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I.P.S.S.A.R. U. TOGNAZZI Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione 00049 VELLETRI (Roma) PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PROGRAMMAZIONE PROFILO DINAMICO FUNZIONALE VALUTAZIONE E AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA DIAGNOSI FUNZIONALE STRUMENTI FUNZIONALI AL PERCORSO EDUCATIVO E SCOLASTICO DI UN ALUNNO CERTIFICATO L.104/92 -ESAME QUALIFICA -ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE La scuola è una comunità educante per sapere e crescere attraverso interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell istruzione e della socializzazione.

DIAGNOSI FUNZIONALE COSA È "Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap" (DPR 24/2/94). È quindi un documento che delinea le modalità di funzionamento delle abilità del soggetto sottoposto ad esame e che sintetizza queste informazioni all'interno di un "quadro" psicologico-funzionale che consenta di comprendere l'ambito della patologia riscontrata al momento della valutazione. La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare: l'insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla menomazione o indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali; il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti,..); una prospettiva di tipo evolutivo che metta in evidenza le potenzialità di sviluppo per ciascun soggetto previsione estremamente significativa per il successivo intervento educativo. CHI LA REDIGE Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'u.l.s.s. o in regime di convenzione con la medesima. A COSA SERVE La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo. COSA CONTIENE La D.F. è strutturata per AREE, per consentire di rilevare in termini analitici il rapporto tra la minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: -cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; -affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri; -linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi; -sensoriale, esaminato nelle componenti: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all'udito e al tatto; -motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine; -neuro-psicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spaziotemporale; -autonomia personale e sociale. QUANDO FORMULARLA La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata, all'inizio dell'anno scolastico,in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori dell'equipe, genitori dell'alunno in situazione di handicap. (CM 258/83).

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE COSA È Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)"(d.p.r. 24/2/94). Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (DL297/94). Descrive cioè "in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili" (D.P.R. 24/2/94). In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici U.L.S. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico A COSA SERVE Il P.D.F. è utile ai " fini della formulazione di un piano educativo individualizzato- P.E.I. (o personalizzato - P.E.P) perchè consente all'insegnante, evidenziando capacità ed analizzando limiti, di: - dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi; - adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal soggetto; - scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili; - privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività; - programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo. CHI LO REDIGE Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ulss, in collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale." (DPR 24/2/94). L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali. Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni INCONTRI interprofessionali per ogni alunno, durante l'anno scolastico interessato; per consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato almeno 1 incontro interprofessionale; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li presiede direttamente o tramite un proprio delegato. QUANDO FORMULARLO Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore"(l 104/92); (DL297/94). Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'u.l.s.s., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico" ( DL297/94) La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2 elementare, della 4 elementare, della 2 media, del biennio superiore e del 4 anno della scuola superiore).

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) A COSA SERVE COSA È Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (DPR 24/2/94 - art 5). Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I./P.E.P., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I./P.E.P. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (DPR 24/2/94 - art 5). La strutturazione del P.E.I./P.E.P. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola. Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati. QUANDO SI FA Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, - di norma non superiore a due mesi - durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I./P.E.P. con scadenza annuale. Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (DPR 24/2/94 - art 6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza. CHI LO FA Il P.E.I./P.E.P. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (DPR 24/2/94- art 5). E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno. La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche. COSA CONTIENE Il P.E.I./P.E.P., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce integrandoli alla programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle specifiche competenze. Il P.E.I prende in considerazione: -gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni -le attività proposte -i metodi ritenuti più idonei -i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare -i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento -le risorse disponibili, nella scuola e nell extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. -forme ed i modi diverifica e di valutazione del P.E.I./P.E.P

PROGRAMMAZIONE DEFINITA NEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZZATO - se la programmazione seguita è stata curricolare, o per obiettivi minimi, l alunno disabile potrà conseguire un regolare titolo di studio, anche, nel caso, attraverso lo svolgimento di prove d esame equipollenti a quelle ordinarie. Anche in caso di programmazione curriculare va definito un Piano educativo individualizzato (PEI). Nella scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non a tutti il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti: - se la programmazione (e la conseguente valutazione) è differenziata rispetto alla programmazione ordinaria, l'alunno disabile potrà affrontare l Esame di Stato conclusivo sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove, all alunno non verrà rilasciato il diploma, bensì un attestato di credito formativo. La programmazione differenziata va definita nel piano educativo individualizzato (PEI) E possibile passare dalla programmazione differenziata a quella curriculare o per obiettivi minimi? Si, è possibile passare dalla programmazione differenziata a quella curriculare o per obiettivi minimi quando durante il successivo anno, in cui è stata adottata la programmazione differenziata rispetto a quella curriculare, il C.D.C. accerta che i livelli di apprendimento raggiunti, dall alunno certificato L.104/92, corrispondono agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali. In tal caso, il C.D.C. delibera senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 4). Se l alunno passa a programmazione della classe nell ultimo anno di un percorso di studio è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI differenziato (O.M. n. 37 del 19/05/14 art. 17 comma 5). I docenti titolari della classe dell alunno con disabilità sono corresponsabili dell attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo docente di sostegno. Il C.D.C. ha l obbligo di redigere una relazione finale sull alunno con disabilità come previsto dal paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22/09/68 I docenti di sostegno, a norma dell art. 315, comma 5, del D.Lvo n 297/1994, fanno parte del C.D.C. e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L. 104/92 (ai sensi dell O.M. n. 90 del 21/05/2001 art. 15) Con PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE O PER OBIETTVI MINIMI La VALUTAZIONE DEL C.D.C. sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione curriculare o per obiettivi minimi è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento. Occorre in particolare definire bene il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.esempi di applicazione del concetto di equipollenza: Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc. Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc. Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione. Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative. Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi Con PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTCI NON RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI MINISTERIALI La VALUTAZIONE DEL C.D.C. sarà effettuata in base ai risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e differenziato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono essere AMMESSI alla frequenza dell'anno successivo. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al piano educativo individualizzato (PEI) e non ai programmi ministeriali. Qualora un C.D.C. intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno dovrà essere valutato in base ai criteri fissati per tutta la classe.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ( ai sensi dell O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 4) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE O PER OBIETTVI MINIMI Il C.D.C. può non ammetere alla classe successiva, l'alunno certificato L.104/92, quando riscontra che lo stesso non ha raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti definiti nel piano educativo individualizzato (PEI). PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTCI NON RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI MINISTERIALI Il C.D.C. può non ammetere alla frequenza della classe successiva l'alunno certifcato L. 104/92 quando riscontra che lo stesso non ha raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattci previsti dal piano educativo individualizzato (PEI) e diversificato. In caso di ripetenza, il C.D.C riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato (PEI) All alunno certificato L.104/92 non può essere preclusa, l iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe in forza del disposto di cui all art. 316 del D.Lvo 16/04/94, n. 297.

ESAME DI QUALIFICA PER GLI ALUNNI CERTIFICATI l.104/92 ( ai sensi dell O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 4) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE O PER OBIETTVI MINIMI Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione della classe o per obiettivi minimi possono partecipare agli esami di qualifica professionale ed essere valutati in base ai criteri definiti per tutta la classe. PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTCI NON RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI MINISTERIALI RILASCIO CERTIFICATO CREDITI FORMATIVI (D.P.R. N. 323 DEL 23/7/98 ART. 13) Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione differenziata possono partecipare agli esami di qualifica professionale svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla certificazione delle competenze e delle abilità acquisite (certificato crediti formativi). I voti riportati nello scrutinio finale e i punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al piano educativo individualizzato e differenziato e non ai programmi ministeriali (O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 6) Tale certificazione può costituire, in particolare, quando il piano educativo individualizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. Gli alunni in possesso dell'attestato di credito formativo possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.Lvo n. 297 /94, le classi successive (4 e 5 ), sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE * PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE O PER OBIETTVI MINIMI RILASCIO DIPLOMA REGOLARE Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione della classe o per obiettivi minimi possono partecipare agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione ed essere valutati in base ai criteri definiti per tutta la classe e contenuti sul Piano educativo individualizzato. Il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto). Per tali candidati sono previsti, se necessario: -tempi più lunghi per le prove scritte e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16, della legge n. 104 /92 (comunque, non possono comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami (O.M. n. 37 del 19/05/14 art. 3); -strumenti tecnici di supporto (ad esempio computer che ha usato durante l'anno); -assistente (può essere l'in segnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del c.d.c.)che ha seguito l'alunno durante l'anno scolasatico; -prove equipollenti. Le prove equipollenti (O.M. n. 37 del 19/05/14 art.1); -possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi,, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti; -devono consentire di verficare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame; -possono riguardare la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero; -vengono predisposte dalla Commissione che può avvalersi di personale esperto. -in casi eccezionali, la commissione può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il c.d.c. presenta alla Commissione d'esame una apposita relazione che è parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio (O.M. n. 29/2001 art. 17, comma 1) nella quale vengono date indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTCI NON RICONDUCIBILI AI PROGRAMMI MINISTERIALI RILASCIO ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (D.P.R. N. 323 DEL 23/7/98 ART. 13) O.M. n. 37 del 19/05/2014 Gli alunni certificati L.104/92 che hanno seguito la programmazione differenziata e sonno stati valutati dal c.d.c. con l'atrribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di credito formativo di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323 del 1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal c.d.c.. Per tutti i candidati, il riferimento all'effetuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Il c.d.c. presenta alla Commissione d'esame una apposita relazione che è parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio (O.M. n. 29/2001 art. 17, comma 1) nella quale vengono date indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona (operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico) e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento delle stesse, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. * Si fa espresso rinvio all O.M., che annualmente viene pubblicata, contenente disposizioni relative alle istruzioni e modalità organizzative ed operative degli esami che si svolgono al termine del secondo ciclo di istruzione.