STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI DR. MATTEO DUROLA DR. BRUNO PARI DR.SSA CHIARA MACCHETTO Gentili Clienti Loro sedi Oggetto: istituzione della scheda di trasporto. Premesse, riferimenti normativi e decorrenza Il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, modificando il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto», ha introdotto nello stesso decreto legislativo 286/2005 l'art. 7-bis, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato istituito un documento di «tracciabilità della merce» in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato «scheda di trasporto». Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009, n. 554, dando attuazione alle disposizioni del comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, stabilisce il contenuto della scheda di trasporto e degli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equivalenti. Con l'approvazione del predetto decreto interministeriale, viene perciò resa completamente operativa la disciplina dell'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, le cui disposizioni sono già entrate in vigore dal 19 luglio 2009. Finalità La scheda di trasporto identifica i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e ha lo scopo di garantire la trasparenza dei rapporti fra le parti coinvolte nel contratto di trasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale. Il documento può essere utile a individuare la responsabilità del
conducente, del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci oggetto del trasporto, favorendo le verifiche sull'osservanza delle norme di sicurezza (in particolare per contrastare il trasporto abusivo, la violazione dei limiti di velocità o delle ore di guida, l'errata sistemazione del carico trasportato). Soggetti interessati La scheda va utilizzata solo in presenza di trasporto di merci in conto terzi. Non serve quindi per il trasporto di merci in conto proprio. Va compilata e sottoscritta a cura del committente (o soggetto da esso delegato, diverso dal vettore), prima del trasporto. Il committente è colui che ha ordinato il trasporto: può trattarsi del venditore, dell'acquirente o in casi residuali di altro soggetto. Va conservata a bordo del veicolo a cura del vettore. La norma non prevede copie della scheda, da far conservare al mittente e al destinatario della merce. La scheda di trasporto infatti esaurisce la propria funzione ed utilità nel corso del trasporto stesso. Anche in considerazione delle finalità civilistiche del documento, tuttavia, resta rimessa alla prudenza delle parti la valutazione circa l opportunità di conservare per 10 anni la scheda, ai sensi di quanto previsto dall articolo 2220, del Codice civile. Contenuti del documento L'art. 1. del citato D.M. 554/2009 approva il modello generale della scheda di trasporto, che è riprodotto in calce allo stesso decreto e che viene allegato per ogni utilità anche alla presente circolare. In particolare, il documento deve contenere: a) i dati dell'impresa che rappresenta il vettore del trasporto, in particolare la denominazione dell'impresa di trasporto, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita IVA nonché il relativo numero di iscrizione all'albo degli Autotrasportatori; b) i dati del committente della prestazione di trasporto (denominazione, sede e partita IVA);
c) i dati del soggetto che può essere definito caricatore (denominazione, sede e partita IVA); d) i dati del proprietario della merce 1. Secondo le disposizioni dell'art. 2 del D.M. 554/2009, le generalità di questo soggetto, nonché gli altri dati che lo riguardano, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell'inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto; e) dati relativi alla merce trasportata quali: a. tipologia, cioè di che tipo di merce si tratta avendo cura di specificare, le sue caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc).; b. quantità, se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in kg.; c. luogo di carico e di scarico della merce trasportata. Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni del citato art. 7- bis del D.L.vo 286/2005, il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica, che ne modifichi l'aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello suggerito. 1 Per individuare il passaggio di proprietà è ininfluente la consegna fisica della merce. La proprietà si acquista generalmente con il consenso delle parti legittimamente manifestato (articoli 922 e 1376 del codice civile). E il contratto di compravendita si perfeziona con il realizzarsi dell'accordo delle parti: non è necessario che la cosa venga consegnata all'acquirente o che vi sia il pagamento del prezzo (articolo 1470 del codice civile). La proprietà, quindi, si può trasferire alla consegna della merce al trasportatore (inizio del trasporto), all'arrivo della merce a destinazione o al verificarsi prima, dopo o durante il trasporto di una determinata condizione. Chiarire chi è il proprietario della merce durante il trasporto (cedente o cessionario) consente di risolvere i problemi che riguardano la responsabilità di eventuali danni causati dalla merce in viaggio.
Suggerimenti operativi La scheda di trasporto può essere anche una fotocopia dell originale o una stampa del documento trasmesso al vettore via fax o via posta elettronica. Se durante il trasporto, si verificano fatti che impongono la variazione dei dati contenuti nella scheda, questi devono essere indicati dal vettore o dal conducente tra le «osservazioni varie». La scheda - che non sostituisce gli altri documenti di viaggio, né la documentazione che il conducente deve sempre tenere a bordo durante il servizio (autorizzazioni, contratto di lavoro, eccetera) ma che riassume i dati rilevanti, ai fini dell'attività di controllo amministrativo - può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto di merci su strada, redatto nella forma prevista dall'articolo 6 del Dlgs 286/2005 o da altra documentazione equivalente, purché rispecchi i contenuti del predetto modello allegato al decreto ministeriale. Sotto questo profilo, l'articolo 3 stabilisce che sono equipollenti: la lettera di vettura internazionale prevista dalla Convention des Marchandises par Route (Cmr), in cui già figurano gran parte degli elementi indicati nella scheda di trasporto (data e luogo di emissione; nome e indirizzo del mittente e nome e del destinatario, natura, peso, quantità e/o numero delle cose da trasportare, indicazione degli eventuali punti obbligatori di transito per le operazioni doganali, istruzioni relative alle spese di trasporto, indicazione e classificazione di eventuali merci pericolose, dati di immatricolazione del veicolo); i documenti doganali; i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 504/1995; il documento di trasporto di cui al Dpr 472/1996; ogni altro documento che deve accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale.
Fatte salve ulteriori valutazioni da riferire al singolo caso, si ritiene che la prassi amministrativa più efficiente consista nell emettere una scheda di trasporto distinta dal(l eventuale) Ddt, che, pertanto, continuerebbe ad essere emesso con le abituali modalità e caratteristiche. Sanzioni Il regime sanzionatorio introdotto dall'articolo 7-bis del Dlgs 214/2008 prevede in capo a chi non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, una sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro. Inoltre, l'autotrasportatore che viaggia sprovvisto della scheda di trasporto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 40 a 120 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo, che sarà restituito soltanto dopo l'esibizione della scheda o di altra documentazione sostitutiva o equipollente. L'interessato ha l'obbligo di provvedere entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, pena l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa. Le stesse sanzioni si applicano ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano (o non compilano correttamente) la scheda di trasporto o che non sono muniti di documenti equipollenti. Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 4 settembre 2009 STUDIO DPM