Fiscal News N. 294. Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura. La circolare di aggiornamento professionale 05.11.2013.



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 294 05.11.2013 Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura Categoria: Iva Sottocategoria: Spesometro Nello spesometro ordinario, dunque, oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Per la seconda tipologia di operazioni, l esposizione può essere fatta dal contribuente in forma analitica o aggregata, utilizzando il quadro DF o il quadro SA. Cambia la forma, ma non la sostanza delle operazioni comunicate. Premessa Con l art. 21, DL n. 78/2010, era stato introdotto l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento: - le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000; - ovvero 3.600 (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale. Il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, aveva dato attuazione all articolo 21 con la definizione di: - soggetti obbligati alla comunicazione; - oggetto ed elementi da indicare nella stessa; 1

- modalità tecniche di trasmissione dei dati; - termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all Agenzia. L obbligo di comunicazione riguardava non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer). COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA - versione originaria - le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 (al netto di Iva); - ovvero 3.600 (al lordo IVA). operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (B2B) e quelle effettuate con acquirenti/committenti privati (B2C) In sede di prima applicazione, il provvedimento aveva stabilito che fossero comunicate: - entro il 31 dicembre 2011 (poi prorogato al 31 gennaio 2012) le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell IVA rese e ricevute nel periodo d imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura; - entro il 30 aprile 2012 le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell IVA rese e ricevute nel periodo d imposta 2011, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura; - entro il 30 aprile 2012 le operazioni d importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1 luglio 2011. In un ottica di semplificazione, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, riformulando la disposizione dell articolo 21, ha facilitato l adempimento prescrivendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall importo. 2

In sostanza, con il Decreto semplificazioni fiscali: le operazioni attive e passive per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura dovranno essere comunicate tutte, quale che sia l'importo, in forma cumulativa su base annua per ciascun cliente o fornitore; le sole operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, dovranno essere invece comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'iva. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA post DL semplificazioni - le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA se certificate da fattura, senza soglia; - le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, dovranno essere invece comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'iva. operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (B2B) e quelle effettuate con acquirenti/committenti privati (B2C) Di fatto per le operazioni con obbligo di fattura viene ripristinata la modalità di comunicazione prevista per i vecchi elenchi clienti elenchi e fornitori. La soglia (3.600 euro) resta in vigore per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura e ciò al fine di evitare che il dettagliante o l'albergo o il ristorante debbano identificare tutti i clienti che entrano nell'esercizio commerciale. Secondo quanto emerge dal testo normativo, risulta ininfluente la posizione soggettiva del destinatario. Nella norma non si accenna infatti a distinzioni fra operazioni business to business e operazioni business to consumer, ragion per cui tale distinzione dovrebbe restare irrilevante. Le operazioni non documentate da fatture Con provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 l'agenzia delle Entrate ha rivisto completamente le modalità di effettuazione della comunicazione prevista dall'articolo 21 del D.L. 78/2010 (spesometro o elenco clienti e fornitori) e vanno dunque a sostituire i provvedimenti precedenti. Il precedente provvedimento del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche 3

tecniche di trasmissione restano in vigore, infatti, solo per le operazioni relative ad annualità anteriori al 2012. Successivamente, il 10 ottobre 2013, a un mese dalla prima scadenza di presentazione del modello, l Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente, che sostituisce quello precedentemente allegato al Provvedimento direttoriale del 02.08.2013, stavolta corredato dalle relative istruzioni alla compilazione. Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette business to consumer), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell IVA. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA post Provv. 02.08.2013 - le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA se certificate da fattura, senza soglia; - le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, dovranno essere invece comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'iva. operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (B2B) e quelle effettuate con acquirenti/committenti privati (B2C) Nello spesometro ordinario, dunque, oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all art. 2, co. 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, in via transitoria, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. 4

L emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l obbligo di comunicazione dell operazione senza soglie. I quadri da compilare: SA o DF I quadri dedicati all esposizione delle operazioni non documentate da fattura sono, dunque: - il quadro SA (forma aggregata); - il quadro DF (forma analitica). Il quadro SA accoglie i dati delle operazioni non documentate da fattura nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata. Esso comprende: - il codice fiscale o partita IVA della controparte; - il numero delle operazioni aggregate; - l importo complessivo delle operazioni: Il quadro DF è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati. È composto dai seguenti campi: - Codice fiscale; - Data dell operazione; - Importo del documento. Esempi di compilazione Esempio 1 Vendita di una pelliccia il cui ammontare complessivo del corrispettivo è pari a 9.000 euro. In particolare, il pagamento avviene in due tranche, con le seguenti modalità: - il 18 luglio 2012 viene versato un acconto di 2.000 euro con assegno bancario non trasferibile; 5

- il 10 settembre 2012 viene versato il saldo 7.000 euro all'atto della consegna del capo con bonifico bancario. La compilazione sarà la seguente: Deve essere oggetto di comunicazione solo il saldo, non anche l'acconto in quanto ai fini Iva i due pagamenti sono da considerare come due operazioni distinte. La prima operazione (l'acconto) è inferiore alla soglia di 3.600 euro e per questo non deve essere comunicata. Le istruzioni per la compilazione del quadro DF "Operazioni senza fattura" utilizzabile per la comunicazione in forma analitica (delle singole operazioni) lo chiariscono, quindi si ritiene di utilizzare il medesimo criterio di compilazione del quadro DF, ma l'interpretazione dovrà essere confermata dall'agenzia delle Entrate. Il pagamento del saldo non è stato effettuato con carta di credito, di debito o prepagata, quindi deve essere comunicato. L'operazione oggetto di comunicazione è una sola (come nell'ipotesi di comunicazione in forma aggregata). Infatti, le istruzioni dispongono (in maniera più comprensibile) che il campo "Importo del documento" è obbligatorio e deve assumere valore non inferiore a 3.600 euro. In caso contrario l'operazione non può essere comunicata. Con riferimento all'acconto è stato emesso uno scontrino fiscale di 2.000 euro in data 18 luglio 2012 ed essendo l'importo del documento inferiore alla predetta soglia deve essere comunicato il solo saldo. Le operazioni oggetto di comunicazione, indipendentemente dalle modalità (aggregata o analitica), fatte salve diverse e successive indicazioni dell'agenzia delle Entrate, coincidono. 6

Esempio 2 Vendita di una cucina il cui ammontare complessivo del corrispettivo è di 12.000 euro. In particolare il pagamento avviene con le seguenti modalità: - in data 2 agosto 2012: acconto 4.000 euro con bancomat; - in data 30 novembre 2012: saldo 8.000 euro all'atto della consegna della cucina con bonifico bancario. La compilazione sarà la seguente: Deve essere oggetto di comunicazione solo il saldo in quanto l'acconto è stato corrisposto con uno strumento di pagamento tracciabile (bancomat). Quindi deve essere comunicata la parte dell'operazione il cui pagamento è avvenuto con uno strumento non considerato tracciato ai fini dello spesometro (bonifico bancario). L'operazione deve essere comunicata per l'importo di 8.000 anziché 12.000. In forma analitica: Esempio 3 Vendita di un gioiello per 18.000 euro. Il pagamento avviene con le seguenti modalità: - in data 1 settembre 2012: acconto 4.000 euro (Iva compresa) con assegno bancario non trasferibile; - in data 15 novembre 2012: saldo 14.000 euro (Iva compresa) all'atto della consegna del capo con bonifico bancario. Vendita di una collana d'oro al medesimo soggetto, per 6.000 euro. Il pagamento avviene con le seguenti modalità: - in data 1 dicembre 2012: acconto 1.500 euro (Iva compresa) con bancomat; 7

- in data 13 dicembre 2012: saldo 4.500 euro (Iva compresa) all'atto della consegna della collana con bonifico bancario. Ogni acconto e saldo configura un'operazione diversa. Per la vendita del gioiello vanno comunicati acconto e saldo: ogni transazione supera il limite di 3.600 euro. Per le altre due operazioni (acconto e saldo per la collana) si comunica solo l'ultima: l'acconto è escluso perché l'importo è inferiore a 3.600 euro e il movimento di denaro è tracciato con bancomat. Il totale da comunicare è 22.500 euro (4.000 + 14.000 + 4.500). Le tre operazioni ai fini Iva vanno considerate distintamente: L'importo complessivo oggetto di comunicazione coincide perfettamente all'ipotesi della comunicazione in forma aggregata. Sono diverse solo le modalità espositive dell'importo complessivo, in quanto nel quadro DF deve essere effettuata un'indicazione analitica per ogni singolo documento (scontrino o ricevuta fiscale). L'importo (i dati) oggetto di comunicazione non possono essere diversi a seconda della modalità (aggregata o analitica) prescelta. - Riproduzione riservata - 8