DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI



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Dario Dellacroce via Orazio Antinori n. 6 dottore commercialista 10128 TORINO revisore contabile consulente del giudice Telefono 011-50.91.524 Telefax 011-50.91.535 Alberto Miglia E-mail: info@dellacroceeassociati.it dottore commercialista revisore contabile Erica Menichelli dottore commercialista revisore contabile dott. Monica Quaglia codice fiscale e partita Iva 08154050010 Ai Signori Clienti LORO SEDI Circolare n. 1 del 12 gennaio 2011 Legge di stabilità 2011 (ex Finanziaria) e provvedimenti vari. INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 1. INTERESSI LEGALI...2 2. NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI RINVIO AL 2011...2 3. COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK-LIST...2 4. NUOVA CEDOLARE SUGLI AFFITTI DAL 2011: PROBABILE RINVIO...3 5. ALCUNE MODIFICHE IVA SUI SERVIZI ESTERI DAL 2011...3 6. RIDUZIONI IRAP IN PIEMONTE PER ASSUNZIONI 2011-2013...4 7. LEGGE DI STABILITÀ 2011 PROVVEDIMENTI VARI...4 8. LIMITI ALL UTILIZZO DI DENARO CONTANTE...7 9. LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA SU BASE TRIMESTRALE...7 Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato. Cordiali saluti. Dario Dellacroce & Associati

1. INTERESSI LEGALI Dal 1 gennaio 2011 il saggio d interesse legale (art. 1284 Codice Civile), già pari al 3% fino al 2009 e poi fissato all 1% nel 2010, aumenterà all 1,50%, così come stabilito dal decreto del Ministero dell Economia del 7.12.2010. Oltre alle numerose applicazioni del tasso legale (valori delle rendite e dell usufrutto, sanzioni civili per l omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, ecc.), si ricorda che aumentano i costi del ravvedimento operoso fiscale; ad esempio, per i ritardati versamenti si applicheranno i seguenti valori: ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione del 2,5% (1/12 del 30% - aumenterà al 3% da febbraio, come da legge di stabilità), oltre interessi legali 1,5% che maturano giorno per giorno ; ravvedimento lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel quale è stata commessa la violazione (30.09.2011 per le imposte del 2010): sanzione del 3% (1/10 del 30% - aumenterà al 3,75% da febbraio), oltre interessi legali 1,5%. Restano fermi gli interessi all 1% da calcolare fino al 31.12.2010. 2. NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI RINVIO AL 2011 Si è tuttora in attesa dell emanazione del decreto che fisserà le modalità di trasmissione dei nuovi elenchi clienti e fornitori. Le ultime indicazioni sono le seguenti (comunque non approvate in via ufficiale): il nuovo limite minimo dovrebbe aumentare da 3.000,00= a 3.600,00= Euro per ciascuna operazione; per le operazioni dell anno 2010 l obbligo dovrebbe essere limitato alle transazioni con altri operatori con partita iva, per importi superiori a 25.000,00= Euro; l obbligo di trasmissione dovrebbe essere fissato a fine ottobre 2011; per le operazioni del 2011, che dovranno essere riepilogate anche se effettuate nei confronti di consumatori finali (senza partita iva), l obbligo riguarderà quelle di importo superiore a 3.600,00= Euro. Il primo obbligo di trasmissione telematica dovrebbe scattare per le operazioni effettuate da maggio 2011, da comunicare entro l anno successivo (verosimilmente da aprile 2012). 3. COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK-LIST Com è noto, i primi elenchi clienti-fornitori black-list sono stati presentati entro il 2 novembre, per le operazioni riferite ai mesi di luglio-settembre, ed entro il 30 novembre, per le operazioni del mese di ottobre (contribuenti mensili, con transazioni superiori a 50.000 in un trimestre). 2

Tenuto conto che le ultime istruzioni sono state emanate solo di recente, una circolare ha previsto che non sarà applicata alcuna sanzione per gli errori commessi negli elenchi presentati nel 2010, se i modelli saranno integrati e corretti entro il 31 gennaio 2011. Non è possibile invece usufruire del ravvedimento gratuito per gli elenchi omessi, cioè non presentati nei termini, per i quali occorre comunque pagare una sanzione seppur ridotta (Euro 51,00 per ciascun elenco, pari a 1/10 della sanzione ordinaria). 4. NUOVA CEDOLARE SUGLI AFFITTI DAL 2011: PROBABILE RINVIO Tenuto conto che a tutt oggi non sono stati emanati i decreti attuativi appare improbabile che da gennaio 2011 entri in vigore la nuova cedolare sugli affitti, cioè la possibilità da parte dei proprietari immobiliari persone fisiche non titolari di partita iva di tassare i canoni di locazione degli immobili di civile abitazione mediante l applicazione di un imposta sostitutiva del 20% invece dell IRPEF progressiva. 5. ALCUNE MODIFICHE IVA SUI SERVIZI ESTERI DAL 2011 Dopo le numerose novità in materia di IVA per i servizi nei rapporti con l estero già introdotte dal 2010, dal 1 gennaio 2011 entrano in vigore ulteriori modifiche, principalmente relative a fiere ed esposizioni. La modifica riguarda i servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese appunto le fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività ed i servizi accessori: questi servizi saranno rilevanti in Italia se il committente ha partita iva in Italia. Nel 2010 questi servizi seguivano, invece, il luogo di esecuzione della prestazione. Solamente i servizi di accesso alla fiera (quota dovuta all Ente organizzatore) continueranno ad essere imponibili nel Paese ove si svolge la manifestazione. Dal 2011, quindi, il noleggio e l allestimento degli stand sarà tassato ai fini IVA (con il meccanismo del reverse-charge) nel Paese del committente, come tutte le altre prestazioni di servizi generiche. I fornitori di stand non dovranno più identificarsi ai fini IVA nei Paesi membri per adempiere gli obblighi IVA, che precedentemente seguivano il luogo della fiera. 3

6. RIDUZIONI IRAP IN PIEMONTE PER ASSUNZIONI 2011-2013 La Regione Piemonte ha approvato un agevolazione IRAP per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, effettuate dalle imprese nel triennio 2011-2013, sia full time, sia part time. E prevista una deduzione ai fini IRAP pari a 5.000 Euro annui per 3 anni dall assunzione, elevata a 10.000 Euro annui se il nuovo occupato ha oltre 50 anni. Riguarderà anche chi trasforma in contratti a tempo indeterminato precedenti rapporti a termine, di apprendistato o di inserimento. Ad esempio, se un dipendente è assunto in data 1 gennaio 2012, spetterà la deduzione per gli anni 2012-2013-2014. Il risparmio fiscale effettivo, ripartito in tre anni, è di 585 Euro (5.000 x 3 x 3,90%) per ciascun dipendente, che diventa 1.170 Euro per le assunzioni di soggetti ultracinquantenni. 7. LEGGE DI STABILITÀ 2011 PROVVEDIMENTI VARI E stata approvata la legge di stabilità per il 2001 (già legge finanziaria ). Si illustrano qui di seguito i principali provvedimenti di natura fiscale. A) RAVVEDIMENTO OPEROSO : AUMENTO SANZIONI DAL 1.02.2011 Dalle violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 aumentano i costi per il ravvedimento operoso, cioè le riduzioni di sanzioni in caso di spontaneo adempimento, prima di accessi, verifiche o ispezioni: ravvedimento breve (entro 30 giorni): la sanzione ridotta aumenta da 1/12 (8,33%) a 1/10 (10%) della sanzione minima (per esempio, in caso di ritardato versamento il ravvedimento passa dal 2,5% al 3%, essendo la sanzione ordinaria pari al 30%); ravvedimento lungo (entro il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale: generalmente il 30 settembre dell anno successivo): la sanzione ridotta aumenta da 1/10 (10%) a 1/8 (12,50%) della sanzione minima (per esempio, in caso di ritardato versamento il ravvedimento passa dal 3% al 3,75%, essendo la sanzione ordinaria pari al 30%). B) ADESIONI A VERBALI E ACCERTAMENTI: AUMENTO SANZIONI DAL 1.02.2011 Anche per le altre forme deflattive del contenzioso tributario sono previsti incrementi delle sanzioni (cioè diminuiscono le riduzioni delle sanzioni ivi previste): adesione totale al verbale (entro 30 giorni dalla chiusura della verifica, della Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane o Agenzia delle Entrate): la sanzione ridotta aumenta da 1/8 (12,50%) a 1/6 (16,67%) della sanzione minima dai p.v.c. (processi verbali di constatazione) notificati dal 1 febbraio 2011; 4

accertamento con adesione (istanza da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, con successivo accordo con l Ufficio entro 90 giorni): la sanzione ridotta aumenta da 1/4 (25%) a 1/3 (33,33%) della sanzione minima dagli avvisi di accertamento notificati dal 1 febbraio 2011; conciliazione giudiziale (accordo con l Ufficio certificato dalla Commissione Tributaria Provinciale dopo il ricorso): la sanzione ridotta aumenta da 1/3 (33,33%) al 40% della sanzione irrogata dai ricorsi presentati dal 1 febbraio 2011. C) LEASING IMMOBILIARI: IMPOSTE IPOTECARIE/CATASTALI Per i contratti di leasing relativi a immobili strumentali per natura stipulati dal 1 gennaio 2011, la società di leasing (e quindi l utilizzatore, sotto forma di maxicanone iniziale o di rimborso delle spese iniziali) dovrà pagare le imposte ipotecarie e catastali ordinarie (pari al 4% del valore) al momento dell acquisto dell immobile e contestuale stipula del contratto di leasing. Inoltre, non si applicherà l imposta di registro sui canoni leasing periodici e nulla sarà dovuto al momento del riscatto (imposte fisse di registro e ipotecarie/catastali). Il contratto di leasing viene ora sottoposto a registrazione solo in caso d uso. Fino al 31.12.2010 (da giugno 2006, quando sono entrate in vigore le nuove norme sulla tassazione degli immobili) le imposte indirette sui leasing immobiliari sono invece così dovute: - acquisto immobile e stipula contratto leasing: imposte ipotecarie/catastali ridotte al 2%; - canoni leasing: imposta di registro dell 1%; - riscatto: imposte ipotecarie/catastali del 2%, deducendo l imposta di registro pagata sui canoni (che è quindi una sorta di acconto di tali imposte); In pratica, dal 2011 le imposte ipotecarie/catastali si pagano tutte subito (4%), così come avviene in caso di acquisto di immobili strumentali in proprietà e non in leasing. Vi è ora piena equiparazione ai fini fiscali tra le due forme di acquisizione. Per i contratti di leasing in corso è previsto il pagamento delle imposte ipotecarie/catastali, che sarebbero dovute al riscatto, entro il 31 marzo 2011, con uno sconto del 4% annuo (attualizzazione) per gli anni residui del contratto. Ad esempio: leasing che scade il 31.12.2020, valore dell immobile (originario) 1 milione, imposta di registro pagata sui canoni da giugno 2006 al 31.12.2010 euro 10.000 2% di 1 milione = 20.000 10.000 = 10.000 40% (4% x 10 anni residui) = 6.000 Euro Non è stato chiarito (ma dovrebbe essere così) se i canoni leasing da gennaio non saranno più assoggettati ad imposta di registro dell 1%. D) VENDITA FABBRICATI CIVILI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE ENTRO 5 ANNI Viene allungato di un anno (da 4 a 5) il periodo entro il quale le imprese di costruzione (o che hanno fatto interventi di ristrutturazione) possono vendere gli immobili civili costruiti (o ristrutturati) applicando l IVA e non l imposta di registro. 5

Resta fermo il termine dei 4 anni per la vendita degli immobili strumentali, ma in questo caso non ci sono costi per l impresa venditrice perché è possibile optare in atto per l applicazione dell IVA (mediante reverse-charge a carico dell acquirente). E) PROROGA DETRAZIONE 55% Viene prorogata al 31 dicembre 2011 la detrazione IRPEF del 55% sugli interventi di risparmio energetico degli edifici: installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza, installazione di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, riqualificazione energetica generale dell edificio. L unica differenza è che, per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, la detrazione sarà ripartita in 10 anni e non in 5. Per le imprese si applica il principio di competenza e non di cassa; si ricorda che le imprese possono usufruire della detrazione solo per interventi effettuati su immobili utilizzati direttamente, anche non in proprietà. Confermato anche per il 2011 l esonero di produrre la certificazione o l attestato di qualificazione energetica per l installazione di pannelli solari o finestre o per la sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione; negli altri casi, va richiesto l attestato di qualificazione energetica. Nel caso in cui i lavori continuino a cavallo di due o più anni, è necessario inviare all Agenzia delle Entrate una comunicazione entro il 31 marzo 2011 (se a cavallo 2010/2011) o entro il 2 aprile 2012 ( a cavallo 2011/2012). F) PROROGA AL 2011 TASSAZIONE 10% PREMI DI PRODUTTIVITÀ E confermata anche per il 2011 la possibilità di applicare un imposta sostitutiva del 10% invece dell IRPEF ordinaria per i premi di produttività corrisposti a dipendenti, fino a 6.000 Euro annui; il lavoratore non deve avere un reddito di lavoro dipendente annuo superiore a 35.000 Euro lordi. G) CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO CON UNIVERSITÀ Le attività di ricerca e sviluppo affidate dalle imprese nel 2011 a Università o Enti pubblici di ricerca saranno agevolate con un credito d imposta, utilizzabile in compensazione con altri tributi nel modello F24. Deve essere emanato un decreto di attuazione, il quale stabilirà la percentuale del bonus e le modalità di richiesta ed utilizzo. 6

8. LIMITI ALL UTILIZZO DI DENARO CONTANTE Si ricordano, infine, i limiti all uso di denaro contante, assegni e titoli al portatore: sono vietati i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 5.000,00= Euro. Per tali trasferimenti è quindi necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico). Si ricorda che in caso di violazione la sanzione minima ammonta ad Euro 3.000,00=, con obbligo di segnalazione delle infrazioni alle Direzioni Territoriali dell Economia e delle Finanze. 9. LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA SU BASE TRIMESTRALE Si rammenta che, ai sensi dell art. 7 del DPR 14.10.1999, n. 542, i contribuenti che nel corso dell anno d imposta 2010 hanno realizzato un volume d affari non superiore ad Euro 309.874,14= (imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e professionisti) o ad Euro 516.456,90= (imprese aventi per oggetto altre attività) possono esercitare l opzione per le liquidazioni ed il versamento trimestrale dell imposta sul valore aggiunto (con conseguente applicazione di una maggiorazione dell 1% a titolo di interessi). L opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale iva da presentare successivamente alla scelta operata. Analogamente, i soggetti, che già eseguono le liquidazioni iva con cadenza trimestrale e che abbiano superato i limiti di volume d affari sopra indicati, devono eseguire le liquidazioni ed i versamenti su base mensile (art. 1, comma 1 DPR 23.03.1998, n. 100). ***** 7