QUESITO N. 1 DOMANDA: RISPOSTA QUESITO N. 1



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Transcript:

QUESITO N. 1 : In riferimento al bando di gara specificato in oggetto, stante l obbligo per l impresa subentrante in un contratto d appalto di assumere il personale che l impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art. 4 C.C.N.L. Imprese di pulizia e servizi integrati multiservizi, - Cessazione d appalto), siamo con la presente a richiedervi, per il servizio di pulizia dei locali in oggetto, il nominativo dell impresa che attualmente gestisce il servizio, l attuale organico dei dipendenti utilizzati, quale C.C.N.L. venga attualmente applicato nei loro confronti, la relativa qualifica e il monte ore settimanale svolto. Relativamente agli adempimenti obbligatori per l impresa subentrante, disciplinati dalla medesima norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto all appalto cessante vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali. RISPOSTA QUESITO N. 1 La disciplina relativa agli obblighi imposti alle imprese in relazione al c.d. "cambio di appalto" è contenuta in contratti collettivi di lavoro che, in quanto tali, vincolano soltanto per le parti contraenti. La Stazione Appaltante ritiene di avere fornito, alle imprese interessate a partecipare alla gara, tutti gli elementi utili e necessari per formulare l'offerta, che peraltro possono essere approfonditi mediante la conoscenza diretta dei locali oggetto degli interventi, resa possibile dal sopralluogo obbligatorio previsto dal disciplinare La Stazione appaltante ha ritenuto utile ed opportuno ricordare, negli atti di gara, gli obblighi che alle imprese derivano dall'osservanza dei CCNL, ma rispetto a questi rimane pur sempre un soggetto terzo. I contratti in questione prevedono obblighi di assunzione da parte dell'impresa subentrante (peraltro in parte temperati dalla possibilità di confronto delle imprese cessante e subentrante alla presenza delle Organizzazioni Aziendali e Sindacali), preceduti da oneri di comunicazione da parte di entrambe le imprese. In particolare, l'impresa cessante è tenuta a comunicare alle strutture sindacali aziendali e territoriali, tra l'altro, la consistenza numerica degli addetti interessati e il rispettivo orario settimanale. Con l'intermediazione di tali strutture è, inoltre, previsto che si possa dare vita a forme di consultazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, anche facendo ricorso ad ammortizzatori, quali part-time, riduzione dell'orario di lavoro, ecc. Tutti questi oneri e obblighi presuppongono che l'individuazione dell'impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato. Nella logica di queste clausole, solo ad aggiudicazione avvenuta sorge l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato, per cui l'impresa subentrante solo da questo momento acquista il diritto di essere posta a conoscenza di questi dati. Diritto, si sottolinea, che nasce nei confronti dell'impresa cessante (per il tramite delle organizzazioni sindacali) e non della stazione appaltante L'istanza pervenuta chiede all'amministrazione di rendere pubblici dei dati di cui non è titolare, in quanto la titolarità è dell'impresa attuale appaltatrice. Anche in base alle nuove norme che tutelano la riservatezza, è da ritenere che soltanto l'impresa possa conferire questi dati ad altro soggetto e la disciplina dei CCNL sembra ispirata a questo presupposto.

QUESITO N. 2 : CONSORZIO ordinario soggetto Art. 34, Comma 1, Lettera e) del D. Lgs. 163/2006, già costituito, con attività esterna (vale a dire che, il Consorzio non opera direttamente, ma attraverso la/e consorziata/e impresa/e esecutrice/i al 100%) che intende partecipare con una delle sue due consorziate, (in quanto una delle due consorziate si occupa di servizi differenti all oggetto di gara (svolge servizi di impianti elettrici) chiede se: la consorziata NON ESECUTRICE deve presentare tutta la documentazione richiesta dal disciplinare (requisiti tecnici, professionali organizzativi..) oppure (come solitamente ci viene richiesto) presenta una dichiarazione puntualizzante che non partecipa alla gara, completa di dichiarazioni di idoneità morale (art. 38 D. Lgs. 163/2006). RISPOSTA QUESITO N. 2 Il soggetto giuridico Consorzio ordinario non può partecipare per conto solo di alcuni consorziati. La partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base delle qualificazioni possedute da queste. Ove vogliano partecipare ad una gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi al pari di un ATI attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, come stabiliscono le norme. Si segnala a tale proposito la determinazione n. 11/2004 dell AVCP richiamata dalla deliberazione n. 114 del 13/12/2066 della stessa AVCP. Nel caso di partecipazione come consorzio ordinario ciascuna consorziata deve effettuare istanza di ammissione, come previsto dall Allegato 1 al Disciplinare di gara e deve possedere e auto dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria previsti dal punto 8 del disciplinare di gara. Data la natura dei requisiti richiesti, questi non sono frazionabili. In caso di scelta del vincolo attraverso il mandato di rappresentanza si devono seguire le regole dell ATI (vedi note all Allegato 1 al Disciplinare di gara) e l istanza di partecipazione dovrà essere presentata solo dalla capogruppo (se già costituita). Dal quesito posto tuttavia pare di capire che il Consorzio sia formato solo da due imprese consorziate e che solo una di esse possa eseguire il servizio previsto dal bando di gara. Pertanto in questo caso sembra necessario che questa impresa debba partecipare come impresa singola senza l ausilio del Consorzio poiché manca la pluralità di soggetti in grado di vincolarsi per ripartirsi l esecuzione del servizio. QUESITO N. 3 : la presente a richiederle informazioni circa il numero di addetti, la qualifica e le ore attualmente svolte nell ambito di servizio di pulizia dell Università per Stranieri di Siena o, in alternativa, il nominativo dell impresa attualmente affidataria del servizio in modo da redigere una congrua offerta per la Procedura aperta comunitaria per l affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale compreso la fornitura di specifici materiali di consumo Affidamento Triennale CIG N 42874779F0 RISPOSTA QUESITO N. 3 Vi comunichiamo che abbiamo già risposto al quesito n. 1 pubblicato sul sito. Possiamo solo aggiungere che nell apposita sezione del sito sono presenti archivi degli atti di gare precedenti.

QUESITO N. 4 : La nostra impresa ha iniziato l attività ad agosto 2011 ed è in attesa della visita ispettiva per il rilascio della certificazione del sistema di qualità aziendale prevista per la seconda metà del mese di settembre 2012. Siamo dunque carenti dei requisiti di ordine tecnico e professionale indicati al punto 8.5 del disciplinare di gara. Per questo motivo, come previsto dalla normativa richiamata al punto 9 dello stesso disciplinare, avremmo intenzione di partecipare alla procedura ricorrendo ad una impresa ausiliaria per l avvalimento dei requisiti mancanti. Considerando che: l art. 75 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che l importo della garanzia provvisoria possa essere ridotto solo per gli operatori in possesso della certificazione del sistema qualità rilasciata da organismi accreditati. (per la soddisfazione del requisito di cui al punto 8.5b è invece ammessa anche la presentazione di misure equivalenti di garanzia della qualità) la garanzia provvisoria viene rilasciata all impresa partecipante, in questo caso l impresa avvalente non in possesso della certificazione necessaria per ottenere l abbattimento del 50% della garanzia provvisoria l importo della garanzia provvisoria presentata dalla nostra impresa a corredo dell eventuale offerta dovrà essere pari al 2% ( 6.900,00) dell importo a base d asta RISPOSTA QUESITO N. 4 La questione circa la possibilità di avvalimento del requisito di qualità dell impresa affidataria è stata oggetto di numerose interpretazioni. Si veda in ultimo il parere di pre-contenzioso dell AVCP n. 06 dell 08/02/2012. Il nostro disciplinare di gara, in attuazione delle norme comunitarie in tema di qualificazione delle imprese, ha inserito il requisito della Certificazione della qualità tra i requisiti definiti di capacità tecnica e professionale in quanto effettivamente questa Certificazione attesta una professionalità che però è stata il frutto di un percorso che ha visto impegnata l intera struttura aziendale oggetto della Certificazione. Ne deriva che proprio l intima correlazione tra l ottimale gestione dell impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un implicita soggettività (ancorché rientrante fra i requisiti di ordine speciale e, più precisamente, tecnico-organizzativo) e come tale non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità A tale proposito, anche supportati da quanto emerge dal Documento di Consultazione dell AVCP L avvalimento nelle procedure di gara, si precisa che, ai fini della partecipazione alla presente gara, il requisito della Certificazione di Qualità non può essere oggetto di Avvalimento ma deve essere posseduto dall impresa concorrente, a pena di esclusione. Tuttavia il disciplinare chiarisce bene e prevede che, in assenza di Certificazione, è ammessa la facoltà di provare l impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, la cui idoneità sarà valutata dall Amministrazione a mezzo di raffronto con le serie delle norme europee in materia. Tale previsione normativa permette a tutti i soggetti di poter provare, con idonea documentazione, la capacità di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza.

QUESITO N. 5 Vorremmo capire meglio una dicitura che viene riportata all allegato 2 ove nell intestazione viene espressamente riportato: Da sottoscrivere/barrare e/o completare: - da parte del legale rappresentante, in caso di concorrente singolo. - da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE; - da ciascun soggetto che sarà indicato come esecutore del contratto nei casi di cui all art. 34 comma 1 lett. b) e 36 comma 5 del d.lgs. 163/2006. Non deve essere compilata da alcun consorziato nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente l intero servizio. La delucidazione che Vi richiediamo è riferita nella frase che abbiamo sottolineato. A motivo del fatto che il nostro consorzio stabile, non è l esecutore materiale del servizio ma lo è la nostra consorziata stabile, dobbiamo o no compilare l allegato 2 anche come consorziata esecutrice del servizio? RISPOSTA QUESITO N.5 Sì., l impresa consorziata del Consorzio stabile che eseguirà il servizio deve compilare la dichiarazione Allegato 2 al Disciplinare di gara. QUESITO N. 6 Si chiede di sapere se le 6100 ore annue previste per il servizio in oggetto sono tassative, di conoscere il nome della ditta che attualmente svolge il servizio, il numero dei dipendenti attualmente in forza nonché il relativo monte ore settimanale e livello di inquadramento. Infine, si richiede se, rispetto all appalto cessante, vi siano modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, in caso affermativo si chiede l invio del capitolato d appalto di cui al precedente appalto. RISPOSTA QUESITO N.6 Il monte ore annuo deve obbligatoriamente essere, minimo, di 6.100 ore. Vedi atti di gara (art. 1.2 del disciplinare; art. 3 del capitolato tecnico; modulo offerta economica schema costo del personale). Per quanto riguarda la seconda domanda, si rinvia alla risposta al quesito n. 1. Per quanto riguarda la terza domanda si informa che nella sezione gare d appalto dell Università sono presenti gli archivi delle gare precedenti comprese le documentazioni di gara.

QUESITO N. 7 La scrivente avendo già preso appuntamento per sopralluogo per giorno. con la presente chiede se in caso di Costituenda Ati il sopralluogo debba essere effettuato da tutte le ditte dell'ati (Capogruppo e mandante), dalla sola capogruppo o ancora da persona munita di delega da tutte le imprese della costituenda ATI. RISPOSTA QUESITO N.7 Il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o suo delegato. In caso di ATI da costituirsi i concorrenti, che dovranno presentare istanza di ammissione alla gara singolarmente specificando la composizione dell ATI, sono: la capogruppo e le altre imprese mandanti. Il Disciplinare stabilisce all art. 7 che una stessa persona non potrà effettuare il sopralluogo per più di un concorrente. Pertanto potranno effettuare il sopralluogo le imprese dell ATI costituenda nello stesso giorno e con lo stesso orario, ma con i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati. Il delegato non può essere la medesima persona per la capogruppo e per la mandante. QUESITO N. 8 al punto 4.1 del Disciplinare Elenco documentazione, vengono riportate le seguenti documentazioni: Capitolato d oneri e i suoi allegati, Planimetrie delle sedi. Nonostante abbiamo più volte scaricato quanto da Voi fornito sul sito dell Università (ultimo accesso il 27 luglio 2012), non siamo riusciti a trovare, ne gli allegati al capitolato d oneri, ne le planimetrie delle sedi. Gradiremmo sapere come recuperare tale documentazione, in quanto magari stiamo sbagliando qualcosa nelle modalità di ricerca/accesso al portale dell Università, o magari sapere se è un mero refuso di stampa o quant altro. Per il resto tutti gli altri documenti descritti nel predetto punto del Disciplinare di gara, nonché le FAQ, sono stati facilmente reperibili e scaricabili. RISPOSTA QUESITO N.8 Effettivamente il punto 4 del disciplinare indica anche le planimetrie quali allegati. Ma, in effetti, queste planimetrie non ci sono per scelta della Stazione appaltante. Ci scusiamo per il refuso. Nell apposita sezione del sito sono presenti gli archivi delle gare precedenti.

QUESITO N. 9 In merito alla gara in oggetto, gradiremmo sapere se i quesiti e le relative risposte devono essere allegati alla documentazione di gara timbrati e firmati. RISPOSTA QUESITO N.9 Non è necessario in quanto l art. 6.3 del Disciplinare chiarisce che il concorrente, prima di spedire l offerta, deve prendere visione di eventuali chiarimenti inseriti nel sito internet dell Ateneo. QUESITO N. 10 Al punto 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del Disciplinare di Gara, fra la documentazione da inserire nella busta "A", viene richiesta la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 in originale o copia autenticata. Si chiede se è possibile presentare detta certificazione in copia conforme all'originale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200 e s.m.i. RISPOSTA QUESITO N.10 Si. Come previsto al punto 8.5 del disciplinare la documentazione autocertificata deve essere verificabile dalla Stazione appaltante. QUESITO N. 11 Relativamente alla gara in oggetto siamo a chiedervi se in relazione al requisito richiesto di idoneità professionale e di seguito riportato "b) iscrizione al registro delle imprese di pulizia di cui alla L. 82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M. n. 274/1997nella FASCIA D) O SUPERIORE." è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento in aderenza a quanto stabilito dal TAR Roma, Sezione I ter - Sentenza 12/05/2011 n. 285. RISPOSTA QUESITO N.11 L iscrizione nel registro delle imprese di pulizia prevede il possesso di alcuni requisiti definiti di onorabilità ed altri riferibili al fatturato dell azienda, come quello dell iscrizione in una determinata fascia di volume d affari.. Per questi ultimi è possibile l avvalimento. Quindi l impresa concorrente deve, a pena di esclusione, essere iscritta nel registro delle imprese di pulizia di cui alla L. 82/1994 ma può, ai fini del requisito relativo alla fascia di volume d affari, essere iscritta ad una fascia inferiore ed avvalersi di altra impresa per il raggiungimento del requisito della fascia D o superiore prevista dal discipòlinare.

QUESITO N. 12 Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto con la presente si chiede se il monte ore minimo richiesto di 6.100 ore sia stato calcolato e pertanto complessivo di tutte le prestazioni ordinarie, periodiche e le eventuali sostituzioni per malattie, ferie ecc. RISPOSTA QUESITO N. 12 Il monte ore annuo minimo di 6100 ore è stato calcolato come il minimo per poter effettuare le prestazioni richieste da capitolato ed ottenere il risultato descritto nel capitolato stesso. L impresa concorrente è libera di calcolare un monte ore annuo diverso purché superiore. QUESITO N. 13 In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: all'art. 8.5 del disciplinare di gara viene richiesto un organico medio annuo di dipendenti pari a 15 unità impiegate negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) per ciascun anno, pertanto vi chiediamo:se sia possibile avvalersi di tale requisito, così come previsto dal Dlgs 163/2006 art. 49? RISPOSTA QUESITO N. 13 E consentito l avvalimento con le modalità previste dall art. 49 del D. Lgs. 163/06.