Licenziamenti e Riforma Fornero



Documenti analoghi
Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte

(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14)

Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015

La flessibilita in uscita

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Avv. Luca Negrini l.negrini@studionvn.it

L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

Articolo 18. La riforma dei licenziamenti individuali

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

La nuova riforma del lavoro

Art. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Novità sostanziali e processuali

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina

DLGS n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

contratto a tutele crescenti e licenziamenti

JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

La disciplina dei licenziamenti individuali dopo la riforma Fornero

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO FLESSIBILITA IN USCITA

LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO E L ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI. Prima e dopo la Legge Fornero e il Jobs Act

Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LA TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI GIUSEPPE CATELLI

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DOPO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

JOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

JOBS ACT: IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: CAMPO DI APPLICAZIONE.

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Gli accordi nella procedura di licenziamento per gmo Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro

COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act

CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI

Licenziamenti individuali: tipologie e formule. Paola Salazar - Avvocato in Milano, Studio legale G. Ciampolini

LA RIFORMA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: IL NUOVO ARTICOL0 18

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

JOBS ACT il punto sullo stato di attuazione della riforma

JOBS ACT. Riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata dal governo Renzi e identificata con una serie di norme approvate tra il 2014 e il 2015.

I venerdì dell Avvocatura. I Licenziamenti. ante D.Lgs. 23/2015. Avv. Antonella Lo Sinno (antonella.losinno@daverioflorio.com)

Il contratto a tutele crescenti

Per i licenziamenti collettivi: semplificazione delle procedure, variabilità del regime sanzionatorio e termini più stretti per le impugnazioni

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL Area Consulenza del Lavoro

Licenziamento. per giustificato motivo. oggettivo: dalla disciplina vigente al progetto di riforma. FRANCESCO ROTONDI LABLAW Studio Legale

Licenziamenti e dimissioni: i nuovi termini per la comunicazione obbligatoria

La riforma del mercato del lavoro. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita DdL n.

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*)

Oggetto: Informativa n. 2. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

JOBS ACT IL DECRETO LEGISLATIVO SUL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO FINO AL 6 marzo 2015

Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali. pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto con le modifiche della

I Decreti attuativi del Jobs Act Una rivoluzione copernicana oppure l ennesima occasione mancata? 27 marzo 2015, Confindustria Nord Sardegna

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI: PRINCIPI GENERALI E TECNICHE NORMATIVE

RELAZIONE SULL INCONTRO TENUTOSI PRESSO LA DTL DI PORDENONE IN TEMA DI CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

JOBS ACT Spunti e riflessioni per una legislazione «smart»

JOBS ACT I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

SCHEDA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo 2015 (*)

Il licenziamento disciplinare e la Riforma Fornero Avv. Roberto Pasqua Giuslavorista - Componente Esecutivo Regionale AGI Avvocati Giuslavoristi

La revoca del licenziamento

INDICE. Introduzione del Dr. Giuseppe IANNIRUBERTO... Pag. Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione

Art.1. Art.2. Art.3. Art.4

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI

Transcript:

Licenziamenti e Riforma Fornero La legge n. 92/2012 un anno dopo Messina, 25.10.13 1

Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Reintegra e risarcimento pieno (5 min) (licenziamento discriminatorio, nullo / orale) Reintegra e indennizzo limitato (12 max) (g.m.s./g.c. «qualificati» g.m.o. «manifesto») Indennizzo: da 12 a 24 mensilità («altre ipotesi») Indennizzo ridotto: da 6 a 12 mensilità (vizi formali / procedurali) 2

1) La reintegra con risarcimento INDENNITA commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione (> 5) Aliunde perceptum dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative 3

L ambito applicativo Licenziamento discriminatorio Intimato in concomitanza col matrimonio Divieto per maternità / congedo parentale Motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. Nullità ex lege Licenziamento orale 4

(segue) L ambito applicativo Datore di lavoro Imprenditore / non imprenditore Requisito dimensionale (indifferente) Dirigenti 5

L indennità alternativa Diritto al risarcimento del danno Diritto all indennità sostitutiva della reintegra 15 mensilità ultima retribuzione globale di fatto Non assoggettata a contribuzione previdenziale Richiesta < 30 giorni da: - Comunicazione del deposito della sentenza - Invito a riprendere servizio (se precedente) 6

2) La reintegra con indennizzo Il giudice: - Annulla il licenziamento - Condanna il datore di lavoro: a) Reintegrazione nel posto di lavoro b) Indennità risarcitoria (12 mensilità max) - Aliunde perceptum - Aliunde percipiendum 7

Le illegittimità qualificate Giustificato motivo soggettivo / Giusta causa 1) Il fatto contestato non sussiste 2) Punibile con sanzione conservativa Difetto di giustificazione Inidoneità psico-fisica Superamento comporto Giustificato motivo oggettivo Può : Manifesta insussistenza del fatto posto a base 8

3) L indennizzo Il giudice: «altre ipotesi» a) accerta che non ricorrono gli estremi b) dichiara risolto il rapporto di lavoro 9

L indennità risarcitoria onnicomprensiva Misura: 12 >< 24: - Anzianità del lavoratore - Numero dipendenti occupati - Dimensioni attività economica - Comportamento e condizioni delle parti - Iniziative per la ricerca di una nuova occupazione - Onere di specifica motivazione 10

4) L indennizzo ridotto Vizi formali / procedurali Indennità risarcitoria onnicomprensiva (6 >< 12) 11

L impugnativa del licenziamento (1/2) Impugnativa stragiudiziale < 60 gg. EFFICACIA CONDIZIONATA (2/2) Art. 6 co. 2, l. n. 604/66 < (270) 180 gg: - Deposito del ricorso in Tribunale - Richiesta tentativo di conciliazione - Richiesta arbitrato 12

La revoca del licenziamento «Nell ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore della impugnazione del medesimo, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo» 13

Revoca del licenziamento Princìpi generali Datore Licenziamento Dipendente I) Revoca Dipendente II) Accettazione Dipendente 14

Revoca e ricostituzione rapporto Cass. 15 giugno 2011, n. 13090: «Non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione» 15

Conseguenze dell accettazione Ricostituzione del rapporto di lavoro Eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli Residua responsabilità risarcitoria datoriale 16

Effetti della revoca ex art. 18 co. 10 Ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc Effetto vincolante per il lavoratore 17

Ambito applicativo (1/3) Revoca del licenziamento art. 1328 c.c. Vs. Licenziamento «REVOCA» 18

Ambito applicativo (2/3) Art. 18 l. n. 300/70 co. 10: non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo 19

Ambito applicativo (3/3) Art. 18 co. 10: purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore della impugnazione del medesimo 20

Effetti della revoca Ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità Diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca Disapplicazione regime sanzionatorio ex art. 18 21

La comunicazione del licenziamento L indicazione dei motivi (Art. 2, co. 2, l. 604/66) Disciplina precedente: Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Art. 1, co. 37, l. n. 92/2012: La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato 22

Il tentativo preventivo di conciliazione Ambito applicativo Giustificato motivo oggettivo Requisiti dimensionali (Tutela reale) 23

La comunicazione preventiva Datore di lavoro D.T.L. Lavoratore Contenuto della comunicazione: - Dichiarazione intenzione di procedere al licenziamento - Indicazione dei motivi del licenziamento - Eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore 24

La conciliazione obbligatoria D.T.L. convoca Datore/Lavoratore < 7 gg. Commissione di conciliazione Conclusione < 20 gg. / le parti proseguono la discussione / legittimo e documentato impedimento del lavoratore 25

Assistenza delle parti O.o.s.s. cui sono iscritte O.o.s.s. conferito mandato Rappresentante sindacale dei lavoratori Avvocato Consulente del lavoro 26

L esito positivo della procedura conciliativa «Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» Affidamento ad una Agenzia per il lavoro - Può essere previsto - Al fine di favorire la ricollocazione ASPI 27

L esito negativo della procedura conciliativa a) Decorrenza del termine di 7 giorni b) Decorsi 20 giorni dalla convocazione della D.T.L. c) Mancato raggiungimento di un accordo Comunicazione licenziamento 28

L efficacia dell intimazione Dal giorno della comunicazione - Norme a tutela di maternità e paternità - Infortunio sul lavoro 29

I licenziamenti collettivi (art. 1, co. 44, 45, 46, l. n. 92/2012) 30

La comunicazione di apertura della procedura VIZI e SANABILITA : «nell ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo» 31

Gli adempimenti finali La comunicazione del licenziamento La comunicazione dell elenco dei lavoratori collocati in mobilità (art. 4, co. 9, l.n. 223/91): «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi» 32

I licenziamenti collettivi VIZIO Forma scritta SANZIONE Reintegra e risarcimento Violazione procedurale Indennizzo Violazione criteri di scelte Reintegra e indennizzo 33

I termini per l impugnazione Art. 5, co. 3 l. n. 223/91: - «Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l intervento delle o.o.s.s.» - «Si applicano le disposizioni di cui all art. 6 l.n. 604/66 e s.m.i.» 34