LEZIONE 10 GENNAIO 2014 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA> Come noto, è un ente dotato di personalità giuridica che rientra nel novero delle società di capitali. La riforma ha portato un integrale revisione di tale modello societario, al fine di offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità, parzialmente sottratta alla rigida disciplina dettata per le s.p.a. Sotto il profilo organizzativo- patrimoniale, la s.r.l. presenta, comunque, numerose analogie con la s.p.a. Anche la s.r.l. gode, coma la s.p.a., di autonomia patrimoniale perfetta in quanto per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio. Tuttavia il legislatore ha inteso accentuare il c.d. carattere personale dell ente, con la predisposizione di una struttura organizzativa che favorisca la partecipazione dei soci alla gestione dell attività. Il modello societario in oggetto è, quindi, un modello intermedio tra quello delle società di persone. Per prima cosa si deve specificare che le quote di partecipazione dei soci delle s.r.l. non possono essere rappresentate da azioni. Capitale minimo richiesto per la costituzione della s.r.l.: 10.000,00; Costituzione s.r.l.: presenta limitate differenze rispetto al regime della s.p.a. la cui disciplina, infatti, è ampiamente richiamata. Conferimenti: come nelle società di persone, possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica. Inoltre, il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in danaro e dell intero sovrapprezzo può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria. 1
Infine è espressamente consentito il conferimento di opere e di servizi (vietato invece nelle s.p.a.), purchè l intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria. Quote: come visto, nelle s.p.a. il capitale sociale nominale è diviso in parti omogenee e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero. Nelle s.r.l., invece, il capitale è diviso secondo un criterio personale, non potendo le partecipazioni dei soci essere rappresentate da azioni. Mentre le azioni delle s.p.a. sono necessariamente di eguale valore, le quote possono essere di diverso ammontare e attribuire diversi diritti. La regola base è che i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e, se l atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Si tratta di una regola solo dispositiva, che può essere derogata dall autonomia statutaria, potendo l atto costitutivo, ai sensi dell art. 2469 c,c., prevedere l attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l amministrazione della società o la distribuzione degli utili. L atto costitutivo può limitare o escludere il trasferimento delle quote, così accentuando il carattere personale della partecipazione sociale. L atto costitutivo, inoltre, può subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti (c.d. mero gradimento). In tali casi, però, il socio o l erede possono recedere dalla società. Organi sociali > la disciplina degli organi della s.r.l. è l aspetto su cui la riforma ha inciso con maggiore intensità, valorizzando al massimo l autonomia statutaria. L assemblea dei soci, le cui competenze sono autonomamente definite rispetto alle s.p.a., degrada da organo essenziale ad organo solo eventuale per alcuni tipi di decisioni (quindi, per alcune specifiche decisioni, è comunque necessaria la delibera dell assemblea). Infatti, l atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso le decisioni sono adottate con il voto favorevole 2
dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Pur in presenza di tale clausola statutaria, la decisione con metodo assembleare è però necessaria per le modificazioni dell atto costitutivo (es.: le variazioni del capitale) e per le decisioni che comportano una sostanziale modifica dell oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci. È inoltre necessaria quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Amministrazione: in mancanza di diversa previsione statutaria, l amministrazione è affidata ad uno o più soci, nominati con decisione dei soci. L atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino non già collegialmente, bensì disgiuntamente o congiuntamente, come nelle società di persone. Restano di competenza del C.D.A., la redazione del bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisone dell aumento di capitale per delega. Collegio sindacale: l atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile. Nelle s.r.l. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. ( 120.000,00). Variazioni del capitale sociale: sostanzialmente la disciplina ricalca quella prevista per le s.p.a. Le varie tipologie di finanziamenti nelle società. Con la riforma del diritto societario (D.Lgs 6/2003) è stata introdotta una diversa disciplina inerente i finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata. 3
Occorre ricordare che l impresa ha accesso a due diverse fonti di finanziamento: il capitale do rischio e capitale di credito. Per capitale di rischio si intendono tutti quegli apporti effettuati dai soci che sono destinati a sostenere durevolmente l attività imprenditoriale. Ai soci è riconosciuto sia il diritto alla ripartizione degli utili che al rimborso del capitale conferito che potrà aversi in sede di liquidazione della società e previo soddisfacimento dei creditori sociali. Pertanto, i finanziamenti effettuati sotto forma di capitale di rischio, confluendo nel patrimonio aziendale, soggiacciono al rischio di impresa e sono rimborsabili solamente dopo il soddisfacimento dei creditori sociali. I finanziamenti di capitale di credito possono essere effettuati anche da soggetti estranei all azienda e sono caratterizzati da due requisiti: 1) Remunerazione certa, sotto forma di interesse per la durata del contratto; 2) Restituzione del finanziamento a scadenza. L aspetto fondamentale di questa tipologia di finanziamenti risiede nel rimborso del capitale che è prioritario rispetto al capitale di rischio. Si tratta, infatti, di un puro finanziamento in cui il capitale figura come un debito verso terzi, senza venir inglobato nel capitale sociale. Pur tenendo ferma la suddetta distinzione, bisogna tener presente che la realtà aziendale è caratterizzata da una tale complessità che non permette di scindere agevolmente i finanziamenti aziendali e classificarli. Infatti, molti versamenti considerati debiti di finanziamento svolgono il ruolo di fonti permanenti atte a sostenere il capitale aziendale: si tratta, quindi di forme ibride di finanziamenti difficilmente classificabili in una o altra categoria. Appare opportuno, quindi, fare una breve panoramica circa i diversi tipi di versamenti utilizzati nelle società: a) Versamenti a titolo di finanziamento : tali versamenti costituiscono una forma di prestito con obbligo di rimborso del capitale. Il soggetto finanziatore è rappresentato da uno o più soci ma non sussiste alcun vincolo di partecipazione con riferimento alla quota di capitale sociale detenuta. 4
A differenza dei versamenti a titolo di capitale di credito, i finanziamenti in esame possono essere anche infruttiferi a seconda degli accordi tra la società ed i soci finanziatori. Unico obbligo esistente è quello del rimborso del capitale, per cui generalmente si stabiliscono scadenze prefissate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, questi versamenti sono da considerarsi come mutui e perciò verranno iscritti nella voce D5, Debiti verso altri finanziatori nel passivo dello stato patrimoniale. È possibile convertire tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro utilizzabile in presenza di aumenti di capitale gratuito o a causa di perdite rilevanti. La procedura richiede che, per la copertura delle perdite, venga esplicitamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera assembleare, previa rinuncia degli stessi soci al diritto di restituzione. b) Versamenti a fondo perduto: Le somme erogate dai soci per le quali non sussiste alcun obbligo di rimborso rappresentano versamenti a fondo perduto. Sono caratterizzati da quattro elementi: Volontarietà da parte dei soci; Infruttuosità; Assenza di vincoli inerenti la proporzione delle quote; Assenza di obbligo di rimborso. I versamenti a fondo perduto confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale, infatti trovano iscrizione nella voce AVII Altre riserve del patrimonio netto. La restituzione può avvenire solo in sede di liquidazione e il metodo da adottare sarà quello proporzionale rispetto al capitale sociale detenuto dai soci, indipendentemente dal reale ammontare dei versamenti effettuati. c) d) Versamenti in conto aumento capitale e in conto futuri aumenti capitale: i soci possono essere chiamati ad effettuare dei versamenti in previsione di aumenti di capitale sociale a pagamento. Quando si è in presenza di una delibera assembleare per aumento di capitale già approvata ma non ancora presentata al registro delle imprese, si parla di versamenti 5
in conto aumento capitale. Invece, nel caso in cui sia assente l approvazione dell assemblea, sebbene ormai prossima, si hanno versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Qualora la procedura di aumento non giunga a perfezionamento, i soci hanno diritto alla loro restituzione. I versamenti in conto aumenti di capitale sono dei fondi patrimoniali indisponibili, in attesa di conversione in capitale sociale. I versamenti in conto capitale ed in conto aumento di capitale sono assimilabili a conferimenti di capitale di rischio e verranno iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale, sotto la voce Altre riserve (A VII). La nuova disciplina (art. 2467 c.c.) In Italia, dove l economia si basa soprattutto sulle piccole e medie aziende con ristretta base societaria, i versamenti effettuati dai soci non derivano da delibere assembleari e spesso assumono la funzione di tamponamento a fronte di liquidità limitata. Fino ad ora i soci effettuavano versamenti destinati a sopperire alla necessità dell azienda di capitale di rischio, ferma restando la sicurezza del rimborso del capitale, trattandosi di finanziamenti di credito. Questa prassi era spesso lesiva della par condicio creditorum. Pertanto, al fine di garantire i creditori sociali, il nuovo art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Tale nuova disciplina, però, non si applica a tutti i tipi di finanziamento ma solo a quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. 6
L espressione in qualsiasi forma effettuati contenuta nel suddetto articolo e riferita ai finanziamenti, è finalizzata ad estendere la norma anche ai casi di finanziamenti erogati da soggetti estranei all impresa che ricevono dai soci vari tipi di garanzie come fideiussioni o pegni. Il legislatore vuole, sostanzialmente, rafforzare la tutela dei creditori mediante l introduzione di norme dirette ad evitare rimborsi lesivi della par condicio creditorum. 7