IL SINDACATO DEI CITTADINI LE NUOVE PENSIONI. Guida a cura dell area tecnica dell Ital Uil



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Transcript:

IL SINDACATO DEI CITTADINI LE NUOVE PENSIONI Guida a cura dell area tecnica dell Ital Uil

Le nuove pensioni Indice INDICE 1. Premessa pag. 5 1.1 I principi ispiratori pag. 6 Soppressione dell Inpdap e dell Enpals 6 1.2 Metodo di calcolo contributivo pro quota per tutti pag. 7 Sistema Contributivo 7 Sistema Misto 8 Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995 9 Elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011 9 1.3 Flessibilità pag. 12 1.4 Incremento dei requisiti a pensione in base all aspettativa di vita pag. 13 2 LA NUOVe PENSIONi dal 2012 pag. 15 2.1 Abolizione delle finestre pag. 17 2.2 Armonizzazione dei diversi regimi pensionistici pag. 18 3 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA pag. 19 3.1 Pensione di vecchiaia per chi può far valere contributi prima del 1 gennaio 1996 pag. 20 3.2 Lavoratrici dipendenti del settore privato pag. 20 Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi 22 3.3 Lavoratrici autonome/parasubordinate pag. 24 Requisiti di età dal 2012 in presenza di almeno 20 anni di contributi 24 3.4 Lavoratrici dipendenti del settore pubblico pag. 26 3.5 Lavoratori dipendenti (pubblici e privati), autonomi e parasubordinati pag. 26 3.6 Pensione di vecchiaia per chi può far valere contributi solo dal 1 gennaio 1996 pag. 27 La nuova Pensione di vecchiaia dal 2012 27 Facoltà di opzione (legge n. 335/95) alla luce delle modifiche apportate dalla manovra Monti 31 Deroghe D.lgs. n. 503/1992 per l accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni 31 3.7 Effetti legati all innalzamento dell età pensionabile pag. 33 4 Pensione ANTICIPATA pag. 35 4.1 Pensione anticipata nel sistema misto pag. 36 Penalizzazione 37 4.2 Pensione anticipata per chi può far valere contributi solo dal 1 gennaio 1996 pag. 38 La nuova Pensione Anticipata dal 2012 Requisiti di contribuzione 39 4.3 Fondi speciali pag. 40 2

Le nuove pensioni indice 5 I LAVORATORI CHE CONTINUERANNO AD APPLICARE LA PREVIGENTE DISCIPLINA PENSIONISTICA pag. 43 5.1 Premessa pag. 44 5.2 Pensioni in totalizzazione pag. 44 Eliminazione del minimo di contributi per la totalizzazione 44 Mantenimento della vecchia disciplina (diritto e finestra) 44 5.3 Salvaguardia del diritto pag. 45 5.4 Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012 pag. 47 Lavoratori di cui al comma 1, lettere da a) ad h), dell art 2, legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i cosiddetti lavoratori salvaguardati/derogati. 47 5.5 Lavoratori usuranti pag. 52 Tabelle per la verifica della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori che hanno diritto al riconoscimento dei benefici per aver prestato attività di lavoro dipendente particolarmente faticose e pesanti ai sensi del dlgs n. 67 del 2011 52 6 altre disposizioni CONTENUTE NELLA LEGGE N. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni E nella LEGGE DI STABILITà PER L ANNO 2013 pag. 55 6.1 Blocco rivalutazione delle pensioni pag. 56 6.2 Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata pag. 57 6.3 Cumulo (Legge n. 22/2012 art.1, comma 239) pag. 58 Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012) 58 Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione 59 7 Appendice Legislativa pag. 61 7.1 Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici (Testo con ricerca agevolata) pag. 62 Art. 5 - Introduzione dell ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 62 Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate 63 Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 63 7.2 Dl. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario pag. 77 Art. 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 15 agosto 2012 77 Art. 14 - Riduzione delle spese di personale - in vigore dal 15 agosto 2012 84 Art. 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico - In vigore dal 15 agosto 2012 91 7.3 Decreto 1 giugno 2012 pag. 93 7.4 D.M. 8 ottobre 2012 pag. 101 3

Avvertenza Alcuni contenuti della presente guida sono, nel momento in cui scriviamo, oggetto di ulteriori approfondimenti e riflessioni da parte del Ministero del Lavoro e dell Inps. In caso di modifiche significative o nuovi chiarimenti, sarà nostra cura provvedere ad aggiornare il testo e a darne immediato avviso.

Premessa

Le nuove pensioni Premessa 1.1 I PRINCIPI ISPIRATORI Nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici che ha introdotto importanti novità e rilevanti modifiche in materia previdenziale. Scopo della riforma è quello di garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l Unione Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intergenerazionale ed intragenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Si tratta di una manovra economica nata in un contesto di indiscutibile emergenza ma che contiene anche scelte molto drastiche che non sempre rispondono a quei criteri di ridistribuzione e di equità sociale sopra richiamati. Soppressione dell Inpdap e dell Enpals Nell ottica di interventi volti a ridurre la spesa e il contenimento dei costi degli apparati amministrativi, la riforma Fornero ha abrogato, a far data dal 1 gennaio 2012 l INPDAP - l Istituto previdenziale per i lavoratori del comparto pubblico, e l ENPALS l Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo. Per effetto di tale soppressione all Inps sono state attribuite le funzioni e trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie. Pertanto, presso l INPS sono state costitute le gestioni ex Inpdap ed ex ENPALS. 6

Le nuove pensioni Premessa 1.2 METODO DI CALCOLO CONTRIBUTIVO PRO QUOTA PER TUTTI Tra i principali interventi viene prevista l applicazione del c.d. pro quota contributivo per tutti i trattamenti pensionistici. Secondo questo meccanismo, a partire dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, è calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo. Viene di fatto abolito il metodo di calcolo interamente retributivo e, quindi, si avranno soltanto due modalità per calcolare l importo della pensione: 1) Metodo di calcolo interamente contributivo 2) Metodo di calcolo misto Sistema Contributivo Soggetti che al 31.12.1995 non possono far valere neppure un contributo versato o accreditato a loro favore: pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati/ accreditati nell arco dell intera vita lavorativa (metodo di calcolo contributivo). 7

Le nuove pensioni Premessa Sistema Misto Soggetti che possono far valere almeno un contributo versato o accreditato anteriormente al 1 gennaio 1996. In tale ambito bisogna distinguere due diverse situazioni: a) coloro che al 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione: pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa); per la Quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.1996 fino alla decorrenza della pensione). b) coloro che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contributi (ex sistema retributivo): pensione calcolata per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011 secondo il metodo di calcolo retributivo (ovvero in base alle ultime retribuzioni); per la Quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1.1.2012 fino alla decorrenza della pensione). 8

Le nuove pensioni Premessa Effetti sul calcolo delle pensioni dei lavoratori con almeno 18 anni al 1995 L estensione dall 1.1.2012 del sistema pro quota contributivo anche ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 determina effetti sui futuri importi di pensione andando anche ad incidere sulla cosiddetta massima anzianità contributiva da considerare ai fini della misura della pensione. Anche se nella maggior parte delle situazioni il pro-quota contributivo determinerà importi di pensioni più bassi, occorre però tener conto che non sempre e comunque produrrà effetti sfavorevoli. È il caso, ad esempio, di coloro che alla data del 31.12.2011 abbiano già raggiunto i 40 anni di contribuzione (massima anzianità contributiva per il calcolo con il metodo retributivo nell Inps FPLD 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva con un massimo dell 80%) e che decideranno di continuare a prestare attività lavorativa. In assenza del sistema di calcolo proquota contributivo avrebbero continuato a versare contribuzione senza che la stessa avrebbe comportato effetti sul calcolo della pensione se non in relazione a eventuali incrementi nella media delle retribuzioni prese a riferimento. Maggiorazione convenzionale per le pensioni di inabilità: per effetto dell applicazione del sistema pro quota contributivo per tutti i trattamenti pensionistici, le pensioni di inabilità con decorrenza dal 2012 vedranno calcolata la maggiorazione convenzionale secondo le regole del sistema contributivo. Pertanto, ai fini della determinazione della misura della pensione, l anzianità contributiva maturata viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell età pensionabile corrispondente a 60 anni di età sia per gli uomini sia per le donne (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni). Elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011 Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, anche le pensioni liquidate a partire dal 2012, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, verranno determinate secondo il metodo di calcolo misto. Precedentemente, con la legge n. 335/1995, a questi lavoratori era stato garantito il calcolo con il sistema retributivo puro. Vediamo - in estrema sintesi e senza tener conto di alcune particolari specificità - come si calcola la pensione sia dei lavoratori dipendenti (settore privato e comparto pubblico) sia dei lavoratori autonomi. Quota A: settimane di contribuzione maturate fino al 31.12.1992 moltiplicate per l aliquota di rendimento prevista dalla legge. Per i lavoratori dipendenti del settore privato la base di calcolo è la retribuzione media rivalutata degli ultimi 5 anni; per i pubblici dipendenti iscritti all ex INPDAP la retribuzione spettante 9

Le nuove pensioni Premessa alla cessazione dal servizio espressa su base annua per l aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992 al netto delle voci accessorie (per gli statali alcune voci devono essere maggiorate del 18%): in caso di pensione differita tale importo deve essere debitamente attualizzato alla decorrenza della pensione; per i lavoratori autonomi come base di calcolo si prende a riferimento la retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni. Quota B: settimane di contribuzione maturate dal 1.1.1993 al 31.12.2011 moltiplicate per aliquota di rendimento prevista dalla legge. Per i lavoratori dipendenti a qualunque forma previdenziale siano iscritti la base di calcolo è la retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni (per i lavoratori autonomi è la retribuzione media rivalutata degli ultimi 15 anni). Quota C: montante contributivo rivalutato maturato dal 1.1.2012 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro moltiplicato per il coefficiente legato all età (per tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del settore pubblico, che per i lavoratori autonomi). Ai fini del calcolo occorre: individuare la retribuzione dei lavoratori dipendenti; calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per i lavoratori autonomi); determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall Istat; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella che segue: Adeguamento coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo ed estensione fino al 70 anno di età Decorrenza pensione tra il 1/1/2010 e il 31/12/ 2012 Età Coefficiente 57 4,419% 58 4,538% 59 4,664% 60 4,798% 61 4,940% 62 5,093% 63 5,257% 64 5,432% 65 anni ed altre 5,620% 10

Le nuove pensioni Premessa Decorrenza pensione dal 2013 Età Coefficiente Valori mensili 57 4,304% 0,00933 58 4,416% 0,00991 59 4,535% 0,0105 60 4,661% 0,01125 61 4,796% 0,012 62 4,940% 0,01283 63 5,094% 0,01375 64 5,259% 0,01466 65 5,435% 0,01575 66 5,624% 0,01683 67 5,826% 0,01833 68 6,046% 0,01975 69 6,283% 0,0215 70 6,541% Riflessi del superamento della massima anzianità contributiva sui Militari/ Forze di Polizia /C.N.V.F. Fermo restando che il comma 18 della legge n. 214/2011 ha previsto un regolamento da emanarsi entro il 30.6.2012 (ad oggi non ancora pubblicato), teso all adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico nei confronti dei soggetti che accedono a pensione con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, l introduzione del nuovo sistema pro quota contributivo viene a determinare effetti immediati anche per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) le Forze di polizia a ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVF). Per questo personale, la conseguenza dell applicazione del calcolo contributivo dal 2012 determina la mancata possibilità di accedere al pensionamento con 53 anni di età e la massima anzianità contributiva (come previsto dall art. 6, c. 2 del D.lgs. n. 165/1997), salva l ipotesi in cui al 31.12.2011 l aliquota massima dell 80% sia stata già raggiunta e il lavoratore compia i 53 anni successivamente. 11

Le nuove pensioni Premessa 1.3 FLESSIBILITÀ Una nuova flessibilità: viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all età di 70 anni. a) Incentivi per effetto dei coefficienti di trasformazione da applicare per il calcolo della pensione fino all età di 70 anni (fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita). b) Per i dipendenti del settore privato: estesa l efficacia dell art. 18 della L. n. 300/70 (norma sui licenziamenti individuali), fino ai 70 anni. Nota Bene: la disposizione di legge contenuta al comma 4, dell art. 24 della legge 214/2011 pone non poche problematiche circa la sua applicazione ai dipendenti pubblici. La norma infatti mantiene fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza in tal senso si è espressa la Funzione pubblica con la circolare n. 2 dell 8 marzo 2012. Con detta circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che l ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es.: lavoratrice iscritta alle casse gestite dall ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia). La circolare ha espressamente confermato, anche dopo l entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l adeguamento alla speranza di vita), ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all accesso al trattamento pensionistico (cd finestra). 12

Le nuove pensioni Premessa 1.4 Incremento dei requisiti a pensione in base all aspettativa di vita Con la legge n. 214/2011 non solo viene confermata ma anche estesa l applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. Secondo quanto disposto dalla precedente normativa, l incremento automatico sulla base della aspettativa di vita rilevata dall Istat, si applicava solo all età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità (somma dell età anagrafica e contributi - c.d. sistema delle quote) e per il diritto alla pensione di vecchiaia sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo. Con la nuova norma viene esteso l ambito di applicazione di tale meccanismo che verrà ad incidere anche sul requisito contributivo per la nuova pensione anticipata. L adeguamento verrà applicato per la prima volta nel 2013 (tre mesi in più su tutti i requisiti), poi ogni tre anni fino al 2019, dopo di che l adeguamento diventerà biennale. Questo adeguamento si applicherà anche ai soggetti c.d. derogati dalle nuove norme sull accesso a pensione che continuano ad applicare i requisiti previsti dalla previgente disciplina (ad esempio, lavoratori in mobilità oppure in prosecuzione volontaria, vedi capitolo successivo). Il 1 adeguamento relativo all incremento della speranza di vita dall 1.1.2013 (legge n. 122/2010) si applica in misura pari a 3 mesi: ai requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia al requisito contributivo per la pensione anticipata Ulteriori incrementi della speranza di vita: adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale: 2 adeguamento: 1 gennaio 2016 : 4 mesi (presunti) 3 adeguamento: 1 gennaio 2019: 4 mesi (presunti) 4 adeguamento e successivi (di 3 mesi anziché di 4 mesi) con cadenza biennale: dal 1 gennaio 2021, dal 1 gennaio 2023, etc Nota Bene: le disposizioni concernenti l adeguamento dei requisiti in ragione dell incremento della speranza di vita accertata dall Istat si applica anche sull età prevista per il diritto all assegno sociale. Pertanto, a partire dal 2013, l età salirà a 65 anni e 3 mesi per poi aumentare ancora, seguendo la stessa cadenza sopra illustrata. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell assegno sociale è incrementato di un anno e quindi solo a partire da tale data vi sarà l equiparazione con l età pensionabile (vedi tabella pagina 22). 13

LA NUOVe PENSIONi dal 2012

Le nuove pensioni LA NUOVe PENSIONi dal 2012 Le nuove disposizioni ridisegnano completamente, a partire dal 1.1.2012, la pensione di anzianità e apportano significative modifiche alla pensione di vecchiaia incidendo in particolare sull innalzamento dell età pensionabile per le donne del settore privato. Si tratta di una vera e propria riscrittura di queste prestazioni che, per coloro che maturano i requisiti dal 2012, sono denominate pensione di vecchiaia e pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità (vedi tabelle allegate). Per la pensione di anzianità sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva che, però, passa - nel 2012 - dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne con l ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione qualora l accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia oltre alle modifiche inerenti l elevazione dell età pensionabile si interviene parificando il requisito minimo di contribuzione pari a 20 anni finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo. 16

Le nuove pensioni LA NUOVe PENSIONi dal 2012 2.1 Abolizione delle finestre Un altra novità prevista dalla manovra Monti è l abolizione delle finestre d accesso alla pensione. Questa misura è stata assunta per compensare, almeno in parte, l innalzamento dei requisiti per il diritto alla pensione introdotto dalla nuova legge di riforma. A partire dal 1 gennaio 2012, (per chi maturerà i requisiti per il diritto alla pensione dall 1/1/2012) non si dovrà più attendere l apertura della finestra mobile dei 12/18 mesi (dipendenti/autonomi) ma la pensione decorrerà dal 1 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro (lavoratori pubblici: primo giorno successivo alla maturazione dei requisiti). Le finestre mobili continueranno, invece, ad applicarsi per coloro che andranno in pensione con la vecchia disciplina: soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 (vedi paragrafo salvaguardati a pagina 45); lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto regime sperimentale donne con il calcolo interamente contributivo (vedi paragrafo derogati a pagina 47); soggetti cosiddetti derogati che continuano ad applicare i requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina se rientranti nel limite massimo numerico sulla base delle risorse finanziarie annualmente stanziate (vedi paragrafo derogati a pagina 47); soggetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (vedi paragrafo attività usuranti a pagina 52); soggetti che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione (vedi paragrafo pensione in totalizzazione a pagina 44). PERSONALE SCUOLA. Disapplicazione delle norme sulle finestre previste per il personale della scuola. Un discorso a parte necessita il personale della scuola in relazione alle proprie specifiche norme in materia di decorrenza della pensione. Per questi lavoratori, che finora non avevano mai applicato le finestre previste per la generalità dei lavoratori, con la legge n. 148 del 2011 di conversione del Dl. n. 138/2011, è stato previsto che a decorrere dal 2012 (diritto a pensione maturato dal 1.1.2012), l accesso alla pensione è fissato al 1 settembre/1 novembre dell anno successivo a quello di maturazione dei requisiti rispettivamente per il personale scuola e AFAM. A seguito dell abolizione delle finestre, dalla medesima data del 1.1.2012, da parte della legge n. 214 (Manovra Monti), tale previsione normativa resta disapplicata e pertanto l accesso al pensionamento del personale del comparto scuola continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all art. 59, comma 9, legge n. 449/1997, con decorrenza 1 settembre/1 novembre dell anno di maturazione dei requisiti e non già dell anno successivo, fatta eccezione per alcune specifiche situazioni (lavoratori in regime sperimentale donne; lavoratori in regime di totalizzazione). 17

Le nuove pensioni LA NUOVe PENSIONi dal 2012 2.2 ARMONIZZAZIONE DEI DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI In un ottica di armonizzazione delle regole previdenziali, viene stabilito che, per i regimi pensionistici e per le gestioni pensionistiche che in generale applicano requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo comunque conto delle obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Si tratta, però, di un capitolo ancora da definire, in quanto la norma ha disposto che con l emanazione di un successivo provvedimento interministeriale (che si sarebbe dovuto emanare entro il 30 giugno 2012 ma ad oggi non ancora pubblicato) i requisiti speciali per l accesso al pensionamento previsti attualmente per questi lavoratori dovranno essere tendenzialmente ricondotti ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori pur prevedendo le necessarie gradualità e le indispensabili eccezioni in ragione delle tipologie di lavoro disciplinate dai diversi regimi e gestioni pensionistiche. Sul finire dell anno 2012, il Consiglio dei Ministri si è pronunciato sullo schema di Regolamento per l armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l INPS, l ex-enpals e l ex-inpdap a norma dell articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Scopo del provvedimento è appunto quello di ricondurre gradualmente i requisiti speciali per l accesso al pensionamento previsti attualmente per questi lavoratori a quelli in vigore per la generalità dei lavoratori, pur tenendo conto delle obiettive peculiarità e delle singole esigenze dei rispettivi settori di attività nonché dei singoli ordinamenti. Nello specifico sono interessati dal provvedimento: Personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico; Iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere Iscritti al soppresso fondo spedizionieri doganali Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi Poligrafici Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto Piloti del pilotaggio marittimo Iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo - Gruppo attori - Gruppo canto Iscritti Fondo sportivi professionisti Il decreto non è stato ancora pubblicato. Al momento possiamo pertanto dire che fino alla emanazione del regolamento di attuazione, tutti coloro che matureranno i requisiti per la pensione secondo le specifiche disposizioni previste se non altrimenti abrogate e sostituite dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Monti continueranno ad applicarsi i requisiti previsti nel 2011. 18

LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA

Le nuove pensioni LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA 3.1 PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI PUò FAR VALERE CONTRIBUTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1996 Per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età - età pensionabile - ed un anzianità contributiva di almeno 20 anni, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro. Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: non vedenti; invalidi in misura non inferiore all 80%. A partire dal 2013, secondo l Inps anche per queste categorie di lavoratori, si applicherebbero gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall Istat. 3.2 LAVORATRICI DIPENDENTI del settore privato Al fine di equiparare nel tempo l età pensionabile tra uomini e donne è previsto che nel 2012 l età pensionabile richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato è pari a 62 anni. L età aumenterà progressivamente ogni 2 anni fino ad arrivare a 66 anni a partire dal 1 gennaio 2018 (vedi tabella pag. 11). Da gennaio 2013 si aggiunge anche l incremento pari a 3 mesi per effetto dell aumento della speranza di vita. Nota Bene: in via eccezionale è previsto che le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, possano andare in pensione a 64 anni (a partire dal 2013, secondo l Inps, si aggiunge a tale requisito anagrafico l adeguamento agli incrementi della speranza di vita). Esempio: Lavoratrice dipendente che a maggio del 2012 compie 60 anni e a tale data è in possesso del requisito minimo di contribuzione di 20 anni. In assenza della norma eccezionale avrebbe raggiunto il requisito a dicembre 2017 (compimento dei 65 anni e 7 mesi e decorrenza pensione 1/1/2018). Con la norma eccezionale potrà accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi con decorrenza 1/1/2017. In merito alle disposizioni di cui al presente punto l Inps, con circolare n. 35 del 2012, ha precisato che le disposizioni eccezionali si applicano alle lavoratrici le cui pensioni sono liquidate a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre 2011 svolgano 20