ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE



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LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. 17/2010 Direttiva 2006/42/CE Nuova Direttiva Macchine Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series

DEFINIZIONI SULLE ATTREZZATURE D.Lgs. 81/08 art. 69, c.1 a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un attività o all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro.

SOGGETTI CON RESPONSABILITÀ Datore di Lavoro Dirigente Preposto Lavoratore R.S.P.P. Medico Competente

RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO (1/6) D.Lgs. 81/08 art. 71, c.1 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente (*), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (*) - conformi alle specifiche disposizioni legislative eregolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; - in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATOV D.Lgs. 81/08;

D.Lgs. 81/08 art. 71, c.2 RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO (2/6) All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti i da interferenze con le altre attrezzature già in uso. D.Lgs. 81/08 art. 71, c.3 Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI.

RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO (3/6) D.Lgs. 81/08 art. 71, c.4 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO (4/6) D.Lgs. 81/08 art. 71, c.6 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. D.Lgs. 81/08 art. 71, c.7 Qualora le attrezzature t richiedano ihid per il loro impiegoi conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: a) l'uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO (5/6) D.Lgs. 81/08 art. 71, c.8 Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale, cantiere; anche se istallate in b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte interventi di controllo periodico o straordinario. I risultati dei controlli vanno registrati e accompagnano l attrezzatura anche se utilizzata al di fuori del sito produttivo (es. in cantiere). anche se utilizzata al di fuori del sito produttivo (es. in cantiere). ad

RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO (6/6) D.Lgs. 81/08 art. 17 c.1 Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto. D l t il i hi ll t ll tili d ll Deve valutare il rischio collegato all utilizzo delle attrezzature e formalizzarlo nel Documento di Valutazione dei Rischi.

RESPONSABILITÀ: DATORE DI LAVORO / DIRIGENTE D.Lgs. 81/08 art. 18, c.1 f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; z) aggiornare le misure di prevenzione inrelazioneaimutamentiorganizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

RESPONSABILITÀ: PREPOSTO (1/2) D.Lgs. 81/08 art. 19, c.1 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

RESPONSABILITÀ: PREPOSTO (2/2) D.Lgs. 81/08 art. 19, c.1 f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

RESPONSABILITÀ: LAVORATORE D.Lgs. 81/08 art. 20, c.2 a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, p ai fini della protezione collettiva ed individuale; c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi.

RESPONSABILITÀ: R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE R.S.P.P. - Individua i fattori di rischio e le adeguate misure di prevenzione e protezione; - Elabora le misure preventive e protettive e i relativi sistemi di controllo; - Elaboraprocedure di sicurezza. Medico Competente - Visita gli ambienti di lavoro; - Esprime giudizi di idoneità alla mansione; - Effettua il test per la tossicodipendenza ai lavoratori che usano mezzi per i quali necessita la patente superiore alla B e a coloro che utilizzano il carrello elevatore.

MODELLI ORGANIZZATIVI D.Lgs. 81/2008 Art. 30 D.Lgs. 81/08 Linee Guida UNI INAIL BS OHSAS 18001:2007 Se adottato ed efficacemente attuato, Il modello di organizzazione e di gestione idoneo adavereavere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA: OHSAS 18001 BS OHSAS 18001:2007 - È uno standard internazionale; - Stabilisce i requisiti per un sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute sul lavoro; - Ha efficacia esimente ai fini dell applicazione del D.Lgs. 231/2001.

STRUTTURA DELLA NORMA OHSAS 18001 1 Scopo 2 Riferimenti normativi 3 termini e definizioni 4 Requisiti del OH&S MS 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica 4.3 Pianificazione 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi 4.3.2 Prescrizioni legali ed altre 4.3.3 Obiettivi e programma 4.4 Implementazione e operatività 4.4.1 Struttura e responsabilità 4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze 4.4.3 Consultazione e comunicazione 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo della documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze 45 4.5 Verifica 4.5.1 Sorveglianza e misurazione 4.5.2 Monitoraggio conformità normativa 4.5.3 Infortuni, incidenti, non conformità, AC e AP 454 4.5.4 Registrazioni i i 4.5.5 Audit Interno 4.6 Riesame

CICLICITÀ DELLA NORMA OHSAS 18001 POLITICA SICUREZZA DEFINITA DA Direzione PIANIFICAZIONE ANNUALE RIESAME DIREZIONE IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VERIFICA E MONITORAGGI

NORMA OHSAS 18001: VALUTAZIONE DEI RISCHI (1/2) 4.3.1 - Identificazione pericoli, valutazione rischi e determinazione controlli L'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere procedure per l'identificazione puntuale/continua dei pericoli, per la valutazione del rischio, e per l identificazione delle necessarie misure di controllo. Le procedure per l identificazione del pericolo e la valutazione del rischio devono prendere in considerazione: i [ ] f) infrastrutture, impianti e materiali del luogo di lavoro, sia dell'organizzazione sia di terzi;

NORMA OHSAS 18001: VALUTAZIONE DEI RISCHI (2/2) 4.3.1 - Identificazione pericoli, valutazione rischi e determinazione controlli j) la progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, dei macchinari / impianti, delle procedure operative e dell'organizzazione del lavoro, incluso il loro adattamento alle capacità umane.

NORMA OHSAS 18001: CONTROLLO OPERATIVO 4.4.6 - Controllo operativo Identificazione dei pericoli Misure di controllo per governare i rischi individuati -Istruzioni operative per l utilizzo delle attrezzature; - Utilizzo conforme dell attrezzatura; - Manutenzione programmata / preventiva;

CONTROLLO OPERATIVO: LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE Va definito un piano di manutenzione preventiva / programmata secondo le indicazioni del costruttore. In assenza di quest ultime vi è la possibilità di stabilirlo internamente (con criterio). Va eseguito il piano di manutenzione e vanno registrati gli interventi con puntualità. Eventuali problematiche emerse (anche precedenti alla manutenzione, come i gusti) vanno analizzati e devono servire per la taratura del piano di manutenzione stesso.

4.4.6 - Controllo operativo Documentazione da predisporre per le attrezzature: CONTROLLO OPERATIVO: LA DOCUMENTAZIONE - Censimento attrezzature distinguendo quelle CE da quelle non CE (tra quelle non CE distinguere tra attrezzature adeguate o meno); - Manuale d uso e manutenzione (se non presente va creato per le attrezzature più complesse un istruzione d uso); - Dichiarazione di conformità CE (per le macchine non CE, valutare il rischio in conformità ai requisiti presenti nell'all all.v del D.lgs. 81/08). CE Dich. CE Manuale Censimento Non CE Val. Rischio Istruzioni Non adeguata Adeguata Va adeguata

4.5.1 - Sorveglianza e misurazione NORMA OHSAS 18001: SORVEGLIANZA E MISURAZIONE Controlli operativi Monitoraggio dell efficacia dei controlli operativi -Verifiche previste della legge o dal costruttore; -Verifiche / monitoraggi previsti dal Sistema di Gestione.

GRAZIE PER L ATTENZIONE a.berton@innmed.it