ASPP Modulo A6 RISCHI SPECIFICI : RISCHI DA AGENTI FISICI



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REGIONE BASILICATA ASM AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA AMBITO TERRITORIALE DI MONTALBANO JONICO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE UMANA U.O. DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO S P P I L L Direttore U.O. ASPP Modulo A6 RISCHI SPECIFICI : RISCHI DA AGENTI FISICI Lagonegro 2012

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO ART 62-68 TITOLO III ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI ART 69-87 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI ART 88-160 TITOLO V SEGNALETICA SICUREZZA ART 161-166 306 ARTICOLI 51 ALLEGATI TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART 1-4 CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE ART 5-14 CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ART 15-54 Misure di tutela e obblighi valutazione dei rischi Servizio di Prevenzione e Protezione Formazione, informazione ed addestramento Sorveglianza Sanitaria Gestione delle emergenze Consultazione e Partecipazione dei RLS Documentazione Tecnico Amministrativa CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI art 55-61 Sanzioni Disposizioni in tema di procedura penale TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI ART 167-170 TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VDT ART 172-178 TITOLO VIII AGENTI FISICI ART 180-220 TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE ART 221-265 TITOLO X AGENTI BIOLOGICI ART 266-286 ALLEGATI 51 TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI ART 304-306 TITOLO XII DISPOSIZIONI PROC PENALE ART 298-303 TITOLO XI ATMOSFERE ESPLOSIVE ART 287-297

RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI ART 167-170 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art 167 Campo di Applicazione Art 168 Obblighi del DL Art 169 Informazione Formazione e Addestramento CAPO II SANZIONI Art 170 Sanzioni a carico del DL e del Dirigente RICHIAMI ALLEGATO XXXIII

RISCHIO VIDEOTERMINALI TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI ART 172-178 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art 172 Campo di Applicazione Art 173 Definizioni CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI Art 174 Obblighi del DL Art 175 Svolgimento Quotidiano del Lavoro Art 176 Sorveglianza Sanitaria Art 177 Informazione e Formazione CAPO III SANZIONI Art 178 Sanzioni a carico del DL e del Dirigente RICHIAMI ALLEGATO XXXIV

RISCHIO VIBRAZIONI TITOLO VIII AGENTI FISICI ART 180-220 CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Art 199 Campo di Applicazione Art 200 Definizioni Art 201 Valori limite di esposizione e valori d azione Art 202 Valutazione dei Rischi Art 203 Misure di Prevenzione e Protezione Art 204 Sorveglianza Sanitaria Art 205 Deroghe RICHIAMI ALLEGATO XXXV

RISCHIO RUMORE TITOLO VIII - AGENTI FISICI ART 180-220 CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Art 187 Campo di Applicazione Art 188 Definizioni Art 189 Valori limite di esposizione e valori d azione Art 190 Valutazione del Rischio Art 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile Art 192 Misure di prevenzione e protezione Art 193 Uso dei DPI Art 194 Misure per la limitazione dell esposizione Art 195 Informazione e formazione dei lavoratori ART 196 Sorveglianza Sanitaria Art 197 Deroghe Art 198 Linee guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center

RISCHIO da Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti TITOLO VIII - AGENTI FISICI ART 180-220 CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Art 206 Campo di Applicazione Art 207 Definizioni Art 208 Valori limite di esposizione e valori d azione Art 209 Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi Art 210 Misure di prevenzione e protezione Art 211 Sorveglianza Sanitaria Art 212 Linee RICHIAMI ALLEGATO XXXVI INOLTRE

RISCHIO da Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti TITOLO VIII - AGENTI FISICI ART 180-220 CAPO V Radiazioni Ottiche Artificiali Art 213 Campo di Applicazione Art 214 Definizioni Art 215 Valori limite di esposizione Art 216 Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi Art 217 Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi Art 218 Sorveglianza Sanitaria RICHIAMI ALLEGATO XXXVII

ILLUMINAZIONE Allegato IV 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. 1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

ILLUMINAZIONE Allegato IV 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7. Illuminazione sussidiaria 1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. 1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

ILLUMINAZIONE Allegato IV 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria. 1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

MICROCLIMA Allegato IV 1.9. Microclima 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione. 1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. 1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il processo di valutazione di tutti i rischi consiste nel quantificare i rischi, più precisamente nel valutare sia la probabilità che un infortunio si verifichi o che una malattia professionale si manifesti sia l entità del danno che ne deriva. Il metodo consiste nella ricerca di indicatori statistici per la valutazione della probabilità di accadimento e del danno alla persona.

Pericolo Rischio Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni. Termine che tiene conto sia della PROBABILITA che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore e sia della GRAVITA delle conseguenze derivanti dall esposizione