OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE



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Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Direttore Dott. Loris Fabbri OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE A cura di: Dott. Simone Capogrossi Dott. Loris Fabbri Dott. Vittorio Masier marzo 2011

OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE PREMESSA La presente Guida è stata realizzata per orientare i Medici di Medicina Generale, i Medici Specialisti Ospedalieri e i Medici Competenti nell assolvimento degli obblighi di legge ai quali ogni sanitario deve adempiere qualora formuli diagnosi di malattia professionale. Per ciascuno degli adempimenti previsti, vengono indicati i riferimenti normativi, le procedure da seguire e i destinatari delle comunicazioni. La Guida ha l obiettivo di facilitare il compito dei Medici ai quali spetta di redigere il primo certificato di malattia professionale, affinchè una corretta comunicazione consenta l attivazione dei Soggetti obbligati e gli Enti competenti, per i successivi adempimenti, migliorando, in tal modo la tutela dei lavoratori tecnopatici. Allegato alla guida, inoltre, si fornisce un modulo di Denuncia-Segnalazione e Referto delle patologie di origine lavorativa. Tale modulo potrà essere impiegato sia per l'assolvimento dell obbligo di Denuncia-Segnalazione delle patologie di origine lavorativa, sia per l assolvimento dell obbligo di Referto, qualora ne ricorrano gli estremi. Ci auguriamo che tutti i Medici destinatari della Guida condividano questo impegno e ottemperino con convinzione agli obblighi in essa descritti. Così, attraverso il contributo di tutti, si potrà raggiungere una situazione di migliore tutela dei diritti dei lavoratori che, nello svolgimento del loro lavoro, contraggono patologie invalidanti. MALATTIA PROFESSIONALE Definizione: malattia dovuta all azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell ambiente in cui si svolge l attività lavorativa. Obblighi del Medico: qualora un Medico formuli diagnosi, certa o sospetta, di malattia professionale, deve redigere: il Certificato Medico di malattia professionale; la Denuncia-Segnalazione di malattia professionale; il Referto di malattia professionale. 1

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Il Certificato ha finalità assicurativo-previdenziali. E un atto necessario che consente all INAIL di avviare l istruttoria per l erogazione delle prestazioni nei confronti dell assicurato. E previsto dall articolo 53 del DPR 1124/65 e deve essere rilasciato utilizzando, preferibilmente, la modulistica INAIL. La modulistica prevista dall INAIL è in triplice copia: copia A, da inviare alll INAIL; copia B, per il lavoratore assicurato; copia C, da consegnare al lavoratore, che, entro 15 giorni, deve recapitarla al proprio Datore di Lavoro, che, a sua volta, entro 5 giorni dal ricevimento deve inviarlo all INAIL, unitamente alla denuncia di malattia professionale di sua competenza. La modulistica (Mod. 5 SS), con le relative istruzioni per la compilazione, è scaricabile da Internet all indirizzo www.inail.it (Home > Assicurazione > MODULISTICA > Download dei modelli > Certificazione medica). LA DENUNCIA-SEGNALAZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE Ha valore conoscitivo-epidemiologico, con precise finalità preventive, essendo destinata all implementazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate. E prevista dall artico 139 del DPR 1124/65, così come modificato dalle disposizioni contenute nel Decreto di riforma dell INAIL (D.Lgs. 38/2000, art. 10). L elenco delle malattie da denunciare (D.M. 11 dicembre 2009) è costituito da tre liste (lista I, lista II e lista III): la prima contiene le malattie la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità ; la seconda contiene le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità ; la terza contiene le malattie la cui origine lavorativa è possibile. Per le malattie di cui alle liste I e II nella Denuncia-Segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia, codice riportato nelle liste stesse. 2

La Denuncia-Segnalazione va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) dell AUSL e all INAIL. IL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE Lo scopo del Referto è quello di segnalare un episodio su cui l Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. L artico 365 del Codice Penale (C.P.), infatti, prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d ufficio, devono riferirne all Autorità Giudiziaria. Secondo quanto disposto dall articolo 590 del C.P., tutti i fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima, possono presentare il carattere di un delitto perseguibile d ufficio. Ai sensi degli articolo 582 e 583 del C.P. la lesione personale è considerata grave nei seguenti casi: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è considerata gravissima, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l arto inservibile, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Quindi, una volta diagnosticata una malattia professionale il Medico deve inviare Referto all Autorità Giudiziaria. Il Referto deve pervenire entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui il Medico ha prestato la propria opera o assistenza. 3

Molte Procure, con specifiche direttive, hanno individuato nei SS.P.S.A.L. delle AUSL i destinatari dei Referti di malattia professionale. I SS.P.S.A.L. svolgono, infatti, funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui possiamo ritenere che, indirizzando il Referto a detti Servizi, il Medico ottempera all obbligo di riferire all Autorità Giudiziaria. Per assolvere agli obblighi di riferire agli Enti preposti le notizie sui casi di malattie professionali o malattie correlate al lavoro, si propone di utilizzare il modulo allegato, che potrà essere vantaggiosamente utilizzato non solo come Denuncia-Segnalazione ex articolo 139 del DPR 1124/65 ma anche come Referto all Autorità Giudiziaria ex articolo 365 del C.P.. 4

Al Alla Alla S.P.S.A.L. dell AUSL di..... Direzione Provinciale del Lavoro di. Sede INAIL di..... Denuncia/Segnalazione di malattia professionale ex art. 139 DPR 1124/65 e art.10 D.Lgs. 38/00 Referto all Autorità Giudiziaria ex art. 365 C.P. Medico dichiarante: Cognome.. Nome. Codice Fiscale. N. telefono Medico di Medicina Generale Medico Specialista Ospedaliero Medico Competente Nel Comune di.. Prov... presso la Struttura Informazioni relative all Assistito e al suo lavoro attuale: Cognome. Nome.. Sesso M F Codice Fiscale. Data di nascita Comune di nascita.. Prov... Nazionalità.. Comune di residenza.. Prov... N. telefono.. Attualmente lavoratore SI NO Datore di Lavoro (Ragione Sociale)... Comune.. Prov... Settore lavorativo Mansione/Attività lavorativa. Datori di Lavoro precedenti con descrizione sintetica della Mansioni/Attività lavorative svolte: Datore di Lavoro (Ragione Sociale) Comune Settore lavorativo Mansione/Attività lavorativa dal al Informazioni sulla malattia (elenco D.M. 11 dicembre 2009) e sull attività lavorativa ad essa correlabile: Lista Agente/Lavorazione/Esposizione.... Malattia Codice. Data prima diagnosi. Eventuale data abbandono lavoro... Luogo e data di compilazione Timbro e Firma del Medico