Diritto dell'energia Conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Natura decisoria D.M. 10/09/2012.



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Questioni relative alla natura decisoria della Conferenza di servizi Lex 24.it T.a.r. Marche, Ancona, Sezione 1, Sentenza 9 marzo 2012, n. 182 Procedimento amministrativo Conferenza di servizi Mancato preventivo accertamento dell'effettivo potere dei soggetti intervenuti Vizio di legittimità Esclusione. Non costituisce vizio di legittimità della decisione assunta dalla conferenza di servizi la circostanza che nel relativo verbale non risulti sia stato previamente accertato l'effettivo potere dei soggetti intervenuti di rappresentare le Amministrazioni di appartenenza e non siano state menzionate le deleghe conferite, in quanto è onere di chi deduce il difetto di rappresentanza fornire, a tal fine, almeno un principio di prova (Tar Pescara 18.10.2010 n. 1165). (Amb.Dir.) T.a.r. Marche, Ancona, Sezione 1, Sentenza 9 marzo 2012, n. 182 Conferenza di servizi Dissenso espresso da un'amministrazione partecipante Rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa Dissenso "costruttivo" Necessità di indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. (L. 07.08.1990, n. 241) Il dissenso espresso da un'amministrazione che partecipa ad una conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, non potendosi limitare ad una mera sterile opposizione al progetto preso in esame. Esso, pertanto deve essere "costruttivo", nel senso che deve fornire specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. T.a.r. Abruzzo, Pescara, Sezione 1, Sentenza 24 febbraio 2012, n. 92 Diritto dell'energia Conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Natura decisoria D.M. 10/09/2012. Il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, recante linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili contiene elementi testuali che confermano la natura decisoria della conferenza di servizi ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, in particolare laddove esso prevede, all'art. 15.1, che "l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte". (Amb.Dir.) T.a.r. Piemonte, Torino, Sezione 1, Sentenza 15 febbraio 2012, n. 237

Diritto dell'energia Autorizzazione ex art. 12 d.lgs.n. 387/2003 Scelte urbanistiche comunali Conferenza di servizi Variante allo strumento urbanistica Motivazione. Le scelte urbanistiche compiute dai comuni non hanno la capacità di porre assolute preclusioni alla realizzazione degli impianti alimentati da energie rinnovabili in determinate zone del loro territorio, poiché l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 attribuisce all'autorizzazione unica, ove occorra, l'efficacia di variante allo strumento urbanistico. Quest'ultima previsione, però, non autorizza a ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili consentano semplicemente di "azzerare" le scelte programmatorie degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della Conferenza di servizi ed, eventualmente, essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento (cfr. TAR Piemonte n. 1342/2011). (Amb.Dir.) T.a.r. Piemonte, Torino, Sezione 1, Sentenza 15 febbraio 2012, n. 237 Ricorso Inammissibilità Impugnazione atti endoprocedimentali Atti privi di autonoma lesività Pare negativo di un'amministrazione nell'ambito di una Conferenza di servizi Determinazione conclusiva della stessa conferenza Atti non autonomamente impugnabili Determinazione adottata dall'amministrazione competente all'esito della Conferenza Provvedimento conclusivo ed impugnabile. Deve dichiararsi inammissibile il ricorso allorquando il ricorrente abbia impugnato atti endoprocedimentali e, pertanto, privi di autonoma lesività. Orbene, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile avendo il ricorrente impugnato il verbale di una data Conferenza dei Servizi, atto endoprocedimentale, privo di connotazione provvedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere sugli interessi della parte lesa e ad essere impugnato in sede giurisdizionale. In tal senso, si rileva come il parere negativo reso da un'amministrazione nell'ambito di una Conferenza di servizi, come pure la determinazione conclusiva della stessa conferenza sono atti non autonomamente impugnabili, tenuto conto che solo la determinazione adottata dall'amministrazione competente all'esito della Conferenza di servizi, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e, dunque, impugnabile in sede giurisdizionale.

T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sezione 1, Sentenza 14 febbraio 2012, n. 177 Diritto dell'energia Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Rinvio alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi Dissenso Espressione all'interno della conferenza di servizi Amministrazioni presposte alla tutela ambientale, paesaggistica e storica artistica Superamento del dissenso. Stante il rinvio operato dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell'art. 14quater della legge n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all'interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l'altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso. (Amb.Dir.) T.a.r. Sicilia, Catania, Sezione 1, Sentenza 30 dicembre 2011, n. 3219 Realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili Procedure Autorizzazione unica Inclusione delle valutazioni di carattere paesaggistico e storico artistico Organo competente al rilascio Valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti Eventuali dissensi Rilievo. Il disposto normativo di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003, quale provvedimento ispirato a principi di semplificazione ed accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica, ha previsto un'autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari ed in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi. Stante il rinvio operato dall'art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003, alla L. n. 241 del 1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell'art. 14 quater della richiamata L. n. 241 del 1990, le Amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente ed all'interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l'altro, da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso.

T.a.r. Sicilia, Catania, Sezione 1, Sentenza 30 dicembre 2011, n. 3219 Diritto dell'energia Conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Manifestazione del dissenso Art. 14 ter, c. 1 l. n. 241/1990 Conclusione dei lavori Revoca in autotutela del parere favorevole espresso in conferenza di servizi Illegittimità. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, della legge n. 241 del 1990 il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi (nella specie, convocata ex art. 12 d.lgs. n. 283/2003), a pena di inammissibilità. Successivamente alla conclusioni dei lavori della conferenza non è più pertanto possibile "rivedere" le proprie precedenti determinazioni (nella specie, attraverso atto di revoca in autotutela del parere favorevole già espresso) senza frustrare la finalità di semplificazione che connota il modulo operazionale in esame. (Amb.Dir.) T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sezione 1, Sentenza 28 dicembre 2011, n. 1656 Diritto dell'energia Conferenza di servizi di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Determinazione conclusiva del responsabile del procedimento Natura decisoria Art. 15.1 D.M. 10.9/2010. La necessità che la conferenza di servizi di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 si concluda con la determinazione conclusiva del responsabile del procedimento non è solo una diretta conseguenza della sua natura decisoria (con conseguente applicazione dell'art. 14 ter comma 9 L. 241/90), ma è oggi testualmente prevista dall'art 15.1 del citato D.M. del 10.09.2010, il quale dispone che l'autorizzazione unica deve essere "conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi". (Amb.Dir.)

Diritto dell'energia Impianti alimentati da fonti rinnovabili Autorizzazione unica Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 Conferenza di servizi Natura decisoria. Alla conferenza di servizi disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 va attribuita natura decisoria. (Amb.Dir.) Diritto dell'energia Impianti alimentati da fonti rinnovabili Autorizzazione unica Conferenza di servizi Richiesta di chiarimenti o ulteriore documentazione Termine di trenta giorni Art. 14 ter L. n. 241/1990 Art. 14.11 dell'allegato 1 al DM 10 settembre 2010. L'art. 14 ter, comma 8 L. 241/90 prevede che in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione, e che se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. Il principio è stato ulteriormente specificato dall'art. 14.11 dell'allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), il quale prevede che "(...), l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili". (Amb.Dir.)