1 Ricovero in istituto di cura, lett. a) Pre-ricovero e lett. g) Post-ricovero. Nel caso di parto cesareo, in aggiunta all indennità giornaliera suddetta, viene previsto il rimborso delle spese sostenute per il periodo di post ricovero, mentre nel caso di parto non cesareo e aborto terapeutico vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto; fermo restando il massimale sopra indicato. 4. ALTA SPECIALIZZAZIONE La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere: Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) - Angiografia - Artrografia - Broncografia - Cisternografia - Cistografia - Clisma opaco - Colangiografia - Colangiografia percutanea - Colecistografia - Dacriocistografia - Defecografia - Discografia - Fistolografia - Flebografia - Fluorangiografia - Galattografia - Isterosalpingografia - Linfografia - Mammografia - Mielografia - Pneumoencefalografia - Retinografia - Rx esofago, Rx tubo digerente 4

- Scialografia - Splenoportografia - Tomografia torace, Tomografia in genere - Tomografia logge renali, Tomoxerografia - Urografia - Vesciculodeferentografia Chemioterapia Cobaltoterapia Dialisi Elettromiografia Laserterapia a scopo fisioterapico Risonanza Magnetica Nucleare Scintigrafia Tomografia Assiale Computerizzata ( TAC ) Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a Euro 5.500 per persona o per nucleo familiare. Per l attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società, le spese per le prestazioni erogate all Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nella misura del 75% con il minimo non indennizzabile di Euro 55 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell Assicurato. 5. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO A parziale deroga di quanto riportato al punto 4, lettera C.2 Esclusioni dall assicurazione delle condizioni generali dei piani sanitari PARTE A - Mod. 6621 edizione 31/12/2001, la Società, nel caso di cure dentarie conseguenti ad infortunio, rimborsa le spese sostenute nel limite Euro 1.000 per anno assicurativo e per persona o per nucleo familiare. Le spese sostenute vengono rimborsate nella misura del 75% con il minimo non indennizzabile di Euro 55 per ogni fattura. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assicurato. Ai fini dell operatività della garanzia è necessaria la presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti le cure ricevute a seguito di infortunio. 5 6. SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA In Italia I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800-016633 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. Dall estero occorre comporre il prefisso internazionale dell Italia + 0516389046. a) Informazioni sanitarie telefoniche La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a: - strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; - indicazioni sugli aspetti amministrativi dell attività sanitaria (informazioni burocratiche, - esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all estero, ecc.); - centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero; - farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. b) Prenotazione di prestazioni sanitarie La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società. I seguenti servizi di consulenza e di assistenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute per tutto l arco delle 24 ore telefonando al numero verde 800-212477. c) Pareri medici immediati Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti. d) Invio di un medico Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia, l Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 nei giorni festivi e non riesce a reperirlo la Centrale Operativa accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il

trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative. e) Rientro dal ricovero di primo soccorso Nel caso in cui in conseguenza di infortunio o di malattia l Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un autoambulanza tenendo a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 300 km per evento. f) Trasferimento in centro medico specializzato Qualora l Assicurato in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, viene ritenuta dai medici della Centrale Operativa non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato e i medici della Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato e d intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento, la Centrale Operativa provvederà a organizzare il trasporto dell Assicurato al centro ospedaliero più attrezzato per la patologia di cui questi è portatore con il mezzo più idoneo alle Sue condizioni tra quelli sottoelencati: - aereo sanitario; - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; - treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto; - autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato a proprie spese dalla Centrale Operativa. Il trasferimento nei paesi extraeuropei si effettua solamente su aerei di linea, classe economica. La prestazione non viene fornita nel caso in cui la patologia diagnosticata possa, a giudizio dei medici, essere curata presso i presidi ospedalieri della Regione di residenza dell Assicurato. All estero In collaborazione con Europ Assistance, Unisalute vi offre inoltre per tutto l arco delle 24 ore i seguenti servizi telefonando dall estero al numero: prefisso internazionale dell Italia + 0258286753. g) Viaggio di un familiare all'estero Nel caso in cui, in conseguenza di malattia o di infortunio, l Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa, tenendo a proprio carico le spese, metterà a disposizione di un componente della sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e si accollerà le spese di soggiorno nel limite di Euro 100 per sinistro. h) Invio di medicinali urgenti all estero Qualora in conseguenza di malattia o di infortunio l Assicurato abbia necessità per la terapia del caso di specialità medicinali irreperibili sul posto (sempreché siano commercializzate in Italia), la Centrale Operativa provvederà ad inviarle con il mezzo di trasporto più rapido, compatibilmente con le norme locali sul trasporto dei medicinali, tenendo a proprio carico le spese relative. Rimane a carico dell Assicurato il costo di acquisto dei medicinali. i) Rimpatrio sanitario Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero e, in conseguenza di infortunio o di malattia improvvisa, le sue condizioni di salute, accertate mediante contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il trasporto dell Assicurato in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto, tenendo a proprio carico le spese relative, con i mezzi che i medici della stessa ritengano più idonei in base alle condizioni dell Assicurato tra quelli sottoelencati: - aereo sanitario; - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; - treno, in prima classe, se necessario, in vagone letto; - autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasferimento dai paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La prestazione non viene fornita per le lesioni o per le infermità che, secondo la valutazione dei medici, possano essere curate sul posto o che comunque non impediscano all Assicurato di proseguire il viaggio. La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto a proprie spese al rientro dell Assicurato, ha la facoltà di richiedere a quest ultimo, nel caso in cui ne sia in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. 6

Mod. 6621 CONDIZIONI GENERALI PIANI SANITARI PARTE A EDIZIONE 31/12/2001 7

INDICE A - DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA B - CONDIZIONI GENERALI B. 1 EFFETTO DELL ASSICURAZIONE B. 2 TERMINI DI ASPETTATIVA B. 3 TACITA PROROGA B. 4 PERSONE ASSICURATE B. 5 ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI E DEL PREMIO B. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO B. 7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO B. 8 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE B. 9 ALTRE ASSICURAZIONI B.10 ONERI FISCALI B.11 FORO COMPETENTE B.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE B.13 TERMINI DI PRESCRIZIONE C LIMITAZIONI C. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE C. 2 ESCLUSIONI DALL ASSICURAZIONE C. 3 LIMITI DI ETA C. 4 INCLUSIONI/ESCLUSIONI D SINISTRI D. 1 DENUNCIA DEL SINISTRO D. 2 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETA D. 3 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETA D. 4 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE D. 5 CONTROVERSIE D. 6 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA 8

A - DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA Assicurazione Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula la polizza. Assicurato Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l assicurazione. Società Unisalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili. Malattia Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio. Malformazione Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite. Difetto fisico Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite. Questionario sanitario Documento contenente le informazioni sullo stato di salute dell Assicurato, compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la patria potestà, che costituisce parte integrante della polizza. Istituto di Cura Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Struttura sanitaria convenzionata Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui Unisalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni. Ricovero La degenza in Istituto di cura pernottamento. comportante Day-hospital Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica. Retta di degenza Trattamento alberghiero e assistenza medicoinfermieristica Intervento chirurgico Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici. Intervento chirurgico ambulatoriale Prestazione chirurgica che per la tipologia dell atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento Accertamento diagnostico Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo Sinistro Il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Indennità sostitutiva Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero. Massimale L importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a prestare nei confronti dell Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste. Franchigia La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all Assicurato l importo garantito. 9

Scoperto La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Carta Unisalute Tessera personalizzata che consente l accesso alle strutture sanitarie convenzionate. B - CONDIZIONI GENERALI B.1 EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell avvenuto pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell Art. 1901 c.c.. B.2 TERMINI DI ASPETTATIVA La garanzia decorre dalle ore 24: - del giorno di effetto dell assicurazione per gli infortuni; - del 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le malattie; - del 60 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per l aborto e le malattie dipendenti da gravidanza; - del 180 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione, per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell assicurazione, dichiarati dall Assicurato e accettati dalla Società; - del 180 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall Assicurato, ma insorti anteriormente alla stipulazione della polizza; - del 300 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione per il parto e le malattie da puerperio; - del 1 giorno del VI anno assicurativo successivo a quello di effetto dell assicurazione per le infezioni da HIV. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione senza soluzione di continuità di altra emessa dalla medesima Società riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano: - dal giorno di effetto dell Assicurazione di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali risultanti da quest ultima; - dal giorno di effetto dell Assicurazione di cui al presente contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. B.3 TACITA PROROGA In mancanza di disdetta, l assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno. L eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata all altra Parte a mezzo raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del contratto. B.4 PERSONE ASSICURATE L assicurazione è prestata a favore del cliente dell Agenzia che abbia sottoscritto il contratto e può essere estesa con versamento del relativo premio ai componenti del nucleo famigliare, risultanti dallo stato di famiglia, con le modalità previste al punto C4 Inclusioni/Esclusioni. B.5 ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI E DEL PREMIO Il premio è determinato sulla base del sesso, dell età, della professione e dell area geografica di residenza degli Assicurati all atto della stipulazione del contratto. Il premio, i massimali e le indennità sono soggetti ad adeguamento annuale in proporzione alle variazioni percentuali dell indice ISTAT Servizi sanitari e spese per la salute. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a confronto l indice riportato in polizza, con quello del mese di Giugno dell anno successivo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, utilizzando come base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora in conseguenza ad uno o più adeguamenti, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il 100% degli importi inizialmente previsti, non si darà luogo ad alcun adeguamento. 10

Eventuali modifiche del premio non derivanti dall indicizzazione verranno apportate solamente alla scadenza contrattuale previa comunicazione scritta all Assicurato. E facoltà dell Assicurato disdire il contratto con le modalità indicate al punto B.3 Tacita proroga entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. B.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell Assicurato rese in sede di compilazione del questionario sanitario, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita automatica totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. B.7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve comunicare alla società eventuali aggravamenti del rischio, ivi comprese le variazioni relative alla professione e al luogo di residenza delle persone assicurate, ai sensi dell art. 1898 c.c.. B.8 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto. B.9 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l obbligo dell assicurato di darne avviso in caso di sinistro. B.10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. B.11 FORO COMPETENTE A scelta della parte attrice, il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. B.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11 Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. B.13 TERMINI DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è di due anni a norma dell art. 2952 c.c.. C - LIMITAZIONI C.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo. C.2 ESCLUSIONI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non è operante per: 1. le conseguenze dirette di infortuni nonchè le malattie, le malformazioni o i difetti fisici e gli stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto, sottaciuti dall Assicurato alla Società; 2. le cure e/o gli interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione della miopia, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie; 3. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 4. le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici; 5. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l operatività del contratto); 6. i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio; 7. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale; 8. i ricoveri causati dalla necessità dell Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per

lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. 9. gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; 10. il trattamento delle malattie conseguenti all abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; 11. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, dalla partecipazione a corse e gare motoristiche e alle relative prove di allenamento; 12. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall Assicurato; 13. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; 14. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. C.3 LIMITI DI ETÀ L assicurazione può essere stipulata da persone che, al momento della stipulazione del contratto non abbiano superato il 65 anno di età e può essere mantenuta fino al raggiungimento del 75 anno di età dell Assicurato, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte dell Assicurato. Nel caso di pluralità di Assicurati, la cessazione ha effetto soltanto relativamente al rapporto del soggetto assicurato che abbia superato il 75 anno di età. C.4 INCLUSIONI/ESCLUSIONI I familiari risultanti dallo stato di famiglia dell Assicurato debbono essere inseriti contestualmente al titolare oppure alla prima scadenza annua utile previa compilazione e relativa valutazione del questionario sanitario. L inclusione di familiari in un momento successivo alla data di effetto del contratto per il titolare è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite; in questo caso il coniuge o il convivente more uxorio oppure il neonato potranno essere inseriti in polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia oppure alla scadenza dell annualità assicurativa in corso. D - SINISTRI D.1 DENUNCIA DEL SINISTRO L Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde gratuito 800-016633 (dall estero numero non gratuito composto dal prefisso internazionale per l Italia + 0516389046) e specificare la prestazione richiesta. Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi punti D.2 Sinistri in strutture convenzionate con la Società, D.3 Sinistri in strutture non convenzionate con la Società o D.4 Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale. Qualora l Assicurato utilizzi una struttura sanitaria convenzionata con la Società senza avere preventivamente contattato la Centrale Operativa e, conseguentemente, senza ottenere l applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate al punto D.3 Sinistri in strutture non convenzionate con la Società e all Articolo Modalità di erogazione delle prestazioni lett. b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società riportato nella Parte C. D.2 SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ L Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all atto dell effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d impegno al momento dell ammissione nell Istituto di cura e all atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti. In caso di prestazione extraricovero l Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti. La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l Assicurato delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. 12

La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero medico da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese relative al ricovero verranno liquidate con le modalità indicate al punto D.3 Sinistri in strutture non convenzionate con la Società e all Articolo Modalità di erogazione delle prestazioni lett. b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società riportato nella Parte C. D.3 SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l Assicurato deve inviare direttamente alla sede della Società la documentazione necessaria: modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all originale in caso di ricovero e dai certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero. L Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l hanno visitato e curato. Il pagamento di quanto spettante all Assicurato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna alla Società della documentazione di spesa (distinte e ricevute) in originale, debitamente quietanzata. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale dei documenti di spesa, al fine di ottenere un rimborso, all Assicurato verrà liquidato esclusivamente l importo rimasto a Suo carico, con le modalità di cui all Articolo Modalità di erogazione delle prestazioni lett. b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società riportato nella Parte C, al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere certificato. D.4 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute vengono liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti punti D.2 Sinistri in strutture convenzionate con la Società o D.3 Sinistri in strutture non convenzionate con la Società. Nel caso di richiesta di corresponsione dell indennità sostitutiva, l Assicurato dovrà presentare il modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all originale. D.5 CONTROVERSIE Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l Autorità Giudiziaria competente. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. D.6 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA A) Prestazioni in strutture sanitarie convenzionate con la Società La documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate dalla Società effettuate in strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all Assicurato. B) Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con la Società La Società, al fine di mantenere aggiornato l Assicurato in merito alla stato delle Sue richieste 13

di rimborso, provvede all invio dei seguenti riepiloghi: - riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione; - riepilogo trimestrale delle richieste di rimborso liquidate e non liquidate nel corso del trimestre; - riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell anno con l indicazione dell importo richiesto, dell importo liquidato e dell eventuale quota di spesa rimasta a carico dell Assicurato. 14

Unisalute S.p.A. Sede e Direzione Generale Via del Gomito, 1-40127 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 6386111 - Fax +39 051 320961 - www.unisalute.it Cap. soc. i.v. Euro 17.500.000,00 Registro delle Imprese Unisalute di Bologna S.p.A. 03843680376 C. F. e P. Iva 03843680376 R.E.A. 319365 Autorizzata Sede e Direzione all'esercizio Generale delle Via del Assicurazioni Gomito, 1- con 40127 D.M. Bologna 20-11-1989 (Italy) n. - Tel. 18340 +39 (G.U. 051 6386111 4-12-1989 - Fax n. 283), +39 051 D.M. 320961 8-10-1993 - www.unisalute.it n. 19653 (G.U. 25-10-1993 Cap. soc. n.251), i.v. Euro D.M. 17.500.000,00 9-12-1994 n.20016 Registro (G.U. delle 20-12-1994 Imprese di n. Bologna 296) e 03843680376 Prov. Isvap n.2187 C. F. e dell P. Iva 8-05-2003 03843680376 (G.U. 16-05-2003 R.E.A. 319365 n.112) Iscrizione Albo Autorizzata Imprese Assicurative all'esercizio 1.00084 delle Assicurazioni - Società soggetta con D.M. all attività 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 15 di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell 8-05-2003 (G.U. 16-05-2003 n.112) Iscrizione Albo Imprese Assicurative 1.00084 - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.