La nuova Direttiva RAEE II: campo di applicazione



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RECUPERO E RICICLO DEI MODULI FOTOVOLTAICI A FINE VITA: IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ ESTESA DEI PRODUTTORI Fiera Milano 7 maggio 2014 Il D.Lgs 49/2014: analisi del campo di applicazione, esclusioni dallo scopo e moduli fotovoltaici il punto di vista dell industria Filomena D Arcangelo Responsabile Area Ambiente Tecnico Normativa, Federazione ANIE Medesima definizione di AEE della precedente direttiva e della nuova direttiva RoHS 2011/65/UE RoHS II (art. 3.1 a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; Differentemente dalla Direttiva 2011/65/UE RoHS II, nel testo di legge non compare la puntualizzazione del concetto di dipendenza Per quanto sopra, non sono AEE ai fini RAEE: scalda acqua a gas, cucine o forni a gas con luci di controllo o timer elettrici, orsacchiotti/giocattoli a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batteria), veicoli, taglia erba, utensili pneumatici con motori a scoppio.

RAEE DUAL USE All art.3.1 lettera h) della direttiva 2012/19/UE, con la nuova definizione di RAEE DOMESTICI si puntualizza il concetto di RAEE DUAL USE. Medesima definizione ritroviamo nel D.Lgs. 49/14 all art. 4 comma 1 lettera l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utenti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; 3 Nessun cambiamento allo scopo esistente per 6 anni Permangono le attuali 10 categorie, unica eccezione l inclusione da subito dei pannelli fotovoltaici (All. I): 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli strumenti industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici

Permangono le esclusioni già esistenti per i primi 6 anni (Art. 2.3 direttiva; art. 3 comma 1 del decreto n. 49): a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) lampade a incandescenza. Dopo 6 anni dall entrata in vigore tutte le AEE dovranno rientrare nelle seguenti categorie (Allegato III): 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 3. Lampade 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm) Elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

Dopo 6 anni dall entrata in vigore tutte le AEE dovranno rientrare nelle seguenti categorie (Allegato III): 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) Elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) 17. APPARECCHIATURE PER L ILLUMINAZIONE COMPONENTI APPARECCHIATURE PER L ILLUMINAZIONE esclusi campo di applicazione Portalampade Alimentatori per lampade tubolari a fluorescenza e a scarica Unità di alimentazione elettroniche (DRIVER) per moduli LED e per lampade alogene

PRODOTTI FINITI inclusi campo di applicazione Lampade a fluorescenza compatte con alimentatore integrato (CFLi) Lampade Led retrofit Apparecchi di illuminazione Lampade a filamento di tungsteno (incandescenza/alogene) Lampade a fluorescenza lineari e compatte senza alimentatore integrato Alcune apparecchiature che rientreranno a partire dal 2018 possono avere identica funzione seppure con dimensioni estremamente differenti es: UPS (Uninterruptible Power Supply) Nel caso specifico gli UPS potranno rientrare sia nella futura Categoria 4. che nella Categoria 5. dell Allegato III Alcune tipologie di UPS dovrebbero invece essere classificate come installazioni fisse di grandi dimensioni e pertanto da considerarsi esclusi anche dal 2018

esclusioni (Art. 2.4 direttiva; Art 3- comma 2 decreto nazionale) Dopo 6 anni tutte le AEE entreranno nello scopo salvo esplicite esclusioni: a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, [ ] Esclusioni art 4 comma 1 decreto 49/14 b) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni»: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per una applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo; c) «installazioni fisse di grandi dimensioni»: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

esclusioni Secondo l interpretazione dell industria di settore, il termine larga scala : Non è un termine a sè stante ma deve essere inteso nell intero contesto legale della definizione; Non può essere determinato da criteri ex-post (successivi a immissione sul mercato), come ad esempio peso dimensioni e volume dell installazione; Deve essere inteso in termini di complessità e unicità del prodotto nonchè di interdipendenza delle apparecchiature/componenti/macchine in questione 8come nella definizione di utensili industriali di grandi dimensioni). Una comprensione comune di queste esclusioni dovrebbe basarsi sul concetto di complessità espresso con combinazione su larga scala, piuttosto che stabilendo un criterio basato su specifiche dimensioni, pesi o volumi che rischierebbe di essere comunque arbitrario e non in linea con il testo legale. Appare chiaro che l estensione prevista dello scopo passa inevitabilmente da una interpretazione univoca di AEE, «prodotto finito» e componenti! Considerando che la nuova direttiva di fatto non cambia la definizione di AEE, a giudizio dell industria, e in attesa di una revisione del documento FAQ, la AEE è un prodotto finito, ossia una qualsiasi apparecchiatura che ha una funzione diretta, un suo involucro e, dove applicabile, porte e connessioni intese per l utilizzatore finale.

Esclusioni - installazioni fisse di grandi dimensioni Componentistica correlata Esclusioni - installazioni fisse di grandi dimensioni SISTEMI CONTROLLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO Inverter centralizzato impianto fotovoltaico Inverter impianto fotovoltaico Quadro di stringa Sezionatori in corrente continua Scaricatori di sovratensione LST

La nuova Direttiva RAEE II: pannelli fotovoltaici Art 4 definizioni decreto 49/14 Viene introdotta una nuova definizione, non presente nel testo comunitario, che stabilisce che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza inferiore a 10kW sono da considerarsi RAEE Domestici; solo per potenza superiore o uguale a 10kW sono da considerarsi RAEE Professionali. La linea di demarcazione, stabilita nel decreto italiano sulla base della potenza installata, è contestabile nelle sedi opportune, visto che con la nuova definizione di apparecchiature dual use, presente nella direttiva, non è più concepita la possibilità per una AEE di essere sia domestica sia professionale. Inoltre la definizione è in palese contrasto con il più congruo e ragionevole disposto dell art. 2, comma i) del d. lgs. 27/2014, che dà attuazione alla direttiva 2011/65, che esenta dall applicazione della direttiva i pannelli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati.per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali. La nuova Direttiva RAEE II: pannelli fotovoltaici Art 40 comma 3 disposizioni transitorie e finali - decreto 49/14 Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi,.. il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

La nuova Direttiva RAEE II: pannelli fotovoltaici Art 40 comma 3 disposizioni transitorie e finali - decreto 49/14 Premesso che la prescrizione sopra riportata non è, per ovvie ragioni, immediatamente applicabile, considerato l anno di tempo che il GSE ha per definire il metodo di calcolo della quota citata, ANIE chiederà un correttivo al testo del decreto, con l obiettivo di stralciare il testo sopra trascritto dallo stesso, nella convinzione siano diversi gli elementi che minano la legittimità giuridica della prescrizione detta, a partire dalla dubbia rispondenza alla direttiva comunitaria. Una simile prescrizione, adottata esclusivamente ed inspiegabilmente per una sola tipologia di AEE, riteniamo vada al di là della delega al recepimento della direttiva stessa. La nuova Direttiva RAEE II: gli inverter fotovoltaici fotovoltaici Solo a far data dal 15 agosto 2018 è prevista l apertura dello scopo, con il passaggio da 10 a 6 Categorie di AEE, con conseguente estensione del campo di applicazione a tutte le AEE non riconducibili ad una esclusione specifica di cui all art. 2.4 del testo comunitario. Fino alla data in questione nessun cambiamento è apportato alle Categorie esistenti e, pertanto, un apparecchiatura esclusa dalla precedente direttiva e non riconducibile ad alcuna delle 10 categorie del campo di applicazione è da considerarsi esclusa anche dalla Direttiva 2012/19/UE. Ne consegue che apparecchiature come gli inverter fotovoltaici ed eventuali altri componenti dell impianto stesso che non siano classificabili in nessuna delle 10 categorie esistenti sono da considerarsi esclusi.

Grazie per l attenzione