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Transcript:

INDICE SISTEMI DI RIFERIMENTO:.. 1 SISTEMA MISTO. 1 SISTEMA CONTRIBUTIVO. 1 ASPETTI CONTROVERSI. 2 LA PENSIONE DI VECCHIAIA: 3 QUANDO SI CONSEGUE..... 4 REQUISITO ANAGRAFICO.. 4 REQUISITO CONTRIBUTIVO 6 DISPOSIZIONI ECCEZIONALI. 7 FLESSIBILITA : OPZIONE FINO A 70 ANNI E LIMITI DI ETA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO NEL PUBBLICO IMPIEGO... 8 PROIEZIONI.. 10 EFFETTI SUL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA... APPROFONDIMENTI ASPETTI CONTROVERSI. 10 11 11 LA PENSIONE ANTICIPATA: 14 REQUISITI........ 14 FLESSIBILITA E DISINCENTIVI ECONOMICI.. 15 RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO 16 DISPOSIZIONI ECCEZIONALI. 17 QUANDO SI CONSEGUE. 17 PROIEZIONI.. 17 ASPETTI CONTROVERSI. 18 LA PENSIONE IN VIA SPERIMENTALE PREVISTA PER LE DONNE 20 REQUISITI CONTRIBUTIVI E ANAGRAFICI..... 21

QUANDO SI CONSEGUE. 21 CALCOLO DELLA PENSIONE CON OPZIONE CONTRIBUTIVA... 21 ASPETTI CONTROVERSI.. 23 I LAVORI USURANTI O PARTICOLARMENTE GRAVOSI e PESANTI 24 REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE........ 24 QUANDO SI CONSEGUE. 26 LA PENSIONE TOTALIZZATA... 28 SOGGETTI DESTINATARI.......... 28 INCOMPATIBILITA.... 29 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE TOTALIZZATA... 30 QUANDO SI CONSEGUE. 30 CALCOLO DELLA PENSIONE TOTALIZZATA. 31 ASPETTI CONTROVERSI.. 32 I DEROGATI. 33

SISTEMI DI RIFERIMENTO Le anzianità maturate dal 1 gennaio 2012 saranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema contributivo. Il sistema contributivo nasce nel 1995, quando il legislatore scelse di riservare questo metodo ai lavoratori nuovi assunti dal 1996, risparmiando invece i lavoratori che avevano almeno 18 anni al 31.12.1995 e ai quali continuava ed è continuato fino al 31.12.2011 ad essere applicato il metodo retributivo. La regola pro rata (retributivo per i periodi maturati fino al 31.12.1995 e contributivo per i periodi successivi) è stata applicata a tutti gli altri lavoratori che avevano meno di 18 anni al 31.12.1995. L art. 24, comma 2 del DL 201/2011, ha effettuato quella scelta che il legislatore del 1995 non ha fatto, e cioè che la quota di pensione che sarà maturata da una certa data in poi (dal 1.1.2012) sarà calcolata con il medesimo sistema (pro quota contributivo) per tutti i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, indipendentemente dalle anzianità maturate prima di tale data. Naturalmente la nuova norma nulla modifica dal 1.1.2012 per quei lavoratori ai quali già era applicato il metodo contributivo per i periodi di lavoro svolti dal 1996 in poi. I sistemi di riferimento previsti dal 2012 sono pertanto: SISTEMA MISTO Comprende i lavoratori che: Al 31.12.1995 avevano maturato un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. La pensione sarà calcolata con il sistema retributivo per le contribuzioni accreditate fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per la quota maturata dal 1.1.2012 in poi; Al 31.12.1995 avevano maturato un anzianità contributiva inferiore a 18 anni. La pensione sarà calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e contributivo per quelle maturate dal 1.1.1996 in poi. SISTEMA CONTRIBUTIVO Comprende i lavoratori che: Al 31.12.1995 non potevano far valere alcuna anzianità contributiva, ma per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1.1.1996 Optano per il sistema contributivo potendo far valere i requisiti previsti dalla legge (lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, possesso di 15 anni di contributi, di cui 5 successivi al 31.12.1995) In tale ultima ipotesi però, così dispone la circolare INPS n. 35 del 14/3/2012, ai lavoratori che optano per il sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di 1

vecchiaia e alla pensione anticipata introdotte dall art. 24 del D.L. 201/2011, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (Vedi Aspetti controversi di questa sezione) ASPETTI CONTROVERSI Opzione per il sistema contributivo (articolo 24, comma 7): effetti e criteri per poterla effettuare. Il comma 7 citato da un lato conferma tutto l impianto relativo all opzione per il sistema contributivo di cui all articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 con tutte le modifiche già prodotte in ordine ai destinatari (articolo 2 del Decreto Legge n. 355 del 2001, convertito in Legge n. 417 del 2001) e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo n. 180 del 1997 e relative successive modificazioni (Decreto Legge n. 158 del 2001, convertito in Legge n. 248 del 2001). In quel contesto, tuttavia, si introduce una modifica sostanziale tale da vanificare di fatto l opzione stessa, salvo mantenerla nei casi in cui produce eventualmente condizioni di miglior favore sul versante della misura. Dall articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, infatti, vengono eliminate le parole ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19. Letta da sola quella norma sembrava più che altro un refuso o un confuso riferimento alla necessità di individuare i nuovi requisiti di accesso a pensione all interno del nuovo articolo 24 del D.L. n. 201 del 2011, ma letta invece in relazione al nuovo criterio di individuazione dei destinatari del sistema contributivo, si manifesta in tutta la sua negatività. Nella sostanza, chi fosse destinatario del sistema misto (già assicurato al 1995 con meno di 18 anni di contribuzione) e non riuscisse a perfezionare i nuovi requisiti di accesso a pensione di vecchiaia previsti per la generalità dei soggetti (20 anni di contribuzione), non riesce in alcun modo ad accedere a pensione con le regole del sistema contributivo, nemmeno al raggiungimento dell età dei 70 anni (indicizzati) con i 5 anni di contributi effettivi. L opzione, infatti, essendo presenti periodi contributivi già al 31 dicembre 1995, genera solo un diverso sistema di calcolo. Lo stesso tipo di problematica si porrà anche in relazione alla pensione anticipata di cui all articolo 24 commi 10 e 11, in relazione alla particolare modalità di accesso nel regime di flessibilità a partire dai 63 anni, riservata ancora una volta ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996. Anche in questo caso si pongono alcuni problemi di raccordo fra vecchie e nuove normative, in particolare per i lavoratori che avessero già precedentemente optato (irrevocabilmente) sulla base dei criteri precedentemente vigenti. Collegato al problema di cui sopra c è poi quello legato al modo con cui il lavoratore può perfezionare i requisiti per il diritto all opzione. Posto che il criterio è quello di possedere meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dopo la predetta data, si pone il problema, a fronte della titolarità di diverse posizioni assicurative, di come individuare i predetti requisiti e di quali effetti produrrà la stessa opzione. Ad esempio, una lavoratrice che avesse 10 anni di contributi ex INPDAP dal 1974 al 1984 e poi 14 anni di contributi AGO dal 1989 al 2004, sarebbe indiscutibilmente destinataria del sistema misto sia per l ex INPDAP, sia per INPS, tuttavia non avrebbe i requisiti dell opzione né nel regime INPS né nel regime ex INPDAP. Poiché l opzione al sistema contributivo è una operazione di sistema, si ritiene che debba leggere l intera contribuzione di cui la lavoratrice è titolare a prescindere dalla cassa in cui viene presentata e debba provocare i suoi effetti su tutte le contribuzioni. Quindi, una volta presentata all INPS (ultimo ente di iscrizione) la richiesta di opzione, questa dovrebbe essere consentita poiché complessivamente ha più di 15 anni, di cui 5 dopo il 1995, e dovrebbe provocare i suoi effetti sia per la parte ex INPDAP, sia per la parte INPS, con la possibilità di chiedere successivamente il cumulo dei periodi assicurativi (nel frattempo divenuti tutti contributivi) ai sensi dell articolo 1 del decreto legislativo n 184/1997. INPS e Ministero del lavoro, per le rispettive competenze, dovranno quindi chiarire se sia possibile cumulare tutti i periodi al fine dell esercizio del diritto all opzione ed anche se l opzione debba essere efficace per tutte le casse pubbliche cui il lavoratore è iscritto. A tale proposito va rammentato che ancora una volta l INPDAP aveva già adottato una sua presa di posizione con nota n 12935 del 4 agosto 2011 con la quale ammette, appunto, la possibilità di cumulare diversi periodi in diverse casse di previdenza al fine di acquisire il requisito di cui sopra. Alla luce di tutto ciò è ancora più urgente che l argomento venga affrontato dall INPS al fine di adottare un atteggiamento uniforme. 2

LA PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che hanno: raggiunto l'età stabilita dalla legge; perfezionato l'anzianità contributiva richiesta; cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione 1. Le recenti norme che hanno abrogato la legge 322 del 1958 hanno fatto assumere necessariamente all INPDAP un diverso orientamento che ha determinato sia una differente definizione della pensione erogata dall Istituto, che un diverso concetto di iscritto all INPDAP 2, equiparando di fatto la prestazione a quella erogata dall INPS 3 Per coloro che maturano il diritto a pensione a partire dal 1.1.2012, i requisiti per la pensione di vecchiaia sono ridefiniti dall'art. 24, comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214 del 22.12.2011. Dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata sono sostituite da un unica prestazione, denominata «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 24. La disposizione di legge si pone l'obiettivo di prevedere, a regime, requisiti uniformi per il conseguimento del diritto tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. L equiparazione avverrà a decorrere dal 1.1.2018. 4 Per poter ottenere la pensione di vecchiaia occorre rispettare sia il requisito anagrafico che quello contributivo. 1 È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 2 Cfr. nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010. Dal 31.7.2010 Iscritto all INPDAP è colui che può far valere contribuzione accreditata all INPDAP che non abbia già dato luogo a pensione 3 La circolare INPDAP del 23.7.1993 n. 16/IP definiva la pensione di vecchiaia : " il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti per la cessazione del rapporto di impiego in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro. 4 Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal 1.1.2012 l art. 24, comma 18 della Legge 214/2011, demanda ad un regolamento da emanarsi entro il 30.6.2012 l adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori di attività e dei rispettivi ordinamenti (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età) 3

QUANDO SI CONSEGUE Fino al 30 luglio 2010 l'inpdap riconosceva il diritto al trattamento pensionistico al dipendente in attività di servizio, ovvero, anche se cessato, che fosse rimasto iscritto attraverso la contribuzione volontaria. Dal 31 luglio 2010 un diverso orientamento dell'istituto, richiamato nella nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 riconosce il diritto alla pensione ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi, indipendentemente dal fatto che, al raggiungimento dei requisiti richiesti, siano ancora in attività di servizio, in costanza di iscrizione, ovvero sia già cessato il rapporto di lavoro. Abolizione delle finestre di accesso alla pensione (comma 5): Con riferimento a coloro che maturano i requisiti di accesso alla pensione con decorrenza dal 1.1.2012 sono abolite le cosiddette Finestre di accesso alla pensione, ossia il periodo intercorrente dalla data di maturazione del diritto a pensione e la data di effettivo pagamento della prestazione pensionistica. Per coloro che perfezionano i requisiti per l accesso alla pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. REQUISITO ANAGRAFICO REQUISITO ANAGRAFICO 1.1.2012 01.01.2013 1.1.2014 1.1.2016 01.01.2018 UOMINI PUBBLICO E PRIVATO 66 66 66 66 66 DONNE DIPENDENTI PUBBLICO 66 66 66 66 66 DONNE DIPENDENTI PRIVATO 62 62 63 e 6 mesi 65 66 DONNE AUTONOME 63 e 6 mesi 63 e 6 mesi 64 e 6 mesi 65 e 6 mesi 66 UOMINI AUTONOMI 66 66 66 66 66 4

Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita che, ai sensi dell art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un aumento delle età anagrafiche a partire dal 1.1.2013 con cadenza triennale (2016, 2019) e con cadenza biennale per quelli successivi a quello effettuato con decorrenza 1.1.2019 (commi 12 e 13). Con decreto interministeriale del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, è stato determinato l'incremento dei suddetti requisiti, pari a mesi 3 decorrente da 1.1.2013. Gli aumenti dell età anagrafica derivanti dall'incremento della speranza di vita dovranno essere sommati a quelli previsti dalla tabella sopra riportata a cui si aggiungeranno inoltre quelli del 2016 e seguenti. Ipotizzando gli incrementi fino al 2016, stimati sulle proiezioni fornite dall ISTAT, si può prevedere che gli effettivi requisiti saranno i seguenti: REQUISITO ANAGRAFICO CON AUMENTO SPERANZA DI VITA 1.1.2012 01.01.2013 1.1.2014 1.1.2016 01.01.2018 UOMINI DIPENDENTI PUBBLICO E PRIVATO 66 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi DONNE DIPENDENTI PUBBLICO 66 66e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi DONNE DIPENDENTI PRIVATO 62 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi DONNE AUTONOME 63 e 6 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 66 e 1 mese 66 e 7 mesi UOMINI AUTONOMI 66 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi Calcolando anche gli adeguamenti sulla base della speranza di vita, l'età minima anagrafica richiesta nell'anno 2021 non potrà comunque essere inferiore a 67 anni (art. 24 comma 9) per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dall anno 2021. Se nell anno 2021 tale età minima non dovesse essere raggiunta per effetto dell applicazione dei suddetti adeguamenti, si dovrà provvedere mediante apposito decreto direttoriale. 5

REQUISITO CONTRIBUTIVO Art. 24, Comma 7, D.L. 201/2011 Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Dal 1.1.1993 il requisito contributivo previsto in 15 anni per la pensione di vecchiaia è stato gradualmente elevato a 20 anni, ma il diritto per chi aveva già maturato i 15 anni al 31.12.1992 è stato salvaguardato dall art. 2, comma 3 lettera c) del D.lgs. 503/92 (salvaguardia prevista anche per lavoratori con occupazioni discontinue e per coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria). Con l introduzione dell art. 24, comma 7 del Dl 201/2011, l INPS, con circolare n. 35 del 14.3.2012 aveva in un primo momento interpretato che il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1.1.2012 si consegue esclusivamente in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Tale interpretazione eludeva completamente le precedenti salvaguardie per coloro che avevano maturato i 15 anni al 31.12.1992 o che a tale data erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Con circolare n. 16 del 1.2.2013, l INPS ha rettificato la precedente interpretazione, giungendo alla conclusione che le disposizioni derogatorie previste dal Dl 503/92 continuano ad essere operanti in quanto non espressamente abrogate dal DL 201/2011. (vedi sezione approfondimenti) SOGGETTI CON PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1.1.1996 ANNI CONTRIBUZIONE IMPORTO PENSIONE 20 5 1,5 VOLTE ASSEGNO SOCIALE 6. CON 66 ANNI (e successivi incrementi previsti) condizione speciale SOGGETTI CON PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1.1.1996 CON 70 ANNI (e successivi incrementi previsti) 5 (contribuzione effettiva) 7 ININFLUENTE 5 Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. 6 L importo dell assegno sociale di cui all art 3, comma 6, della Legge 335/1995 è annualmente rivalutato sula base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. L importo mensile dell assegno sociale previsto per l anno 2012 è pari ad 429. 7 Per contribuzione effettiva deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata, con esclusione di quella figurativa. 6

SISTEMA MISTO CON 66 ANNI (e successivi incrementi previsti) 20 8 ININFLUENTE Per coloro che sono destinatari di un sistema contributivo, (e per i quali il primo accredito contributivo è successivo al 1.1.1996) il requisito minimo dei 20 anni, legato all età anagrafica, permette di conseguire la pensione, sempre che l importo della stessa risulti pari o superiore a 1,5 volte l assegno sociale. Nel caso in cui il lavoratore maturi i requisiti previsti ma non raggiunga l importo soglia stabilito, dovrà continuare l attività lavorativa fino a che l importo della pensione non raggiunga il suddetto limite. Si prescinde dal requisito dell'importo della pensione, se il lavoratore ha compiuto 70 anni di età. In questa ipotesi il requisito contributivo richiesto è pari a 5 anni di contribuzione effettiva in luogo dei 20 anni. Si ricorda che anche l età anagrafica di 70 anni è legata agli aumenti della speranza di vita innanzi richiamati e che pertanto, dal 1.1.2013 l età è pari a 70 anni e 3 mesi. Visto che la norma di legge prevede la condizione speciale di cui sopra per i lavoratori titolari di un sistema contributivo, il cui primo accredito contributivo sia avvenuto in data successiva al 1.1.1996, è pertinente chiedersi se tale norma speciale possa valere anche per i titolari di un sistema misto che optino per il sistema contributivo. Così non pare leggendo la circolare INPS n. 35 del 14.3.2012 che prevede che ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata introdotti dalle nuove norme (D.L. 201/2011 Legge 214/2011) e previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (si veda paragrafo Aspetti controversi di questa sezione). DISPOSIZIONI ECCEZIONALI Art. 24, Comma 15 bis, D.L. 201/2011 La legge prevede, in via eccezionale per le dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell assicurazione generale obbligatoria, la possibilità di conseguire il trattamento di vecchiaia con un età anagrafica non inferiore a 64 anni (oltre agli adeguamenti legati alla speranza di vita), qualora maturino entro il 31.12.2012 un anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un età anagrafica di almeno 60 anni. La circolare INPS n. 35 del 14.3.2012 prevede che le predette disposizioni si applicano alle lavoratrici che alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 201/2011) svolgano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ciò in quanto, quello che rileva per l applicazione delle norme eccezionali è la natura del rapporto giuridico. 8 Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. 7

FLESSIBILITA : OPZIONE FINO A 70 ANNI E LIMITI DI ETA PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO NEL PUBBLICO IMPIEGO Art. 24, Comma 4, D.L. 201/2011 In linea con la filosofia delle norme introdotte dal D.L. 201/2011 (mantenere il più possibile al lavoro i soggetti, anche dopo la maturazione dei requisiti pensionistici) il comma 4 ha previsto: un incentivo economico, che si concretizza in un incremento della pensione in caso di proseguimento dell attività lavorativa attraverso l operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all età di 70 anni e dal conseguente incremento della contribuzione accantonata, della sua rivalutazione e quindi della pensione; la garanzia del posto di lavoro fino al suddetto limite, prevedendo che l efficacia delle disposizioni di cui all art. 18 della Legge 300 del 1970 operi fino al conseguimento del predetto limite di flessibilità. Il limite dei 70 anni già oggi fissato dal legislatore (e che subirà gli incrementi legati alla speranza di vita), è stato imposto probabilmente per evitare che si dovesse periodicamente e diversamente procedere agli adeguamenti dei precedenti limiti di età pensionabile che, come si sa, fino al 2018 sono ancora diversificati fra diverse categorie di lavoratori (donne pubbliche, private ed autonome ad esempio) e che comunque varieranno con cadenza periodica in relazione agli adeguamenti della speranza di vita. La tutela del diritto alla reintegra in caso di licenziamento ingiustificato, si protrae quindi per legge fino al limite massimo di flessibilità dei 70 anni, salvo i limiti previsti dagli ordinamenti dei settori di appartenenza (art. 24 comma 4). La circolare del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012 chiarisce che, per i dipendenti pubblici, rimangono vincolanti i limiti fissati dalla normativa generale, la cui vigenza è stata confermata dalla legge (art. 24 comma 4). La normativa generale cui la circolare fa riferimento per la risoluzione del rapporto di lavoro è 65 anni (o 70 anni per alcune categorie quali magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori ordinari) e comunque, in mancanza di espressa indicazione normativa, dovrà essere applicata in via analogica anche alle categorie di dipendenti. La circolare della Funzione Pubblica sopra richiamata ricorda che le nuove norme in materia di accesso alla pensione non hanno modificato il regime dei limiti di età previsti dagli ordinamenti dei diversi settori di appartenenza. Ne consegue che: il limite di età per il collocamento a riposo rimane fissato a 65 anni (le norme contrattuali stabiliscono in genere che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento della suddetta età); la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire solo se a tale data il dipendente avrà maturato il requisito di accesso e la decorrenza della pensione; in caso contrario dovrà essere prevista la prosecuzione del 8

rapporto di lavoro oltre il suddetto limite. Il principio della prosecuzione del rapporto di lavoro si desume dall art. 6 comma 2 del D.L. 248/2007 convertito nella Legge 31/2008. La circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2012, per le motivazioni innanzi riportate, afferma inoltre che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell art. 24 citato (vedi Aspetti controversi). Il Governo, con il Decreto Legge 101/2013, fornisce un interpretazione autentica dell art. 24, comma 4 primo periodo del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011. Tale interpretazione, si legge nella relazione tecnica che accompagna il decreto, è necessaria per dirimere il contenzioso venutosi a creare dopo l emanazione della circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 e dal parziale annullamento della stessa ad opera del Tar del Lazio (sentenza 2446/2013). A seguito dell interpretazione fornita dall art. 2, comma 5 del DL 101/2013, il limite ordinamentale nel comparto pubblico, previsto dai diversi settori di appartenenza per il collocamento a riposo d ufficio, non viene modificato dall elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia operato dall art. 24 del DL 201/2011, che pertanto rimane confermato. Per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione, il limite ordinamentale (in via generale previsto a 65 anni di età) costituisce il limite non superabile, in presenza del quale l amministrazione deve far cessare il rapporto di impiego, salvo il trattenimento in servizio previsto dall art. 16 D.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni (biennio successivo all età pensionabile)o per consentire all interessato di conseguire il diritto e la prima decorrenza utile della pensione. Viene quindi confermata anche l interpretazione già fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2012, per cui nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino a 70 anni. Limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale. Il Messaggio INPS n. 8381 del 15.5.2012 chiarisce che, con la modifica introdotta dall art. 22, comma 1 della Legge 183/2010 9, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo del Servizio Sanitario Nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65 anno di età ovvero al maturare del 40 anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. Ove l interessato chieda l applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40 anno di servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età, gli enti datori di lavoro 9 Cfr art. 22, comma 1 della Legge 183/2010, nel modificare il comma 1 dell art. 15-nonies del D.lgs. n. 502/92, stabilisce che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al maturare del 40 anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo annodi età 9

possono collocare a riposo d ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. PROIEZIONI DI CUI ALLA RELAZIONE TECNICA AL D.L. 201/2011 ART. 24 LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI LAVORATRICI PUBBLICO IMPIEGO LAVORATRICI SETTORE PRIVATO DIPENDENTI LAVORATRICI SETTORE PRIVATO AUTONOME ASSEGNO SOCIALE ANNI ETA (*) ETA (*) ETA (*) ETA (*) REQUISITO ANAGRAFICO DI ETA 2012 66 66 62 63 e 6 mesi 65 2013 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2014 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2015 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 65 e 3 mesi 2016 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 65 e 7 mesi 2017 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mesi 65 e 7 mesi 2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 2022 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 2023 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 2024 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 2025 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 2026 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 2027 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 2028 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 2029 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 2030 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese (*) È comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del PIL. I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'istat. EFFETTI PENSIONISTICI CONNESSI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ Il Messaggio INPS n. 8381 del 15/5/2012 fornisce chiarimenti in ordine alla eventualità di continuazione del rapporto di lavoro, anche oltre il limite previsto per il collocamento a riposo d ufficio, non effettuato nelle ipotesi di legittimo trattenimento (ad esempio mantenimento in servizio per il raggiungimento della cosiddetta finestra ovvero il trattenimento ai sensi dell art. 16 del D.lgs. 503/92 e successive modificazioni). 10

Per i dipendenti iscritti alla ex CPDEL e alla CPS nei casi di trattenimento in servizio non ai sensi di legge, dovrà essere applicata la media ponderata 10 di cui all art. 29 del DL 28 febbraio 1981 n. 38 convertito con modificazioni nella legge 153 del 1981. Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale che chiedano il trattenimento ai sensi dell art. 22, comma 1 della Legge 183/2010 non si applica la media ponderata. La media ponderata non si applica nemmeno agli iscritti alla Gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) APPROFONDIMENTI Requisito contributivo già maturato al 31.12.1992 Norme di salvaguardia. Con circolare n. 16 del 1.2.2013 l INPS, rivedendo la precedente interpretazione di cui alla circolare n. 35/2012, ha precisato che, a seguito di approfondimenti effettuati con i Ministeri Vigilanti, si è pervenuto alla considerazione che la disciplina delle deroghe di cui all art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 operano anche a seguito della entrata in vigore della Legge 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall art. 24 più volte citato. Possono pertanto accedere alla pensione di vecchiaia in presenza di un anzianità contributiva minima di 15 anni: a) lavoratori che al 31.12.1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla previgente normativa sono esclusi dalla elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione b) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31.12.1992. c) lavoratori dipendenti che possono far valere un anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodici durata inferiore a 52 settimane nell anno solare. Per gli iscritti alla gestione ex INPDAP, in considerazione anche della necessità di procedere alla armonizzazione applicativa delle regole nelle diverse gestioni previdenziali dell Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, le regole relative al requisito contributivo minimo previste dall art. 2, comma 3, lettera a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92, trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex INPDAP nei termini attualmente operanti. Si ricorda che l INPDAP, con circolare n. 16/IP del 1993 aveva stabilito che in costanza di attività lavorativa, la presenza di una qualsiasi contribuzione al 31.12.1992 avrebbe consentito l accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. Naturalmente tale norma, per coloro che accedono alla pensione con diritto dal 1.1.2012, non è più operante. Resta operante la norma di salvaguardia per chi ha maturato i 15 anni di contributi entro il 31.12.1992. ASPETTI CONTROVERSI Flessibilità-Limiti per la permanenza in servizio nell ex pubblico impiego L art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 prevede che il proseguimento dell attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all età di settant anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall art. 12 del d.l. 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010 n. 122 e succ. mod. e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l efficacia delle disposizioni di cui all art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. La legge n. 108 del 1990 aveva stabilito la non applicabilità dell art. 18 statuto lavoratori nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici sempre che non avessero optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell art. 6 del d.l. n. 791 del 1981. 10 Nei casi di continuazione di iscrizione per periodi inferiori a cinque anni, qualora la retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione per raggiunti limiti di età, ai fini della determinazione della Quota A di pensione si assume quale ultima retribuzione annua contributiva, la media ponderata dell ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali (la data di quando sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto di lavoro e quella di effettiva cessazione dal servizio. Tali retribuzioni si considerano percepite rispettivamente, l una per l intero periodo di continuazione di iscrizione, l altra per il restante periodo del quinquennio. 11

Ora la applicabilità dell art. 18 è estesa sino a settant anni per coloro che optano per il proseguimento dell attività lavorativa ex art. 24 d.l. n. 201 del 2011. E evidente che la tutela ex art. 18 St. lav. riguarda soltanto il caso di lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, mentre tale tutela non si estende ai lavoratori della aziende che non raggiungano tale requisito dimensionale. Tali lavoratori, nel caso di proseguimento della attività lavorativa, restando soggetti alle stesse tutele godute in precedenza. Più problematica risulta l interpretazione dell art. 24 sopra citato nella parte in cui dispone che restino fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza. Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n. 2 dell 8.3.2012 ha ritenuto che la nuova disciplina riguarda i requisiti per l accesso al trattamento e che l art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza anzi è stata espressamente confermata (comma 4 dell art. 24). Secondo il predetto ministero, perciò, rimangono vincolanti per tutti i dipendenti ( pubblici ) i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65 anno di età in base all art. 4 del d.p.r. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e dell art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad es. compimento del 70 anno di età per magistrati ) Pertanto secondo il Ministro Patroni Griffi in base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione Sempre per il Ministro discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell art. 24 citato. Aggiunge poi il Ministro che comunque, in base a quanto deciso dalla Corte Costituzionale, l amministrazione è tenuta a mantenere in servizio il dipendente 65enne che lo richieda e che a tale momento non abbia maturato il diritto minimo a pensione e fino alla maturazione di tale diritto. Orbene, la interpretazione della norma data dal Ministro per la pubblica amministrazione non pare condivisibile. In primo luogo l art. 24 comma 4, in generale (quindi con riferimento a tutti i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell AGO o delle forme esclusive e sostitutive della medesima), fa salvi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza. Tale disposizione non si riferisce ai limiti (come vedremo non più applicabili) previsti dalle norme invocate dalla circolare che si commenta, bensì a quelli previsti per particolari categorie di lavoratori per i quali è richiesta una specifica abilitazione che si può perdere con il compimento di una determinata età (ad esempio i piloti di aereo- limite portato a 65 in seguito alla Sent. della Corte di Giustizia europea n. 447/2011 -anteriore ai 70 anni), oppure a quelle categorie per cui è previsto un limite di età più alto (70 o 72 anni). Per settore di appartenenza non può intendersi comparto privato in contrapposizione a comparto pubblico, se una distinzione di questo tipo, dopo la privatizzazione della maggioranza dei rapporti c.d. pubblici, avesse ancora ragione d essere. A prescindere da questa considerazione, pare evidente che la esclusione dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici dalla applicazione del principio di incentivazione della permanenza in servizio fino a 70 anni di età comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento, tanto più irragionevole se si tiene conto del fatto che i requisiti per l accesso al trattamento di pensione risultano in generale gli stessi sia per gli iscritti all Ago che per gli iscritti alle gestioni esclusive o sostitutive dell Ago. L art. 24 citato potrebbe ritenersi in contrasto perlomeno con l art. 3 della Costituzione ove interpretato secondo quanto indicato dal Ministero della pubblica amministrazione. Comunque, al di là di profili di illegittimità costituzionale, esaminando la circolare citata, si deve concludere che la esclusione dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per i quali il rapporto è stato privatizzato, non trova giustificazione. Infatti, tali rapporti sono regolati dalla contrattazione collettiva e non più dalle norme richiamate nelle ricitata circolare ministeriale. Si segnala che il Tar del Lazio, con sentenza n. 2446/2013 ha annullato la Circolare della Funzione Pubblica nella parte in cui impone alla Pubblica Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con il dipendente che compie il 65 anno di età e che ha già maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011. Il punto controverso riguarda l interpretazione dell art. 24 del DL 6/12/2011 n. 201, il cui comma 6 ha elevato da 65 a 66 anni l età per la pensione di vecchiaia. La circolare della Funzione Pubblica prevede che il nuovo regime non riguardi, nemmeno su opzione, i soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 2011. Il Tribunale, nella decisione assunta, basata su una interpretazione logico-sistematica, è del parere opposto. In primo luogo ritiene che la pensione di anzianità (che tiene conto della anzianità contributiva maturata) e la pensione di vecchiaia (che tiene conto del raggiungimento dell età anagrafica), siano due fattispecie distinte 12

e quindi, il lavoratore, ancorché abbia raggiunto i requisiti di anzianità alla data del 31.12.2011, per il fatto di non aver raggiunto a tale data l età pensionabile ai fini della vecchiaia gli rende ragionevolmente applicabile, a domanda, il nuovo regime. In secondo luogo, evidenzia il Tribunale Amministrativo, l accesso alla pensione di anzianità è in linea di principio una facoltà del lavoratore e non già un obbligo. In terzo luogo, recita la sentenza, assume rilievo la ratio dell intervento legislativo che è univocamente indirizzata ad elevare l età pensionabile ai fini della pensione di vecchiaia, ritardandola anche nell equilibrio del sistema previdenziale. Con una norma di interpretazione autentica (art. 2 comma 4 D.L. 101/2013) il Governo dà forza di legge primaria ad un dispositivo espresso in una circolare (Circolare Funzione pubblica 2/2012). L intervento è finalizzato a dirimere il contenzioso in atto ed è dettato da ragioni economiche. Nella relazione tecnica che accompagna il decreto si legge infatti che.qualora l orientamento giudiziale si consolidasse, vi sarebbe il rischio che - non potendosi opporre il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio - i pubblici dipendenti possano pretendere di rimanere in servizio sino a 70 anni con evidenti ripercussioni negative sull organizzazione delle amministrazioni, che, come noto, sono in fase di riduzione delle dotazioni organiche. 13

LA PENSIONE ANTICIPATA Per chi matura il diritto a decorrere dal 1.1.2012, la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata. REQUISITI Il conseguimento della pensione anticipata ad età inferiore a quella stabilita per la vecchiaia, è subordinato al possesso dei sotto indicati requisiti di anzianità contributiva 11 previsti dall'art. 24, comma 10 del DL 201/2011. 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 UOMINI 42 anni e 1 m 42 anni e 2 m 42 anni e 3 m DONNE 41 anni e 1 m 41 anni e 2 m 41 anni e 3 m Le anzianità contributive sopra indicate sono soggette agli incrementi legati alla speranza di vita di cui all art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (comma 12 D.L. 201/2011). Il primo incremento pari a 3 mesi, è decorso dal 1.1.2013, come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011 n. 289). Il secondo incremento decorrerà dal 2016, il terzo dal 2019 e poi gli adeguamenti saranno biennali. Pertanto, con gli incrementi previsti dal 1.1.2013, per l accesso alla pensione anticipata saranno previste le seguenti anzianità contributive: 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 UOMINI 42 anni e 1 m 42 anni e 5m 42 anni e 6 m DONNE 41anni e 1 m 41anni e 5 m 41anni e 6 m Per il raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. Soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 Per tali soggetti, a decorrere dal 1.1.2012, il diritto alla pensione anticipata si consegue al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 11 È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell assicurato. Per l INPS occorre contestualmente che sia perfezionato anche il previgente requisito dei 35 anni di contribuzione utile alla pensione di anzianità 14

1 condizione 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 UOMINI 42 anni e 1 m 42 anni e 5m 42 anni e 6 m DONNE 41 anni e 1 m 41 anni e 5 m 41 anni e 6 m È valutabile in tale ipotesi la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell assicurato. Ai sensi dell art. 1 comma 7 della Legge 335/1995 ai fini del computo della suddetta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti al 18 anno di età è moltiplicata per 1,5. 2 condizione Al compimento di 63 anni di età; Se risultano versati e accreditati 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente; Se l importo mensile della prima rata di pensione risulta non inferiore a 2,8 volte l importo dell assegno sociale 12. FLESSIBILITÀ E DISINCENTIVI ECONOMICI Per coloro che accedono alla pensione anticipata potendo far valere i requisiti contributivi richiesti, ma con un'età anagrafica inferiore a 62 anni, viene prevista una penalizzazione sulle quote di pensione maturate prima del 2012, rispetto all età anagrafica di 62 anni. La suddetta riduzione viene stabilita in 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Nel caso l'età non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale rispetto al numero di mesi. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto: per coloro che possono far valere un anzianità contributiva pari a 18 anni al 31.12.1995 la riduzione si applica sulle quote di pensione maturate al 31.12.2011; 11 Il suddetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolato dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. Cfr. Relazione tecnica al D.L. 201/2011. La soglia di 2,8 l assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l accesso al pensionamento anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall ordinamento vigente al 31.12.2011. 15