INFORMATIVA 01/2009 Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas Realizzato da: TIS Area Energia & Ambiente Data: Bolzano, 06/08/2009
Indice 1 Introduzione... 3 2 Incentivazione della produzione energetica da biomasse e biogas... 4 2.1 Inquadramento normativo... 4 2.2 Novità introdotte dalla Legge 23 luglio 2009, n 99... 5 3 Incentivazione della produzione elettrica da fonte rinnovabile: quadro aggiornato... 6 3.1 Sistema dei Certificati Verdi... 6 3.2 Sistema della tariffa fissa onnicomprensiva... 8 TIS Area Energia & Ambiente 2
1 Introduzione Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n 136 della Legge 23 luglio 2009, n 99 sono state rese operative alcune significative modifiche al sistema di incentivazione della produzione elettrica da biomassa. Tali modifiche hanno permesso di superare alcune criticità presenti nel precedente quadro normativo, relative in particolare all incentivazione della cosiddetta biomassa da filiera. Col presente documento si vuole fornire un rapido aggiornamento sul sistema di incentivazione dell energia elettrica da fonte rinnovabile attualmente in vigore, con particolare riferimento alle ultime novità normative riguardanti la produzione da biomassa. TIS Area Energia & Ambiente 3
2 Incentivazione della produzione energetica da biomasse e biogas 2.1 Inquadramento normativo Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008 (dal titolo Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n 244. ) ha res o operativi i meccanismi di incentivazione delle energie rinnovabili, stabiliti dalla legge 24 dicembre 2007, n 244 (Finanziaria 2008) e dalla legge 27 dicembre 2006, n 296 (Finanziaria 2007). Tra le maggiori novità introdotte si ricorda: - una differente valorizzazione dell energia elettrica prodotta a seconda della fonte energetica utilizzata; - la definizione di una tariffa fissa onnicomprensiva, come modalità di incentivazione alternativa ai certificati verdi e valida per impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW; - l estensione dello scambio sul posto agli impianti di potenza fino a 200 kw. All interno di questo quadro normativo, gli impianti alimentati da biomasse da filiera 1 potevano beneficiare della seguente incentivazione: - tariffa onnicomprensiva di 30 cent/kwh per impianti di potenza minore di 1 MW; - coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8; - cumulabilità dei certificati verdi/tariffa onnicomprensiva con altri incentivi nazionali, regionali o locali, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. Tuttavia, l attuazione di tale sistema di incentivi per le biomasse da filiera veniva rimandata all emanazione di un ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nel frattempo, la proposta di assegnazione di incentivi più elevati alle biomasse provenienti da determinate aree (70 km dall impianto) è apparsa in contrasto con alcuni principi promossi dalla Commissione Europea, in particolare quelli riguardanti la libera concorrenza e circolazione delle merci. Inoltre, l imposizione di una distanza limite di approvvigionamento non risultava essere una condizione necessaria e sufficiente a garantire una maggiore sostenibilità ambientale in fase di reperimento della biomassa. Per tali motivi, dal novembre 2008 al giugno 2009 il Parlamento Italiano ed i Ministeri competenti hanno valutato e discusso una serie di proposte di modifica dei criteri di incentivazioni sopra ricordati. In conclusione, con la seduta del 9 luglio 2009 il Senato italiano ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge 1195-B "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", che conteneva 1 biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, cioè entro un raggio di 70 km TIS Area Energia & Ambiente 4
all articolo 42 una serie di modifiche legislative al meccanismo di incentivazione dell energia elettrica da fonte rinnovabili, ed in particolare da biomassa e biogas. Il 31 luglio 2009, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge 23 luglio 2009, n 99, sono state rese operative tali modific he. 2.2 Novità introdotte dalla Legge 23 luglio 2009, n 99 L articolo 42 della Legge 23 luglio 2009, n 99 int roduce una serie di modifiche al sistema di incentivazione descritto dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008. In particolare, per quanto riguarda l incentivazione della produzione elettrica da biomassa, viene stabilito quanto segue: o viene abrogato il concetto di biomassa da filiera nella determinazione della tariffa onnicomprensiva per impianti di potenza inferiore ad 1 MW. Il concetto di filiera rimane valido al fine della determinazione del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi (1,8 per biomasse da filiera). o Il biogas e le biomasse, compresi gli oli vegetali puri tracciabili, beneficiano di un valore di tariffa onnicomprensiva pari a 28 cent/kwh (valido per impianti di potenza inferiore ad 1 MW). La tracciabilità degli oli vegetali puri deve avvenire attraverso un sistema integrato di gestione e di controllo, come previsto dal regolamento CE n 73/2009 del Consiglio, del 19 gen naio 2009. o I gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e i biocombustibili liquidi (ad esclusione degli oli vegetali puri tracciabili di cui al punto precedente) beneficiano di un valore di tariffa onnicomprensiva pari a 18 cent/kwh. o La tariffa onnicomprensiva relativa alle biomasse entra subito in vigore poiché la sua applicazione è stata svincolata dall emanazione di ulteriori decreti ministeriali. Invece, ai fini dell applicazione del coefficiente per il calcolo dei certificati verdi rimane l attesa di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione delle biomasse. o Viene innalzato da 1,1 a 1,3 il coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi per i rifiuti biodegradabili e per le biomasse diverse da quelle prodotte da attività agricola, allevamento e forestale da filiera. o Impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas e biomasse, oli vegetali puri (tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009) possono cumulare la tariffa fissa onnicomprensiva con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo di investimento. Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, viene apportata la seguente modifica: o viene innalzato da 1,1 a 1,5 il coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi per gli impianti eolici offshore. TIS Area Energia & Ambiente 5
3 Incentivazione della produzione elettrica da fonte rinnovabile: quadro aggiornato Viene proposto un rapido riassunto del meccanismo di incentivazione dell energia elettrica da fonte rinnovabile attualmente in vigore ed aggiornato con le novità introdotte dalla Legge 23 luglio 2009, n 99 (novit à riportate in rosso). Le seguenti considerazioni si applicano a tutti gli impianti a fonte rinnovabile, ad esclusione della fonte solare, collegati alla rete elettrica, aventi una potenza nominale media annua 2 non inferiore a 1 kw ed entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. 3.1 Sistema dei Certificati Verdi La produzione di energia elettrica viene incentivata mediante il rilascio di Certificati Verdi per una durata di 15 anni. Questi hanno valore unitario pari ad 1 MWh e sono emessi dal GSE in numero pari al prodotto della produzione netta di energia incentivabile 3 per i coefficienti indicati nella Tabella 1 riportata di seguito. Il coefficiente moltiplicativo relativo alle biomasse da filiera non è applicabile fino a quando non sarà emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che dovrà stabilire le modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione delle biomasse. In attesa dell emanazione di tale decreto, il GSE applica anche all energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della Tabella 1 (1,30). Il valore economico dei Certificati Verdi si forma sul mercato di scambio in base alla legge della domanda e dell offerta. Le transazioni dei CV possono avvenire mediante contratti bilaterali, multilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione costituita presso il Gestore del Mercato Elettrico. Il prezzo attuale (agosto 2009) di scambio dei Certificati Verdi oscilla tra 96 e 103 /MWh a seconda dell anno di produzione. I Certificati Verdi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Fanno eccezione gli impianti alimentati da biomasse di filiera, per i quali è ammessa la cumulabilità con altri incentivi fino ad un massimo del 40% del costo dell'investimento. 2 si precisa che, ai sensi dell articolo 2 del DM 18 dicembre 2008, la potenza nominale media annua è data: o per gli impianti idroelettrici, dalla potenza nominale media riportata nel Decreto di concessione di derivazione d acqua espressa in MW, tenendo conto della decurtazione conseguente all applicazione del deflusso minimo vitale; o per gli altri impianti, dalla somma delle potenze attive massime erogabili dai gruppi generatori dell impianto. 3 la produzione netta di energia incentivabile è definita all articolo 2 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008. TIS Area Energia & Ambiente 6
Fonte energetica rinnovabile Coefficiente [-] 1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kw 1,00 1-bis Eolica offshore 1,50 2 Solare** ** 3 Geotermica 0,90 4 Moto ondoso e maremotrice 1,80 5 Idraulica 1,00 6 7 7-bis 8 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * Biomassa e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell energia termica in ambito agricolo * Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 1,30 1,80* 1,80* 0,80 * il valore del coefficiente moltiplicativo per la biomassa da filiera corta è definito nell articolo 382-quater della Legge 27 dicembre 2006 n 296 (Finanziaria 2007). Tale articolo è stato a sua volta introdotto dall articolo 26 della Legge 29 novembre 2007 n 222. ** Il solare fotovoltaico beneficia degli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007) Tabella 1: coefficienti di cui alla tabella 2 allegata alla Legge 21 dicembre 2007 n 244 (Finanziaria 2008) e modificata dalla Legge 23 luglio 2009, n 99 (modifiche in rosso). TIS Area Energia & Ambiente 7
3.2 Sistema della tariffa fissa onnicomprensiva Gli impianti a fonte rinnovabile di potenza elettrica media nominale 4 1MW ( 200 kw se impianti eolici) possono richiedere, in alternativa ai certificati verdi, una tariffa fissa (ossia costante per tutto il periodo di incentivazione) onnicomprensiva riconosciuta sulla base dell energia elettrica immessa in rete. La tariffa è chiamata onnicomprensiva, perché il suo valore è stato stabilito accorpando 2 voci: - incentivo (inteso come corrisposti ad ogni kwh el rinnovabile immesso in rete); - prezzo di vendita dell energia elettrica immessa in rete. La tariffa, che viene erogata per un periodo di 15 anni, ha un valore costante, variabile a seconda della fonte rinnovabile utilizzata, come riportato nella seguente Tabella 2. I nuovi valori della tariffa onnicomprensiva riguardanti la produzione da biomassa sono entrati in vigore il 31 luglio 2009, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Legge 23 luglio 2009, n 99. L incentivo, riconosciuto dallo Stato al gestore dell impianto che fa richiesta di tariffa onnicomprensiva, viene determinato moltiplicando il valore specifico della tariffa, espresso in cent/kwh, per l'energia immessa nel sistema elettrico. Il calcolo dell incentivo può essere fatto esclusivamente in riferimento a misure a consuntivo dell energia elettrica immessa in rete. La scelta tra sistema dei certificati verdi e sistema della tariffa fissa onnicomprensiva è esercitata all'atto della prima richiesta al GSE. È consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema. Per approfondimenti si rimanda al Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008. 4 la potenza elettrica media nominale è definita all articolo 2 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008. TIS Area Energia & Ambiente 8
Fonte energetica rinnovabile Tariffa [ cent/kwh] 1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kw 30 2 Solare** ** 3 Geotermica 20 4 Moto ondoso e maremotrice 34 5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 6 Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 7 ABROGATO 8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio, del 19 g ennaio 2009 28-18 ** Il solare fotovoltaico beneficia degli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007) Tabella 2: valori della tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla tabella 3, allegata alla Legge 21 dicembre 2007 n 244 (Finanziaria 2008) e modificat a dalla Legge 23 luglio 2009, n 99 (modifiche in rosso). TIS Area Energia & Ambiente 9