CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE



Documenti analoghi
CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 -

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI

CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 8 -

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO n 3 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO POLIZZA

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ALLE AUTOVETTURE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI UTILIZZATE PER CAUSA DI SERVIZIO

KASKO Danni accidentali ai veicoli

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO. Lotto N 5 CAPITOLATO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax

Consiglio Regionale della Basilicata LOTTO n. 1 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO

KASKO Danni accidentali ai veicoli

POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOTTO N. 1

Piazza del Popolo, Pesaro. P.Iva Lotto 4

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA Policlinico "Gaetano Martino"

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

COMUNE di RECCO (Provincia di Genova) LOTTO SEI CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO

POLITECNICO DI BARI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO CAPITOLATO POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI (KASKO DIPENDENTI) stipulata tra la. Azienda Sanitaria Locale n 4 Chiavarese

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI VEICOLI A MOTORE DIPENDENTI IN MISSIONE

COMUNE DI TODI. Capitolato tecnico polizza Inc./Furto/Kasko veicoli. Lotto n. 6

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

COMUNE DI MACERATA POLIZZA INCENDIO FURTO DANNI ACCIDENTALI (KASKO) VEICOLI A MOTORE - LOTTO 5 - Polizza I/Furto/Kasko Comune di Macerata 1

Azienda Sanitaria Locale n 2 di Olbia

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO/ARD

LOTTO 6 ENAV S.P.A. CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE

Comune di Monte San Vito Provincia di Ancona

COPERTURA ASSICURATIVA CORPO VEICOLI TERRESTRI (INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)

Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, CASERTA

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO. LOTTO n. 3. CAPITOLATO Polizza KASKO Amministratori e Dipendenti in Missione

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Polizza CVT Missioni

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Capitolato speciale di appalto polizza di assicurazione. Lotto 4. Allegato alle Norme per la partecipazione alla gara

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

POLIZZA KASKO - INCENDIO E FURTO DEFINIZIONI. - la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto

Azienda Sanitaria Locale n 4 di Lanusei. Allegato 2.2 CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Università degli Studi di Teramo Viale F. Crucioli Teramo

Lotto 5 Polizza Kasko Dipendenti in missione CAPITOLATO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DEI DANNI AI VEICOLI DI DIPENDENTI IN MISSIONE

LOTTO n 3 CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO FURTO E KASKO

Lotto 1. Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi. Autobus. Scheda di offerta tecnica

POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. Condizioni di Assicurazione

Comune di Polverigi Lotto 3 Capitolato tecnico della Polizza Kasko veicoli dei dipendenti

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

Lotto 8 Polizza Kasko Dipendenti in missione CIG C9. Durata: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

ARTA Abruzzo. Polizza Kasko dipendenti in missione. Lotto 4

CAPITOLATO POLIZZA DANNI A VEICOLI DI TERZI IN MISSIONE

Procedura aperta per l affidamento dei servizi assicurativi diversi da RCT/O a favore dell ASL 4 Chiavarese e dell ASL 5 Spezzino

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Polizza Kasko veicoli privati utilizzati per servizio

COMUNE DI LARI Piazza Vittorio Emanuele II Lari Pisa

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Comune di Gabicce Mare Via C. Battisti, Gabicce Mare PU P.IVA

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Comune di Formia COPERTURA KASKO DIPENDENTI. (Provincia di Latina )

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza CONVENZIONE TRA:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO VIALE TRENTO, FERMO CAPITOLATO TECNICO DELL A POLIZZA

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

TECHNOrisk s.r.l Ancona Via De Gasperi, n 72 Tel Fax e mail: info@technorisk.it

Polizza di assicurazione Kasko Dipendenti in missione

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

del 27/02/2007 n. 184

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

Condizioni di assicurazione

Comune di Villa di Tirano

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CAPITOLATO SPECIALE COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INCENDIO, FURTO, KASKO, VEICOLI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

CONTRAENTE. Comune di Barletta Corso Vittorio Emanuele n Barletta (Bt) C.F. n

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

CAPITOLATO POLIZZA DANNI A VEICOLI DI TERZI IN MISSIONE

Capitolato di Polizza di Assicurazione

CAPITOLATO ASSICURATIVO KASKO. - la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto;

Comune di Pontassieve COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

Transcript:

- CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10

DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice. Assicurato Il soggetto a favore del quale è prestata l assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il danno. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA Pag. 2 di 10

ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione s intende prestata per i veicoli usati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio degli Amministratori e dei dipendenti di ogni ordine e grado dell Azienda. ART. 2 - DURATA DELLA POLIZZA La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2014 alle ore 24 del 31/12/2016 senza obbligo di disdetta tra le parti. Il Contraente potrà avvalersi comunque della facoltà di richiedere la proroga del contratto per i 90 (novanta) giorni dopo la scadenza del 31/12/2016 se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione del nuovo contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni di proroga. Nel corso dell esecuzione del contratto, qualora entrambe le parti contrattuali siano concordi, sono ammissibili estensioni dei servizi assicurativi prestati, in ragione di quei servizi complementari non compresi nel contratto iniziale ma successivamente divenuti necessari, previa idonea procedura di negoziazione ai sensi e per gli effetti dell articolo 57 comma V lettera a) del D.Lgs. 163/2006. Tutte le polizze cesseranno alla loro naturale scadenza senza obbligo di preventiva esplicita disdetta. L Azienda si riserva la possibilità di affidare la ripetizione del servizio, per un ulteriore periodo uguale alla durata della polizza alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria, previa intesa di entrambe le parti e secondo negoziazione ai sensi e per gli effetti dell articolo 57 comma V lettera b) del D. Lgs. 163/2006. Resta inteso altresì che in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. SpA di apposita gara centralizzata e conseguente affidamento dei servizi assicurativi, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell Azienda. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELLA GARANZIA E GESTIONE DELLA POLIZZA Il premio verrà pagato in rate annuali e su richiesta in rate semestrali senza alcun ulteriore aggravio di costo per il Contraente. A parziale deroga dell Art. 1901 C.C. il Contraente e/o Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l effetto dell operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 C.c. Pag. 3 di 10

ART. 3 BIS - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N.136/2010 In ottemperanza all art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, la Società e, ove presente l intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fra le Parti, nell esecuzione del appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 Codice Civile da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti. L intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. ART. 4 - VEICOLI ASSICURATI Si intendono assicurati i veicoli usati da: Dipendenti di ogni ordine e grado Amministratori autorizzati per motivo di servizio e/o missione o comunque per conto del Contraente e/o Assicurato, di Proprietà del Contraente/Assicurato e/o dei dipendenti. ART. 5 - DESCRIZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI Per l identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornire per le necessarie verifiche. ART. 6 - PREMIO Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di legge) viene calcolato come segue: N. 50.000 Kilometri preventivati x Euro = Euro.. Per ciascun anno assicurativo il premio minimo di polizza non potrà essere inferiore a Euro,00 (oltre alle imposte di legge). ART. 7 - REGOLAZIONE PREMIO A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del Pag. 4 di 10

contratto, il Contraente/ Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere perfezionate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). ART. 8 - RISCHI ASSICURATI Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell utilizzo per servizio dei veicoli di cui all art. 4. a) Danni accidentali La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. In caso di danno parziali, la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti così dette non usurabili danneggiate o distrutte, mentre terrà conto del degrado d uso per le parti soggette ad usura (es. gomme, ricambi della parte meccanica). L indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall art. 11 punto c). In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall art. 11 punto c) dedotto il valore di recupero. Esclusioni: La garanzia non opera: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; durante la partecipazione dell automezzo a corse, gare e relative prove; per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; in caso di traino attivo e passivo e di manovra a spinta o a mano. b) Eventi sociopolitici e naturali La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazione, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve. Il valore del danno (totale e parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all art. a). c) Caduta di aeromobili od altri corpi volanti La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati. Pag. 5 di 10

d) Rottura cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 515,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. e) Danni ai beni trasportati L Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo descritto in elenco. La garanzia é valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale, esclusi denaro, preziosi, titoli. La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro. 2.550,00 per evento e con il limite di Euro 5.150,00 per anno assicurativo. f) Incendio Furto Rapina (totale o parziale) La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati in polizza sia fermi che in circolazione, conseguenti a: - Incendio, qualunque ne sia la causa nonché azione del fulmine, caduta di aeromobili e le loro parti o cose da essi trasportate. Sono altresì risarcibili i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. I danni di cui sopra (da semplici bruciature e danni conseguenti a fenomeno elettrico) non sono in garanzia in assenza di sviluppo di fiamma. - Furto o rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina. g) L assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente. ART. 9 - MASSIMO RISARCIMENTO Tutte le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto. La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a Euro 20.000,00. ART. 10 - SOCCORSO STRADALE La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 8. ART. 11 - PROCEDURA SINISTRI a) Denuncia del sinistro Pag. 6 di 10

In caso di sinistro il Contraente/ Assicurato deve inoltrare entro trenta giorni la denuncia scritta alla Società. b) Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione al Contraente/ Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida. c) Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all 80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà al Contraente/Assicurato: il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall indennità spettategli. ART. 12 - COLPA GRAVE DELL ASSICURATO La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell Assicurato. ART. 13 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DELLA CONTRAENTE Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente/Assicurato In deroga agli artt.1892,1893, 1894, 1898 C.C. l omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell assicurato/contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che il contraente/assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE Pag. 7 di 10

L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino nonché per i paesi previsti dalla carta verde. ART. 15 - RECESSO DEL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dal contratto alla scadenza annuale successiva mediante lettera raccomandata e con preavviso di 120 giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all altra parte. Per controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente/Assicurato. ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell art. 1910 c.c. ART. 18 - IMPOSTE Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per leggi presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società. ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge. ART. 21 - COASSICURAZIONE E DELEGA Pag. 8 di 10

Qualora l assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l intero importo dei sinistri ed a rilasciare all Assicurato quietanza per l ammontare complessivo del risarcimento. Sempre nel caso in cui l assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici. ART. 22 - RENDICONTO La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato : - Sinistri riservati con l indicazione dell importo a riserva; - Sinistri liquidati, con l indicazione dell importo liquidato; - Sinistri senza seguito. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell efento, di indicazione del nominativo dell Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. ART. 24 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Pag. 9 di 10

SCHEDA DI RISCHIO CALCOLO DEL PREMIO Veicoli assicurati: veicoli in uso a Dipendenti e Amministratori, di proprietà del Contraente/Assicurato e/o dei dipendenti: N. Kilometri preventivati : 50.000,00 Premio lordo per Km :.,00 Premio annuo lordo (soggetto a regolazione) :.,00 Franchigie/scoperti :.,00 Quota massima di ritenzione :. % LA SOCIETÀ Pag. 10 di 10