Attività giochi leciti



Похожие документы
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di CASERTA

Il/La sottoscritto nato/a a il e residente a in via n. codice fiscale

Al Sindaco del Comune di

AL COMUNE DI PIANORO. Esercente l'attività di:

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

Il/La sottoscritto/a.. nato/a a... prov... il Codice Fiscale residente a. via/piazza.. n... cap. tel.

COMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI

SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO

QUESTURA DI PADOVA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Il/La sottoscritto/a.. nato/a a... prov... il Codice Fiscale residente a. via/piazza.. n... cap. tel.

Il sottoscritto. nato a il nazionalità. Cod.Fisc. residente in. Via n. C.A.P. Tel. Cell. Codice fiscale/partita IVA. Con sede nel Comune di Provincia

C O M U N E D I B R U I N O

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza )

Denuncia inizio attività per: Apertura nuova Attività

R.D. 773 del 18/06/ Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO

Licenza per l esercizio di: SALA PUBBLICA DA GIOCO

AUTORIZZAZIONE PER APERTURA/MODIFICA DI STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI TIPO: CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA (L.R. 34/88)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art L. 122/ articoli e 110 del T.U.L.P.S.

Segnalazione di: inizio attività trasferimento sede cessazione attività Presentata da: produttore importatore distributore/gestore ii

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4) (5).

Licenza per l esercizio di: SALA PUBBLICA DA GIOCO

SCIA per apparecchi e congegni per il gioco lecito -

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO

AL SUAP Comune di Vibo Valentia

BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE E L EDILIZIA

Il sottoscritto (Cognome e nome): Luogo e data di nascita / / Residente in alla Via n Codice Fiscale TEL

QUADRO 1 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA. Il sottoscritto segnala

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

APERTURA DI LOCALI PER L ESERCIZIO DI SALE GIOCHI (art. 86 T.U.L.P.S). NOTA INFORMATIVA PER L UTENTE

All Ufficio Commercio del Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona)

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]

APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO DI CUI AGLI ARTT. 86 E 110, COMMI 6 E/O 7 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R. D. 18.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COSE ANTICHE/USATE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ'

marca da bollo Al Comune di Ufficio Commercio Pubblici Esercizi C H I O G G I A

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

del Comune di DENUNCIA INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

Comune di Villa guardia

DOMANDA PER RILASCIO LICENZA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Artt. 86 e 110 T.U.L.P.S.) CHIEDE

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI PIAZZA LIBER PARADISUS N.10- CAP TORRE A 5 PIANO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE (D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481) Residente/con sede in via/piazza n.

Sezione 1. Titolare dell'omonima impresa individuale Legale rappresentante della Società: (DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE) all insegna dell esercizio

ISTRUZIONI. Denuncia di inizio attività Guida Turistica

La nuova disciplina sui videogiochi - autorizzazioni, vigilanza e sanzioni Michele Pezzulli, Comandante la P.M. di Aversa

Al Comune di SALO Settore Commercio - SUAP SALO BS

in qualità di legale rappresentante:

SOTTOSCRITT. Cognome Nome. Nato a Prov. Stato. Via/Piazza n. Comune CAP Prov. in qualità di: Tipo attività svolta: con sede nel Comune di CAP Prov.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CIRCOLI PRIVATI VARIAZIONI

Estratto dal T.U.LP.S. DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998, n 112

per l esercizio dell attività di 2 nell esercizio ubicato in codesto Comune in Via/piazza n. con insegna

AUTORIZZAZIONE PER APERTURA/MODIFICA DI STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA DI TIPO: CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA

1. La domanda in carta legale deve pervenire all Ufficio Protocollo del Comune di Legnago

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Provincia Barletta Andria - Trani

BAR- RISTORANTI- CIRCOLI- ALBERGHI- AGENZIE DI SCOMMESSE- ESERCIZI DI RACCOLTA SCOMMESSE SALE DA GIOCHI

C.F. con sede in Via n. iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di al n. dal tel. Cell. Fax

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI

(Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Marca da bollo. Responsabile del procedimento Sig.ra Graziella Massignan

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del D.Lgs del 31 marzo 1998, n 112 art. 19 L.

nella sua qualità di titolare dell omonima impresa individuale/legale rappresentante della Società con sede legale in

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCO LECITO IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia)

COMUNE DI VITTUONE (Provincia di Milano) SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE Ufficio Commercio REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI

C H I E D E DICHIARA

AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO ATTIVITA DI: CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA (L.R. Campania nr. 17/2001) Cognome Nome

1. Dati generali dell intervento. 2. Specifiche relative all attività SUAP COMUNE DI CIVITAVECCHIA ALLEGATO B-16 SCIA

DOMANDA PER ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, Provincia di Pistoia - Tel. 0572/ Fax 0572/ REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI.

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Sportello Unico Servizi Produttivi

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

GIOCHI LECITI. Al Signor SINDACO del Comune di C O M O. Segnalazione d'inizio dell'attività (nuova, trasferimento, ampliamento) Io sottoscritta/o

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]

INSTALLAZIONE ED USO DI APPARECCHI DA GIOCO E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

Al Sindaco del Comune di Torre Pellice Ufficio Polizia Amministrativa

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

Comune di Cattolica. SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE Sportello Unico Attività Produttive

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) IL SOTTOSCRITTO:

Транскрипт:

Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una COPIA FOTOSTATICA che timbrata dall ufficio Protocollo o dal Settore Commercio sostituisce l atto autorizzatorio AL COMUNE DI PADOVA Settore Commercio ed Attività Economiche Ufficio Pubblici Esercizi Palazzo Amuleo - Prato della Valle, 98 - PD Attività giochi leciti artt.. 86 e 110 del TULPS n. 773/31, artt. 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione Il/la sottoscritto/a: Cognome Nome Luogo di nascita: Comune Prov. Stato: Data di nascita: Cittadinanza Sesso: M. - F. - Residenza: Via, piazza, ecc. n. Comune Prov. CAP. C.F. Titolare della Ditta individuale; Legale rappresentante della Società: sede legale in C.F. Presidente del Circolo privato sede legale in C.F. D E N U N C I A ai sensi dell'art. 19 legge 07/08/90 n. 241 l inizio dell attività a detenere e far funzionare all interno: Pubblico Esercizio sito in via/p.zza con superficie di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata di mq. Struttura ricettiva Alberghiera con n. camere autorizzate. Circolo privato sito in via/p.zza con superficie di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata di mq. Agenzia di raccolta delle scommesse in via/p.zza con superficie del locale di mq. Esercizio che raccoglie scommesse su incarico di un concessionario di giochi in via/p.zza con superficie del locale di mq. APPARECCHI E/O CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO PER GIOCO LECITO: ai sensi dell art. 110 del TULPS n. 773/31 N. apparecchi di cui al comma 6, dell art. 110 del TULPS n. 773/31 (quelli attivabili solo con monete metalliche il cui costo della partita non supera 50 centesimi di, la durata della quale è compresa tra sette e tredici secondi, che distribuiscono vincite in moneta metalliche di valore non superiore a 50 erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione) 1/7

N. apparecchi di cui al comma 7, lettera a), dell art. 110 del TULPS n. 773/31 (quelli elettromeccanici privi di monitor attivabili solo con monete metalliche il cui costo della partita non supera 1, che consentono la distribuzione, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, di premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo ciascuno non superiore a venti volte il costo della partita) N. apparecchi di cui al comma 7, lettera c), dell art. 110 del TULPS n. 773/31 (quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50centesimi di ) N. apparecchi meccanici (biliardi, biliardino, freccette, calcetto, calcio balilla, flipper, gioco al gettone azionato da ruspe e attrazioni per bambini) descrizione del tipo n. descrizione del tipo n. descrizione del tipo n. descrizione del tipo n. Altri giochi leciti: CARTE - BOCCE - GIOCHI DA TAVOLO (dama, scacchi, ecc) Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; D I C H I A R A che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere l'autorizzazione al commercio previste dalla vigente normativa "antimafia" e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di altri soggetti indicati all'art. 5 del D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490; di essere in possesso, dei requisiti soggettivi così come previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.UL.P.S. n. 773/31; che i giochi sopra elencati rispondono ai criteri dell art. 110 del T.U.L.P.S. e sono tutti dotati di nulla-osta e delle schede esplicative relative alle caratteristiche dei giochi redatte in lingua italiana; di essere in possesso della RELAZIONE DI UN TECNICO ISCRITTO ALL ALBO PROFESSIONALE attestante l idoneità del locale nel quale viene installato il BILIARDO per sovraccarico in data ; che l attività prevalente è la tipologia Bar, Caffè, esercizi similari; Ristoranti ed esercizi similari; DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: negli esercizi di Bar, Caffè, Ristoranti, Albergo, Esercizio che raccoglie scommesse e Circoli privati dove sono installati apparecchi del comma 6 è obbligatoria la presenza di almeno un apparecchio da gioco del comma 7 lett. a) o c) oppure meccanico o elettromeccanico; negli esercizi di Bar, Caffè, Ristoranti, Esercizio che raccoglie scommesse e Circoli privati gli apparecchi di cui al comma 6 non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie; negli alberghi e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi di cui al comma 6 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate; ai minori degli anni 18 (diciotto) è vietato l utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S. è vietato qualsiasi gioco d azzardo; sono vietate le scommesse e la partecipazione ai giochi (carte, bigliardi) ai minori di anni 18; è fatto divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi del pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco; qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella presente denuncia dovrà essere preventivamente denunciata; il volume sonoro degli apparecchi deve sempre essere contenuto in modo tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e privata, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme; sull apparecchio da gioco deve essere apposto il nulla-osta di distribuzione, il nulla-osta per la messa in esercizio, la scheda esplicativa relativa alla caratteristica del gioco ed il costo della partita ed il marchio C.E.E.; gli apparecchi installati privi di nulla-osta sono sanzionati ai sensi del D.M. del 21/05/2003; all interno dell esercizio autorizzato è fatto obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti allegata alla presente denuncia; 2/7

la presente denuncia è personale e non è previsto il subingresso; la presente denuncia può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per inosservanza delle prescrizioni cui essa è vincolata (artt.9 e 10 del T.U.L.P.S. 773/31); le violazioni saranno sanzionate ai sensi degli art.. 17/bis e 17/ter del T.U.L.P.S. n. 773/31 DATA Firma Identificato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a mezzo: ALLEGA ALLA PRESENTE Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto allo sportello(art. 38 DPR 445/2000); Copia nulla-osta per la messa in esercizio rilasciata dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato relativo agli apparecchi di cui al comma 6 e 7 lett. a) e c) Copia della quietanza di assolvimento dell imposta rilasciata dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Qualora non ancora rilasciata copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia modello F24 dell avvenuto pagamento dell imposta per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici. Copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell art. 88 del TULPS (solo per le Agenzie di raccolta scommesse ed esercizio di raccolta scommesse) NOTA BENE: Il Decreto Ministeriale 27/10/2003 determina il NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati così come di seguito riportato Esercizi Pubblici n giochi da installare superficie n. 1 ogni 15 mq. di sup. di somministrazione n. 2 ulteriori 15 mq. sino a 50 mq. n. 3 ulteriori 50 mq. ulteriori 50 mq 1- Bar, Caffè, esercizi similari e circoli privati 2 - Ristoranti ed esercizi similari e circoli privati n. 1 n. 2 n. 3 3 - Albergo ed esercizi similari n. 1 n. 5 n. 6 (n. massimo consentito) ogni 30 mq. di sup. di somministrazione ulteriori 30 mq. sino a 100 mq. ogni 20 camere fino a 100 camere ulteriori 100 camere ulteriori 100 camere 4 - Sala pubblica da gioco n. 1 ogni 10 mq. di superficie del locale N.B. (il numero degli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 non deve essere superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie) 5 - Agenzia di raccolta delle scommesse n. 1 n. 6 (n. massimo consentito) n. 7 n. 8 (n. massimo consentito) 6 - Esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi n. 1 n. 2 (n. massimo consentito) n. 3 ogni 15 mq. di superficie del locale ulteriori 15 mq. e sino a 100 mq. ogni 15 mq. di superficie del locale ulteriori 15 mq. e sino a 50 mq. ulteriori 50 mq. ulteriori 50 mq. N.B. (il numero degli apparecchi di cui al comma 6 dell art. 110 non deve essere superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie) IN NESSUN CASO E CONSENTITA L INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO ALL ESTERNO DEI LOCALI DEI PUBBLICI ESERCIZI. SI INFORMA, CHE I DATI DI CUI SOPRA SONO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER L ISTRUTTORIA DELLA PRESENTE DENUNCIA (D.LGS 196/2003); 3/7

T.U.L.P.S. N. 773/31: Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Art. 12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati. Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Regolamento di esecuzione: Art. 194 Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non sia stata data espressa autorizzazione. Art. 195 La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell esercizio. In deroga a quanto previsto dal primo comma, della medesima legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d azzardo, stabiliti dal questore e, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell Interno. Nelle sale da biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa. 4/7

Modello attività giochi leciti: Allegato A DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE COMPONENTI LA SOCIETA indicate dall art. 2 DPR 252/98 (amministratori, presidenti, accomandatari, soci snc tutti) Cognome Nome Luogo di nascita: Comune Prov. Stato: Data di nascita: Cittadinanza Sesso: M. - F. - C.F. Residenza: Comune Prov. Via, piazza, ecc. n. CAP. DICHIARA 1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS n. 773/31; 2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, a falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455. Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455) Data Firma Cognome Nome Luogo di nascita: Comune Prov. Stato: Data di nascita: Cittadinanza Sesso: M. - F. - C.F. Residenza: Comune Prov. Via, piazza, ecc. n. CAP. DICHIARA 3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS n. 773/31; 4. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, a falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455. Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455) Data Firma Cognome Nome Luogo di nascita: Comune Prov. Stato: Data di nascita: Cittadinanza Sesso: M. - F. - C.F. Residenza: Comune Prov. Via, piazza, ecc. n. CAP. DICHIARA 5. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS n. 773/31; 6. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, a falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455. Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455) Data Firma 5/7

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI Visto l elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d azzardo, stabiliti dal Questore di Padova; Visti gli artt. 110 del T.U.L.P.S. e 195 del relativo regolamento di esecuzione negli esercizi pubblici della città di Padova a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi: GIOCHI ALLE CARTE Baccarat Barriera Bassetta o Faraone Bazzica Berlino Bestia o Biribisso Birilissi Burro Chemin de fer Camuffo Capra Cassetta Cocco Conchen Cucù Domino con le carte Ecartè (briscola francese) Epatant Faraone Flussata Gaffo Gaffetto Lanzichenetto Lausquenet Mans Mazzetti Mercante Naso Nave ossia macao Passa o manca dieci Passatella Pitochetto Poker Ponsette Primiera Quindici Ramino Sette e Mezzo Tagliare Tre carte Trenta Trenta e quaranta Trentuno Trentacinque Undici e mezzo Ventuno Zecchinetta GIOCHI AL BILIARDO E BILIARDINO Battifondo Baccarat con Birilli Biliardino Inglese Biliardino detto Tic Tac Birilli a cantone Campanello Carrettella Giardinetto Nave o Macao Pulla Rossa Bianca Rossa Nera Trottola Trucco Inglese ALTRI GIOCHI Bianca o Bella Bianca Bianca o Bella Birinca Bersaglio Mobile o Tiro Mobile Buchette Calleville Balle Carosello Carrà (con due monete) Cavallino Cycle Ball Dadi Detroit Dirigibile Eglipse Fiera Foot Ball Star o Tempo Gibellino Lotteria o Tombola Mercantile Morra Piccolo corridore Rockei Ball Roulette Sfera Gigante Tennis Ball Testa o Croce Tocco Torpello Treno lampo Virotto SONO VIETATI TUTTI I GIOCHI DI QUALSIASI SPECIE, ANCHE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA, CON POSTE IN DENARO O ALTRA UTILITA ECONOMICAMENTE VALUTABILE. APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DA TRATTENIENTO E DA GIOCO 1. L installazione, la gestione e l utilizzo di tali apparecchi è regolata dall art. 110 R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.), così come sostituito dall art. 22 c.3 L. 289/2002, il cui testo, che si allega, è parte integrante della seguente tabella; 2. Sono vietati gli apparecchi per il gioco d azzardo, anche non compresi nella presente tabella (art. 721 C.P.); 3. Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificare o alternare a qualsiasi titolo il funzionamento; 4. Sono vietati tutti gli apparecchi che, durante lo svolgimento della partita, consentano l introduzione di una ulteriore moneta; 5. Sono altresì vietati l installazione, il collegamento e l uso di congegni che prevedano l accumulo di premi; 6. Tutti gli apparecchi devono consentire l immediata verifica da parte delle Forze dell Ordine. E VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. La presente tabella, ai sensi dell art. 195 Reg. R.D. 635/40, deve essere esposta in luogo visibile nell esercizio autorizzato a praticare il gioco. Padova, 04/07/2003 IL SINDACO F.to Giustina Mistrello Destro 6/7

Articolo 110 TESTO UNICO - RD 18/06/1931 n.773 - Vigente alla G.U. 26/01/2004 n. 20 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali (1). 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004 (2), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (3); c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (4). 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004 (5). 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. 9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. è inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria (6). 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (7) (1) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 13 dello stesso articolo 39, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003 e il D.Dirett. 4 dicembre 2003. (2) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione. (3) La presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003. (4) Vedi, anche, il d.m. 11 marzo 2003. (5) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350. (6) Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003. (7) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289. 7/7