POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI SVILUPPO PREMIO



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POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI SVILUPPO PREMIO Retribuzione preventivate INAIL e non INAIL 4.500.000,00 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi,l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Aggravamento del rischio Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 1

Il Contraente e l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 C.C.). Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 C.C.). Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni, in tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso. Durata dell assicurazione La copertura assicurativa ha durata di due anni. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Foro competente Foro competente è esclusivamente quello dove ha la sede legale il Contraente. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 2

Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Danni precedenti La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli risarcibili ai sensi della presente polizza che abbiano interessato attività imprenditoriali del Contraente e dell Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto, non può essere invocata dalla Società quale motivo di non risarcimento di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede. ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero Esclusioni Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, genitori, figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 3

l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisca l assicurazione. DESCRIZIONE DEL RISCHIO Premesso che il Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino svolge la propria attività di bonifica, sviluppo e irrigazione in un comprensorio comprendente condutture, canali di scolo e cabalette irrigue, compresi manufatti relativi, quali tombotti, passerelle, paratoie, ponti, chiaviche (anche se privi di parapetti e protezioni), vasche, impianti idrovori e di irrigazione a scorrimento ed a pioggia, nonché arginature, elettrodotti, cabine elettriche, case di guardia, fasce frangivento ecc. La Compagnia assicura il Contraente per la responsabilità civile derivategli a termini di legge, nella sua qualità di conduttore delle opere e degli impianti sopra descritti, nell esercizio dell attività propria istituzionale di Consorzio di Bonifica, compresi tutti i lavori di costruzione e manutenzione eseguiti in economia comunque svolti e con ogni mezzo ritenuto utile e necessario La garanzia nei termini di polizza comprende a titolo esemplificativo e non limitativo i danni provocati a terzi: 9 da rotture accidentali di argini di canali e/o rotture di condotte e tubazioni; 9 dall esercizio della manutenzione di una rete di fossi e canali naturali e/o artificiali, di condutture di colo per il convogliamento e scarico di acqua; 9 dall esercizio e manutenzione di impianti di irrigazione sia con rete tubata mediante captazione sollevamento e distribuzione in pressione per uso esclusivo agricolo, sia con rete e canali irrigui e distribuzione a scorrimento; 9 dall esecuzione dei lavori di costruzione di strade di bonifica e dall esercizio e manutenzione delle strade costruite dal Consorzio e non ancora consegnate; nonché di Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 4

acquedotti, elettrodotti, case cantoniere, uffici e fabbricati, officine, magazzini ed altre pertinenze di bonifica, con serbatoi e condutture; 9 dall esercizio e manutenzione di impianti idrovori, compresi relativi edifici, cabine elettriche di trasformazione, siti all interno del comprensorio di bonifica, muniti di elettropompe; 9 dall esecuzione di lavori per ammodernamento, ristrutturazione ed estendimento dell area irrigua dei bacini consortili; 9 dalla gestione, manutenzione e sorveglianza delle fasce frangivento di proprietà regionale nell Agro Pontino; 9 dai danni cagionati a terzi in conseguenza di allagamenti e franamenti, straripamenti di alvei, guasti agli impianti, eventi alluvionali, rottura di argini, verificatesi nella rete di corsi d acqua in manutenzione al Consorzio anche se la responsabilità di tali danni sia imputabile a negligenze, mancata e/o insufficiente manutenzione e/o sorveglianza dell Assicurato stesso. CONDIZIONI PARTICOLARI APPALTO Qualora i lavori siano ceduti in appalto, la Società assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull Assicurato anche per danni cagionati a terzi dalle Ditte appaltatrici mentre eseguono i lavori appaltati dall Assicurato; il massimale indicato in polizza resta ad ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità dell Assicurato con le Ditte appaltatrici o fra le Ditte stesse. Sono considerati Terzi limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, i titolari delle Ditte appaltatrici dei lavori stessi nonché i loro dipendenti; questi ultimi sempreché dall evento derivi all Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d Ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a noma dell art. 2049 del Codice Civile. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia comprende i danni alle cose dovuti a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino dai lavori che implichino sotto murature. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 5

DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITA La garanzia comprende: i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. RESPONSABILITA PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI L assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 C.P. entro i massimali previsti per la R.C.O. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. R.C. DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI LEGGE La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dai dipendenti non soggetti all assicurazione obbligatoria di legge, semprechè dall evento derivi all Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto deve rispondere a norma dell art. 2049 C.C. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 6

RESPONSABILITA PERSONALE DEI PREPOSTI La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), è estesa a favore delle persone incaricate dall Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infortuni subiti nello svolgimento delle relative mansioni professionali da dipendenti dell Assicurato loro sottoposti. RESPONSABILITA PERSONALE DEI QUADRI E DIRIGENTI L assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T. anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti, presidente e consiglieri, dello spett. Ente Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 C.P. entro i massimali previsti per la R.C.O. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta: per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. USO DI MEZZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 990 La presente assicurazione si estende alla responsabilità civile che può incombere al Contraente per fatto dei suoi dipendenti i quali usino a scopo di servizio o per ordine e conto del Contraente stesso, le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale, i carretti a mano ed imbarcazioni di sua proprietà o di terzi (automezzi non soggetti alla legge n. 990). IMPIEGO DI MACCHINE ED IMPIANTI VARI La garanzia comprende l impiego di macchine operatrici semoventi, di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e sollevamento, argani, verricelli e montacarichi. COMMITTENZA AUTO Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 7

L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato/Contraente ai sensi dell art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato/Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili, nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. CAUSALE INCENDIO L assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell Assicurato/Contraente o dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di attività all esterno degli stabilimenti dell Assicurato/Contraente stesso. R.C. PER PROVE DI ESAMI AL FINE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE Premesso che il Contraente al fine di assumere il personale occorrente in azienda effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi gli operai, gli intermedi, gli apprendisti che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche professionali. FORNITORI COME TERZI A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell assicurazione. La garanzia è operante semprechè i danni siano conseguenti a fatti commessi dall Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell art. 2049 Codice Civile. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 8

DANNI A VEICOLI IN SOSTA La garanzia copre altresì, i danni per i quali sussista una responsabilità del Contraente o persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi in sosta nelle zone di pertinenza delle opere consorziali, in spazio appositamente attrezzato a parcheggio. Tale garanzia viene prestata con esclusione comunque dei danni da furto e/o da incendio e quelli alle cose in essi contenute. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO L assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai veicoli da trasporto ad eccezione dei natanti sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Sono peraltro esclusi i danni alle cose trasportate su tali mezzi nonché i danni da furto. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI sotterranei. L assicurazione comprende il risarcimento dei danni alle condutture ed agli impianti DANNI A COSE TROVANTESI NELL AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI L assicurazione comprende il risarcimento dei danni alle cose trovatesi nell ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi ferma l esclusione dei danni a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. PROPRIETA E/O CONDUZIONE E/O LOCAZIONE DI FABBRICATI L assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge: 9 nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati destinati allo svolgimento delle attività dedotte in polizza compresi gli impianti fissi atti alla conduzione, ascensori, montacarichi e scale mobili nonché dall effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione; 9 nella qualità di locatario di edifici e locali destinati allo svolgimento delle attività assicurate in polizza. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 9

La garanzia non comprende i danni derivanti: 9 da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizione, ad eccezione di quelli riconducibili all Assicurato quale committente di tali opera; 9 da spargimento d acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stipulata l assicurazione. R.C. ATTIVITA VARIE L assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge: 9 in qualità di esercente di parcheggi dell Assicurato, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in esse contenute; 9 dall organizzazione di visite alle sedi dell Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione degli impianti dell Assicurato stesso; 9 dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne e cartelli dell Assicurato; 9 in qualità di proprietario e/o conduttore degli Uffici dell Assicurato stesso; 9 dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari dell Azienda; 9 dalla partecipazione ed esposizione e fiere; 9 dall attività dei vigili del fuoco dell Azienda; 9 dall esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell ambito dell Azienda, con rinuncia all azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non; 9 dall operato di guardiani anche con uso di armi concesso dall Autorità; 9 dall esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità del contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; 9 da manifestazioni organizzate dall Azienda; 9 da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi; Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 10

in questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; 9 da proprietà di cani da guardia; 9 da binari di raccordo, incluso l uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile; 9 dal possesso e dalla gestione di dacauvilles. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI DENUNCIA DI SINISTRI A parziale deroga dell art. 1913 C.C., in caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. GESTIONE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell Assicurato, designando ove occorra i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari ad ¼ del massimale stabilito in polizza per il sinistro, da corrispondersi in aggiunta ad esso ai sensi e per gli effetti dell art. 1917 del C.C. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione del rispetto interesse. I legali e periti scelti dai soggetti assicurati per la gestione di un sinistro, dovranno essere preventivamente approvati dalla Società. I soggetti assicurati non devono ammettere responsabilità in relazione ai sinistri ne concordarne l entità oppure sostenere le spese di difesa senza il consenso scritto della Società. In caso di sinistro i soggetti assicurati si impegnano a non pregiudicare la posizione della Società od i diritti di rivalsa dei medesimi. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 11

GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI RICADENTI IN FRANCHIGIA E/O SCOPERTO La Società prende pieno carico della gestione e liquidazione dei sinistri ricadenti totalmente o parzialmente in franchigia e/o scoperto provvedendo con scadenza semestrale a fornire alla Contraente l elenco dei danni e degli importi liquidati, con impegno per la Contraente stessa, di effettuare il relativo controllo e provvedere alla restituzione delle somme erogate per suo conto. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL ANDAMENTO DEL RESCHIO La Società, con scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: 1) sinistri denunciati; 2) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); 3) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); 4) sinistri senza seguito; 5) sinistri respinti. Il Contraente si riserva di richiedere ed ottenere dalla Società l aggiornamento di cui sopra anche con cadenza diversa da quella indicata. Consorzio di Bonifica dell Agro Pontino 12