Decisione N. 898 del 14 febbraio 2014



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IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano Presidente Membro effettivo Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli Membro effettivo [Relatore] Prof.ssa Lucia Picardi Membro supplente Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) Avv. Pierfrancesco Bartolomucci Membro effettivo Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal CNCU nella seduta del 18/12/2013, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il Ricorrente ha riproposto un ricorso già presentato (n. 145638 del 17.02.2012) e dichiarato irricevibile dal Presidente del Collegio di Milano per incompetenza ratione materiae (determinazione trasmessa dalla ST con nota n. 181124/12 del 29.02.2012, poi confermata con nota n. 303359/12 del 04.04.2012). In ordine a tale nuovo ricorso (n. 897062 dell 01.10.2013) il Presidente del Collegio di Milano - constatata la divergenza sulla giurisprudenza dei Collegi con riferimento ai rapporti di deposito titoli in amministrazione e ai relativi obblighi di custodia e informativa gravanti sul depositario - ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento (n. 5164/13 dell 11.10.2013). Pag. 2/11

Per il ricorso oggi all esame del Collegio di Coordinamento, che contiene in buona sostanza la documentazione già presentata nel 2012, compreso il modulo di ricorso, l Interessato ha inoltrato un nuovo reclamo all Intermediario (24.08.2013), nel quale è contenuto un rinvio alla precedente corrispondenza intercorsa tra le parti, e ha versato un nuovo contributo di 20,00. La Convenuta solleva due eccezioni d incompetenza: ratione materiae e ratione temporis. In particolare, con riferimento alla prima eccezione la Banca, rileva che il ricorso è esattamente lo stesso presentato dall Interessato nel 2012 senza integrazioni di sorta, dichiarato irricevibile - ai sensi delle disposizioni ABF - perché relativo ad un attività legata a servizi d investimento; per la stessa ragione ne invoca, pertanto, l inammissibilità. Per quanto concerne la seconda eccezione, la Resistente evidenzia che la questione avanzata dall Interessato risale al 20.08.2008 e, pertanto, travalica il limite temporale individuato dalle citate Disposizioni (1 gennaio 2009). Nella memoria allegata al ricorso l Interessato rappresenta quanto segue: è stato titolare di obbligazioni BAA (XS0201491163) comperate tra il 18.02.2008 e il 06.03.2008 per un valore nominale complessivo di 200.000,00, acquistate per il tramite di un altro intermediario e poi trasferite presso la Convenuta; nell agosto 2008 l emittente estero, in occasione di un piano di ristrutturazione del debito, ha deciso di sostituire alcuni suoi bonds con altri di nuova emissione; la Resistente non ha fornito alcuna comunicazione in merito ed egli ha appreso la notizia da un articolo di stampa ( Il sole 24 Ore del 18.12.2008); il 23.12.2008 ha chiesto alla Banca di poter aderire alla sostituzione delle obbligazioni, senza ricevere alcuna risposta; la documentazione versata in atti attesta che la Convenuta a mezzo informativa interna descriveva il cambio come obbligatorio e asseriva che a tutti i possessori di tali titoli alla data del 15.08.2008 - per ogni obbligazione posseduta - doveva essere data in cambio una nuova obbligazione BAA LTD; veniva, inoltre, rappresentato che ai possessori delle vecchie obbligazioni sarebbero stati riconosciuti gli interessi maturati sino alla data di regolamento esclusa; la Resistente, oltre a non conferire alcuna informativa sull operazione di ristrutturazione, non si è in alcun caso attivata per trasferire i titoli ad altri soggetti istituzionali dai documenti interni al Consent Sollecitation gli investitori italiani erano considerati degli Pag. 3/11

investitori anomali e come tali non destinatari della proposta di ristrutturazione e/o concambio ; tale ulteriore mancanza è stata confermata anche dalla Consob, la quale, sollecitata sul punto, ha chiarito che gli intermediari avrebbero dovuto attivarsi rastrellando dai clienti i titoli affinché valutassero la possibilità di [trasferirli] ad altri soggetti di altre nazionalità; nel caso di specie, inoltre, la Banca avrebbe potuto cedere direttamente le obbligazioni ad un Qualified Holder idoneo al concambio in quanto la pezzatura dei titoli era pari ad un importo maggiore di 50.000,00 ; la Resistente, invece, nulla ha fatto e ha lasciato al destino del mercato spietato i singoli detentori dei bonds e ciò in spregio a quanto correttamente definito dall art. 1838 c.c.; la Banca, infine, niente ha comunicato in ordine alla convocazione dell assemblea degli obbligazionisti avente ad oggetto l avvio del piano di ristrutturazione; il comportamento omissivo della Resistente ha di fatto impedito di coltivare l opportunità di trasferire i [propri] bonds ad altro soggetto internazionale che a sua volta avrebbe potuto aderire o meno alla ristrutturazione o comunque avere in concambio i nuovi bonds BAA determinando la sostituzione delle obbligazioni detenute con gli escrow right che a seguito della vendita forzosa gli hanno ormai fatto concretizzare una perdita finanziaria secca sul punto pari a circa 30.000,00. A supporto delle proprie argomentazioni il Ricorrente rinvia alla decisione ABF n. 59/2010, già allegata al primo ricorso. Poste le accennate questioni di rito, la Banca rileva che la documentazione versata in atti (cfr. all. 5 alle controdeduzioni), attesta che il Ricorrente ha sempre affermato di conoscere i dettagli dell operazione nelle sue caratteristiche, ha confermato di aver avuto a disposizione documentazione della banca con il regolamento del concambio ; pertanto, la motivazione posta alla base della richiesta risarcitoria mancata consegna del avviso di concambio appare palesemente strumentale e tardiva. Per quanto riguarda l operazione di concambio oggetto di contestazione, la Banca rileva che la BAA, in conformità a quanto previsto dalla normativa britannica e nell ambito di un operazione di ristrutturazione del debito, ha deciso di emettere nuovi titoli obbligazionari in sostituzione dei vecchi, suddividendo gli obbligazionisti in due distinti gruppi, a cui ha riservato trattamenti diversi, uno di maggior favore. Dalle migliori condizioni sono stati esclusi i titolari di obbligazioni residenti in alcuni paesi (tra cui l Italia) e/o in possesso di titoli depositati su banche italiane e/o detentori di un valore nominale maggiore di 50.000,00. Pag. 4/11

Il Ricorrente presentava tutti e tre questi requisiti negativi e pertanto è risultato assegnatario di titoli escrow, poi liquidati. Pur consapevole delle suddette limitazioni, l Interessato ha chiesto come eludere le restrizioni che lo escludevano dall attribuzione del titolo migliore (comunicazione del 23.12.2008). Oltre alla mancata informativa, lamenta la mancata iniziativa da parte della Banca - nella ricerca di un possibile acquirente a cui vendere il titolo prima del concambio ovvero il mancato interessamento a attivare un azione di rivalsa nei confronti della BAA. Al riguardo, la Convenuta rileva che il contratto di c/c e quello di deposito titoli in amministrazione non conferiscono alla Banca un potere di rappresentanza generale del cliente verso i terzi. Con riferimento alla pronuncia ABF n. 59/10, richiamata dall Interessato a supporto delle proprie argomentazioni, la Convenuta ne rileva l inconferenza in quanto in quel caso il ricorrente lamentava di non aver avuto informazioni sull operazione di ristrutturazione e del conseguente concambio, dichiarando espressamente che, qualora informato avrebbe venduto sicuramente i suoi titoli. L attuale ricorrente, invece, non solo era pienamente consapevole dell iniziativa della BAA in tutte le sue caratteristiche, ma anche non voleva affatto vendere i suoi titoli; egli piuttosto pretendeva che la banca suggerisse il miglior modo per aggirare i vincoli stabiliti dall emittente per ottenere un privilegio a lui evidentemente precluso. Con riferimento all ammontare richiesto a titolo risarcitorio, la Convenuta rappresenta che esso corrisponde alla perdita registrata dal cliente sul suo investimento, rischio insito nella natura stessa di in prodotto finanziario (al riguardo, richiama sia la pronuncia dell Ombudsman Giurì Bancario adottata nei confronti dell istante all. 8 alle controdeduzioni, sia il Massimario dello stesso Organismo anni 2010-2011); richiama, inoltre, il parere espresso dalla Consob (all. 9 alle controdeduzioni). Il Ricorrente chiede all ABF: in via principale, di disporre l accertamento a carico della [Convenuta] ed a favore dell istante dell assegnazione di 200.000,00 nominali di obbligazioni XS0383001640 (obbligazioni nuove frutto di concambio) al prezzo di 133.702,00 oltre agli interessi del periodo (luglio 2008 febbraio 2012) ; in via subordinata ed alternativa, l accertamento a carico della [Convenuta] ed a favore dell istante del valore ricavato dalla vendita dei bond al netto della somma di 133.702,00 oltre agli interessi del periodo (luglio 2008 febbraio 2012). Pag. 5/11

La Banca chiede al Collegio: in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso irricevibile per incombenza ratione materiae ovvero ratione temporis; nel merito, confermando il corretto operato della stessa in conformità con le direttive imposte dall emittente, di rigettare il ricorso in quanto infondato. DIRITTO Il Collegio, innanzitutto, prende atto che il ricorrente ha già presentato analogo ricorso (n. 145638 del 17.02.2012), dichiarato irricevibile dal Presidente del Collegio di Milano per incompetenza ratione materiae, con determinazione prot. 1811124/12 del 29.02.2012. Al riguardo, si rileva che, nonostante la ritenuta operatività anche per il procedimento dinazi all ABF del principio del divieto del bis in idem, la natura meramente procedimentale del precedentemente intervenuto provvedimento, con il conseguente mancato esame del merito della vertenza, rende ammissibile la riproposizione del ricorso, rimesso a questo Collegio di coordinamento dal Presidente del Collegio di Milano (prot. n. 5164 del 11.10.2013), proprio per la rilevata mancanza di uniformità di orientamenti tra i Collegi nella materia attinente ai rapporti di deposito titoli in amministrazione e ai relativi obblighi di custodia e informativa gravanti sul depositario. Per quanto concerne, poi, la eccezione di incompetenza ratione temporis avanzata dall intermediario resistente, dato che la questione sollevata risale al 20.08.2008 (anteriormente, quindi, al limite della competenza temporale dell ABF, fissato al 1 gennaio 2009), il Collegio rileva che secondo quanto osservato dal Collegio ABF di Roma, dec. n. 4172/2013, con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoga la competenza a decidere sussiste anche per rapporti insorti in epoca precedente del 2009, laddove la causa petendi sia sorta in epoca successiva : anche nel caso qui in questione, la liquidazione dei titoli detenuti dal ricorrente risulta pacificamente avvenuta nell agosto del 2009, solo in tale momento, dunque, potendosi ritenere compiutamente e definitivamente realizzata la fattispecie per lui pregiudizievole, che il ricorrente pone a fondamento del ricorso all ABF. Il Collegio deve, allora, affrontare l ulteriore questione di carattere preliminare, concernente la competenza dell ABF ratione materiae, proprio in vista delle divergenze di vedute tra i Collegi in ordine alla quale il presente ricorso è stato rimesso dal Presidente del Collegio di Milano a questo Collegio di coordinamento. In effetti, la questione della competenza dell ABF a conoscere delle controversie inerenti al corretto adempimento, da Pag. 6/11

parte di un intermediario, degli obblighi derivanti da un contratto di deposito titoli in amministrazione è stata più volte sottoposta ai diversi Collegi, i quali hanno manifestato orientamenti non univoci. In proposito, è da rilevare come il Collegio di Roma (in particolare, nella decisione n. 4172/2013, sostanzialmente secondo la prospettiva delineata in quella n. 59/2010) abbia ritenuto che il contratto di deposito in amministrazione e di negoziazione intercorrente tra la ricorrente e l intermediario preveda il conto deposito titoli quale conto d appoggio per la fornitura di servizi di investimento, tuttavia è indiscutibile che il contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr. art. 1838 c,c.) rientri tra le operazioni e i servizi bancari e finanziari, di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, emanate dalla Banca d Italia. E significativo, a tale riguardo, che le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d Italia il 27 luglio 2009, contemplino il servizio di custodia e amministrazione tra quelle a cui le stesse si applicano. Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che il contratto svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d investimento. Trattasi, infatti, pur sempre di un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal TUF, d.lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione9, rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione. Il Collegio di Milano (in particolare, da ultimo, nelle decisioni nn. 2126/2013 e 1742/2012), in una prospettiva più articolata, ha rilevato che il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma. Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d Italia del 29.7.2009, infatti, contemplano il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano. Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione dei servizi di investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro che il TUF chiama contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento con cui l intermediario assume l obbligo di attivarsi per conto e nell interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di Pag. 7/11

altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli. Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il criterio della prevalenza delle finalità (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d Italia del 29.7 2009, utilizzato per l individuazione della disciplina di trasparenza quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF applicabile al prodotto composto. Come evidenziato dal Collegio di Napoli (dec. n. 2076/2012) in senso sostanzialmente adesivo, data la conseguente necessità di avere attenzione al tipo di prestazione di cui il cliente lamenta l inadempimento, corollario di tale approccio è, dunque, nel senso che la cognizione dell Arbitro risulta esclusa ogni qual volta la disputa investa il tema del mancato adempimento di obblighi di informazione che, essendo strumentali a consentire al cliente di orientarsi consapevolmente nella gestione del proprio risparmio, hanno più diretta attinenza con la prestazione del servizio di investimento. In effetti, lo stesso Collegio di Milano, mentre non ha mancato di ritenere che la competenza vada affermata nella ipotesi che le doglianze avanzate dal ricorrente si riferiscano prevalentemente alla gestione del deposito titoli da ricondurre alla disciplina della prestazione di servizi bancari (affermandola, nel caso di specie, in relazione all omessa informativa circa l esercizio di un diritto di opzione, in quanto la fattispecie all origine della controversia risulta specificamente contemplata dall art. 1838, 2 comma, c.c. : dec. n. 1364/2013), in una vertenza sostanzialmente analoga a quella qui in discussione ha, invece, negato la competenza, consistendo l inadempimento imputato alla resistente nella violazione di doveri di informazione, assistenza e rappresentanza nella gestione di titoli esteri rientranti nella nozione di strumenti finanziari, dato che nell attuale assetto normativo tali obblighi discendono da una complessa disciplina che, a partire dalla stessa base negoziale, è fortemente integrata da una combinazione tra regole di settore e regole civilistiche generali. Si tratta quindi di individuare quali regole di settore siano prevalentemente applicabili al caso in esame (e, nell ipotesi considerata, si riteneva che le regole di settore sostanzialmente invocate dal ricorrente siano quelle relative ai doveri di condotta degli intermediari finanziari che agiscono, per conto dei clienti, sul mercato mobiliare in funzione di gestori di portafogli di investimento. Tali regole, infatti, sono assai più articolate e continuamente aggiornate di quelle relative alla prevalentemente statica custodia del deposito titoli bancario. La tipologia concreta degli obblighi di attenta gestione che il ricorrente invoca in riferimento alla fase di riorganizzazione di un emittente estero, convince di tale qualificazione ). Pag. 8/11

Anche a non voler radicalmente dubitare come pure s interroga, peraltro solo in via ipotetica, il Collegio di Napoli nella ricordata pronuncia che realmente il contratto di cui all art. 1838 c.c. continui ad avere una propria autonomia funzionale e assicuri al cliente un utilità distinta dal contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento (e non è un caso, del resto, che il contratto di deposito titoli trovi espressa menzione anche nell art. 1, comma 6, lett. a, del TUF, ove lo si definisce servizio accessorio proprio rispetto ai servizi di investimento di cui al comma 5), pare dadi sottolineare come, ai fini della operatività in vista della individuazione della disciplina applicabile dell accennato criterio della prevalenza della finalità, non possa prescindersi dalla evoluzione del quadro ordinamentale successivamente alla previsione della norma codicistica, soprattutto con riguardo agli obblighi derivanti alla banca dalla previsione secondo cui essa deve in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Al riguardo, sembra opportuno ricordare come la Relazione al c.c., nel delineare le finalità del contratto di cui all art. 1838 c.c., si riferisca all espletamento, da parte della banca, di un attività avente ad oggetto la cura di amministrare i titoli, sostanzialmente corrispondente a quella che potrebbe espletare lo stesso cliente, collocando i titoli in cassette di sicurezza (e che, appunto, viene affidata alla banca, con l eventuale sua responsabilità per le conseguenze di ogni trascuratezza ). Da allora, e segnatamente negli anni più vicini (quale riflesso del processo di profonda e continua trasformazione dell economia), può dirsi, in sintesi, essersi venuta a sviluppare, nell ordinamento, con quei marcati caratteri di specialità di cui la finale elaborazione del TUF e le sue successive modifiche rappresentano significativa attestazione, un articolata disciplina settoriale dei servizi e attività di investimento. Sembra evidente, allora, come risulti ormai interamente regolata da una tale disciplina e non può, di conseguenza, che considerarsi estranea al perimetro della disposizione codicistica (ed alla sua residua portata precettiva) l adempimento degli obblighi dell intermediario funzionali all attuazione delle strategie di investimento del cliente. Così, la questione della competenza dell ABF, sembra da risolvere negativamente almeno nei casi, come evidenzia ancora il Collegio di Napoli, in cui l oggetto della doglianza attiene a una contestazione del deficit di diligenza dell intermediario nell adempimento sì di obblighi di informazione verso il cliente, ma di obblighi che non sono, tuttavia, quelli strumentali all esercizio dei diritti inerenti ai titoli di amministrati che il contratto di deposito demanda pur sempre all intermediario cui non a caso si riferisce il Collegio di Milano nella ricordata dec. n. 1364/2013 ma investono, a ben vedere, un piano completamente diverso, ed anzi antitetico, rispetto alla corretta gestione da parte Pag. 9/11

dell intermediario degli strumenti finanziari appunto presso di lui depositati, attenendo piuttosto a quello delle scelte di conservazione/liquidazione dell investimento direttamente da parte del cliente. Un piano, insomma, che è proprio quello della violazione delle generali regole di condotta che incombono all intermediario ai sensi dell art. 21 TUF, appunto là dove prescrive che nella prestazione di servizi di investimento e accessori l intermediario operi in modo che il cliente sia sempre informato. In definitiva, è alla considerazione della doglianza fatta valere, nel caso concreto, dal cliente cui deve aversi riguardo per la decisione circa la competenza o meno, ratione materiae, dell ABF. Nel caso di specie, in sintesi, il cliente addebita all intermediario come emerge dalle sue richieste, anche alla luce della copiosa corrispondenza scambiata di non avere diligentemente svolto una complessa attività, innanzitutto, di reperimento di informazioni preventive circa l effettuazione di una operazione sui propri titoli peraltro, dall intermediario medesimo non collocati al cliente da parte dell emittente estero (che ha discriminato le situazioni dei possessori); quindi, di mancata attivazione, sul mercato estero, per ovviare alle conseguenze delle decisioni dell emittente, secondo la scelta che, tra quelle presentate dal cliente come eventualmente possibili, in quanto reputata maggiormente conveniente il cliente medesimo assume che avrebbe operato per meglio realizzare i propri interessi (se adeguatamente informato). Tratti, questi, che tendono, invero, ad inquadrare la pretesa del cliente tra quelle attinenti al mancato adempimento di un attività di consulenza in materia di investimenti, così come prevista dall art. 1, comma 5, lett f, TUF, se essa deve ritenersi, ai sensi del comma 5 septies, consistere nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, anche per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Sempre per risolvere la questione pregiudiziale in discussione, non pare rivestire secondario rilievo, del resto, lo stesso comportamento del ricorrente, il quale ha dimostrato di essere pienamente consapevole del piano regolamentare in considerazione della tipologia degli obblighi dell intermediario coinvolti e pretesamente rimasti inadempiuti investito dalla vertenza: significativi, in proposito, si presentano, da una parte, l istanza alla CONSOB, tendente ad ottenere chiarimenti circa le vicende dei titolo oggetto del proprio investimento e le possibili conseguenti opzioni operative; dall altra, per definire la vertenza con l intermediario, il ricorso all Ombudsman Giurì Bancario (il quale, pur declinando la propria competenza, non a caso, entra nel merito relativo ad essa), organismo Pag. 10/11

competente, appunto, dopo l entrata in funzione dell ABF, esclusivamente in materia di investimenti e di operazioni finanziarie. Il ricorso all ABF, insomma, finisce con l apparire una via meramente residuale, data la persistente carenza di attivazione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela, di cui all art. 27 della legge 262/2005. Resta confermato, come ha concluso il Collegio di Napoli con riguardo a fattispecie analoga, che il reale thema decidendum della presente controversia è quello attinente alla violazione, da parte del resistente, dell obbligo di garantire al cliente adeguatezza di informazione per consentirgli scelte di investimento consapevoli ossia proprio la violazione o meno, nelle sue concrete declinazioni, della generale regola di condotta imposta appunto dal TUF agli intermediari nella prestazione dei relativi servizi ma anche che la soluzione della questione oggetto di scrutinio impone, per vero, di procedere altresì all analisi e all interpretazione della regolamentazione dettata dall Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, nonché dei suoi atti generali di indirizzo. Un compito, questo, che allora obiettivamente travalica l ambito dei poteri dell Arbitro, i quali sono appunto limitati, anche nell esercizio della sua funzione per così dire nomofilattica all interno dell ordinamento sezionale bancario, alla sola interpretazione delle disposizioni di natura regolamentare integranti la disciplina dei rapporti bancari. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l eccezione di incompetenza ratione materiae sia meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 11/11