Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006: il problema dei cd. falsi autocarri



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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 23 17 DICEMBRE 2007 Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006: il problema dei cd. falsi autocarri Copyright 2007 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Acerbi & Associati Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale Il comma 11 dell art. 35 del D.L. n. 223/2006, contenenente, tra le altre, disposizioni in materia di contrasto all evasione ed elusione, prevede che Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell' articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il conseguente Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate del 6 dicembre 2006 ha stabilito che, indipendentemente dalla categoria di omologazione, sono considerati assimilati ai veicoli destinati al trasporto privato di persone i cd falsi autocarri ovvero i veicoli che, pur se immatricolati o reimmatricolati quali N1 (che sta appunto per autocarri ): hanno codice di carrozzeria F0 (effe zero); sono dotati di almeno quattro posti a sedere; presentano un rapporto tra potenza motore (espressa in kilowatt) e portata del veicolo (espressa in tonnellate) almeno pari a 180. A tali mezzi risulta, quindi, applicabile il trattamento di limitazione alla deducibilità fiscale dei costi di cui all art. 164 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986 (si veda al riguardo la Circolare di Studio n. 20/2007 disponibile nella sezione Iscritti del sito www.fiscoeimpresa.com), nonché le previsioni di limitazione alla detraibilità dell IVA sulle spese relative (costo di acquisto, canoni di leasing o noleggio, spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione) previste dall art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972. Ricordiamo infatti che gli autocarri, altrimenti, non sono soggetti a limitazioni di sorta per la deducibilità dei relativi costi e la detraibilità dell IVA addebitata. Recita infatti il Provvedimento 6 dicembre 2006: Art. 1 Ai sensi dell art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata. (Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento)

Acerbi & Associati Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale I = Pt (kw) Mc - T (t) > o uguale 180 Art. 2 Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli:! per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;! ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Di seguito vengono riportate alcune tabelle esemplificative che aiutano, libretto di circolazione alla mano, a verificare se un determinato veicolo immatricolato come autocarro supera o meno il test di cui al Provvedimento del 6 dicembre 2006, per essere ammesso o meno alla deduzione integrale dei relativi costi e alla detrazione integrale dell IVA.

Falsi autocarri Art. 35, co.11, D.L. n. 223/2006 e Provvedimento 06/12/2006 PROBLEMATICHE: INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI TRATTAMENTO DEI COSTI 2006 E FUTURI EFFETTI SULLA DETRAZIONE IVA Falsi autocarri Provvedimento 06/12/2006 (G.U. 13/12/2006) Sono assimilati ai veicoli a deducibilità/detraibilità limitata i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l utilizzo per il trasporto privato di persone 1. pur essendo immatricolati o reimmatricolati come N1, 2. abbiano carrozzeria F0, 3. quattro o più posti, 4. rapporto potenza motore / portata = o > di 180 Attenzione! I libretti più recenti riportano la portata Se il risultato è < a 180 Se il risultato è = o > a 180 N.B. Con successivi provvedimenti verranno individuati i veicoli per i quali si disapplica il Provvedimento e altri ai quali (essendo esclusi) si estende l applicazione.

Esempio 1 Falsi autocarri (esempi) Falsi autocarri (esempi) Esempio 2 LIBRETTO MECCANIZZATO MASSA COMPLESSIVA CATEGORIA CARROZZERIA POTENZA MOTORE POSTI A SEDERE

segue esempio 2 LIBRETTO MECCANIZZATO PORTATA 103 kw : 0,545 t = 188,99 Autocarro fasullo E LA TARA??? 103 kw : (2,240 1,620) t = 103 kw : 0,62 t = 166,13 Autocarro sincero Falsi autocarri: confronto con fra disciplina IIDD-Iva e disciplina tassa circolazione Estratto provvedimento 06/12/2006 IIDD ed Iva La norma rinvia ad un provvedimento che individua una formula Comma 240 L.296/2006 (Finanziaria 2007) Tassa circolazione All' articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori.

Estratto nota MEF 15/03/2007, prot. 3498-2007/DPF/U FF I criteri stabiliti dal comma 240 dell art. 1 della legge n. 296 del 2006 per individuare le vetture che, immatricolate come autocarri, non possono più fruire del regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di veicoli sono: 1) il codice di carrozzeria del veicolo, che deve essere "F0", visibile nella carta di circolazione alla voce "J.2"; 2) il numero di posti, che deve essere almeno pari a quattro; 3) il rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, che deve essere uguale o superiore a 180. Pertanto: ove Pt indica la potenza del motore espressa in Kw; P indica la portata espressa in tonnellate. Si ricorda che sulla carta di circolazione la portata è espressa in chilogrammi. Ove, invece, nella carta di circolazione manchi il dato della portata, questa potrà essere calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto. Il calcolo per ottenere il rapporto previsto dalla norma dovrà essere pertanto effettuato seguendo la seguente formula riportata nel provvedimento prot. num. 2006/184192 del 06/12/2006 della Agenzia delle entrate, ove Pt indica la potenza del motore espressa in Kw; P indica la portata, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva Mc e la tara T, espressa in tonnellate. Gli autocarri che posseggono tutti e tre i suddetti requisiti sono fiscalmente equiparati alle autovetture e, pertanto, devono scontare la tassazione in base 59 alla potenza e non più in base alla portata dell autoveicolo. Trattamento autovetture e autocaravan Deducibilità ex art. 164, co.1, lett. b) del TUIR (aggiornato con D.L. 262/06 e L. n. 127/07) Casistica Quota amm.to Leasing Noleggio Altri costi Lavoratori autonomi 2006 25% (4) 18.075,99 2006 25% (4) 18.075,99 (1) 2006 25% (4) costo max 3.615,20 (2) 2006 25% (4) Agenti e rappresentanti di commercio 25.822,84 (18,075,99 per autocaravan) 25.822,84 (18,075,99 per autocaravan) (1) 3.615,20 (2) Altre imprese 2006 0% (3) 2007 40% 18.075,99 2006 0 % (3) 2007 40% 18.075,99 2006 0% (3) costo max 3.615,20 (2) 2006 25% (3) (1) % rilevanza costo = limite fiscale / costo sostenuto dalla società di leasing; (2) Limite da ragguagliare ad anno; (3) D.L. 262/2006: deducibilità pari a zero per periodo d imposta in corso al 03/10/2006 (Unico2007). L.127/07: per il periodo d imposta in corso al 03/12/2006 è stata successivamente fissata le misura del 20% recuperabile nel periodo d imposta in corso al 27/06/2007 (Unico 2008), anche in sede di acconto 2007; 60 (4) Per 2006 è stata successivamente fissata le misura del 30% recuperabile nel 2007 (Unico 2008), anche in sede di 2 acconto 2007.