LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2015. BRUTTE NOTIZIE di Maria Oberti



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LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2015. BRUTTE NOTIZIE di Maria Oberti Chi si aspettava una crescita degli assegni pensionistici resterà deluso: pochi spiccioli, o quasi. E l aumento per le pensioni degli Italiani che scatterà dal prossimo gennaio. La rivalutazione delle pensioni nel 2015 si ferma allo 0,3% e per l anno in corso si registra una piccola retromarcia: dall 1,2 provvisorio si deve scendere all 1,1% definitivo. Il che significa che i pensionati dovranno restituire il prossimo anno (2015) quello 0,1% calcolato in eccesso. Il coefficiente di rivalutazione è parametrato al costo del denaro calcolato dall Istat; la frenata dell inflazione ha ridotto la rivalutazione delle pensioni. Va ricordato che la legge di stabilità per il 2014 ha sospeso per tre anni il sistema di rivalutazione differenziato per fasce d importo all interno della stessa pensione, sostituendolo con un nuovo sistema che applica la perequazione all intera pensione riducendola a seconda dell importo. In questo modo si verifica un impoverimento progressivo e programmato delle pensioni che hanno un importo superiore a 3 volte il trattamento minimo. Secondo la legge citata, nel triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta: a) interamente, ai trattamenti pensionistici di importo complesso fino a tre volte il trattamento minimo; b) al 95% del valore dell aliquota di aumento, alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo; c) al 75%, alle pensioni di importo complessivo compreso fra quattro e cinque volte il trattamento minimo; d) al 50%, alle pensioni di importo complessivo fra cinque e sei volte il trattamento minimo; e) al 45% (40% nel solo 2014) alle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo. Per il solo 2014 l aumento è stato calcolato soltanto sulla quota di pensione entro il limite di sei volte il trattamento minimo. Pertanto, dal 2015, le pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo riceveranno l adeguamento al 45% dell aliquota di perequazione calcolato sull intero importo della pensione. Come dicevamo, la perequazione automatica viene riconosciuta in pieno soltanto a chi ha una pensione non superiore a tre volte il trattamento minimo, cioè inferiore a 1.502,64 euro lordi al mese (corrispondenti a circa 1.200 euro netti mensili).

CALCOLO PEREQUAZIONE PER IL 2015 SU IMPORTO MENSILE PENSIONE 2014 aliquote definitive presuntive scaglioni Aliquota quote massime limiti importo scaglioni TM anno precedente = 500,88 da applicare perequati Da 1,00 a 1.502,64 1.502,64 0,300 1.507,15 Da 1.502,65 a 2.003,52 500,88 0,285 2.009,23 Da 2.003,53 a 2.504,40 500,87 0,225 2.510,03 Da 2.504,41 a 3.005,28 500,87 0,150 3.009,79 Da 3.005,29 in poi 0,135 Verso fine novembre di ogni anno il Ministero pubblica un decreto con il valore provvisorio per la rivalutazione delle pensioni nell anno successivo e quello definitivo per l anno in corso. A fine 2013, quindi, è stata data indicazione di rivalutare le pensioni dell 1,2% dal 2014 (tasso provvisorio). Lo scorso 20 novembre, invece, è stato comunicato il tasso definitivo, che è pari all1,1% e contestualmente è stato indicato quello provvisorio per il 2015 (lo 0,3%). Ebbene, il tasso dello 0,3% per l anno prossimo non va applicato all importo pagato finora, ma sul valore definitivo, che è più basso, perchè il tasso da utilizzare e dell 1,1 invece dell 1,2 per cento. Pertanto l Inps, a inizio 2015, provvederà a recuperare la differenza, pari allo 0,1%. Ma quest anno c è anche un altra particolarità da considerare, che riguarda chi incassa una pensione di importo compreso fra tre e quattro volte il minimo o superiore a sei volte il minimo. La legge di stabilità dell anno scorso ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione: queste modalità sono state modificate in occasione dell approvazione definitiva della norma. In particolare l indicizzazione per le pensioni fra tre e quattro volte il minimo è passata dal 90 al 95%, mentre per quelle sopra sei volte è scesa dal 50 al 40%. L Inps per tutto l anno ha fatto riferimento alla versione provvisoria della legge di stabilità e quindi ha pagato importi che ora devono essere rettificati sia nel tasso di rivalutazione, sia nell aliquota di indicizzazione. Il risultato di questi assestamenti è che l aumento annuale delle pensioni, al netto del conguaglio, sarà risicato e per gli assegni più ricchi addirittura in negativo. Chi percepisce solo la pensione minima dovrà accontentarsi di 6,5 euro in più lordi. Chi riceve tre volte il minimo avrà 19.89 euro. Va un po meglio a chi si colloca nella fascia tra 3 e 4 volte il minimo, perchè gli sarà riconosciuta l indicizzazione al 95% anzichè del 90% applicata temporaneamente finora. Brutte notizie, infine, per chi percepisce oltre 3mila euro perchè avrà un saldo finale negativo.

PENSIONI: IMPORTO AGGIUNTIVO CON LA RATA DI DICEMBRE Ai titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l importo del trattamento minimo di pensione e i cui redditi soddisfino le condizioni sotto elencate, viene erogato, in via provvisoria, con la 13 mensilità l importo aggiuntivo di euro 154,94. Quali i requisiti: - se l importo complessivo delle pensioni per l anno 2014 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell incremento) è risultato maggiore di euro 6.672,88 nulla spetta al pensionato; - se l importo complessivo delle pensioni per l anno 2014 è risultato minore o uguale a euro 6.517,94 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all intero importo aggiuntivo; - se l importo complessivo delle pensioni per l anno 2014 è risultato compreso tra euro 6.517,94 e 6.672,88, al pensionato spetta la differenza tra 6.672,88 e l importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge. L importo aggiuntivo è stato attribuito se i redditi personali non superano l importo di euro 9.776,91. qualora il pensionato sia risultato coniugato, l Inps ha provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di euro 19.553,82 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.776,91). ESODATI: SESTO CONTINGENTE DI SALVAGUARDATI Il 6 novembre 2014 entra in vigore la legge che definisce il sesto contingente di salvaguardati con un plafond di 32.100 possibili fruitori. Le condizioni previste per poter usufruire della pensione con le regole in vigore al 31/12/2011 sono le seguenti: - 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi concordati in sede governativa e non, stipulati entro il 31/12/2011 e con cessazione rapporto di lavoro entro il 30/09/2012; - 12.000 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 04/12/2011 -; - 8.800 lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per accordi individuali o collettivi per risoluzione unilaterale; - 1.800 lavoratori che nel corso del 2011 risultano in congedo straordinario o risultano aver fruito di permessi della Legge 104/92; - 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. I destinatari sopra elencati non potranno acquisire la pensione con decorrenza anteriore al 06/11/2014, dovranno entro il 05/01/2015 presentare istanza con le modalità previste dai precedenti provvedimenti. Inoltre, la normativa prevede un ridimensionamento del secondo contingente da 55.000 a 35.000 unità; riscrive in parte l articolo 22 della Legge 135/12; conferma gli accordi stipulati in sede governativa entro il 31/12/2011 mirati a gestire le eccedenze occupazionali tramite gli ammortizzatori sociali, anche se percettori di cassa integrazione guadagni straordinaria entro il 21/07/2012, con cessazione dell attività lavorativa per collocamento in mobilità non più tardi del 30/12/2016. Oppure la cessazione dell attività lavorativa può avvenire entro il 31/12/2014 con conseguente messa in mobilità e di cui nominativi degli interessati siano comunicati al Ministero del Lavoro entro il 31/12/2014; le modalità per presentare istanza sono quelle già individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8/10/2012. Ai lavoratori sopra descritti continuerà ad applicarsi la disciplina dell indennità di mobilità in

vigore al 31/12/2011 in merito al regime della durata, durante la quale i lavoratori dovranno maturare i requisiti a pensione in base alla previgente normativa. NUOVE MODALITA DI RICHIESTA ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PER LAVORATORI DI DITTE CESSATE O FALLITE L Inps comunica l attivazione della procedura telematica per la presentazione delle richieste di assegno al nucleo familiare per i lavoratori di ditte cessate o fallite. La nuova procedura andrà in vigore dal 01/01/2015, tuttavia dalla pubblicazione della Circolare fino a fine anno è prevista una fase transitoria che permette la consegna cartacea o l invio telematico. La domanda in telematica può essere presentata direttamente dal cittadino utilizzando i servizi telematici messi a disposizione nel sito dell Inps o tramite il Contact-Center solo se in possesso del Pin dispositivo oppure tramite patronato. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti necessari a dimostrare il diritto agli assegni al nucleo familiare, con modalità diversa a seconda che la ditta sia cessata o fallita: - nel caso in cui la ditta abbia cessato l attività, la stessa dovrà dichiarare la data di cessazione, i motivi della mancata erogazione degli assegni familiari in relazione ai periodi indicati dal lavoratore e si dovrà assumere l obbligo di non pagare gli assegni dopo la consegna della dichiarazione; - nel caso di ditta fallita sarà una dichiarazione del curatore fallimentare a provare l esistenza del rapporto di lavoro e il fallimento dell azienda. Il lavoratore dovrà certificare il mancato pagamento degli assegni e che non insinuerà nel passivo fallimentare il credito relativo agli assegni stessi. Occorre sapere che il diritto del lavoratore all assegno al nucleo familiare di prescrive entro 5 anni e il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione, che anticipa per conto dell Inps. L obbligo sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che l impresa conservi un rapporto previdenziale con l Inps, ovvero non sia cessata o fallita. NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI ANTICIPO DI INDENNITA DI MOBILITA L Inps comunica che le domande di anticipo di indennità di mobilità, per coloro che intendono intraprendere un attività lavorativa autonoma, dovranno pervenire all Istituto per il tramite dei Centri per l Impiego, poiché incaricarti alla verifica dell iscrizione alle liste di mobilità e alla conformità della documentazione che dimostri l effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma o di associazione in cooperativa. PENSIONATI: ATTENTI AI REDDITI!

Il titolare di un trattamento minimo può avere diritto a una maggiorazione sociale di misura variabile in rapporto al reddito effettivamente posseduto e all età. In totale assenza di altri redditi la quota aggiuntiva è di 25,83 euro mensili dai 60 ai 64 anni e aumenta sino a 82,64 euro per i pensionati fra i 65 e i 69 anni. Dai 70 anni compiuti in poi l integrazione passa a 136,44 euro al mese. Il requisito dei 70 anni può ridursi fino a 65, in ragione di un anno per ogni 5 di contribuzione versata, l età prevista per la maggiorazione può abbassarsi sino a 60 anni se l interessato è stato riconosciuto invalido civile totale. Per il diritto vanno verificati tutti i redditi posseduti, compresi quelli del coniuge. Le verifiche reddituali non sono una fastidiosa formalità ma un doveroso adempimento previsto per legge. L attuale sistema pensionistico prevede espressamente che il diritto e la misura di determinate prestazioni di natura assistenziale (trattamenti minimo, le prestazioni agli invalidi civili, assegni e pensioni sociali, ecc ) siano vincolati alla somma dei redditi posseduti, siano essi personali quando non anche coniugali. Lo stabilisce la legge del 1991 che impone all Inps l obbligo di verificare annualmente le situazioni reddituali dei suoi pensionati che potrebbero incidere sul diritto o sull ammontare della prestazione pensionistica in essere. LA SOCIAL CARD Capita spesso che sulla social card non vengano accreditati gli 80 euro ogni due mesi. Non si tratta di un ritardo dell Inps né di un suo errore. La legge prevede infatti che per il diritto alla social card deve risultare all Inps una dichiarazione Isee valida. Il modello Isee ha una validità di 12 mesi: in assenza di dichiarazione aggiornata, l Inps correttamente interrompe l accredito degli 80 euro. Per evitare spiacevoli sorprese e perdite di denaro è consigliabile presentare la nuova dichiarazione Isee con buon anticipo rispetto alla sua scadenza in quanto non è prevista la retroattività. ASSEGNO SOCIALE: PRESTAZIONE ASSISTENZIALE A partire dal 2013 i cittadini che si trovino in una situazione di bisogno economico devono attendere i 65 anni e 3 mesi. Difatti la riforma Monti-Fornero del 2011 ha previsto un meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita che trova applicazione anche all età minima di 65 anni richiesta per ottenere l assegno sociale, prestazione assistenziale che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale. Pertanto dal 2013, e sino al prossimo adeguamento del 2016, i cittadini che si trovino in una situazione di bisogno economico devono attendere il compimento dei 65 anni e 3 mesi per chiedere l assegno sociale. Anche le pensioni degli invalidi civili verranno trasformate in assegno sociale al compimento della nuova età di 65 anni e 3 mesi per il triennio 2013/2015.

INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO Come più volte chiarito, l indennità di accompagnamento è riconosciuta al solo titolo della minorazione accertata, indipendentemente dai redditi dell interessato. L indennità di accompagnamento è riconosciuta alle persone impossibilitate a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore e a chi necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale indennità può essere riconosciuta anche in favore di un bambino in tenera età, in quanto anche per gli infanti, per il solo fatto di essere tali, hanno bisogno comunque di assistenza. Le persone anziane che, pur mantenendo l autonomia nelle funzioni primarie, perdono il pieno possesso delle facoltà psichiche hanno diritto all indennità di accompagnamento. LA TUTELA DELL HANDICAP: LEGGE 104/1992 Quando già si era iniziato ad intaccare lo stato sociale, venne emanata questa legge sufficientemente armonica ed avanzata, che costituisce la carte dei diritti dell invalido, ponendo l Italia, almeno sul piano normativo, all avanguardia in Europa. La finalità che ci si prefigge di raggiungere è l integrazione sociale della persona handicappata, la sua massima autonomia e partecipazione alla vita collettiva, con riguardo a tutti i suoi diritti. La legge afferma principi di equità molto elevati, in particolare quando stabilisce il diritto alle prestazioni in relazione al bisogno del soggetto, alla residua capacità e all efficacia della riabilitazione, e principi di solidarietà, quando determina la priorità degli interventi del programmi pubblici in favore dei casi gravi, ove le necessità di assistenza siano permanenti, continuative e globali. E proprio il mantenimento della persona nel suo ambito familiare e sociale è il fine cui devono concorrere congiuntamente servizi sanitari e sociali e tutti i servizi territoriali (scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi ed altri ancora, pubblici o privati). Al fine di realizzare questi obiettivi, la legge sceglie di valorizzare appunto la famiglia e il volontariato, e sollecita l apporto degli enti e delle associazioni per accrescere l informazione e soprattutto la partecipazione civile, quale reale garanzia contro l emarginazione sociale. Occorre presentare la domanda di accertamento della persona handicappata che dovrà ritenersi con connotazione di gravità, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione. Il riconoscimento della L.104/92 dà diritto ai genitori lavoratori di bambino portatore di handicap in situazione di gravità al: - prolungamento dell astensione facoltativa entro l 8 anno di vita o dei riposi orari fino a tre anni di età del bambino, 3 giorni di permesso mensile, ecc. Ai genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate (parenti o affini entro il 2 o 3 grado) spettano i 3 giorni di permesso mensile retribuiti anche frazionabili a ore. Il lavoratore dipendente portatore di handicap in situazione di gravità può fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile retribuito fruibili anche in maniera continuativa. Da non dimenticare che nel 2001 è stata varata la legge che prevede un congedo biennale retribuito in favore di chi assiste familiari con handicap grave. Il congedo è frazionabile anche a giorni. A CURA di Maria Oberti