GRANDE CUCINA A GAS METANO O GPL (cucina in ambiente non domestico: ristorante, mensa, selfservice, pizzeria, comunità, etc.)



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GRANDE CUCINA A GAS METANO O GPL (cucina in ambiente non domestico: ristorante, mensa, selfservice, pizzeria, comunità, etc.) Sistema di alimentazione: TT,TN Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"; o Norma CEI 64-8 - Sezione 422 e sezione 751; o Guida CEI 64-53 " Edilizia residenziale. Guida per l integrazione nell edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale". o Norma CEI 31-30 (CEI EN 60079-10) "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi". o Norma CEI 31-33 (CEI EN 60079-14) "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)". o Guida CEI 31-35 "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Guida all'applicazione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi". o Guida CEI 31-35/A "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas. Guida all'applicazione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi pericolosi. Esempi di applicazione". o Guida CEI 31-35 Variante V2 riguardante le centrali termiche alimentate a gas naturale (metano); o Norma UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione ;

Principali disposizioni legislative: o DM 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti alimentati da combustibili gassosi ; o DPR n. 412 del 26 agosto 1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10 ; o DM 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"; o DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". o DPR 661/96 Regolamento per l attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas ; o Legge 1083/71 Norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile ; o Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"; o D.P.R. 447/91 "Regolamento di attuazione della legge 46/90"; o D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza" o D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici". Direttive applicabili: o Direttiva 90/396/CEE Requisiti di sicurezza e procedure per valutare la conformità degli apparecchi a gas e dei relativi componenti; o Direttive 93/43/CEE E 96/3/CE concernenti l igiene dei prodotti alimentari; Installazione: Impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1a) della legge 46/90 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane;

Necessità di progetto: o No se il locale viene classificato come ordinario; o Si se il locale viene classificato con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio (vedi classificazione dei locali) Dichiarazione di conformità: Si Note sul locale: Definizioni e interpretazioni: o Le cucine vengono classificate in base alla loro potenza in tre tipologie differenti: Cucine aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kw (circa 30.000 kcal/h): sono le cucine a gas per uso domestico, rispondenti alla norma UNI 7129; Cucine aventi portata termica complessiva maggiore di 35 kw: a queste cucine si applica la regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici, DM 12/4/96; Cucine aventi potenza superiore ai 116 kw (100.000 kcal/h): a queste cucine si applica il DM 16/2/82 (attività n. 91), che richiede la presenza del certificato di prevenzione incendi, e il DM 12/4/96 (se la cucina supera i 116 kw supera ovviamente anche i 35 kw); o Grande cucina: per grande cucina si intende una cucina non per uso domestico e quindi di potenza superiore ai 35 kw; o Temperatura di infiammabilità di una sostanza: la minima temperatura alla quale una sostanza emette gas o vapori in quantità tali da formare con l aria una miscela esplosiva; o Impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi); o Impianto termico: complesso dell impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore; o Aperture di aerazione: aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne verticali; o Pressione nominale di esercizio:pressione relativa del gas naturale con la quale è normalmente alimentato l impianto termico; o Portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell unità di tempo dall apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kw;

o Alcune prescrizioni di sicurezza da applicarsi alle cucine di portata complessiva maggiore di 35 kw alimentate da combustibili gassosi (DM 12/4/96): Più apparecchi termici alimentati a gas installati nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti (cioè in assenza di separazioni almeno REI 30) sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi (ad esempio due caldaie di 20 kw ciascuna formano un unico impianto da 40 kw a cui va quindi applicato il DM 12/4/96); I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne; Classificazione dei Locali: o Una cucina a gas può essere classificata, ai fini dei requisiti degli impianti elettrici in tre modi differenti: come luogo con pericolo di esplosione, come ambiente a maggior rischio in caso di incendio o come locale ordinario; La cucina a gas è un luogo con pericolo di esplosione se la classificazione del locale porta all individuazione di almeno una zona pericolosa (0, 1 o 2). A rigore di norma (CEI 31-30) tale classificazione però esclude gli ambienti domestici; anche la guida CEI 31-35, all art. 1.2 afferma che Si possono peraltro ritenere esclusi dal campo di applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) gli ambienti per uso domestico e similare, ove un atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata soltanto raramente ed unicamente in conseguenza di una fuga accidentale di gas utilizzato esclusivamente come combustibile per la cottura degli alimenti, per la produzione di acqua calda e per la climatizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle norme tecniche specifiche (es. UNI-CIG). In base a questa conclusione si può affermare che il pericolo di esplosione viene considerato solo per le grandi cucine, cioè quelle di potenza superiore ai 35 kw; La cucina è a maggior rischio in caso di incendio se si verifica uno dei seguenti due casi: la classe antincendio del compartimento in cui è situata la cucina è pari o superiore a 30 (condizione in verità

raggiungibile solo da cucine alimentate a gasolio, le quali sono piuttosto rare); la portata termica della cucina è superiore a 116 kw corrispondenti a 100.000 kcal/h (attività 91 del DM 16/2/82). Se da un analisi più dettagliata risultasse comunque che una cucina di tale potenza risulta situata in un compartimento di classe inferiore a 30, non risulterebbe a maggior rischio in caso di incendio ai fini della realizzazione dell impianto elettrico. La cucina è classificata come locale ordinario se la valutazione del rischio esplosione non porta ad individuare alcuna zona pericolosa. La guida CEI 64-53 considera, senza altre analisi, le cucine di ristorante aventi portata termica inferiore od uguale a 35 kw, alimentate con gas combustibile (metano o GPL), come ambienti ordinari, alle quali applicare le prescrizioni della sezione 422 della norma CEI 64-8. La cucina viene classificata come locale ordinario anche se destinata ad uso domestico; Nel caso in cui la cucina venisse classificata come luogo con pericolo di esplosione, ciò non comporterebbe automaticamente la realizzazione di un impianto Ex, in quanto se nessuna apparecchiatura elettrica venisse installata all interno delle zone 0, 1 o 2, l impianto verrebbe realizzato con componenti ordinari seguendo la sola norma generale impianti CEI 64-8. Quindi l impianto sarebbe ordinario, ma ci sarebbe comunque l obbligo di progetto a causa del fatto che la classificazione delle aree della cucina ha portato all individuazione di zone pericolose. Le sorgenti di emissione di una cucina a gas possono essere simili a quelle di una centrale termica e cioè: flange della valvola di intercettazione manuale, del giunto antivibrante, del filtro del gas, delle valvole di sicurezza, delle elettrovalvole di comando e sicurezza, raccordi, dispositivi di misura, steli delle valvole e delle elettrovalvole. Queste sorgenti provocano normalmente una zona 2 (se il volume Vz non è trascurabile cioè in genere inferiore a qualche dm 3 ) di estensione variabile, all interno della quale le apparecchiature elettriche che vengono installate devono essere di tipo Ex (es. EEx na IIA T1 per il metano ed Eex na IIB T2 per il GPL oppure EEx d) Per i componenti elettrici installati all interno della caldaia, non si applica la valutazione dei rischi in base alla norma CEI 31-30, perché questa stima spetta al costruttore della caldaia stessa in base a quanto previsto dal DPR 661/96.

o Dal 1 maggio 2004, per la classificazione delle centrali termiche alimentate a gas naturale (metano) si applica la variante V2 [estendibile per analogia alle grandi cucine] della guida CEI 31-35, nella quale, in base all emanazione del Dlgs 233/03 (applicazione della direttiva 99/92/CE sul rischio esplosione nei luoghi di lavoro), si ritiene che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DPR 661/96, sia stato valutato nell ambito di questo decreto, dove sono indicati i relativi provvedimenti che il costruttore degli apparecchi, l installatore e l utente dell impianto termico devono adottare, anche sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore. Di fatto vengono quindi escluse dal rischio di esplosione le centrali termiche [grandi cucine] nelle quali sono installati apparecchi a gas (caldaia + alimentazione) marcati CE, cioè soggetti al DPR 661/96 (messe in commercio dopo l 11/01/97). Queste cucine, che potremmo chiamare cucine-661, rimangono quindi ovviamente fuori anche dal campo di applicazione della variante V2, poiché non ha senso cercare il rischio esplosione dove viene dichiarato non esistente. In pratica vige l equazione: apparecchio a gas conforme al DPR 661/96=grande cucina non pericolosa qualsiasi sia l ambito nel quale l apparecchio è installato, domestico, industriale, terziario, e qualsiasi sia il gas di utilizzo della centrale. Riportiamo comunque l elenco del campo di applicazione del DPR 661/96: 1. 1. Il presente regolamento riguarda: a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori; b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi". 2. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1 bar.

3. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali. o Le situazioni nelle quali si applica la variante V2 della guida CEI 31-35 (e quindi quelle potenzialmente a rischio esplosione) sono allora le seguenti due: 1. Tutte le grandi cucine a gas metano, installate dopo l entrata in vigore del DPR 661/96 (11 gennaio 1997), ma utilizzanti apparecchi a gas non marcati CE, quindi esclusi dal campo di applicazione del DPR 661/96, e cioè: Apparecchi destinati ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali; Apparecchi che impiegano l acqua ad una temperatura superiore ai 105 C; 2. Tutte le vecchie grandi cucine a gas metano, cioè installate prima dell entrata in vigore del DPR 661/96; In questi tipi di grandi cucine, la variante V2 prevede sette condizioni, soddisfatte le quali grande cucina a metano, agli effetti della realizzazione dell impianto elettrico, non è da considerare luogo con pericolo di esplosione: 1. Il gas combustibile sia gas naturale (metano), cioè avente caratteristiche fisico-chimiche del tutto simili a quelle previste per la sostanza 202 della tabella GA-1 della guida CEI 31-35. Ricordiamone alcune: temperatura d infiammabilità < 0 C; temperatura d accensione 482 C; limiti di esplodibilità in aria LEL 3,93 6,60, UEL 13,20 17,50. 2. La pressione nominale di esercizio non sia superiore agli 0,04 bar (4000 Pa), con le seguenti condizioni: Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,02 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di 0,3 m 2, oppure Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di 0,5 m 2, oppure Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio compresa tra 0,02 bar e 0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di valore compreso tra 0,3 m 2 e 0,5 m 2 ottenuta per interpolazione lineare tra i due valori (esempi: a

0,03 bar occorrono 0,4 m 2, a 0,035 bar occorrono 0,45 m 2, a 0,025 bar occorrono 0,35 m 2, etc.) 3. La dimensione massima del foro di emissione dovuto a guasti sia di 0,25 mm 2. Questo è un valore di difficile individuazione essendo dipendente da una serie molteplice di fattori, quali i materiali utilizzati e la periodicità della manutenzione. La guida CEI 31-35, all art. GB.3 fornisce alcuni esempi relativamente ad alcune sorgenti di emissione quali flange, valvole, pompe, compressori centrifughi ed alternativi, etc. 4. Le aperture di ventilazione siano realizzate con le dimensioni indicate al punto 2, secondo quanto definito dal DM 12/04/96. Tali aperture siano realizzate in modo da evitare la formazione di sacche di gas. Nel calcolo della superficie di ventilazione vanno considerate anche eventuali griglie e/o reti poste sulle pareti del locale. La variante, inoltre, nelle note fa riferimento alla circolare M.I. P1275/4134 del 30/11/00, la quale prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas e che ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti. Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto (cioè consentire la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m 2 ), si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete. La nota comunque termina suggerendo l utilizzo dell art. GB.6 della guida CEI 31-35, ovvero consiglia di aumentare l aerazione del locale con aperture poste in alto, una su una parete e l altra sulla parete opposta. 5. L impianto termico sia realizzato a regola d arte. Questa condizione viene attestata, per gli edifici adibiti ad uso civile, dal rilascio della dichiarazione di conformità dell impianto di riscaldamento ai sensi della legge 46/90. Per gli impianti adibiti ad uso non civile si attende l entrata in vigore del DPR 380/01 che estenderà il rilascio della dichiarazione di conformità agli edifici quale che ne sia la destinazione d uso.

6. L impianto termico sia esercito e mantenuto con modalità tali da assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza originali e sottoposto alle manutenzioni e verifiche periodiche previste dalle disposizioni legislative ad esso applicabili (es. DPR 412/93 e successive modificazioni). 7. La quota d installazione dell impianto termico non superi i 1500 m sul livello del mare. A causa della maggiore rarefazione dell aria (minore densità) ad altitudini superiori occorre prevedere delle aperture di ventilazione superiori (una maggiorazione possibile potrebbe essere l 1,25% ogni 100 m oltre i 1500 m). E curioso osservare che il progetto C.866, dal quale questa variante V2 proviene, diceva esattamente la cosa opposta, e cioè che l altezza sul livello del mare dell impianto era ininfluente. In conclusione se tutte le sette condizioni sono soddisfatte, la grande cucina non è considerato un luogo con pericolo di esplosione. In caso contrario sarà necessaria la classificazione dei luoghi in base alla norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). In ogni caso la classificazione potrebbe anche portare alla definizione di un volume Vz trascurabile e di conseguenza alla stessa conclusione di assenza di pericolosità esplosiva. La variante CEI 31-35-V2 può essere applicata anche per grandi cucine di portata termica (potenza) inferiore o pari a 35 kw, nonostante nella definizione si parli di centrale termica solo per potenze superiori ai 35 kw. Inoltre non è da considerare con pericolo di esplosione ai fini dell impianto elettrico, nemmeno la parte di impianto installato all esterno della grande cucina (es. valvola di intercettazione generale), se presenta sorgenti di emissione con foro di guasto non superiore a 0,25 mm 2.