LE VIE DEL DIRITTO 4
Direttori Mario FIORENTINI Università degli Studi di Trieste Maria MICELI Università degli Studi di Palermo Comitato redazionale Laura D AMATI Università degli Studi di Foggia Maurilio FELICI Sapienza Università di Roma Paolo FERRETTI Università degli Studi di Trieste Maria Teresa NICOTRI Università degli Studi di Palermo Aniello PARMA Università del Salento Francesco Maria SILLA Università degli Studi di Foggia Simona TAROZZI Università degli Studi di Bologna
LE VIE DEL DIRITTO La collana Le vie del diritto si propone di presentare al pubblico opere editoriali di carattere pubblicistico e privatistico, con particolare attenzione all interdisciplinarità e alla comprensione del fenomeno storico nella sua unitarietà. La metafora delle vie del diritto in alternativa a quella a noi più familiare di fonti del diritto ci induce ad una più articolata riflessione sul rapporto intercorrente tra interpretazione e creazione del diritto, tra fenomeni istituzionali e formali che danno vita al diritto e, altri, concreti e fattuali che ne determinano l effettiva attuazione. Si tratta di cogliere, sul modello delle viae iuris costituendae dei giuristi romani, una visione allargata del fenomeno giuridico, includendo nel suo ambito anche le forme concrete e fattuali di sviluppo dello stesso che sfuggono a una visione solo formalistica e dogmatica, ma si propongono, invece, di indagare e cogliere anche le forme storiche attraverso le quali specificamente si manifesta e realizza. Tale concezione rinvia e sottende anche la centralità dell interpretazione e del ruolo del giurista, come elemento determinante nella comprensione, creazione e sviluppo del fenomeno giuridico, in connessione alla necessità di una scienza giuridica comune che sostenga l operato di tutti coloro che vivono concretamente la vita del diritto. Il pluralismo delle forme di produzione e d interpretazione del diritto, che ne determina la ricchezza inesauribile, va sostenuto dal rigore della scienza, che ne garantisce l universalità e la certezza.
Mario Ferrante La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico
Copyright MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 978-88-548-6529-7 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. I edizione: novembre 2013
A mia figlia Maria Luisa Splendida Gemma nel giardino della mia vita
Indice 11 Introduzione 21 Capitolo I La Capacità penale delle persone giuridiche 1.1. Sull assenza di specifiche disposizioni di natura penale relative alle persone giuridiche nel vigente Codice di diritto canonico, 21 1.2. Distinzione tra capacità, imputabilità e responsabilità in diritto penale canonico, 28 1.3. La capacità penale delle persone giuridiche, 35 1.4. Analisi della normativa codicistica di riferimento, 39 1.5. Il diritto sanzionatorio amministrativo, 43. 55 Capitolo II L imputabilità penale delle persone giuridiche 2.1. L imputabilità penale della persona giuridica canonica sotto l aspetto psicologico/volontaristico: profili generali, 55 2.2. La discretio iudicii come presupposto della capacitas agendi, 57 2.3. In particolare, sulla capacità richiesta per porre in essere atti illeciti, 61 2.4. La disputa dottrinale sull imputabilità penale della persona giuridica nella vigenza del Codice del 1917, 65 2.5. L imputabilità degli enti personificati nel Codice del 1983, 68 2.6. Sulla configurabilità di una responsabilità diretta delle persone giuridiche per gli atti illeciti compiuti dagli organi rappresentativi, 73 2.6.1. Nella teoria della finzione, 75 2.6.2. Nella teoria organicistica o della realtà, 80 2.7. La colpa di organizzazione nel diritto canonico, 84 2.7.1. Analisi della normativa di riferimento, 86 2.7.2. La responsabilità per fatto illecito degli amministratori nella giurisprudenza della Rota Romana, 94 2.8. La tutela dei singoli nel momento formativo della volontà collettiva, 98 2.9. In particolare l istituto della Sanioritas, 99 2.10. La regola Quod omnes tangit (can. 119, 3 ), 103 2.11. Il principio Quod omnes tangit e il concorso nel delitto delle minoranze dissenzienti nelle persone giuridiche collegiali, 106. 9
10 Indice 115 Capitolo III La responsabilità penale delle persone giuridiche 3.1. La responsabilità penale delle persone giuridiche, 115 3.2. Confutazione delle principali teorie contrarie alla configurabilità dell autonoma responsabilità penale degli enti riconosciuti, 116 3.3. Tipologia di sanzioni penali irrogabili alle persone giuridiche, 119 3.4. La funzione e la finalità della pena, 129 3.5. Le circostanze del delitto applicate agli enti personificati, 136. 143 Indice degli autori citati
Introduzione L interesse per il tema della responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico trae origine dalla recente introduzione, anche nello Stato Città del Vaticano 1, di strumenti normativi sanzionatori a carico dei soggetti diversi dalle persone fisiche che vengono, dunque, considerati direttamente responsabili per alcune fattispecie penalmente rilevanti poste in essere dai loro rappresentanti 2. In particolare, la normativa vaticana anche sotto il governo del Regnante Pontefice Francesco ha introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie 3. La scelta del Legislatore vaticano non è affatto isolata ed anzi si innesta in un quadro normativo internazionale caratterizzato dalla tendenza a riconoscere una vera e propria responsabilità penale diretta degli enti cumulativa o alternativa rispetto a quella delle persone fisiche che agiscono per conto di essi. 1. Si veda la legge dello Stato della Città del Vaticano N. CXXVII, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, entrata in vigore il 1 aprile 2011. Tale legge, dopo avere identificato all articolo 2 tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura,.., prevede espressamente anche a carico delle persone giuridiche, nei casi di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. Si prevede, infatti, che La sanzione, secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n. CC- XVII, è irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, siano essi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura. Il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso nei confronti degli autori della violazione. Il testo integrale del provvedimento è disponibile su http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/documents/scv_doc_20101230_legge_it.html. 2. Per un primo commento si rinvia a G. DALLA TORRE, La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario, in Ius Ecclesiae, XXIII, 2011, p. 112 ss.; F. SGUBBI, D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI, La legislazione antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano: una comparazione con il sistema italiano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9/2013. 3. Si veda la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice FRANCESCO, Sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale dell 11 luglio 2013, disponibile su http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/documents/papa--francesco--motu--proprio_20130711_ organi--giudiziari_it.html. 11