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COMUNE DI OSIMO Provincia di Ancona DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Settore Ufficio Tecnico Servizio Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE-ATTO AUTORIZZATIVO Il presente Regolamento CEM si applica a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Osimo. Chiunque intende installare o modificare impianti di radiodiffusione ed impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Osimo, ad eccezione dei ponti radio di cui all'art.10 e degli impianti provvisori di telefonia mobile di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dovrà presentare apposita richiesta di concessione al Comune. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4 dell'art.2 della L.R. 25/2001. ARTICOLO 2 LIMITI SANITARI I limiti di esposizione sono quelli prescritti dall art.3 comma 1 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse. ARTICOLO 3 MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITA' Fermi restando i limiti di cui all art. 2 del presente Regolamento, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all' art. 1 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. A titolo di misura di cautela, per la protezione degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, viene fissato il valore di attenzione per il campo elettrico di 6 V/m di cui all art. 3 comma2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 All aperto nelle aree intensamente frequentate, dove per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, viene fissato, come obiettivo di qualità, il valore di campo elettrico di 6 V/m di cui all art. 4 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 08/07/2003. ARTICOLO 4 LOCALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI CEM Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli impianti per telefonia mobile situati in una zona diversa da quelle previste all art.15 del presente Regolamento dovranno essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. Al fine della delocalizzazione il Comune può indire apposita Conferenza alla quale partecipano l ASUR, l'arpam, i Gestori di Telefonia mobile, le associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della L. del 07.08.90 n 241.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli impianti di Radiodiffusione situati in una zona diversa da quelle previste nel primo comma dovranno essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. Al fine della delocalizzazione il Comune può indire apposita Conferenza alla quale partecipano la REGIONE MARCHE, l'asur, l'arpam, i Rappresentanti delle concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti sul territorio Comunale e i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 9 della L. del 07.08.90 n 241. 3-a) I nuovi impianti e gli esistenti, la cui localizzazione su immobili rientra nella fattispecie di cui al comma 1 dell art.12 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42, ove per i detti immobili non sia ancora intervenuta la verifica prevista dal comma 2 del citato art.12 del D.Lgs. 42/2004, non provvedono alla delocalizzazione qualora ottenute tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi di legge. 3-b)Ove detti impianti, a seguito dell avvenuta verifica di cui al comma precedente, dovessero ricadere negli immobili riconosciuti, dai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali, d interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, entro un anno da detto formale riconoscimento, dovranno essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. ARTICOLO 5 DISTANZE E LIMITI DI INTENSITA' DI CAMPO Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall' art 4, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato rispetti i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente, come indicato nell'art.2 del presente Regolamento, e dovrà dimostrare all'interno degli elaborati previsti per il rilascio della concessione, così come previsto all'art. 1 del presente Regolamento, il perseguimento delle misure di cautela e dell obiettivo di qualità fissati nell'art. 3 del presente Regolamento. ARTICOLO 6 CONTROLLI La verifica del rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità, previsti dalle normative vigenti per l'attivazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti, nonché per tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, verrà effettuata con supporto tecnico dell'arpam o anche su richiesta dell'arpam medesima. Inoltre ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli impianti e della verifica del funzionamento degli stessi nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna, verrà utilizzato il personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'arpam il quale potrà richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari, per l'espletamento delle proprie funzioni. I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il Programma annuale contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente alla data di attivazione degli impianti, al Comune e all'arpam avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.

I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'arpam. Il Comune, su richiesta, mette a disposizione tali dati a tutti i cittadini interessati. Gli impianti, ad eccezione dei ponti radio, devono essere provvisti di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 o in assenza di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati. ARTICOLO 7 CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI Il Comune istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti tra 100 KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l'arpam così come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n 25 del 13.12.2001. A tal fine i gestori degli impianti di cui al precedente art. 1, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare la documentazione così come previsto dall'art. 12 e dall'art.14 della Legge Regionale n 25 del 13.12.2001. ARTICOLO 8 IMPIANTI ESISTENTI-RISANAMENTO Il Comune entro 30 gg dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente art. 7 secondo comma, trasmette copia della stessa all'arpam ai fini dell'ottenimento del parere di competenza. Il Comune comunica il parere espresso dall'arpam ai gestori degli impianti di radiodiffusione e telefonia mobile. Sulla base dei pareri espressi dall'arpam nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di cautela previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Le modalità e i tempi di esecuzioni delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l'arpam. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che dovranno essere attuate entro 60 gg da predetta comunicazione. ARTICOLO 9 DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI La richiesta di concessione, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, da presentare con le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale di cui all art. 2, lett.q dovrà contenere le seguenti indicazioni e allegati (in quattro copie) così suddivisi: 1) elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione edilizia per Emittenti radiofoniche e televisive

a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni; b) ubicazione dell'impianto con specificate le coordinate geografiche del punto d'installazione e l'altezza rispetto al suolo dei punti di emissione delle sorgenti; c) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici, almeno in scala 1:100; d) planimetria in scala 1:2000 con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, indicazione di tutti gli edifici e relativa prevalente destinazione d'uso situati in un raggio di 300 m dal punto previsto per l'installazione dell'impianto, le relative altezze il numero di piani fuori terra, l'indicazione del Nord geografico; e) tipo, modello, dimensioni, e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche: 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e su quello verticale; 2) direzione di massima irradiazione in gradi nord; 3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; 4) guadagno dell'antenna; 5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; 6) polarizzazione; 7) frequenza; 8) potenza massima immessa in antenna; 9) potenza massima erogata dai trasmettitori; f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente e la dimostrazione che nel raggio di 300 ml. nei luoghi adibiti a permanenze superiori a 4 ore non siano superati i limiti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003; 2) elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione edilizia per Stazioni radio base per telefonia mobile. a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni; b) ubicazione dell'impianto con specificate le coordinate geografiche del punto d'installazione e l'altezza rispetto al suolo dei punti di emissione delle sorgenti; c) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici, almeno in scala 1:100; d) planimetria in scala 1:2000 con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, indicazione di tutti gli edifici e relativa prevalente destinazione d'uso situati in un raggio di 100 m dal punto previsto per l'installazione dell'impianto, le relative altezze il numero di piani fuori terra, l'indicazione del Nord geografico; e) tipo, modello, dimensioni, e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche: 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e su quello verticale; 2) direzione di massima irradiazione in gradi nord; 3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; 4) guadagno dell'antenna; 5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; 6) polarizzazione; 7) banda di frequenza utilizzata; 8) potenza massima immessa in antenna per singolo canale radio o portante e numero massimo di canali o portanti previsto per singola cella;

f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente e la dimostrazione che nel raggio di 100 m nei luoghi adibiti a permanenze superiori a 4 ore non siano superati i limiti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato: 1) al parere favorevole dell'arpam e della ASUR; 2) al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica; 3) al parere favorevole della commissione edilizia integrata CEI; Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo. ARTICOLO 10 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO I Titolari di impianti fissi di telecomunicazioni, quali Ponti radio sono tenuti a presentare apposita istanza di autorizzazione e/o concessione edilizia per quanto riguarda il supporto; mentre sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuta installazione degli impianti medesimi al Comune e all'arpam: a) ubicazione dell'impianto; b) tipo, modello, dimensioni, e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche: 1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e su quello verticale 2) direzione di massima irradiazione in gradi nord 3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione 4) guadagno dell'antenna 5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna 6) polarizzazione 7) frequenza utilizzata 8) potenza massima immessa in antenna ARTICOLO 11 IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE Dell'installazione degli impianti provvisori di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione, che non può essere comunque superiore a tre mesi. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'arpam e dell'asur. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione. ARTICOLO 12 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO Per ciascun impianto concesso il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio, la comunicazione è inviata all'arpam e al Comune che ha rilasciato la concessione, per le verifiche di competenza.

ARTICOLO 13 ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia. ARTICOLO 14 SANZIONI Salvo che il fatto costituisca reato, per quanto riguarda l'assenza o la difformità dall'atto autorizzativo si applica quale sanzione amministrativa quanto stabilito dall'art.17 comma 1 della L.R. n 25/2001. L'inosservanza delle disposizioni previste di cui all'art. 13 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da 1032,92 a 15493,71. La mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 10 nonché la mancata presentazione della comunicazione di cui all'art.12 e la mancata comunicazione di cui all'art. 11 e la mancata comunicazione di cui all'art.7 comma 2 del presente Regolamento comporta una sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque superi i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui agli artt. nn 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della L. 36/2001. In caso di mancato risanamento dell'impianto di cui all'art.8 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.2 comma 2 della L. n 66/2001. In caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 6 commi 2 e successivi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516,46 ad 5164,57 Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 comma 7 L. 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento della misura ridotta, di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applica la L.R. n 33/1998. ART. 15 LOCALIZZAZIONE DELLE SORGENTI C.E.M. E PONTI RADIO Le presenti disposizioni si applicano a tutti i tipi di sorgenti dei Campi Elettro Magnetici di cui al comma1 art. 2 della L.R. n 25 del 13.11.2001 e precisamente a tutti gli impianti operanti

nell intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato, i ponti radio e gli impianti provvisori. Rimangono esclusi dalla presente norma gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4 dell art. 2 della LR 25/2001. 1. Per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, è vietata l installazione: a) sugli edifici destinati ad abitazione, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all esercizio degli impianti stessi; b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi; c) - nelle aree sottoposte a vincolo di tutela o classificate come siti di interesse paesaggistico ambientale, artistico, storico, architettonico, monumentale e archeologico dal P.R.G. Comunale; d) - nelle Zone Territoriali Omogenee di P.R.G. di tipo A Zone Storiche; e) - nelle Zone territoriali omogenee di P.R.G. di tipo F : - Zto F1) attrezzature dell istruzione superiore, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, zone verdi, giardini, boschi e parchi di interesse urbano e territoriale, attrezzature civiche, impianti sportivi, protezione civile e stanzialità temporanee, attrezzature per la sosta ed attrezzature cimiteriali ; - Zto F2 parcheggi di quartiere, attrezzature per l istruzione inferiore, attrezzature per il verde e per lo sport ; 2. Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile e i ponti radio, è vietata l installazione: a) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi; b) sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137 o individuati come edifici di pregio storico e architettonico; c) - nelle Zone territoriali omogenee di P.R.G. di tipo F : - Zto F1) attrezzature dell istruzione superiore, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, zone verdi, giardini, boschi e parchi di interesse urbano e territoriale, attrezzature civiche, impianti sportivi ; - Zto F2 parcheggi di quartiere, attrezzature per l istruzione inferiore, attrezzature per il verde e per lo sport ; 3 Per tutti gli impianti di cui ai commi precedenti, compresi i ponti radio, è comunque vietata, limitatamente alle Zto di tipo A e alle Zto di tipo B, l installazione a terra in tutti i casi. 4. Gli impianti di radiodiffusione, nelle zone ove ne è consentita l installazione a terra, non possono comunque essere collocati a distanza inferiore a 100 ml. dagli edifici esistenti, mentre per gli impianti di telefonia mobile e ponti radio di cui è prevista l installazione a terra o su copertura, è fissata una distanza minima di 50 ml. dagli edifici di altezza superiore.

5. In osservanza delle precedenti disposizioni, la localizzazione è comunque vietata nelle seguenti fasce di rispetto: ambito minimo di 100 ml., per impianti di radiodiffusione, telefonia mobile e ponti radio, da edifici e immobili vincolati ai sensi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137 o individuati come edifici di pregio storico e architettonico; ambito minimo di 100 ml, per gli impianti di radiodiffusione, da tutte le aree ricomprese nelle Zone territoriali omogenee di P.R.G. di tipo A e B, e dalle Zone territoriali omogenee di P.R.G. di tipo F, di cui al comma 1 lett.e); ambito minimo di 100 ml. per impianti di telefonia mobile e ponti radio installati a terra, da tutte le aree ricomprese nelle Zone territoriali omogenee di P.R.G. di tipo F, di cui al comma 2 lett.c); ambito minimo di 50 ml. per gli impianti di telefonia mobile e ponti radio installati su edifici, da tutte le aree ricomprese nelle Zone territoriali omogenee di P.R.G. di tipo F, di cui al comma 2 lett. c); Per ogni altra disposizione non compresa nel presente articolo si fa riferimento alla succitata L. R. n 25 del 13.11.2001, nonché alla legge quadro 36/2001, al D.P.C.M. 8 luglio 2003, al REC e ad altri regolamenti, Comunali e non, specifici in materia. ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione approvazione dello stesso.

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO ZONE DIVIETI FASCE DI RISPETTO MINIME A ed immobili di pregio storico architettonico vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42. - 50 ml. da edifici di di altezza superiore - 100 ml. da edifici vincolati B 50 ml. da edifici di di altezza superiore C - D - E / 50 ml. da edifici di di altezza superiore F1 - F2-100 ml. dalla Z.t.o. per impianti installati a terra - 50 ml. dalla Z.t.o. per impianti installati su edifici Zone di interesse paesaggistico - ambientale, storico architettonico, monumentale ed archeologico Installazione non compatibile con la specifica normativa di Zona 50 ml. da edifici di di altezza superiore Immobili ed edifici di pregio storico architettonico vincolati ai sensi D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 100 ml. da edifici e immobili vincolati

IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE ZONE DIVIETI FASCE DI RISPETTO MINIME A 100 ml. dalla Z.t.o. B 100 ml. dalla Z.t.o. C - D - E 100 ml. da edifici F1 - F2 100 ml. dalla Z.t.o. Zone di interesse paesaggistico - ambientale, storico architettonico, monumentale ed archeologico 100 ml. dalla Z.t.o. Immobili ed edifici di pregio storico architettonico vincolati ai sensi D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e immobili vincolati 100 ml. da edifici e immobili vincolati