COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA



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COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA - Premessa la comunicazione annuale Iva è un adempimento previsto dall art. 8-bis del DPR 322/98 introdotto dall art. 9 del DPR 435/2001 l adempimento ha cadenza annuale e si sostituisce all obbligo, soppresso dall art. 11 del DPR 435/2001, di presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva nel modello il contribuente deve riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche, tenendo conto delle variazioni ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72, ad esclusione: di eventuali operazioni di rettifica e conguaglio effettuate in sede di dichiarazione annuale delle compensazioni effettuate nell anno del riporto del credito dell anno precedente dei rimborsi infrannuali Dott. Pierluigi Brandolini 1

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA - Premessa Natura ed effetti dell adempimento: la comunicazione dati non rappresenta un adempimento dichiarativo la natura non dichiarativa implica l inapplicabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Soggetti obbligati ed esonerati SOGGETTI OBBLIGATI: In generale tutti i titolari di partita Iva tenuti alla dichiarazione annuale Iva SOGGETTI ESONERATI: I contribuenti che per l anno 2006 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva; soggetti di cui all art. 74 del Tuir (Stato, Comuni, enti pubblici, ecc.); persone fisiche che hanno realizzato nell anno 2006 un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 contribuenti sottoposti a procedure concorsuali Dott. Pierluigi Brandolini 2

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Modalità e termini di presentazione la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica per l anno 2006 deve essere trasmessa entro il 28/2/2007 i modelli sono reperibili sul sito: www.finanze.it www.agenziaentrate.it Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Casi particolari I soggetti con contabilità presso terzi devono presentare la comunicazione dati Iva facendo riferimento alle operazioni effettuate nel 2006; Società ed enti aderenti alla liquidazione di gruppo (art. 73): ogni società o ente presenta un autonoma comunicazione con i propri dati; Soggetti con contabilità separate (art. 36): i contribuenti che per legge o per opzione detengono più contabilità separate presentano un unico modello riepilogativo; Dott. Pierluigi Brandolini 3

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Casi particolari Contribuenti con liquidazioni trimestrali: Devono presentare la comunicazione annuale dati Iva con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno, comprendendo anche il periodo ottobre/dicembre al fine di evidenziare l Iva a debito o a credito del periodo; Contribuenti che adottano particolari regimi speciali di determinazione dell imposta: Devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) e nel rigo CD5 (Iva detratta) l imposta risultante dall applicazione dello speciale regime di appartenenza. Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Casi particolari Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti..): Dott. Pierluigi Brandolini 4

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI ATTIVE CD1 campo 1 - Totale operazioni attive (al netto dell Iva): devono essere indicate le operazioni effettuate nell anno 2006, interne, intracomunitarie e di esportazione (cessione di beni e prestazione di servizi), anche ad esigibilità differita, rilevanti ai fini Iva e annotate nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi. Devono, altresì, essere indicate le eventuali operazioni attive relative alle prestazioni di servizi rese dai sub appaltatori ai sensi dell art. 17, comma 6. Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI ATTIVE CD1 campo 2 devono essere indicate le operazioni non imponibili già comprese nel campo 1: Cessioni all esportazione e assimilate e i servizi internazionali (artt. 8 co. 1 lett. a e b, 8-bis e 9) Cessioni verso San Marino o Città del Vaticano (art. 71) Cessioni nei confronti di esportatori abituali (art. 8 co.1 lett. c ) altre operazioni non imponibili che non concorrono a formare il plafond (es. art. 36 D.L. 41/95) Dott. Pierluigi Brandolini 5

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI ATTIVE CD1 campo 3 devono essere indicate le operazioni esenti già comprese nel campo 1: Operazioni esenti art. 10 Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI ATTIVE CD1 campo 4 devono essere indicate le cessioni intracomunitarie di beni, già comprese nel campo 1: Cessioni di beni intracomunitari (art. 41 D.L. 331/93) Cessioni di beni intracomunitari mediante triangolazioni (art. 58 D.L. 331/93) Dott. Pierluigi Brandolini 6

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI PASSIVE CD 2 campo 1 Totale operazioni passive (al netto dell Iva): deve essere indicato l ammontare complessivo (al netto dell Iva) degli acquisti interni, intracomunitari, delle importazioni rilevanti ai fini Iva, gli acquisti di cui all art. 17, 3 e 5 comma, nonché degli acquisti di servizi resi da sub appaltatori nel settore edile eventualmente fatturati senza l applicazione dell iva ai sensi dell art. 17, comma 6 e degli acquisti con iva ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti da fatture e bolle doganali annotate nel registro acquisti di cui all art. 25 Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI PASSIVE CD 2 campo 2 deve essere indicato l ammontare degli acquisti non imponibili già indicati nel campo 1: acquisti di beni e servizi interni e importazioni di beni con utilizzo del plafond acquisto di beni o servizi interni oggettivamente non imponibili : acquisiti interni per triangolazioni extra-cee (art. 8) acquisti di servizi internazionali (art. 9) acquisti di beni interni per triangolazioni Cee (art. 58 D.L. 331/93) Dott. Pierluigi Brandolini 7

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI PASSIVE CD 2 campo 3 deve essere indicato l ammontare degli acquisti, già compresi nel campo 1, esenti o importazioni non soggette: Acquisti interni esenti art. 10 Importazioni non soggette (art. 68 escluso lett. a) Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II OPERAZIONI PASSIVE CD 2 campo 4 deve essere indicato l ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, già compresi nel campo 1: Acquisti intracomunitari di cui all art. 41 D.L. 331/93 Acquisti da triangolazione Cee di cui all art. 40, comma 2, D.L. 331/93 Dott. Pierluigi Brandolini 8

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. II IMPORTAZIONE SENZA IL PAGAMENTO DELL IVA IN DOGANA CD 3 campi 3 e 4 deve essere indicato l imponibile e l imposta relativa alle importazioni, senza il pagamento dell Iva in dogana, dei rottami e materiali di recupero di cui all art. 74, commi 7 e 8 Dott. Pierluigi Brandolini COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Compilazione Sez. III DETERMINAZIONE DELL IVA DOVUTA O A CREDITO CD 4 - deve essere indicato l ammontare dell Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel 2006, per le quali si è verificata l esigibilità ovvero relativa ad operazioni precedenti per le quali l imposta è diventata esigibile nel 2006; CD 5 - deve essere indicata l ammontare dell Iva detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel 2006; CD6 campo 1 deve essere indicato l ammontare dell Iva a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati in CD4 e CD5; CD6 campo 2 deve essere indicato l ammontare dell Iva a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati in CD5 e CD4 Dott. Pierluigi Brandolini 9

LA DICHIARAZIONE IVA 2007 Modello VR Modello VR/2007 Richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 2006 il modello VR/2007 deve essere utilizzato dai contribuenti che avendone i requisiti intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2006 attualmente il limite massimo rimborsabile da parte del concessionario è pari a 516.456,90 l importo di 516.456,90 è massimo rimborsabile cumulando le compensazioni esterne in F24 Dott. Pierluigi Brandolini 1

Modello VR/2007 Richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 2006 il modello deve essere presentato a partire dal 1 febbraio 2007 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche in forma unificata, e quindi, entro il 31 luglio 2007 il modello deve essere compilato su supporto cartaceo, in duplice copia, sottoscritto in originale e presentato direttamente al concessionario della riscossione Dott. Pierluigi Brandolini Modello VR/2007 Richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 2006 il modello vale come dichiarazione annuale limitatamente per i dati ivi indicati sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva ovvero del modello UNICO/2007 gli importi chiesti a rimborso devono coincidere con gli importi indicati nel quadro VX della dichiarazione annuale Iva ovvero nel quadro RX del modello UNICO/2007 Dott. Pierluigi Brandolini 2

Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Le condizioni affinché sia ammissibile il rimborso sono stabilite dall art. 30 e dall art. 34, comma 9, del DPR 633/72 Dott. Pierluigi Brandolini Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 3, lett. a) ALIQUOTA MEDIA - Contribuente che vanta un credito superiore a 2.582,20 ed esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote maggiorate del 10% mediamente inferiori a quelle sugli acquisti Dott. Pierluigi Brandolini 3

Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 3, lett. b) OPERAZIONI NON IMPONIBILI Contribuente che vanta un credito superiore a 2.582,20 ed effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate Dott. Pierluigi Brandolini Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 3, lett. c) BENI AMMORTIZZABILI Contribuente che vanta un credito superiore a 2.582,20 ed effettua acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche Dott. Pierluigi Brandolini 4

Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 3, lett. e) Condizione art. 17, 2 comma Il contribuente è un operatore non residente identificato direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero che abbia nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17, comma 2, del DPR 633/72 ed è legittimato a richiedere il rimborso Iva Dott. Pierluigi Brandolini Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 3, lett. d) Operazione non soggette art. 7 Contribuente che vanta un credito superiore a 2.582,20 Ed effettua prevalentemente operazioni non soggette ad Iva art. 7 DPR 633/72 (art. 30,comma 3, lett.d) Dott. Pierluigi Brandolini 5

Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 2 Cessazione attività Contribuente che ha cessato l attività Dott. Pierluigi Brandolini Modello VR/2007 Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso Art. 30, comma 4 ECCEDENZE nelle dichiarazioni Iva degli ultimi tre anni emerge un credito non chiesto a rimborso e non utilizzato in compensazione; in tal caso il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze Dott. Pierluigi Brandolini 6

Modello VR/2007 Garanzia i contribuenti devono presentare, salvo nei casi previsti dalla legge, un idonea garanzia le garanzia deve avere una durata massima pari a 3 anni a decorrere dall esecuzione del rimborso ovvero se inferiore al periodo di decadenza del termine per l accertamento Dott. Pierluigi Brandolini Modello VR/2007 Esonero della garanzia per rimborsi non superiori a 5.164,57 contribuenti cosiddetti virtuosi contribuenti con versamenti confluiti sul conto fiscale Dott. Pierluigi Brandolini 7

MANOVRA FINANZIARIA 2007 MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA IVA Ravenna, 9 Febbraio 2007 1 APPLICAZIONE REGIME DEL REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE meccanismo di inversione contabile in virtù del quale debitore di imposta è il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo di imposta. spetta a tale soggetto l obbligo di assolvere l imposta 1

APPLICAZIONE REGIME DEL REVERSE CHARGE In sostanza, tale meccanismo prevede: emissione della fattura da parte del prestatore servizi o del cedente beni, senza addebito di Iva indicando il relativo titolo: comma 6, art. 17/633 integrazione della fattura da parte del soggetto committente, con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta (applicabile in relazione al contratto principale) APPLICAZIONE REGIME DEL REVERSE CHARGE annotazione della fattura da parte del committente nel registro delle fatture emesse (art. 23 24 / 633) e, ai fini della detrazione, nel registro delle fatture ricevute (art. 25/633) versamento dell imposta da parte del committente 2

REGIME DEL REVERSE CHARGE, art. 1, comma 44, Legge Finanziaria 2007 L art. 35, c. 5, 6, 6-bis e 6-ter D.L. 4/7/2006, n. 223, aveva già introdotto reverse charge nel settore edile e previsto una decorrenza rinviata all ottenimento dell autorizzazione comunitaria. Con comunicato stampa del 6/10 l Agenzia chiarì che l autorizzazione non era necessaria dopo l approvazione della direttiva 69/2006 e quindi la decorrenza doveva farsi risalire al 12/10/2006. Tale decorrenza è stata rinviata con comunicato stampa del 12/10 stesso in attesa di un provvedimento legislativo a chiarimento delle incertezze art.1, c. 44, Finanziaria 2007, ripropone la norma con effetto 1 gennaio 2007 (circ. 37/E 29 dicembre 2006) REGIME DEL REVERSE CHARGE DICHIARAZIONE IVA 2007 Già nella dichiarazione relativa all anno 2006 considerando che l Agenzia aveva riconosciuto che possano considerarsi emesse correttamente anche le fatture per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria, le modalità dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al 1 gennaio 2007, visto quanto stabilito dall'art. 35, comma 5, del DL 226/2006 sono stati inseriti due appositi campi: VE35 in cui indicare le fatture emesse senza l applicazione dell IVA VJ13 da utilizzarsi da parte del soggetto che riceve le fatture senza l indicazione dell IVA 3

REGIME DEL REVERSE CHARGE, art. 1, comma 44, Legge Finanziaria 2007 La Finanziaria 2007, inoltre, amplia i casi per i quali si renderà applicabile tale meccanismo (in subordine ad autorizzazione UE): cessioni apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative art. 21, tariffa DPR 641/72; cessioni personal computer e componenti accessori; cessioni materiali e prodotti lapidei, proveniente da cave e miniere APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE (circ. 37/E 2006) Decorrenza: operazioni fatturate dal 1 gennaio 2007. Individuazione settore edile: attività previste nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004. Contratti interessati: contratti di subappalto, prestazione d opera (di cui art. 2222 c. c. ), noleggio con manovratore, esclusi i contratti aventi per oggetto prestazioni d opera intellettuale, forniture di beni con posa in opera. 4

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE Soggetti interessati: subappaltatori e prestatori d opera che svolgono, anche se non via esclusiva o prevalente, le attività indicate nella sezione F della tabella ATECOFIN nei confronti di imprese del comparto edile e che si pongono come appaltatori, o a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione di un intervento edilizio. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE Committente: (appaltatore del contratto di sub-appalto) soggetto operante nel settore edile (vedasi codice attività di cui alla sezione F, Tabella Atecofin). Prestatore: soggetto con attività non identificata con uno dei codici di cui alla sezione F, Tabella Atecofin (svolte anche occasionalmente). 5

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE.il meccanismo del reverse charge riguarda esclusivamente i subappaltatori e non gli appaltatori principali (non si applica, pertanto, alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti di appalto o di prestazione d opera, nei confronti di imprese nel comparto edile che costruiscano o effettuino interventi di ristrutturazione in proprio e non in appalto). APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE Casi di esclusione : Soggetti che operano in regime 32 bis / 633 (regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi). Società consortili, ad esempio nell ipotesi in cui la società consortile assuma la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e proceda pertanto al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione. 6

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE Consorzi di cooperative, aventi come oggetto statutario l assunzione, in nome proprio e per conto delle cooperative associate, di appalti edili per poi assegnarne l esecuzione alle cooperative associate (gli eventuali sub-appaltatori di queste ultime applicano il regime). APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE Società di progetto, art. 156, comma 2, Decreto Legislativo 163/06. Altri consorzi e strutture associative affini alla struttura consortile o al consorzio di cooperative. 7

REVERSE CHARGE : RIMBORSO E COMPENSAZIONI applicazione reverse charge credito Iva in capo ai subappaltatori commi 6-bis e 6-ter, art. 35, D.L. 223/06 REVERSE CHARGE : RIMBORSO E COMPENSAZIONI Condizione per poter richiedere il rimborso o la compensazione con altri tributi e contributi: con le limitazioni di cui al D.Lgs. 241/97 ( 516.546,90, salvo situazione particolare di cui si dirà) i subappaltatori del settore edile possono computare, nel calcolo dell aliquota media, con aliquota zero le operazioni assoggettate al meccanismo del reverse charge (comma 6-bis, art. 35, D.L. 223/06) Rimborso infrannuale: alle condizioni previste dalla legge compresa l aliquota media si può richiedere utilizzando il nuovo modello approvato tramite Provvedimento 14 settembre 2006 da utilizzarsi a partire dall anno 2007 (modello TR) 8

REVERSE CHARGE : RIMBORSO E COMPENSAZIONI Compensabilità in F24: il limite massimo di 516.456,90 è elevato a 1.000.000 a favore dei subappaltatori il cui volume di affari registrato nel corso dell anno precedente sia costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI CONVEGNI art. 1, comma 304, L. 296/2006 modifica art. 19 bis-1,lett. e), Dpr. 633/72 esclusione o riduzione percentuale di detrazione dell imposta sul valore aggiunto per particolari tipologie di beni e servizi 9

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI CONVEGNI ANTE - MODIFICA Iva indetraibile se assolta su prestazioni e somministrazioni di alimenti e bevande, ad esclusione del caso in cui tali prestazioni costituiscano oggetto dell attività propria dell impresa, ovvero il caso in cui tali servizi vengano effettuati a datori di lavoro nei locali dell impresa, o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale ovvero come servizi sostitutivi di mense aziendali. POST - MODIFICA Iva ammessa in detrazione qualora assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento delle manifestazioni stesse. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI CONVEGNI La detrazione è ammessa in capo a tutti i soggetti passivi IVA che acquistano le prestazioni in questione per lo svolgimento dell attività d impresa, arte o professione esercitata sia che il fruitore della prestazione intervenga quale discente e/o quale docente Ai fini sempre del riconoscimento della detrazione possono essere considerate non solo le spese per le prestazioni che sono erogate nei giorni di svolgimento dell evento, ma anche quelle il cui sostenimento è comunque necessario per la partecipazione alle attività congressuali 10

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI CONVEGNI Comma 305, L. 296/06 nel corso del 2007 tale detrazione spetterà solo nella misura del 50 % PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI art. 1, comma 312, L. 296/2006 modifica n. 27 ter, art. 10, DPR 633/72 prestazioni socio sanitarie esenti 11

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI... a seguito delle modifiche intervenute si estende il trattamento di esenzione alle prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI esenzione n. 27 ter, art. 10/633 Tipologia prestazioni: socio sanitarie, assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità e simili Rese da: organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica (art.41, Legge 833/78), da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS 12

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI In favore di: anziani, adulti inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI Decorrenza: operazioni effettuate dal 1 gennaio 2007 Si ricorda che, ai fini Iva, le prestazioni si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, alla data di emissione della fattura. 13

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI art. 1, comma 331, L. 296/2006 interpretazione autentica sull applicabilità del punto 41-bis della tabella A/633 alle prestazioni di cui ai punti 18, 19, 20, 21, 27-ter dell art. 10/633 prestazioni socio sanitarie ed educative Aliquota IVA 4% PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI L Agenzia delle Entrate con una interpretazione restrittiva fornita con una serie di risoluzione a partire dal 2004 ha ritenuto che le gestioni di asili, case di riposo. fossero riconducibili fra le prestazioni esenti di cui all art. 10/21 e non si potesse applicare il punto 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al dpr 633 Questa interpretazione ha creato non pochi problemi in termini di: -Contenzioso con l Amministrazione Finanziaria -Difficoltà di rapporto con gli Enti committenti delle cooperative sociali In seguito a ciò si è giunti alla NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 14

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI commi 33-37, art. 37, D.L. 223/2006 Introduzione dell obbligo, in capo a tutti i soggetti di cui all art. 22/633, di trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate l ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, per ciascun punto vendita 15

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Soggetti interessati: soggetti rientranti nell art. 22 del DPR 633/72, tra cui commercianti al minuto, operatori della grande distribuzione, albergatori e simili, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande etc. Modalità tecniche e termini di trasmissione: da definirsi tramite Provvedimento Agenzia delle Entrate COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Obblighi permanenti: emissione fattura su richiesta del cliente certificazione fiscale dei corrispettivi (eccezione per imprese operanti nel settore della grande distribuzione ed eventuali altre imprese da individuarsi tramite Provvedimento Agenzia Entrate) 16

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Sanzioni applicabili: in caso di mancato adempimento è applicabile una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (oltre alle sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi contabili e di registrazione) Ai soggetti che intendessero abilitare i registratori di cassa alla trasmissione dei corrispettivi viene concesso un credito di imposta pari a 100 euro COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI comma 327, art. 1, Legge n. 296/2006 Differisce la decorrenza fissata al 1 gennaio 2007, dal D.L. n. 223/2006, subordinandola alla emanazione di un Provvedimento dell Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 1 giugno 2008, il quale stabilirà la decorrenza dell efficacia delle norme in tema di comunicazione telematica dei corrispettivi, scaglionata per categorie di soggetti. 17

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 1 gennaio 2008 Registratori immessi sul mercato dovranno necessariamente essere idonei alla trasmissione telematica Scontrini emessi dai registratori non avranno valenza fiscale Per l acquisto di tali Registratori è prevista la deducibilità integrale delle spese sostenute nell esercizio dell acquisto COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Entro il 29 giugno 2007 saranno emanate le disposizioni riguardanti le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi fiscale non aventi valore 18

LE CESSIONI E LE LOCAZIONI DI FABBRICATI articolo 35, commi da 8 a 10-sexies, del D.L. 223/2006 commi 292, 330 e 331 della legge 296/2006 trattamento ai fini dell imposta di registro e dell IVA di cessione e locazioni di fabbricati abitativi e strumentali Le novità 1. Viene introdotta nuova disciplina dell imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall IVA per le cessioni e le locazioni, compreso il leasing, di tutte le tipologie di fabbricati, salvo alcune eccezioni (art. 35, commi da 8 a 10-sexies, D.L. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006). 2. Tutti i contratti di locazione di fabbricati sono soggetti all obbligo di registrazione e all applicazione proporzionale dell imposta di registro (art 35, comma 10, D.L. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006 19

Il vecchio regime L art. 10, nn. 8) e 8-bis), del Decreto IVA, nella precedente formulazione, prevedeva: l esenzione per le locazioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) abitativi, fatta eccezione per: a) le locazioni finanziarie; b) le locazioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) abitativi poste in essere dalle imprese che li avevano costruiti per la rivendita; c) le locazioni di immobili strumentali. l esenzione per le cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) abitativi, fatta eccezione per: a) le cessioni poste in essere dalle imprese costruttrici; b) le cessioni poste in essere dalle imprese che hanno eseguito il ripristino; c) le cessioni poste in essere dalle immobiliari di rivendita; d) le cessioni di immobili strumentali. Il nuovo regime Permane una sostanziale distinzione fra: fabbricati abitativi fabbricati strumentali 20

Definizione fabbricati strumentali A tali fini si considerano strumentali i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E RILEVA LA NATURA E NON LA DESTINAZIONE Il nuovo regime Inoltre la disciplina distingue fra: locazioni cessioni 21

Locazioni di immobili abitativi Le locazioni, compreso il leasing, di immobili abitativi sono esenti da IVA (art. 10, punto 8, dpr 633/1972) a prescindere dal soggetto che le pone in essere. Conseguentemente, è stato soppresso il n. 127-ter della Tabella A, parte III, che prevedeva l applicazione dell aliquota ridotta del 10% per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li avevano costruiti per la successiva vendita. Fanno eccezione le locazioni in attuazione di piani di edilizia convenzionata (di durata non inferiore a 4 anni) effettuate entro 4 anni dalla ultimazione della costruzione o degli interventi di ristrutturazione poste in essere dai soggetti costruttori o che hanno eseguito gli interventi medesimi aliquota iva 10% - comma 330 l. n. 296/2006 (introdotto il n. 127-duodevicies nella tabella A) Le locazioni di immobili abitativi esenti da IVA sono soggette all obbligo di registrazione del relativo contratto e assoggettate all imposta di registro nella misura del 2% (art. 5, comma 2, del dpr 131/1986). Le locazioni di immobili abitativi (categorie catastali da A/1 a A/9 e A/11) Regime IVA ante 4/7/2006 Regime IVA post 4/7/2006 Rettifica IVA Art. 19-bis2 NO Imprese costruttrici Imponibile con aliquota del 10% Esente Se la costruzione è terminata da almeno 4 anni alla data del 4/7/2006, Imprese costruttrici che entro 4 anni dalla ultimazione concedono l immobile in locazione in attuazione di piani di edilizia convenzionata Imponibile con aliquota del 10% Imponibile con aliquota IVA 10% NO Soggetti diversi dai precedenti Esente Esente NO Per i fabbricati posseduti al 4/7/2006 22

Cooperative edificatrici Le assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edificatrici a proprietà indivisa mantengono il regime di imponibilità non essendo modificata la norma di riferimento (punto 26, della Tabella A, parte seconda, allegata al dpr n. 633/1972, aliquota 4%) ATTENDIAMO UNA CONFERMA IN VIA AMMINISTRATIVA Le locazioni di immobili strumentali Le locazioni, compreso il leasing, di immobili strumentali sono esenti da IVA (art. 10, punto 8, dpr 633/1972) escluse : quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; quelle effettuate nei confronti di cessionari che NON agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; quelle per le quali nel relativo atto il concedente abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione; Le locazioni di immobili strumentali, siano esse imponibili o esenti, sono soggette all obbligo di registrazione del relativo contratto e assoggettate all imposta di registro nella misura del 1% (art. 5, comma 1, lett. a-bis), della parte prima Tariffa allegata al dpr 131/1986), con un minimo di 67 euro. 23

Locazione di immobili strumentali Imponibilità Esenzione 1. locazioni effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; 2. locazioni effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 3. locazioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. In tutti gli altri casi Le locazioni di immobili strumentali C.M. n. 27/E del 4 agosto 2006 [..] La percentuale di detrazione del conduttore, alla quale fare riferimento per stabilire il regime IVA della locazione, deve essere valutata inizialmente al momento della stipula del contratto di locazione, nel quale deve essere menzionata la relativa dichiarazione del conduttore [..]. 24

Le locazioni di immobili strumentali Nel contratto di locazione che genera operazioni imponibili in quanto il conduttore è sottoposto ad un regime di detrazione limitato lo stesso deve dichiarare che la propria percentuale di detrazione è pari o inferiore al 25%, sulla base della situazione vigente al momento della sottoscrizione. Al termine del periodo d imposta se la percentuale stessa dovesse divenire superiore al 25% il conduttore deve comunicarlo al locatore per l applicazione del corretto regime Pertanto, se ci si intende assicurare il regime di imponibilità in via alternativa e subordinata nel contratto va espressa sempre l opzione da parte del locatore Le locazioni di azienda Art. 35, comma 10-quater, del D.L. 223/2006 Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. 25

Le locazioni di azienda Il regime di tassazione ordinario previsto per l affitto di aziende (imponibilità IVA) è derogato quando si verificano contemporaneamente due condizioni: Il valore normale dei fabbricati sia superiore al 50% del valore complessivo dell azienda L eventuale applicazione dell IVA e dell imposta di registro previste per l affitto di azienda consente di conseguire un risparmio d imposta rispetto a quella derivante dall applicazione del regime previsto per le locazioni di fabbricati Le locazioni di azienda In sostanza anche in questo caso si introduce un maggior onere derivante dall assoggettamento ad imposta di registro nella misura dell 1% del contratto di locazione (con un minimo di 67 euro) 26

Contratti di locazione stipulati a partire dal 5/7/2006 1. Contratti stipulati dal 5/7/2006 al 11/8/2006. Questi contratti dovevano essere sottoposti alla registrazione entro il 18/11/2006 al pari dei contratti in corso al 4/7/2006. Inoltre, per gli stessi contratti il comma 292, della l. n. 296/2006, prevede che siano fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni oggetto della mancata conversione. Quindi il locatore può scegliere se trattare le relative operazioni come: a. Operazioni esenti b. Operazioni imponibili esercitando opzione per l applicazione dell IVA per le locazioni di fabbricati strumentali da effettuarsi tramite la dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2006 (VO15, campo 2, del modello IVA 2007), con la possibilità di compensare o richiedere il rimborso della maggiore imposta di registro versata Le cessioni di immobili abitativi (art. 10, n. 8-bis, del D.P.R. 633/1972) Le cessioni di immobili abitativi sono esenti da IVA fatta eccezione per quelle poste in essere entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento (dichiarazione di ultimazione lavori presentata al Comune per ottenere l abitabilità): a) dalle imprese costruttrici dei fabbricati stessi; b) dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero edilizio poste in essere da parte delle imprese costruttrici dei fabbricati stessi, ovvero, dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero edilizio che entro 4 anni dalla ultimazione hanno concesso in locazione i fabbricati stessi per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia convenzionata 27

Le cessioni di immobili abitativi Imprese costruttrici e di recupero edilizio Regime ante 4/7/2006 Regime post 4/7/2006 Imponibile (4% prima casa; 10% seconda casa; 20% negli altri casi) entro quattro anni dalla data di ultimazione della cosruzione o ripristino: Imponibile (4% prima casa; 10% seconda casa; 20% negli altri casi) oltre quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o ripristino: Esente Stesso trattamento per le imprese costruttrici che entro 4 anni dalla ultimazione hanno concesso l immobile in locazione in attuazione di piani di edilizia convenzionata e successivamente cedono gli stessi immobili Le cessioni di immobili abitativi Imprese immobiliari di rivendita Regime ante 4/7/2006 Regime post 4/7/2006 Imponibile (4% prima casa; 10% seconda casa; 20% negli altri casi) Esente 28

La cessione di immobili abitativi Tutte le altre imprese Regime ante 4/7/2006 Regime post 4/7/2006 Esente Esente Le cessioni di immobili abitativi (Le altre imposte indirette) Imposta di registro Cessioni esenti Cessioni imponibili misura proporzionale (7% o, se prima casa, 3%) misura fissa 29

Le cessioni di immobili abitativi (Le altre imposte indirette) Imposte ipotecarie e catastali Cessioni esenti Cessioni imponibili misura proporzionale (2% + 1%) misura fissa se prima casa misura fissa Le cessioni di immobili strumentali (art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972) Le cessioni di immobili strumentali sono esenti da IVA fatta eccezione per quelle: : a) poste in essere entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento dalle imprese costruttrici dei fabbricati stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero edilizio b) effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento c) effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni d) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione 30

Cessione di immobili strumentali Imponibilità Esenzione 1. Cessioni poste in essere entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento dalle imprese costruttrici dei fabbricati stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero edilizio; 2. cessioni effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; 3. cessioni effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 4. cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. In tutti gli altri casi I chiarimenti ministeriali (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006) Con riferimento alle cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta con diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 %, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che: la percentuale di detrazione, in base alla quale si determina il regime fiscale della cessione, va ricavata in via provvisoria dal pro-rata dell anno precedente; ove tale dato non sia disponibile, perché, per esempio, l attività è iniziata nell anno in cui è acquistato l immobile, dovrà farsi riferimento ad una percentuale di detrazione calcolata in via presuntiva dall atto di cessione deve risultare la dichiarazione con la quale il cessionario comunica al cedente la propria percentuale di detrazione nell ipotesi in cui la cessione sia stata effettuata in regime di esenzione, supponendo una detraibilità superiore al 25% che poi si è rivelata inferiore al termine del periodo di imposta, il cessionario deve darne comunicazione al cedente affinché questi assoggetti ad IVA l operazione inizialmente considerata esente 31

I chiarimenti ministeriali (Circolare n. 27/E del 4 agosto 2006) Con riferimento alle cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che: nell atto di cessione deve farsi menzione della dichiarazione resa dal cessionario attestante che lo stesso non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione per gli enti che svolgono sia attività rilevante ai fini IVA che attività esclusa, nell atto deve essere dichiarato che l acquisto è effettuato in relazione allo svolgimento dell attività non commerciale I chiarimenti ministeriali (C.M. n. 27/E del 4 agosto 2006) Con riferimento all opzione per l imponibilità delle cessioni di immobili strumentali, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che: l opzione deve risultare nell atto di vendita. In assenza di un espressa manifestazione di volontà in tal senso contenuta nell atto, trova applicazione il regime naturale dell operazione che è quello dell esenzione l opzione per l imponibilità ha effetto solo per le cessioni, nelle quali è espressa la predetta opzione 32

I chiarimenti ministeriali (C.M. n. 27/E del 4 agosto 2006) Con riferimento alla locazione di fabbricati, considerato che le operazioni relative potrebbero essere esenti e imponibili, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che: è ammessa la possibilità di optare per la separazione delle contabilità. In relazione ai fabbricati abitativi esenti si può applicare la separazione dei cui all art. 36, comma 3, del dpr n. 633/1972 Le cessioni di immobili strumentali Le altre imposte indirette Le cessioni di fabbricati strumentali sono soggette, indipendentemente dal regime di imponibilità o di esenzione al quale sono soggette: all imposta di registro in misura fissa alle imposte ipotecarie nella misura dell 3% alle imposte catastali nella misura del 1% 33

Locazione finanziaria di immobili strumentali - lo scomputo dell imposta di registro (Art. 35, comma 10-sexies, del D.L. 223/2006) Al fine di evitare una doppia imposizione relativamente ai trasferimenti di immobili derivanti da contratti di locazione finanziaria, è prevista la possibilità per l acquirente di scomputare dall ammontare delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto l imposta di registro dell 1% pagata sui canoni di locazione I limiti alla detrazione dell imposta (Art. 19-bis1, n. i), del D.P.R. 633/1972) Non è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività esercitata la costruzione [o la rivendita] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis Parola soppressa dall art. 5, comma 8, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223 34

Contratti di cessione di immobili strumentali stipulati a partire dal 5/7/2006 Contratti stipulati dal 5/7/2006 al 11/8/2006. Per questi contratti il comma 292, della l. n. 296/2006, prevede che siano fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni oggetto della mancata conversione. Quindi il locatore può scegliere se trattare le relative operazioni come: a. Operazioni esenti b. Operazioni imponibili esercitando un apposita opzione per l applicazione dell IVA per le cessioni di fabbricati strumentali da effettuarsi tramite la dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2006 (VO15, campo 1, del modello IVA 2007), con la possibilità di compensare l imposta di registro versata con le maggiori imposte ipotecarie e catastali dovute e richiedere il rimborso della residua maggiore imposta di registro versata Nota di debito per IVA (nel caso sia stata emessa la fattura originaria in esenzione) termine presentazione dichiarazione annuale IVA per il 2006 Rettifica delle detrazione per gli immobili abitativi (Art. 35, comma 9, del D.L. 223/2006) La rettifica della detrazione dell imposta a suo tempo operata NON va effettuata con riferimento a: Fabbricati posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, per i quali il termine di quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o di ultimazione dei lavori di ristrutturazione è scaduto entro il 4 luglio 2006. Fabbricati posseduti dalle imprese diverse da quelle di costruzione e ripristino al 4 luglio 2006. 35

Rettifica delle detrazione per gli immobili strumentali (Art. 35, comma 9, del D.L. 223/2006) La rettifica della detrazione dell imposta a suo tempo operata NON va effettuata soltanto se: nel primo atto, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (12 agosto 2006), sia stata esercitata l opzione per l assoggettamento a IVA. MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Comma 387, lettera b), della legge 296/2006 proroga al 31 dicembre 2007 dell applicabilità dell aliquota IVA agevolata del 10% 36

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Oggetto dell agevolazione manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) articolo 3, comma 1, Dpr n. 380/2001 interventi di restauro e ristrutturazione di cui alle lettere c), d) ed e) articolo 3, comma 1, Dpr n. 380/2001 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Obblighi per l applicazione dell agevolazione Il comma 388, art. 1, della legge finanziaria 2007, stabilisce: Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. In occasione del Forum fiscale organizzato dal quotidiano Italia Oggi, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il richiamo all intero comma 387, comporta che l obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera sia necessario anche per la fruizione dell agevolazione di cui all art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, consistente nell applicazione dell aliquota ridotta del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 37

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Per effetto di quanto previsto dal comma 35-ter, dell art. 35 del DL 223/2006 l agevolazione si applicava già per le fatture emesse a partire dal 1 ottobre 2006 Per effetto di quanto previsto dal comma 387, lettera b), dell articolo unico della Finanziaria 2007, l agevolazione si applica per le fatture emesse dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 L obbligo di indicazione del costo della manodopera, ai fini Iva, decorre per le fatture emesse dall 1/1/07 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007) e fino al 31/12/07 TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE art. 1, comma 325, L. 296/2006 integra quarto comma, art. 7, DPR 633/72 (territorialità imposta) lett. f quinquies), territorialità delle prestazioni di intermediazione 38

TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE Art.7, comma 4, lett. f quinquies), DPR 633/72 : definisce la territorialità delle prestazioni di intermediazione, riguardanti operazioni di intermediazione relative a beni mobili diverse da quelle indicate nella lettera d) dello stesso quarto comma, art.7 (inerenti operazioni bancarie, finanziarie, assicurative etc.) e da quelle di cui all art.40, commi 5 e 6, D.L. 331/1993 (connesse a prestazioni di trasporto intracomunitario e relativi servizi accessori). TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE Art.7, comma 4, lett. f quinquies), DPR 633/72 : dal 1 gennaio 2007 si generalizza la previsione di cui all art. 8 del D.L. 331/1993 riferibile alle operazioni intracomunitarie, considerando territoriali le prestazioni di intermediazione indicate 39

TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE Art.7, comma 4, lett. f quinquies), DPR 633/72 : tali operazioni di intermediazione sono soggette ad imposta in Italia anche se rese ad un soggetto passivo in Italia da un soggetto non residente nel territorio dello Stato; tali operazioni non rientrano nel campo di applicazione IVA se il committente è un soggetto passivo UE (venendo meno il presupposto territoriale). TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE Art.7, comma 4, lett. f quinquies), DPR 633/72 : le richiamate prestazioni di intermediazione si considerano in ogni caso effettuate in Italia, anche se intervenute al di fuori del territorio dello Stato, se il committente è ivi soggetto passivo di imposta. (perplessità : attrazione in ambito territoriale anche di operazioni effettuate fuori dalla UE.. Requisito extra territorialità? ) 40

TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE COMMITTENTE PRESTATORE SERVIZIO LUOGO EFFETTUAZIONE TERRITORIALITA FATTURAZIONE SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA Non rilevante Non rilevante Italia Prestatore italiano: Iva Prestatore estero.: Int.ft.Art.17/633 SOGGETTO PASSIVO IN UE Non rilevante Non rilevante Stato UE di residenza del committente Prestatore italiano: no Iva SOGG. PASS. FUORI UE E SOGG. NON PASSIVO DI IMPOSTA Non rilevante Rileva Stato in cui si considera effettuata op. principale Pres.ita.+ op. in Ita.: Iva Pres. Ita.+, op. fuori Ita.: no Iva ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Art. 37, commi 8 e 9, D.L. 223/06 art. 1, comma 337, L. 296/2006 presentazione elenco clienti e fornitori relativi ad anno 2006 (entro il 29 aprile 2007) 41

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Obbligo di presentazione elenco clienti e fornitori: entro il 29 aprile di ogni anno i contribuenti dovranno inviare in via telematica all Amministrazione Finanziaria: l elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell anno solare precedente (CLIENTI). l elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (FORNITORI). ELENCHI CLIENTI E FORNITORI semplificazioni anno 2006 (Comunicato Ag. Entrate 10/11/06 e comma 337, art. 1, Finanziaria 2007): per i CLIENTI : per l anno 2006 l elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture è limitato ai soli titolari di partita IVA consentendo l indicazione della partita IVA in luogo del codice fiscale. per i FORNITORI: per l anno 2006 l elenco si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita IVA anziché il codice fiscale. 42