REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)



Documenti analoghi
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" IL RETTORE

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELLE CHIAMATE DI PERSONALE DOCENTE IDONEO DI PRIMA E SECONDA FASCIA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO BORSE DI STUDIO PER IL MASTER IN. l'università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n del deliberazioni di approvazione del

, con sede in.., viale.., n.., -. P.IVA n. in seguito indicata Società, legalmente rappresentata dal

Regolamento per il fondo di Ateneo per la ricerca scientifica

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Capo I - PARTE GENERALE

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

DECRETO RETTORALE N.213/2015 IL RETTORE

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Contratto di diritto privato di lavoro autonomo per collaborazione ad attività

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA ACCORDO SULL UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010

CD~;'V 3/ L, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

I DIVISIONE DELIBERA. Art. 2 Tipologie contrattuali Le tipologie contrattuali sono fissate dall art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010.

FINANZIAMENTO DELLE CHIAMATE DIRETTE NEI DECRETI DI RIPARTIZIONE DEL FFO

Art. 1 Campo di applicazione

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Divisione Personale Docente Ufficio Professori Ordinari e Associati

Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa)


CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera

a) Per "Ministero" si intende il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ART. 1 (Risorse)

Il Ministro dellistruzione, dell Università e della Ricerca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L UNIVERSITA TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM PREMESSO

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N.

SENATO ACCADEMICO. Art. 1. Finalità

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell articolo 24 della Legge 30/12/2010 N. 240

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Docenze a contratto iter procedurale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DR/2011/1969 del 21/07/2011 Firmatari: MASSIMO MARRELLI U.S.R.

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

IL RETTORE DECRETA REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 14 DELLA LEGGE 230/05

proposta di legge n. 460

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO AI DOCENTI DI DIDATTICA AGGIUNTIVA E PER ATTIVITA SVOLTA PER CONTO TERZI

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

in vigore dal 14 Luglio 2011 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Università degli Studi Milano Bicocca

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

MODALITA RICHIESTA ANTICIPO

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI» Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO (di emergenza) 114

Art. 3 Piano finanziario Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario

NORMATIVA CONFERIMENTO INSEGNAMENTI A.A. 2011/12 1. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA UFFICIALE

ART. 6 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

PIANO TRIENNALE DI RIENTRO: PROPOSTA DELL APPOSITA COMMISSIONE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n (GU n. 33 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\ Emanato con D.R. n Prot. n del Modificato con D.R. n Prot. n del REGOLAMENTO MASTER

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

AGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI ALER MILANO

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA ANNI 2004, 2005 E SEGUENTI

Art. 3 Finanziamento. Art. 4 Attivazione della procedura

Università degli Studi di Napoli Parthenope

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

CONVENZIONE QUADRO TRA

BOZZA DI CONVENZIONE. Tra. Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, prof. Enrico Decleva

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL

TITOLO II ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA

Transcript:

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate presso La Sapienza Università di Roma per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori universitari. 2. Il finanziamento di cui al comma precedente è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra La Sapienza Università di Roma ed i soggetti che propongono il finanziamento. 3. La convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui ne costituisce parte integrante, è sottoscritta dal Rettore, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 3 ed alla sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore dell atto convenzionale e con la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del successivo art. 6. Art. 2 (Finalità) 1. La proposta di finanziamento viene valutata dalle Facoltà, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione in ordine all interesse dell Università per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto. Art. 3 (Procedura) 1. Il Consiglio di Facoltà interessato delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica dell università e dei vincoli normativi e di bilancio. 2. La Convenzione è stipulata a condizione che, nell arco di tempo della durata prevista, risultino disponibili nel budget di Facoltà le risorse equivalenti alla copertura del posto finanziato dall esterno, in relazione al turn over dei professori e dei ricercatori in servizio presso la Facoltà. 3. A tal fine l Amministrazione procede alla verifica preliminare in ordine alla effettiva disponibilità di budget della Facoltà interessata. L Amministrazione effettua, inoltre, nell arco temporale di durata della convenzione, un costante monitoraggio, sull utilizzo delle stesse, informandone annualmente la Facoltà interessata, nonché al fine di agevolare la programmazione delle medesime risorse, compatibilmente con la necessità di assicurare il mantenimento delle risorse necessarie alla copertura del posto, una volta scaduti i termini di vigenza della convenzione. 1

4. I finanziamenti non possono coprire un numero di annualità inferiore a 8. 5. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano in ordine alla stipula della Convenzione. Art. 4 (Importo dei finanziamenti) 1. I soggetti pubblici e privati di cui all art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene assunto, sulla base delle procedure di cui all art. 3. 2. A tal fine al momento della stipula della Convenzione, gli importi, che dovranno essere versati in 8 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula dell atto convenzionale e le successive entro il termine del 30 gennaio di ogni anno di vigenza della convenzione, sono determinati nella misura corrispondente ai costi medi del personale che seguono per ciascuna categoria: - ricercatore universitario: 55.000,00 annui; - professore di II fascia: 77.000,00 annui; - professore di I fascia : 113.000,00 annui; Le somme sopra indicate devono comunque essere corrisposte nella misura aggiornata sulla base dei costi medi del personale in vigore al momento della stipula della Convenzione. 3. Detti importi devono essere, altresì, essere maggiorati di una quota pari al 5% necessario a coprire il costo della rivalutazione derivante anche dalle variazioni normative relative alla retribuzione dei professori e ricercatori universitari. 4. La Convenzione dovrà contenere apposita clausola che stabilisca le modalità per il conguaglio annuale delle somme definite nel precedente comma 2. Art. 5 (Deroghe) 1. Qualora ricorrano situazioni adeguatamente rappresentate dall ente finanziatore, è consentita la stipula di Convenzioni di durata inferiore agli otto anni ma con gli stessi importi complessivi di cui all art. 4, comma 2, fermo restando che la Facoltà interessata dovrà garantire la sussistenza delle medesime condizioni in ordine alla esistenza di adeguate risorse di budget, nell arco temporale di vigenza della convenzione, ai sensi dell art. 3, comma 2. 2. E altresì consentita, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la stipula di Convenzioni con finanziamenti di importi inferiori rispetto a quelli di cui all art. 4, comma 2, fermo restando che la Facoltà dovrà garantire il differenziale di budget negli anni di vigenza della Convenzione. 3. Le deroghe al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 2

Art. 6 (Garanzie) 1. Il soggetto finanziatore esterno, sia pubblico che privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui agli artt. 4 e 5, con la clausola a prima richiesta. 2. Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati. 3. La fideiussione dovrà, inoltre, contenere la clausola che gli importi garantiti previsti dall art. 4, comma 2 dovranno essere adeguati, nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali, secondo quanto previsto dall art. 4, commi 2 e 3. Art. 7 (Avvio delle procedure) 1. L avvio del procedimento per la copertura del posto di ruolo attraverso le procedure di reclutamento ovvero per le chiamate per trasferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà avvenire solo ed esclusivamente all esito del perfezionamento dell iter dell atto convenzionale e dell avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da parte dell ente finanziatore, ai sensi dell art. 6. 2. Resta fermo che il vincitore potrà prendere servizio solo qualora il soggetto finanziatore abbia regolarizzato i versamenti dovuti in relazione al periodo di riferimento e comunque una volta che l Amministrazione abbia espletato il preventivo iter di escussione del debitore, avvalendosi della garanzia fideiussoria, ai sensi dell art. 6 del regolamento. Art. 8 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore. Roma, 30 luglio 2007 IL RETTORE 3

CONVENZIONE TRA E LA SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI PRESSO LA FACOLTA DI TRA La Società/Ente/Impresa ( C.F. ) ( P.IVA ), ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico dott. residente/i per la carica in via E La Sapienza Università di Roma (C.F. 80209930587), rappresentata dal Rettore, Prof. Renato Guarini, residente per la carica in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico in data e del Consiglio di Amministrazione in data PREMESSO 1. che nella Facoltà di si rende necessario un incremento dei posti di ruolo per il settore scientifico disciplinare in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche; 2. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nel predetto settore; 3. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono partecipare al potenziamento della didattica e della ricerca nel settore scientifico disciplinare con adeguato finanziamento per l istituzione di un posto di ruolo di presso la Facoltà di de La Sapienza Università di Roma; 4. che presso La Sapienza Università di Roma è in vigore il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari che disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 4

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Art. 2 Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte di di un posto di ruolo per, settore scientifico disciplinare. Art. 3 La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e si impegna/no ad erogare a La Sapienza Università di Roma la cifra lorda di annua, secondo la previsione degli artt. 4/5 del Regolamento, in 8 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula e le altre da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione mediante versamento sul C.C. n. 7978 della Banca di Roma - Agenzia n. 153 ABI: 03002, CAB: 03371, CODICE CIN: P0300203371000000007978. La predetta somma è soggetta a conguaglio annuale secondo la previsione dell art.4 del Regolamento. Art. 4 La presente Convenzione ha durata di, con decorrenza dalla data di stipula. Art. 5 Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta della Società/Ente/Impresa ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i mediante la stipula di una nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento dell Università. Art. 6 Le Società/ Enti/Imprese, e i soggetti pubblici, a garanzia degli obblighi che assumono con la presente Convenzione, sono solidalmente obbligate e presentano adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi degli artt.1936 e seguenti del codice civile. Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola a prima richiesta. 5

Detta fideiussione dovrà, inoltre contenere, la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. Art. 7 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice civile e del Regolamento Universitario vigente. Per la Per La Sapienza Università di Roma Il Presidente /Amministratore Unico Il Rettore Roma, IL RETTORE 6