AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA



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REGIONE DEL VENETO AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 739 del 23/07/2010 OGGETTO: Documento di sintesi in merito ai criteri comuni di riferimento per i regolamenti comunali dei Servizi di Assistenza Domiciliare e per la compartecipazione al Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo. Il Dirigente dell Area Attivita Direzionale Sociale riferisce: La Regione del Veneto, in riferimento ai servizi di assistenza domiciliare e di telesoccorso-telecontrollo previsti nel Piano Locale Domiciliarità 2007-2009, ha chiesto ai territori: 1. di definire delle linee di indirizzo condivise, in grado di orientare i Comuni nell adozione o nell aggiornamento dei propri regolamenti dei servizi di assistenza domiciliare, allo scopo di creare condizioni il più possibile omogenee di accesso a questo tipo di servizio per le persone che se ne avvalgono; 2. di definire la compartecipazione degli utenti al servizio di telesoccorsotelecontrollo a partire dalla soglia ISEE individuata dalla Regione. Il servizio di assistenza domiciliare, gestito, nel territorio dell ULSS 16, direttamente dai Comuni, è rivolto alle persone con limitata autonomia legata all età, alla malattia o a condizioni sociali difficili; si configura quale complesso sistema di prestazioni offerte a domicilio e riguardanti particolari interventi di aiuto o fornitura di beni di natura assistenziale. La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza della persona destinataria dell intervento presso il proprio domicilio, promuovendone l autonomia e garantendone, allo stesso tempo, il mantenimento di co ndiz io ni ade guate di vita. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo, anch esso gestito direttamente dai Comuni, è rivolto alle persone a rischio sociale e/o sanitario, in particolare riferimento agli anziani, ed è finalizzato a favorirne la permanenza presso il proprio domicilio: attraverso il servizio di telesoccorso la persona riceve un apparecchio agganciato alla linea telefonica e un piccolo dispositivo portatile attraverso il quale, in caso di necessità, può contattare direttamente il personale della centrale operativa che attiva le persone di riferimento precedentemente indicate dall utente o, in caso di emergenza, l intervento dei servizi assistenziali, sanitari ecc. deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 1 di 9

Attraverso il telecontrollo il personale della centrale operativa contatta periodicamente l utente al fine di monitorare la situazione e di accrescere la tr a nquil li tà s ua e de i fa milia r i. Per quanto riguarda in particolare l assistenza domiciliare, la Regione ha richiesto di definire le finalità del servizio, i destinatari e dei criteri di riferimento condivisi in base ai seguenti punti: 1. requisiti di accesso e di priorità di accesso; 2. compartecipazione dell utenza al costo del servizio sulla base della situazione economica familiare; 3. standard di personale dedicato, distinto per qualifica professionale; 4. interventi e prestazioni che rientrano nel servizio di assistenza domiciliare; 5. indicatori e metodi di verifica e valutazione dei risultati. In attuazione di tali indicazioni regionali, e come previsto dal Piano Locale Domiciliarità anni 2007-2009, è stato avviato un tavolo di lavoro, coordinato dal Comune di Abano Terme, composto da rappresentanti dei Comuni e integrato, al bisogno, da operatori ULSS dell area disabilità che, a seguito di una puntuale analisi e comparazione dei criteri di erogazione e accesso ai servizi, come risultanti dai regolamenti comunali laddove adottati, ha elaborato una proposta tecnica di criteri comuni di riferimento per i regolamenti comunali dei servizi di assistenza domiciliare. Lo stesso gruppo di lavoro ha curato l elaborazione di una proposta comune che regolamenta l accesso al servizio di telesoccorso-telecontrollo, costruita sulla base dei criteri già in uso. I documenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione di cui coistituiscono parte integrante, sono stati approvati in sede di Esecutivo dei Sindaci in data 22.12.2009 e sottoposti alla Conferenza dei Sindaci, integrata con i Sindaci dei nove Comuni della Saccisica, in data 12.03.2010 la quale, in relazione alla loro applicazione, lascia ampia discrezionalità a ciascuna Amministrazione Comunale. Con il presente provvedimento si intende, pertanto, recepire tali documenti, incaricando la Direzione Servizi Sociali della trasmissione a tutti i Comuni afferenti al territorio dell ULSS 16, inclusa l area della Saccisica. Tutto ciò premesso, deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 2 di 9

IL DIRETTORE GENERALE PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Dirigente dell Area Attivita Direzionale Sociale ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale ; RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari; VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza; IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 251 del 31.12.2007. DELIBERA 1. Di recepire i documenti elaborati che definiscono rispettivamente i criteri comuni di riferimento per la riformulazione/adesione dei regolamenti comunali dei servizi di assistenza domiciliare e per la compartecipazione al servizio di telesoccorso-telecontrollo; 2. di incaricare l ufficio Area Anziani della Direzione Servizi Sociali a trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le amministrazioni comunali del territorio dell ULSS 16 e ai Distretti sociosanitari. Il Direttore Generale Fto Dott. Fortunato Rao deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 3 di 9

PROPOSTA DI CRITERI COMUNI DI RIFERIMENTO PER I REGOLAMENTI COMUNALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. FINALITÀ DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Favorire la permanenza della persona presso il proprio domicilio, evitando il ricorso al ricovero in istituto; - promuovere l autonomia del singolo e della famiglia a rischio di emarginazione; - prevenire e superare l isolamento sociale, attivando e potenziando reti sociali di solidarietà e/o di buon vicinato; - salvaguardare l unità del nucleo familiare; - offrire sollievo alla famiglia rispetto alla gestione del carico assistenziale. DESTINATARI Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto alle persone dotate di regolare residenza anagrafica nel territorio comunale, di qualsiasi età, e che si trovino in temporanea o definitiva condizione di disagio tale da limitare l autonomia della persona. Gli utenti extracomunitari o provenienti da altri paesi aderenti alla UE sono ammessi al servizio compatibilmente con le indicazioni che provengono dalla normativa nazionale in materia. Quando il richiedente non abbia la residenza ma solo domicilio nel territorio del Comune, questo procede con l attivazione del Servizio solo se, fatta la valutazione tecnica e presentato al Comune di effettiva residenza il programma di assistenza domiciliare, questo accolga la proposta e si impegni al rimborso delle spese che saranno sostenute dal Servizio che ha predisposto il progetto. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO L accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare avviene attraverso la sottoscrizione di una domanda da parte dell interessato, di un familiare o di un conoscente in caso di grave impedimento dell interessato. E indispensabile che vi sia, direttamente con il/i beneficiario/i, una condivisione del programma di intervento, che deve intendersi comprensivo anche della compartecipazione alla spesa, quando dovuta, da realizzarsi anche nel corso della visita domiciliare. Si individua comunque la visita domiciliare come strumento fondamentale nel processo di valutazione del bisogno e di verifica sull andamento del Servizio Domiciliare. Ai fini dell ammissibilità al Servizio devono essere utilizzate in forma incrociata le variabili sotto elencati; l attivazione del Servizio è comunque subordinata alla valutazione delle risorse messe a disposizione dall Ente. - Familiare: riguarda la composizione del nucleo; viene data priorità a nuclei unipersonali o costituiti da coppia con rete familiare assente o inadeguata. - Sociale: viene data priorità alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento, con precedenza a persone di età avanzata e ai minori appartenenti a nuclei familiari problematici. - Sanitaria: viene data priorità alle persone con patologie accertate, in particolare già valutate in U.V.M.D. o in programma ADI, o comunque quando vi è temporanea o definitiva limitazione delle autonomie personali e sociali. - Economica: viene data priorità alle persone e ai nuclei in condizione di disagio economico rilevato con l attestazione ISEE, (ISEE puro o corretto.) deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 4 di 9

Motivi di esclusione e/o di interruzione del Servizio : - non adesione al programma da parte dell interessato e dei suoi familiari; - rifiuto alla compartecipazione al costo del Servizio. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO Il parametro utilizzato ai fini della compartecipazione è l ISEE con l aggiunta, nella misura del 50%, di provvidenze a disposizione del nucleo che non sono conteggiate nell ISEE stesso; dette provvidenze sono: prestazioni per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, indennità di accompagnamento, assegno sociale e rendite inail.(isee corretto.) Oltre a queste provvidenze, a discrezione delle Amministrazioni Comunali, si potranno conteggiare anche altre entrate percepite a titolo di contributo e periodicamente erogate, quali per esempio, assegno di cura, contributo vita indipendente etc. Dall ISEE vanno detratte le spese per l assistenza regolarmente documentate, fino ad un importo massimo corrispondente all importo corrente dell indennità di accompagnamento percepita nell anno, o, a discrezione dell Amministrazioni Comunali, può essere anche detratta l intera spesa regolarmente sostenuta per l assistenza. Tra le spese da detrarre, si ritiene opportuno lasciare alle Amministrazioni Comunali la possibilità di introdurre altre detrazioni quali per es. l abitazione principale ect. L elemento economico di riferimento per definire la soglia minima di gratuità è l importo della pensione minima INPS, maggiorata del 50% quale bonus da riconoscere alla persona che versa in condizioni di limitata autonomia. Importo mensile (anno 2009) 458,20 x 13 mensilità= 5.956,60 + 50% ( 2.978,30) = 8.934,90. 8.935,00 arrotondamento all Euro superiore. Pertanto, si concorda che la soglia minima di gratuità è fissata: - in 8.935,00 di ISEE puro quando la persona non è titolare di altri redditi; - in 8.935,00 di ISEE corretto quanto la persona è titolare di altri redditi; in questo ultimo caso, l ISEE puro sarà ovviamente inferiore ad 8.935,00 al quale verrà aggiunta l entrata relativa alle prestazioni per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, indennità di accompagnamento, assegno sociale e rendite inail nella misura del 50%, come già sopra esplicitato. La soglia minima di anno in anno verrà adeguata in relazione all aumento della pensione minima Inps. La soglia massima viene individuata, invece, nel doppio della soglia minima, pertanto: - in 17.870,00 di ISEE puro quando la persona non è titolare di altri redditi; - in 17.870,00 di ISEE corretto quanto la persona è titolare di altri redditi; in questo ultimo caso, l ISEE puro sarà ovviamente inferiore ad 17.870,00 in quanto a detto importo verrà aggiunta l entrata relativa alle prestazioni per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, indennità di accompagnamento, assegno sociale e rendite inail nella misura del 50%. La soglia massima di anno in anno verrà adeguata in relazione all adeguamento della soglia minima. A questo punto, determinata la soglia minima ( 8.935,00) per la gratuità, e massima ( 17.870,00) per il totale pagamento del Servizio, è emersa la proposta di lasciare alle singole Amministrazioni Comunali la scelta tra queste due opzioni per la definizione delle quote intermedie: deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 5 di 9

Ipotesi A Definizione di fasce strette, con variazioni successive di 1000 euro da una fascia all altra, cui attribuire percentuali di contribuzione da 0 a 100; Ipotesi B Applicazione di una formula che permette un conteggio individualizzato della compartecipazione alla spesa da parte dell utente, superando la rigida divisione per fasce di contribuzione. La formula è la seguente: Costo del servizio orario x un valore di ISEE (ISEE dell utente soglia minima di ISEE) Valore di ISEE (Soglia massima di ISEE soglia minima di ISEE) AGEVOLAZIONI ALLA COMPARTECIPAZIONE Si propone che le singole Amministrazioni Comunali valutino se introdurre dei correttivi per non penalizzare le condizioni di grave non autosufficienza, prevedendo degli abbattimenti nella partecipazione al costo del Servizio quando questo venga attivato in maniera importante (al di sopra di tot ore settimanali). Qualora l utente benefici di altri servizi a sostegno della domiciliarità (es. pasti a domicilio) in regime di contribuzione si propone di accogliere il seguente orientamento: - qualora i due servizi siano attivati in tempi diversi si detrae il costo del primo al momento dell attivazione del secondo; - qualora vengano attivati contestualmente o dopo il primo anno nel caso precedente, verrà detratto dall ISEE il costo del servizio complessivamente più oneroso per l utente. - DEROGHE ALLA COMPARTECIPAZIONE Qualora la situazione economica corrente sia modificata rispetto a quella certificata nell ISEE, l Ente può valutare, una riquantificazione della effettiva capacità economica rapportata alla situazione attuale; tale situazione dovrà essere adeguatamente motivata e documentata dall Assistente Sociale e, se è possibile, dovrà essere prodotta una nuova e aggiornata dichiarazione ISEE. Altresì si prevede la deroga ai criteri di compartecipazione, su motivata valutazione del Servizio Sociale, per situazioni di rischio per le quali l attivazione del Servizio garantisce una tutela. STANDARD DI PERSONALE DEDICATO, DISTINTO PER QUALIFICA PROFESSIONALE Preso atto che la Regione ha fissato come standard quello di: - 1 assistente sociale ogni 6000 abitanti; - 1 operatore OSS ogni 3000 abitanti; si ritiene che siano parametri sostenibili, quindi da proporre, per i Comuni al di sopra dei 15000 abitanti; per i Comuni di dimensioni inferiori si ritiene di suggerire lo strumento del consorzio o convenzione tra Comuni, già applicato nel territorio della nostra ULSS in altri ambiti (es. per la Polizia Locale ). Si propone, inoltre, di inserire un progetto di formazione comune per gli operatori domiciliari afferenti ai Comuni dell Aulss che affronti temi di interesse specifico (es. presentazione piano locale domiciliarità), per almeno otto ore all anno (mezza giornata per semestre), da organizzare a livello distrettuale o sovradistrettuale, da concordare in sede di gruppo di coordinamento del Piano Locale della Domiciliarità. deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 6 di 9

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Per quanto riguarda gli interventi e le prestazioni che rientrano nel Servizio di Assistenza Domiciliare si richiama la necessità di attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale Provvedimento 22 febbraio 2001 Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell operatore socio sanitario e per la definizione dell ordinamento didattico dei corsi di formazione e da quella regionale - Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 La figura professionale dell operatore socio-sanitario. Rispetto al Servizio di Igiene Ambientale (ADA) del Comune di Padova, in cui viene impiegato personale privo di qualifica che fornisce all interno del sistema della domiciliarità prestazioni professionali ad integrazione degli interventi prestati dagli OSS, il gruppo di lavoro prende atto di tale esperienza, ma ritiene che tale specificità potrà essere declinata all interno del singolo Regolamento comunale. INDICATORI E METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI Si concorda che verrà proposta alle singole Amministrazioni Comunali l'adozione di una scheda per la valutazione della qualità del Servizio di Assistenza Domiciliare percepita dagli utenti, come già adottata dal Comune di Padova (allegato 1). Detta scheda verrà somministrata, di norma a cadenza annuale, con la modalità del campionamento, piuttosto che a tutti gli utenti beneficiari del Servizio, a seconda dell'ampiezza del numero degli utenti del Servizio stesso. Si propone, inoltre, di adottare ed eventualmente inserire nei singoli capitolati i seguenti indicatori che consentano la misurazione degli standard di qualità erogati dal Servizio: - erogazione del Servizio a copertura dell intero anno solare; - ampliamento delle fasce orario del Servizio in relazione alle richieste del cittadino; - riduzione del turn-over degli operatori; - riduzione della lista d attesa; - riduzione dei tempi di attesa tra la presentazione della domanda e l erogazione del Servizio; - formazione-aggiornamento e supervisione degli operatori; - ampliamento del Servizio a persone in condizione di parziale autosufficienza in risposta all obiettivo di prevenir e/o ritardare l aggravamento della situazione. Può essere valutata l opportunità di introdurre un ulteriore indicatore che misuri l andamento del Servizio nel tempo nelle singole realtà territoriali; tale indicatore è dato dal rapporto tra il numero complessivo di ore erogate e il numero di utenti beneficiari del Servizio che andrà necessariamente incrociato con le variazioni del numero di richieste in lista d attesa e con la tipologia dei destinatari del Servizio. Si concorda inoltre di proporre l'adozione di uno strumento codificato (allegato 2) per procedere alla valutazione sistematica del Servizio erogato ad ogni singolo cittadino, per la cui predisposizione si indica di seguito una traccia che le singole Amministrazioni Comunali potranno dettagliare e sviluppare. deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 7 di 9

PROPOSTA CRITERI COMUNI PER LA COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DEL TELESOCCORSO - TELECONTROLLO. Dall analisi dei dati raccolti sull argomento, in fase di definizione del Piano Locale Domiciliarità 2007-2009, risulta che attualmente 6 Comuni prevedono una quota di compartecipazione da parte dell utente, nella quasi totalità dei casi sulla base del reddito ISEE (solo un Comune utilizza ancora come criterio il reddito personale mensile, ma ha in previsione l aggiornamento del regolamento allo scopo di introdurre anch esso il criterio dell ISEE). La compartecipazione è articolata in fasce che variano a seconda delle scelte adottate dalle singole Amministrazioni Comunali (vi sono, infatti, da uno a quattro livelli di contribuzione). Le indicazioni regionali (Piano Locale Domiciliarità. Disposizioni applicative) prevedevano che i singoli Comuni hanno la facoltà di richiedere o meno agli utenti la compartecipazione al costo del Servizio; il Piano Locale Domiciliarità 2007 2009 ha invece stabilito che a partire da gennaio 2008 in tutti i Comuni si preveda una forma di compartecipazione al Servizio, a partire dalla soglia ISEE individuata dalla Regione. Il gruppo di lavoro ha pertanto previsto la gratuità del Servizio per gli utenti con ISEE al di sotto di 15.359, calcolato sui redditi 2008 (tale valore è stato determinato sulla base di quanto previsto nell allegato A della DGR 39 del 17 gennaio 2006, incrementato all indice ISTAT della variazione annua del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati) Per quanto riguarda la compartecipazione al 100% a carico dell utenza, è stata individuata una soglia ISEE di 23.039 (pari ad un incremento del 50% della soglia di gratuità). Tale scelta è stata motivata anche dall esame delle fasce di compartecipazione attualmente in vigore nei 6 Comuni. L introduzione di tale criterio non dovrebbe comportare particolari variazioni per gli utenti che già contribuiscono al costo del Servizio. Al fine di facilitare i Comuni nell individuazione di criteri omogenei per quanto riguarda le fasce intermedie, il gruppo di lavoro ha individuato le seguenti fasce di ISEE: - 15.359 17.359; - 17.360 19.360; - 19.361 23.039. Si ritenuto opportuno invece lasciare autonomia alle singole Amministrazioni Comunali nell individuazione della quota percentuale di compartecipazione per ciascuna delle tre fasce. Su tale punto vi è stata un approfondita riflessione tra l opportunità di fissare rigidamente la percentuale di compartecipazione ovvero lasciare tale scelta alle singole Amministrazioni. Tale ultimo orientamento è prevalso in considerazione: - della necessità di garantire la potestà regolamentare di ogni singolo Ente; - di valutare in che misura promuovere l accesso al Servizio da parte dei propri cittadini. Per una più facile lettura si sintetizzano le considerazioni sopra esposte nella seguente tabella. Fasce ISEE Compartecipazione Inferiore a 15.359 gratuito 15.359 17.359 a discrezione delle Amministrazioni Comunali 17.360 19.360 a discrezione delle Amministrazioni Comunali 19.361 23.039 a discrezione delle Amministrazioni Comunali Superiore a 23.039 100% (Gli importi sono stati arrotondati all Euro) Si evidenzia che nella definizione dei singoli regolamenti comunali va salvaguardato il principio di deroga alla compartecipazione sulla base della valutazione del servizio sociale comunale. deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 8 di 9

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione Ł stata pubblicata in copia allalbo di questa ULSS n. 16 per 15 giorni consecutivi dal Il Direttore S.C.I. AMMINISTRAZIONE (Dott. Franco Cardin) CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione Ł divenuta esecutiva il 23/07/2010 Il Direttore S.C.I. AMMINISTRAZIONE (Dott. Franco Cardin) Copia per uso amministrativo conforme alloriginale, composta di fogli n 9 ( incluso il presente ). Padova, li Il Direttore S.C.I. AMMINISTRAZIONE (Dott. Franco Cardin) deliberazione n. 739 del 23/07/2010 pagina 9 di 9