Formazione, informazione, addestramento. Massimo Cecchini



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Transcript:

La programmazione e la formazione: strumenti essenziali per la salute e la sicurezza sul lavoro Formazione, informazione, addestramento Massimo Cecchini

Definizioni (art. 2 D.Lgs. 81/2008) aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Dalla V.d.R. alla predisposizione dei piani di informazione e formazione Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art. 18 D.Lgs. 81/2008): i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; (art. 28 c. 2 D.Lgs. 81/2008) Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione deve contenere: f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Dalla V.d.R. alla predisposizione dei piani di informazione e formazione Riunione periodica (Art. 35 D.Lgs. 81/2008) 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione R 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Rischio residuo, miglioramento continuo, monitoraggio R 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Informazione, formazione, addestramento R 9 8 7 6 5 Rischio elevato 4 3 2 1 0 Rischio trascurabile (?)

Normativa D.Lgs. 81/2008, artt. 36, 37 Accordo Conf. Stato-Regioni del 21/12/2011 n 221, pubblicato sulla G.U. del 11/01/2012 Accordo Conf. Stato-Regioni del 21/12/2011 n 223 pubblicato sulla G.U. del 11/01/2012 Accordo Conf. Stato-Regioni del 22/02/2012 n 53, pubblicato sulla G.U. del 12/03/2012

Figure da formare ASPP/RSPP Dirigenti, preposti e lavoratori Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Datori di Lavoro che ricoprono l incarico di RSPP Addetti all uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione Addetti alla gestione emergenze e primo soccorso

Informazione ai lavoratori (art. 36) 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all articolo 3, comma 9 (lavoratori a domicilio). 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) 1. Il DDL assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. 2. Durata, contenuti minimi e modalità della formazione definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I (definita mediante l Accordo di cui al comma 2). 4. La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Classificazione delle aziende ai fini della formazione Le aziende sono divise in 3 classi, secondo la classificazione ATECO (Rif.: visura camerale): BASSO RISCHIO Commercio ingrosso e dettaglio, Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.), Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni ricreative, culturali, sportive, Servizi domestici, Organizzazioni territoriali. MEDIO RISCHIO Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione. ALTO RISCHIO Estrazione minerali, Industri estrattive, Costruzioni, Industrie alimentari, Tessili, Abbigliamento, Conciarie, Cuoio, Carta, Editoria, Stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e lavorazione metalli, Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici, Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici, Autoveicoli, Mobili, Smaltimento rifiuti, Raffinerie, Industrie chimiche, Gomma, Plastica, Sanità, Assistenza sociale residenziale.

Aspetti generali della formazione La metodologia di formazione è costituita da un modulo di base e da moduli specifici Esiste un termine perentorio entro il quale completare la formazione dei nuovi assunti: 60 giorni E istituito il credito formativo: possibilità di ritenere validi alcuni corsi effettuati dai lavoratori in esperienze lavorative precedenti E previsto l aggiornamento obbligatorio della formazione: ogni 5 anni E possibile effettuare in alcuni casi la formazione in e- learning (a distanza)

Datori di Lavoro che ricoprono l incarico di RSPP (Art. 34 c. 2 D.Lgs. 81/2008) Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 n 223 (G.U. 11/01/2012) Basso rischio: minimo 16 ore + aggiornamento quinquennale di 6 ore Medio rischio: minimo 32 ore + aggiornamento quinquennale di 10 ore Alto rischio: minimo 48 ore + aggiornamento quinquennale di 14 ore Coloro che svolgono il ruolo di RSPP in quanto in possesso di attestato di formazione, o perché già Responsabili dal 1996, dovranno effettuare l aggiornamento entro 24 mesi dalla pubblicazione (11 gennaio 2014).

Aggiornamento Datori di Lavoro che ricoprono l incarico di RSPP Accordo Stato Regioni 21/12/2011 n 223 (G.U. 11/01/2012) Allegato A punto 7 Aggiornamento l aggiornamento ha durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio: Basso rischio: 6 ore Medio rischio: 10 ore Alto rischio: 14 ore L obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell arco temporale di riferimento. Per gli esonerati dalla frequenza dei corsi completi, il primo termine dell aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (dall 11 gennaio 2014) e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetti i medesimi contenuti previsti per la formazione del Datore di lavoro indicati al punto 5 dell accordo.

Aggiornamento Datori di Lavoro che ricoprono l incarico di RSPP Accordo Stato Regioni 21/12/2011 n 223 (G.U. 11/01/2012) (punto 5.) MODULO 1. NORMATIVO giuridico il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema di qualificazione delle imprese. MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della documentazione tecnico amministrativa; l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze; MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria; MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori l'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Formazione dei lavoratori Accordo Stato Regioni 21/12/2011 n 221 (G.U. 11/01/2012) Le ore minime di formazione per ciascuna classe di rischio sono: Basso rischio: formazione generale 4 ore + formazione specifica 4 ore Medio rischio: formazione generale 4 ore + formazione specifica 8 ore Alto rischio: formazione generale 4 ore + formazione specifica 12 ore Il numero di ore e gli argomenti devono essere conformi alla valutazione dei rischi, pertanto il numero di ore di formazione dovrà essere aumentato qualora il Datore di Lavoro ne ravvisi la necessità.

Formazione dei lavoratori CREDITI FORMATIVI Qualora un lavoratore inizi un rapporto di lavoro con un Azienda è considerata valida la formazione generale svolta in Azienda precedente (qualunque sia il settore ATECO). La formazione specifica è ritenuta valida se svolta in Azienda precedente che opera nello stesso settore ATECO. AGGIORNAMENTO E previsto un aggiornamento ogni 5 anni, di almeno 6 ore. TEMPISTICHE MINIME PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE La formazione deve avvenire contestualmente all assunzione e, comunque, non oltre 60 gg. FORMAZIONE PREGRESSA La formazione pregressa, conclusa prima dell Accordo, è ritenuta valida purché sia stata regolarmente svolta secondo programmi conformi alla Legge. Per i lavoratori che non hanno ancora completato la formazione è previsto un termine massimo di 12 mesi per il completamento (purché il programma di formazione sia stato approvato prima dell Accordo).

Formazione dei preposti Accordo Stato Regioni 21/12/2011 n 221 (G.U. 11/01/2012) I preposti (capi reparto, capi squadra, capi cantiere, ecc.) devono essere sottoposti alla seguente formazione: Basso rischio: formazione generale 4 ore + formazione specifica 4 ore + formazione speciale 8 ore Medio rischio: formazione generale 4 ore + formazione specifica 8 ore + formazione speciale 8 ore Alto rischio: formazione generale 4 ore + formazione specifica 12 ore + formazione speciale 8 ore

Formazione dei preposti CREDITI FORMATIVI Qualora un preposto inizi un rapporto di lavoro con un Azienda è considerata valida la formazione generale e speciale svolta in Azienda precedente (qualunque sia il settore delle due Aziende). La formazione specifica è ritenuta valida se svolta in Azienda precedente che opera nello stesso settore. AGGIORNAMENTO E previsto un aggiornamento ogni 5 anni, di almeno 6 ore. TEMPISTICHE MINIME PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE La formazione deve avvenire contestualmente all assunzione e, comunque, non oltre 60 gg. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Solo in fase di prima applicazione sono previsti 12 mesi per completare la formazione dei preposti secondo l Accordo (purché il programma di formazione sia stato approvato prima dell Accordo) ovvero 18 mesi per i preposti già assunti che non hanno ancora ricevuto alcuna formazione. Per i preposti neo assunti dopo l accordo valgono i 60 gg.

Formazione dei dirigenti I dirigenti devono essere sottoposti alla seguente formazione: PER QUALUNQUE AZIENDA: formazione 16 ore

Formazione dei dirigenti CREDITI FORMATIVI Qualora un dirigente inizi un rapporto di lavoro con un Azienda è considerata valida la formazione svolta in Azienda precedente AGGIORNAMENTO E previsto un aggiornamento ogni 5 anni, di almeno 6 ore. TEMPISTICHE MINIME PER EFFETTUARE LA FORMAZIONE La formazione deve avvenire contestualmente all assunzione e, comunque, non oltre 60 gg. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Solo in fase di prima applicazione sono previsti 12 mesi per completare la formazione dei dirigenti secondo l Accordo (purché il programma di formazione sia stato approvato prima dell Accordo) ovvero 18 mesi per i dirigenti già assunti che non hanno ancora ricevuto alcuna formazione. Per i dirigenti neo assunti dopo l accordo valgono i 60 gg.

Semplificazioni nel settore agricolo Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 Sono emanate, ai sensi dell art.3, comma 13 del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal medesimo decreto, da applicare in relazione alla specificità dell attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Formazione per l uso di macchine speciali Articolo 21 D.Lgs. 81/2008 - Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività

Formazione per l uso di macchine speciali TITOLO III DEL D.Lgs. 81/2008 CAPO III UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - Art. 69 Definizioni - Art. 70 Requisiti di sicurezza - Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro - Art. 72 Obblighi dei noleggiatori - Art. 73 Formazione, informazione e addestramento

Fonte: Repubblica 2012

Formazione per l uso di macchine speciali Accordo Stato Regioni 22/2/2012 n 53 (G.U. 12/03/2012)

Attrezzature di lavoro soggette a specifica abilitazione

Formazione per l uso di macchine speciali Accordo Stato Regioni 22/2/2012 n 53 (G.U. 12/03/2012)

Formazione per l uso di macchine speciali Aggiornamento

Deve essere documentata Esperienza pregressa

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CIRCOLARE MINISTERIALE n. 12/2013 CIRCOLARE MINISTERIALE n. 21/2013

Formazione per l uso di macchine speciali

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