INDICE. Circolare n. 12. del 15 ottobre 2009



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1 PREMESSA Scade il prossimo 19.10.2009 il termine per la cancellazione delle holding che si limitano alla mera detenzione di partecipazioni, senza una correlata attività finanziaria nei confronti delle società partecipate (c.d. holding statiche ), dall apposita sezione dell elenco generale degli intermediari finanziari, di cui all art. 113 del DLgs. 385/93 (Testo unico bancario), ora tenuto dalla Banca d Italia. 2 SOCIETÀ HOLDING TENUTE ALLA CANCELLAZIONE Con il DM 17.2.2009 n. 29 è stato emanato il regolamento in materia di intermediari finanziari. L art. 12 di tale regolamento non prevede più l obbligo di iscrizione nell apposita sezione dell elenco generale degli intermediari finanziari per le società holding che svolgono in modo esclusivo l attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico (c.d. holding statiche ). Per tali società, se già iscritte nel suddetto elenco, è previsto l obbligo di cancellazione. L iscrizione nel suddetto elenco mantiene, quindi, carattere obbligatorio solo per le società holding che, oltre alla detenzione di partecipazioni, esercitano attività finanziaria nei confronti delle partecipate. 2.1 CHIARIMENTI DI ASSOHOLDING Con la comunicazione 8.10.2009, Assoholding ha fornito chiarimenti sulla disciplina in esame. Secondo l Associazione, obiettivo delle nuove disposizioni sarebbe quello di escludere dall obbligo di iscrizione nell apposita sezione dell elenco generale solo le società holding che presentano il requisito della staticità in via continuativa. Pertanto: nel momento in cui la holding ritenga ragionevolmente certo che l attività di gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico rimanga l unica attività esercitata, essa è tenuta a cancellarsi dall elenco di cui all art. 113 del TUB; se, viceversa, esistono fondate aspettative che nel breve termine verrà affiancata un attività di tipo finanziario (non nei confronti del pubblico) a quella di detenzione delle partecipazioni, sarebbe opportuno non procedere alla cancellazione, al fine di non dover procedere alla reiscrizione non appena vi siano nuovamente i presupposti (ad esempio, nel momento in cui la società holding conceda finanziamenti alle proprie partecipate). 2.2 EFFETTI AI FINI DELLE INDAGINI FINANZIARIE La cancellazione delle holding statiche dall elenco di cui all art. 113 del TUB ha effetto anche ai fini della disciplina sulle indagini finanziarie. 2

Le holding cancellate, infatti, non devono più essere titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ai fini dell invio delle richieste di dati e notizie da parte degli uffici dell Amministrazione finanziaria e delle relative risposte (anche negative). La richiesta di cancellazione dal registro dei suddetti indirizzi elettronici: deve essere inviata all Agenzia delle Entrate in via telematica, mediante l utilizzo dei servizi Entratel o Fisconline; ha effetto decorsi 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate; trascorso tale temine, la holding può procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata utilizzata per la ricezione delle richieste di indagine finanziaria. 3 MODALITÀ E TERMINI PER LA CANCELLAZIONE Per le società holding statiche le modalità e i termini per la cancellazione dall apposita sezione dell elenco generale sono stati individuati dal provvedimento della Banca d Italia 14.5.2009. In particolare, l art. 15 co. 4 del provvedimento 14.5.2009 prevede che i soggetti che, alla data della sua entrata in vigore (20.6.2009), non avevano più i requisiti per l iscrizione nella suddetta sezione sono tenuti a richiedere la cancellazione dall elenco. 3.1 MODALITÀ La cancellazione è richiesta alla Banca d Italia utilizzando l apposito modulo approvato dal suddetto provvedimento 14.5.2009 (modello CAN ), che viene riportato in calce alla presente informativa. In particolare, per le società iscritte al 20.6.2009 e che richiedono la cancellazione deve essere barrata la casella Altro da specificare nella seconda pagina del modello, riportando la dicitura Richiesta di cancellazione ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29. 3.2 TERMINI La cancellazione deve essere richiesta entro i 120 giorni successivi al 20.6.2009, ovvero entro il 18.10.2009. Considerando che tale giorno cade di domenica, la scadenza è prorogata a lunedì 19.10.2009. 3

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