DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO



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DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2011 2013 II parte INTERVENTI testo approvato dalla Commissione provinciale per l impiego con deliberazione n. 373 del 26 luglio 2011 ed adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1608 del 29 luglio 2011, con decorrenza immediata dell efficacia. Successivamente integrato e modificato con deliberazione numero 2957 di data 30 Dicembre 2011, deliberazione numero 1217 di data 15 giugno 2012, deliberazione numero 2868 del 27 dicembre 2012, deliberazione numero 232 del 15.02.2013, deliberazione numero 833 di data 10 maggio 2013, deliberazione numero 2610 del 13 dicembre 2013, deliberazione n. 146 del 7.02.2014, deliberazione n. 734 di data 19.05.2014, deliberazione n. 1383 di data 11.08.2014, deliberazione n. 1486 di data 25.08.2014, deliberazione n. 1961 di data 18.11.2014 e deliberazione n. 343 di data 09.03.2015. 1

II PARTE 7 INTERVENTI 7 DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO 8 I) SERVIZI PER L IMPIEGO 12 1. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 13 1.A Accoglienza ed informazione orientativa 13 1.A.1 Informazione individualizzata ed accoglienza 13 1.A.2 Informazione collettiva 13 1.A.3 Sportello virtuale 13 1.B Orientamento e consulenza professionale 14 1.B.1 Colloqui orientativi 14 1.B.2 Consulenza di orientamento professionale 14 1.B.3 Bilancio di competenze 14 1.B.4 Orientamento per percorsi di integrazione lavorativa a favore di persone disabili 15 1.B.5 Servizio Eures 15 1.C. Patto di servizio 15 1.D. Tirocini e tutoraggio 15 1.D.1 Tirocini formativi e di orientamento per disoccupati, disabili o svantaggiati giovani studenti 15 1.D.2 Tutorato personalizzato 17 2. INCONTRO DOMANDA-OFFERTA 19 2.1 Diffusione delle opportunità occupazionali 19 2.2 Preselezione 19 2.3 Servizi integrativi alla preselezione 19 2.4 Servizio di supporto guidato per i disabili all incontro fra domanda ed offerta di lavoro 20 II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI, SOSPESI, NONCHÉ PER I LAVORATORI OCCUPATI 21 Disposizioni generali per gli interventi formativi 22 3. FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI E LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE 24 3.1 Iniziative di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di brevissima durata 25 3.2 Interventi formativi per il potenziamento delle competenze chiave (key competence) 26

3.3 Interventi formativi destinati alla sensibilizzazione, all informazione e alla formazione di breve durata 27 3.4 Interventi di riqualificazione delle competenze per disoccupati 28 3.5 Interventi di mobilità transnazionale per disoccupati in mobilità 29 3.6 Altri Interventi di formazione a cofinanziamento europeo per disoccupati 30 3.7 Interventi formativi individuali di inserimento su domanda aziendale 31 3.8 Interventi formativi collettivi di inserimento su domanda aziendale 32 3.9 Interventi professionalizzanti su richiesta datoriale, organizzati da soggetti formativi accreditati 33 3.10 Interventi formativi collettivi di qualificazione o riqualificazione attuati dall Agenzia del Lavoro 35 3.11 Interventi formativi per lavoratori a rischio di disoccupazione 35 3.12 Interventi formativi per lavoratori di settori produttivi connotati da stagionalità 37 3.13 Interventi formativi di inserimento individuale su domanda aziendale a favore di disabili e svantaggiati 37 4. FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI 39 4.1 Interventi di formazione continua promossi dalle imprese o da consorzi di imprese, loro associazioni o enti bilaterali 40 4.2 Interventi di formazione continua aziendale a fronte di fabbisogni generali di settore o di comparto economico 41 4.3 Interventi formativi individuali extra aziendali di aggiornamento professionale dei lavoratori 43 4.4 Interventi formativi individuali di specializzazione dei lavoratori 45 4.5 Interventi formativi collettivi di aggiornamento professionale dei lavoratori 47 4.6 Interventi formativi per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro 50 4.7 Interventi formativi per l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 53 4.8 Interventi formativi per l apprendistato professionalizzante (per apprendisti assunti prima del 25 aprile 2012) 56 4.8 bis Interventi formativi per l apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (per apprendisti assunti dal 25 aprile 2012) 57 4.9 Interventi formativi per l apprendistato di cui alla Legge 196/97 59 4.10 Azioni formative in apprendistato di alta formazione e di ricerca 60 4.11 Interventi formativi personalizzati in apprendistato 63 4.12 Interventi formativi per tutori aziendali dell apprendista 64 4.13 Interventi formativi per maestri artigiani 64 4.14 Interventi formativi per contratto d inserimento 65 III) INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE 67 5. Incentivi all assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura 68

6. INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE DELL OCCUPAZIONE 76 7. ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO A FAVORE DEI DISABILI 79 IV) PROGETTI PER L OCCUPAZIONE 81 A) INTERVENTI A FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ 82 8. AUTOIMPIEGO 83 9. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UN IDEA IMPRENDITORIALE 86 9 bis. INCREMENTO DELL OCCUPAZIONE MEDIANTE CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESPANSIVI 89 9 ter. INCREMENTO DELL OCCUPAZIONE MEDIANTE PATTI GENERAZIONALI 91 B) DISABILI 93 10. CONVENZIONI PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI 94 C) INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE FEMMINILE 96 11. Progetti sui regimi di orario con finalità conciliative 97 12. Iniziative per favorire l inserimento delle donne in mansioni o livelli dove risultano sottorappresentate 99 13. PROGETTI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER GIOVANI DONNE IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO DEBOLI 101 14. Iniziative per favorire l occupazione delle disoccupate madri E DELLE LAVORATRICI AL RIENTRO DAL CONGEDO 102 15. Interventi per favorire il coinvolgimento dei papà nell attività di cura 104 16. Iniziative di sensibilizzazione sulle azioni positive 105 17. Progetti con finalità conciliative rivolti alle LAVORATRICI AUTONOME 106 D) INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI STRUMENTI, ANCHE SPERIMENTALI, DESTINATI ALL INSERIMENTO LAVORATIVO, ALLA CRESCITA INDIVIDUALE E ALL OCCUPABILITÀ DI PERSONE SVANTAGGIATE 107 18. FINANZIAMENTO A PROGETTO PER COOPERATIVE SOCIALI 108 18 bis. ATTUAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DESTINATI ALLO SVILUPPO DELL OCCUPABILITA DI PERSONE SVANTAGGIATE ATTRAVERSO L ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO DI SERVIZI. 113 18 ter. FINANZIAMENTO DI PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE, INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI. 117 E) INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL OCCUPABILITA ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI 121 19. PROGETTI PER L ACCOMPAGNAMENTO ALLa OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI 122 20. Progetti sperimentali per l accompagnamento all occupabilità 130 F) PROGETTI PER LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE 134

21. INTERVENTI integrati per la ricollocazione professionale di espulsi da settori economici in grave crisi occupazionale (Interventi FEG) 135 22. Piani individuali di inserimento lavorativo 136 23. Progetti INTEGRATI di outplacement 138 V) SOSTEGNI AL REDDITO 139 24. SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALE 140 24.B.1 Interventi straordinari di integrazione al reddito 144 24.B.2 Sostegno al reddito tramite l intervento degli enti bilaterali 145 24 ter REDDITO DI QUALIFICAZIONE 151 24 quater REDDITO DI attivazione 153 VI) ATTIVITA DI SISTEMA 156 25. OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO ED ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO 157 25.1 Sistema informativo statistico di base sul mercato del lavoro 157 25.2 Analisi del mercato del lavoro. Indagini, ricerche e sottosistemi dell Osservatorio del mercato del lavoro 157 26. MONITORAGGIO ED ANALISI delle politiche del lavoro 160 27. PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 161 28. Il SISTEMA PROVINCIALE INFORMATIVO LAVORO (SPIL) 162 29. Iniziative a sostegno dei soggetti del sistema di relazioni industriali 163 29.1 Assistenza tecnica alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 163 29.2 Enti Bilaterali e Fondi Interprofessionali 163 30. Azioni di apprendimento mediante benchmarking, partenariati e scambi di esperienze con altre realtà 164 31. GRUPPI DI LAVORO 165

II PARTE INTERVENTI 7

Disposizioni generali e requisiti di accesso 1. Definizioni Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per: lavoratore : persona occupata che, anche se non dipendente, svolge una attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro; lavoratore sospeso : lavoratore subordinato beneficiario di istituti di protezione sociale per sospesi (es. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà o in disoccupazione speciale per sospesi). Sono considerati tali anche i lavoratori per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni individuate dalla legge ai fini dell ammissione ai relativi benefici da parte della Commissione Provinciale per l Impiego (CPI); disoccupato : persona che, nell ambito dell elenco anagrafico tenuto dai Centri per l impiego dell Agenzia del lavoro di Trento, risulta in stato di disoccupazione; la durata della disoccupazione si calcola secondo il metodo commerciale; inoccupato : persona rientrante nella categoria generale di disoccupato, ma che non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa; disoccupato in mobilità : persona rientrante nella categoria generale di disoccupato ed iscritta nelle liste di mobilità di cui all art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 o di cui all art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la persona in mobilità in deroga; lavoratore extracomunitario : cittadino non comunitario immigrato, dimorante nel territorio provinciale, che sia in regola con le norme nazionali che disciplinano l ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale; disabile : persona con disabilità documentata da certificato dell autorità medica competente e, ove previsto, iscritta nell elenco di cui all articolo 8 delle legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dall Agenzia del Lavoro di Trento; svantaggiato : persona oggetto di processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, rientrante in una delle seguenti fattispecie: - utente dei servizi socio-sanitari, portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali ma non rientrante nelle tutele di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68; - donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali; - utente del Servizio Alcoologia; - utente del ServizioTossicodipendenze; - detenuto in regime di cui al titolo VI dell Ordinamento penitenziario ed ex detenuto. Lo stato di difficoltà deve essere certificato dai competenti servizi. datore di lavoro : datore di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico; 8

micro, piccola, media o grande impresa : impresa considerata tale in base alle definizioni formulate dalla normativa europea (Regolamento CE 800/2008). Si ricorda che alla data di adozione del presente Documento, in base alla normativa sopra citata, appartengono alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell ambito delle PMI, la medesima normativa europea definisce piccola impresa, un impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; si definisce microimpresa, un impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR; formazione specifica e formazione generale : formazione definita tale ai sensi della normativa europea (Regolamento CE 800/2008) dove per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano solo limitatamente e per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione; formazione formale : formazione progettata per competenze ed obiettivi da raggiungere, erogata da tutori, docenti o esperti, sia in contesto aziendale, sia in strutture formative pubbliche o private, opportunamente documentata e certificata; formazione non formale : formazione attuata principalmente in un contesto produttivo sotto la guida di un tutore aziendale, organizzata per obiettivi e tesa all apprendimento di abilità tecnico-operative opportunamente documentate ed attestate; soggetti accreditati FSE : soggetti cui sia riconosciuta l idoneità ad erogare servizi al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione III del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008 e s.m. recante Disciplina del coordinamento e dell attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo ; soggetti accreditati : soggetti cui sia riconosciuta l idoneità ad erogare i servizi al lavoro ai sensi della normativa provinciale; regolamento 800 (CE) 2008 : regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 214 del 9.8.2008). 2. Gestione degli interventi In considerazione della molteplicità e complessità degli interventi, l Agenzia del Lavoro adotta le disposizioni necessarie per dare concreta attuazione agli interventi del presente Documento e provvede all attivazione degli interventi tenendo conto delle risorse umane e finanziarie assegnate, secondo criteri di gradualità specificati nei programmi di gestione annuali, procedendo sia direttamente che avvalendosi di strutture pubbliche o private e realizzando forme di collaborazione con altri Enti. 9

Per l anno 2011, secondo quanto definito nel protocollo d intesa firmato dalla Provincia Autonoma di Trento con le parti sociali l 11/2/2011, gli interventi di politica attiva dovranno essere prioritariamente rivolti ai lavoratori disoccupati o sospesi in esubero, percettori di sostegno al reddito, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti non percettori di alcuna forma di sostegno al reddito di essere ammessi ai medesimi interventi su base volontaria. Per l anno 2012, secondo quanto definito nel protocollo d intesa firmato dalla Provincia Autonoma di Trento con le parti sociali il 30/12/2011, gli interventi di politica attiva dovranno essere prioritariamente rivolti ai soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro, per i quali la crisi economica sta riducendo le possibilità di occupazione: in particolare, i soggetti disoccupati di lunga durata, i giovani, le donne, i disabili ed i soggetti sottoposti a processi di esclusione sociale. Rimane intesa la possibilità per gli altri soggetti di essere ammessi ai medesimi interventi su base volontaria. Non sono considerati prioritari i percorsi di politica attiva rivolti ai lavoratori che comprovino di raggiungere i requisiti pensionistici nel corso o al termine del periodo di godimento dell indennità di disoccupazione o di mobilità. Al fine di consentire una maggior efficacia degli interventi o di semplificare l applicazione del Documento, il Consiglio di Amministrazione dell Agenzia può adottare, nel rispetto del Documento medesimo, disposizioni attuative per fissare, tra l altro, termini e modalità per la presentazione delle domande di intervento, specificare gli ulteriori criteri di selezione, individuare spese ammissibili e fissare modalità e termini per l erogazione dei contributi. Il Consiglio può altresì fissare termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi ammessi ai benefici del presente Documento. Le disposizioni attuative sono adottate nel rispetto dei limiti previsti nel presente Documento e, in caso di interventi a finanziamento FSE, nel rispetto dei criteri adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell art. 2, co. 3 del DPP 18-125/2008, recante il Regolamento in attuazione dell art. 15 della L.P 21/1987. 3. Requisiti generali di accesso agli interventi Fermi restando i diversi ed ulteriori requisiti specifici indicati in ogni intervento del presente Documento, per accedere ai benefici è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali. Per le persone fisiche: domicilio in provincia di Trento; se la persona è extracomunitaria, regolarità rispetto alle norme nazionali che disciplinano l ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale. Ai fini della ammissibilità agli interventi, il possesso dei requisiti soggettivi del destinatario va valutato con riferimento alla situazione dello stesso alla data di presentazione della domanda effettuata dal richiedente l intervento. I disoccupati che siano incorsi in provvedimento di cancellazione dalle liste di mobilità o di decadenza dallo stato di disoccupazione, non possono accedere ai benefici economici previsti dal presente Documento per 180 giorni dalla data di cancellazione/decadenza. Non possono essere finanziate azioni a favore del datore di lavoro, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado del datore di lavoro medesimo o, nel caso di società non cooperativa, del titolare o dei soci della medesima. Per i datori di lavoro le imprese, le associazioni e gli enti non territoriali: sede legale o unità produttiva nella provincia di Trento, prevedendo che l intervento sia attuato nella medesima sede ed a favore di lavoratori ivi occupati. 10

Termini di presentazione della domanda: la domanda deve essere presentata all Agenzia del Lavoro, prima della attivazione delle iniziative, salvo diversa indicazione prevista per i singoli interventi. Il Consiglio d Amministrazione dell Agenzia del Lavoro può, con deliberazione motivata, disporre comunque l ammissibilità di domande presentate successivamente ai termini previsti. Le domande devono essere formulate in conformità ai modelli predisposti allo scopo dall'agenzia del lavoro. Limiti alla concessione dei contributi ed al finanziamento degli interventi: gli interventi previsti nel presente documento sono finanziati nei casi e con le modalità previste per ciascuno e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso di interventi a cofinanziamento del FSE è adottata la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento (CE) 800/2008 e Regolamento (CE) 1998/2006) e sono altresì applicati i criteri adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell art. 2, co. 3 del DPP 18-125/2008, recante il Regolamento in attuazione dell art. 15 della L.P 21/1987. Sospensione o revoca del beneficio finanziario: la perdita dei requisiti soggettivi oppure il mancato rispetto delle condizioni previste per l ammissione durante il periodo di attuazione degli interventi concessi, determina l interruzione dell azione e la revoca dell eventuale beneficio finanziario; la parziale esecuzione di attività attuate con il contributo dell Agenzia comporta la proporzionale riduzione del medesimo, fatta salva la facoltà dell Agenzia del Lavoro di revocare l intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi. 4. Norme transitorie Le attività in essere, alla data di entrata in vigore del presente Documento, ai sensi del Documento degli interventi di politica del lavoro 2008/2010, sono portate a compimento secondo quanto ivi previsto. Analogamente, alle domande di intervento presentate prima dell entrata in vigore del presente Documento, si applicano i criteri precedenti, salvo presentazione di nuova richiesta prima della approvazione formale dell intervento medesimo, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Documento. 11

I) Servizi per l impiego 12

1. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE Finalità Nell ambito dei servizi per l impiego, l orientamento professionale ha lo scopo di sostenere le persone presenti ed attive sul mercato del lavoro. Più in particolare, i servizi d orientamento al lavoro consistono in una molteplicità di interventi che hanno lo scopo di aiutare i cittadini nei momenti di scelta professionale, di transizione verso il lavoro o fra un lavoro ed un altro e di fornire strumenti utili per consentire di leggere e gestire in modo più appropriato tali momenti. Contenuti 1.A Accoglienza ed informazione orientativa 1.A.1 Informazione individualizzata ed accoglienza Il servizio informativo e di accoglienza è erogato presso i Centri per l impiego dell Agenzia del Lavoro e presso eventuali strutture accreditate. Gli operatori svolgono attività di informazione nei seguenti ambiti: tipologie degli interventi di politica del lavoro, categorie di lavoratori interessati, servizi forniti ai lavoratori, requisiti e modalità di accesso ai medesimi; percorsi formativi per acquisire, aumentare, adeguare la professionalità alle esigenze del mercato del lavoro: indicazioni su scuole, università, corsi di formazione professionale a vari livelli, borse di studio in Italia ed all estero; professioni, settori di attività e loro tendenze evolutive nell immediato futuro, soprattutto in relazione al mercato del lavoro locale; opportunità occupazionali nel settore pubblico e privato, concorsi pubblici banditi in ambito provinciale e nazionale ed inserzioni di lavoro; disciplina del rapporto di lavoro. Il servizio prevede anche la messa a disposizione di documentazione, come ad esempio strumenti multimediali e materiali diversi riguardanti il lavoro, la ricerca di lavoro, le scelte formative, le professioni, l orientamento professionale nonché quanto possa essere di ulteriore interesse per l utente. 1.A.2 Informazione collettiva Gli interventi di informazione collettiva costituiscono una modalità per raggiungere specifiche fasce di utenza e condurre un azione di sensibilizzazione e di primo orientamento al lavoro, nonché fornire informazioni sulle opportunità di lavoro, anche in relazione alle attività di politica attiva. A questi fini l Agenzia del Lavoro utilizza molteplici strumenti quali pubblicazioni periodiche specializzate, guide, trasmissioni radio televisive, stampa locale ed audiovisivi, seminari ed, in accordo con le autorità competenti, interventi nelle scuole, nelle Università e presso Associazioni ed Organizzazioni pubbliche e private. 1.A.3 Sportello virtuale L Agenzia del Lavoro realizza e gestisce uno sportello virtuale sia di tipo telematico, anche tramite rete Internet, sia con altre modalità, quali servizi informativi telefonici, posta elettronica, anche certificata, ecc. 13

1.B Orientamento e consulenza professionale 1.B.1 Colloqui orientativi Il colloquio orientativo è erogato presso i Centri per l impiego dell Agenzia del Lavoro e presso eventuali strutture accreditate ed ha le seguenti finalità principali: far emergere le caratteristiche ed i bisogni del lavoratore sul piano professionale; presentare ed illustrare i servizi pubblici per il lavoro disponibili; consentire una funzione valutativa/diagnostica da parte dell operatore in rapporto alla possibile attivazione di supporti occupazionali; concordare un percorso di politica attiva, predisponendo eventuali accessi ad ulteriori servizi interni od esterni all Agenzia; fornire informazioni; dare accesso a servizi preselettivi. 1.B.2 Consulenza di orientamento professionale La consulenza di orientamento professionale è una attività volta a fornire o rafforzare le capacità dei soggetti di elaborare decisioni, autonome e consapevoli, sul proprio futuro professionale. Essa è realizzata, presso i Centri per l impiego, da operatori con specifiche competenze e consiste in azioni di sostegno all analisi delle problematiche lavorative e di supporto informativo, finalizzate alla definizione degli aspetti decisionali e di razionalizzazione della ricerca di lavoro. L attività è tesa a sviluppare capacità di auto-orientamento, acquisendo un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione occupazionale in forma dipendente od autonoma, nell addestramento a reperire informazioni ed a trattare tali informazioni a diversi livelli di complessità. I servizi di consulenza orientativa vengono realizzati attraverso le seguenti modalità: a) colloquio individuale: è il momento di maggiore individualizzazione del servizio e si rivolge a singole persone al fine di sostenere un processo di autorientamento attraverso le fasi di autovalutazione, raccolta di informazioni e definizione degli obiettivi, per giungere alla predisposizione di un progetto professionale; b) colloquio di gruppo: è uno strumento organizzato in diversi moduli, allo scopo di favorire l apprendimento e l affinamento delle tecniche di ricerca attiva di lavoro, sostenere il reinserimento lavorativo delle persone in fase di espulsione o licenziate, facilitare la transizione scuola-lavoro dei giovani (specialmente con interventi su gruppi di neo diplomati e neo laureati); c) iniziative di orientamento e sostegno consulenziale di gruppo per donne che desiderano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, con l obiettivo di portare le partecipanti alla costruzione di un progetto individuale di inserimento lavorativo; tale percorso può essere sostenuto dagli altri interventi previsti dal presente Documento, dalla partecipazione a corsi professionali già progettati dall Agenzia o da altre strutture formative, da corsi, da stages e/o tirocini in azienda. 1.B.3 Bilancio di competenze Il bilancio di competenze è un servizio rivolto prioritariamente a soggetti che hanno maturato una significativa esperienza professionale. Attraverso un percorso composto da più fasi, l attività di bilancio si conclude con la predisposizione di un profilo, che descrive competenze e risorse della persona, punti di forza e di debolezza del progetto 14

professionale e del portafoglio di competenze, base per il riconoscimento di crediti professionali. Esso si configura come uno strumento finalizzato allo sviluppo professionale, al miglioramento o cambiamento della condizione lavorativa. Il bilancio è formalizzato in un documento che viene consegnato al lavoratore. 1.B.4 Orientamento per percorsi di integrazione lavorativa a favore di persone disabili L attività di orientamento a favore di persone disabili o svantaggiate è finalizzata al sostegno individuale nella scelta del percorso formativo e/o lavorativo, per favorire l accesso al primo lavoro o ad una nuova occupazione successiva ad attività lavorative interrotte. L attività viene svolta tramite colloqui con l utente disabile o svantaggiato, attraverso i quali viene ricostruita la storia personale, familiare e formativo/lavorativa aggiornata, si analizzano le problematiche che possono aver influito o che influiscono sulla progettazione dell inserimento lavorativo e si approfondiscono le strategie adottate nel ricercare il lavoro. L attività di orientamento trova, quindi, diretto collegamento con la realizzazione di percorsi integrati, anche individualizzati, per la transizione al lavoro. La quantità e la durata dei colloqui è definita in base alle necessità rilevate dall operatore. 1.B.5 Servizio Eures L Agenzia del Lavoro gestisce, in collaborazione con i soggetti competenti, il servizio Eures (European Employment Services), quale punto di riferimento informativo e di orientamento sul mercato del lavoro dell Unione Europea, con il fine di favorire la mobilità geografica e professionale dei cittadini. In particolare, vengono date informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei Paesi membri e sulle opportunità occupazionali disponibili. L Agenzia coordina inoltre le attività di raccordo e collaborazione fra la Provincia Autonoma di Trento e l Eures TransTirolia. 1.C. Patto di servizio Al fine di definire e realizzare il progetto personalizzato per l inserimento al lavoro, l Agenzia del Lavoro può proporre ai disoccupati ed ai lavoratori sospesi, la stipula di un Patto di servizio. Il Patto di servizio è stipulato presso i Centri per l impiego, fra la persona in cerca di lavoro e l Agenzia del Lavoro e prevede il reciproco impegno a realizzare un percorso con l obiettivo di agevolare l inserimento o reinserimento al lavoro. Il Patto può essere aggiornato periodicamente. Con la sottoscrizione del Patto di servizio da un lato l Agenzia del Lavoro si impegna ad attuare tutte le misure ritenute necessarie per agevolare il ritorno al lavoro; dall altro lato le persone sospese o in cerca di occupazione si impegnano ad accettare tali offerte, a frequentare i servizi proposti ed ad attivarsi secondo quanto previsto nel Patto medesimo. Il Patto di servizio può comprendere i seguenti servizi: iniziative di orientamento professionale, attività di formazione e qualificazione professionale, sostegno all avvio di nuove attività imprenditoriali ed altre attività previste dal presente Documento degli interventi di politica del lavoro o comunque funzionali agli obiettivi posti. 1.D. Tirocini e tutoraggio 1.D.1 Tirocini formativi e di orientamento per disoccupati, disabili o svantaggiati giovani studenti 15

L Agenzia del Lavoro realizza, nel rispetto della normativa in materia, tirocini formativi e di orientamento per disoccupati, disabili iscritti al relativo elenco o svantaggiati e giovani studenti, allo scopo di attuare la transizione tra studio e lavoro, di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e mediante l inserimento lavorativo. A tale fine possono essere acquisite le disponibilità delle imprese a collaborare per ospitare persone in tirocinio. L azione di tutoraggio da parte dell Agenzia può essere, in tutto od in parte, assegnata a consulenti esterni o soggetti accreditati. L Agenzia del Lavoro può erogare ai lavoratori una borsa di tirocinio forfettizzata in 70,00 settimanali e provvede alla copertura INAIL e R.C.T. Di norma è esclusa la ripetizione del tirocinio della medesima persona presso lo stesso datore di lavoro, salvo deroghe motivate e autorizzate dall Agenzia del lavoro. I tirocini, nei limiti di durata complessiva stabiliti dalla normativa, possono essere: a) tirocini a carattere prevalentemente orientativo: a1) tirocini della durata massima di 3 mesi per disoccupati che presentino scarsa consapevolezza dei propri obiettivi professionali o scarsa conoscenza diretta di un contesto lavorativo oppure necessitino di una sperimentazione pratica di quanto acquisito a livello teorico; a2) tirocini della durata massima di 6 mesi riservati a disoccupati che, sulla base di colloqui di orientamento individuali o di gruppo, dimostrino carenza di risorse personali per affrontare un processo di autovalutazione e per sviluppare capacità di auto-orientamento che consentano di ricercare efficacemente soluzioni occupazionali. Per gli svantaggiati o i disabili l esperienza può essere svolta anche presso datori di lavoro pubblici e la durata massima dei tirocini di cui ai precedenti punti a1) e a2) è, rispettivamente, di 12 e 24 mesi. b) tirocini a carattere prevalentemente formativo, finalizzati allo sviluppo di competenze professionali per l inserimento lavorativo, della durata massima di: 6 mesi per disoccupati; 12 mesi per svantaggiati; 24 mesi per disabili. L esperienza può essere svolta anche presso datori di lavoro pubblici. L Agenzia del Lavoro può finanziare la formazione erogata nell ambito dei tirocini di cui al punto b), mediante l erogazione di un contributo al datore di lavoro ospitante per il rimborso del costo del lavoro del docente interno, nella misura minima di 20 ore e massima di 120 ore formative formali. Può altresì procedere alla copertura di eventuali costi di insegnamento extra aziendale nella misura massima del 50% delle ore formative complessive. Il contributo è erogato ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006. c) tirocini nord-sud per l integrazione e lo sviluppo di sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica ai sensi dell art. 9, co. 2 del D.M 142 del 25 marzo 1998, del D.M. 22 gennaio 2001 e del D.M. 18 marzo 2005. 16

d) tirocini estivi per favorire l orientamento e l addestramento pratico, anche presso datori di lavoro pubblici, a favore di giovani che hanno assolto l obbligo scolastico. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a dodici settimane e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l inizio di quello successivo e, per gli studenti universitari, nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e l inizio di quello successivo. Per il tirocinio estivo non è prevista la borsa di tirocinio da parte dell Agenzia del lavoro. I Comuni, le Comunità di Valle, le Organizzazioni datoriali a livello provinciale, l università e gli istituti scolastici possono attivare una convenzione con l Agenzia del lavoro nella quale possono assumere l impegno, per ciascun tirocinio estivo, ad erogare una borsa di tirocinio, a collaborare alla predisposizione del progetto formativo e di orientamento e allo svolgimento del tutoraggio dell esperienza. Viene utilizzata la modulistica approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 01.02.2013. 1.D.2 Tutorato personalizzato Qualora, in fase di colloquio orientativo, emerga la necessità di accompagnare la persona alla transizione verso il lavoro, viene attivata una azione di tutorato personalizzato. Il tutoraggio è rivolto a persone in particolare difficoltà, disoccupate da più di 3 mesi, tra cui anche le persone licenziate per sopravvenuta inidoneità, ma che non rientrano nelle categorie delle persone disabili e svantaggiate, per le quali sono previsti interventi specifici. L attività prevede l accompagnamento all inserimento o reinserimento lavorativo da parte di una figura di riferimento (tutor), che costituisca l interfaccia fra la persona ed il suo contesto sociale. Il tutor accompagna la persona mediante colloqui individuali, di norma con cadenza settimanale o mensile, anche durante lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento o di un percorso formativo finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale. Destinatari I servizi di orientamento professionale si rivolgono alle persone domiciliate in provincia di Trento con priorità ai disoccupati, disoccupati in mobilità o sospesi, compresi i lavoratori extracomunitari e disabili e ai lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale. Alle iniziative possono accedere tutti coloro che sono iscritti o hanno in corso la procedura di trasferimento di iscrizione presso un Centro per l impiego operante in provincia di Trento. I tirocini estivi sono rivolti ai giovani regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici della provincia di Trento. Modalità di accesso I servizi di orientamento professionale sono svolti dall Agenzia del Lavoro tramite i propri Centri per l impiego presenti sul territorio provinciale. Le persone interessate accedono ai servizi presentandosi personalmente presso i Centri per l impiego dell Agenzia del lavoro. I servizi di cui ai punti 1.A.2 e 1.A.3 e 1.D.1 c) sono accessibili attraverso i canali ivi indicati. I servizi possono essere erogati previo appuntamento. In considerazione dell articolazione territoriale dei Centri per l impiego e delle peculiarità dei diversi mercati locali del lavoro di riferimento, l erogazione dei servizi può avere carattere modulare e prevedere forme di integrazione organizzativa fra più Centri. L Agenzia del Lavoro può realizzare le attività previste nell ambito di questo intervento direttamente, mediante soggetti privati individuati tramite gara d appalto o mediante 17

convenzione con strutture pubbliche o private accreditate, ivi comprese strutture operanti nell ambito del sistema educativo provinciale. Tali convenzioni, stipulate previo espletamento di procedure di confronto tra offerte, disciplinano le modalità di collaborazione con i soggetti affidatari sulla base di standard pre determinati. Riferimenti normativi Per i servizi di orientamento professionale: art. 2 Legge Provinciale 19/1983; per i tirocini formativi e di orientamento: art. 4 bis e 4 ter Legge Provinciale 19/1983 18

2. INCONTRO DOMANDA-OFFERTA Finalità Al fine di ridurre i tempi di inserimento o ricollocazione dei disoccupati e di rendere il mercato del lavoro più fluido e trasparente, l Agenzia del Lavoro promuove e realizza servizi allo scopo di favorire l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro. Contenuti Il sostegno all incontro tra domanda ed offerta di lavoro consiste nell acquisizione e nella conseguente messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche ed aspirazioni delle persone che cercano occupazione e delle posizioni di lavoro vacanti che i datori di lavoro rendono disponibili. La gestione dei dati è svolta con trattamenti di natura informatica e riguarda, per i lavoratori, informazioni relative al loro curricula e, per le imprese, informazioni generali identificative delle stesse nonché relative alle caratteristiche delle posizioni vacanti. Tali informazioni possono essere archiviate per un loro recupero a fini statistici o di riattivazione del servizio ed utilizzate per la realizzazione della Borsa continua nazionale del lavoro. Il sostegno all incontro fra domanda ed offerta di lavoro può essere svolto con modalità diverse, per settori specifici o particolari categorie di lavoratori. 2.1 Diffusione delle opportunità occupazionali Presso i Centri per l impiego e presso eventuali ulteriori strutture, sono messe a disposizione le opportunità occupazionali espresse dai datori di lavoro che operano in ambito provinciale e in comuni confinanti col territorio provinciale. I dati relativi alle domande di lavoro sono inoltre diffusi tramite sistemi di informazione collettiva. 2.2 Preselezione Il servizio preselettivo consiste nell incrocio fra le posizioni domandate e le disponibilità offerte e nella conseguente definizione di rose di candidati che corrispondono ai requisiti indicati dal potenziale datore di lavoro. A quest ultimo vengono inviate le informazioni sulle persone preselezionate allo scopo di consentire di individuare il lavoratore da assumere. Il servizio è erogato presso i Centri per l impiego e presso eventuali soggetti accreditati. Esso è rivolto alle persone iscritte nell elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, che abbiano attivato e confermino nel tempo l interesse ad usufruire del servizio. Il servizio è erogato nei confronti di datori di lavoro che intendano effettuare assunzioni con contratto di lavoro. Il servizio preselettivo agisce con priorità nei confronti dei disoccupati, tenendo conto anche del precedente numero di segnalazioni ai potenziali datori di lavoro. Il lavoratore è sospeso d ufficio dal servizio, in caso di assunzione accertata dal Centro per l impiego. 2.3 Servizi integrativi alla preselezione L Agenzia del Lavoro può realizzare servizi integrativi alla preselezione, finalizzati alla validazione delle competenze professionali dei candidati, per verificarle rispetto alle propensioni occupazionali espresse e per supportare il datore di lavoro potenziale nella fase di selezione. Tali servizi possono essere realizzati anche attraverso il finanziamento di appositi progetti, presentati da Enti bilaterali ed associazioni datoriali a livello provinciale, 19

i quali, a loro volta, si possono avvalere di analoghi organismi presenti sul territorio nazionale. 2.4 Servizio di supporto guidato per i disabili all incontro fra domanda ed offerta di lavoro Al fine di agevolare l inserimento lavorativo degli iscritti all elenco dei disabili, l Agenzia del Lavoro attua servizi allo scopo di favorire l incontro tra la domanda dei datori di lavoro, obbligati e non obbligati all assunzione di disabili e l offerta di lavoro dei disabili che non necessitano di ulteriori supporti particolari, tenuto conto delle loro capacità lavorative, abilità ed inclinazioni. Soggetti richiedenti e destinatari I servizi di incontro domanda offerta si rivolgono alle persone domiciliate in provincia di Trento con priorità ai disoccupati, disoccupati in mobilità o sospesi, compresi i lavoratori extracomunitari e disabili e ai lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale. Alle iniziative possono accedere tutti coloro che sono iscritti o hanno in corso la procedura di trasferimento di iscrizione presso un Centro per l impiego operante in provincia di Trento I servizi si rivolgono altresì ai datori di lavoro operanti in provincia di Trento e, per i punti 2.1 e 2.3 ai soggetti ivi indicati. Modalità di accesso Le persone accedono ai servizi di incontro domanda offerta presentandosi personalmente, anche previo appuntamento, presso i Centri per l impiego dell Agenzia del Lavoro. I datori di lavoro accedono mediante presentazione od invio di segnalazione di posizioni vacanti. In considerazione dell articolazione territoriale dei Centri per l impiego e delle peculiarità dei diversi mercati locali del lavoro di riferimento, l erogazione dei servizi può assumere carattere modulare e prevedere forme di integrazione organizzativa fra più Centri. Riferimenti normativi Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 20

II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI, SOSPESI, NONCHÉ PER I LAVORATORI OCCUPATI 21

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI FORMATIVI Soggetti attuatori L Agenzia del Lavoro, nel promuovere la propria offerta formativa, intende valorizzare un rapporto sinergico con gli altri operatori del sistema della formazione professionale provinciale, le Istituzioni scolastiche, i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l Educazione degli Adulti, gli Enti che programmano ed attuano azioni con il concorso dei Fondi paritetici interprofessionali, ecc. Per il raggiungimento delle finalità previste, gli interventi formativi sono realizzati anche in collaborazione con Istituti di ricerca, Università, il sistema di formazione pubblico e privato, le aziende o loro consorzi anche di altri paesi europei. L Agenzia del Lavoro può promuovere sia iniziative a livello comunitario, attingendo anche ai fondi di finanziamento dell Unione Europea, sia iniziative in collaborazione con altri Organismi regionali, nazionali e sovranazionali (quali ARGEALP, ALPE ADRIA, ecc.) Le attività formative possono essere affidate in gestione a: soggetti accreditati; soggetti accreditati FSE; organismi gestori appartenenti al sistema di istruzione e formazione provinciali, convenzionati con l Agenzia del lavoro; soggetti individuati dall Agenzia del lavoro secondo modalità di affidamento conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi. Destinatari Sono ammessi alle attività formative ed ai benefici previsti: i disoccupati, i lavoratori occupati, ivi inclusi i lavoratori occupati prevalentemente (almeno per il 60% del tempo lavorativo) in una unità produttiva localizzata in provincia di Trento, anche se domiciliati e/o residenti al di fuori della provincia di Trento. Gli enti pubblici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro società controllate, non possono ottenere finanziamenti alla formazione per i propri dipendenti. I liberi professionisti ed i lavoratori autonomi con partita IVA non sono ammessi alle iniziative formative, se non a quelle di interesse generale (per es. sicurezza del lavoro, impatto ambientale etc.), non finanziabili ai sensi di altre leggi di settore ed in assenza di iniziative formative organizzate da parte degli ordini professionali competenti o delle loro associazioni di categoria. Indennità di frequenza e quote di partecipazione I soggetti che, alla data di inizio del corso, sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, a fronte della partecipazione a corsi di formazione percepiranno un indennità di frequenza pari a: 50 per corsi da 40 ore 190 per corsi da 160 ore 380 per corsi da 320 ore 770 per corsi da 640 ore Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla tipologia sopra indicata, 22

l indennità forfettaria verrà definita dall Agenzia in misura direttamente proporzionale rispetto agli importi sopra definiti. L indennità di frequenza sarà corrisposta solo se il partecipante raggiunge una quota di partecipazione minima del 90 (novanta) per cento delle ore. Le modalità di liquidazione dell importo verranno definite dall Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento in almeno due tranche per percorsi di durata superiore a 200 ore. I soggetti che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia, ad esclusione del reddito di garanzia e delle indennità di invalidità, non percepiscono l indennità di frequenza. L indennità di frequenza non spetta alle seguenti categorie di persone: lavoratori occupati; corsisti inoccupati; corsisti che non hanno avuto l ultimo rapporto di lavoro presso un unità produttiva con sede in provincia di Trento o con sede in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del rapporto; partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore. Il Consiglio di Amministrazione dell Agenzia del Lavoro fissa le eventuali quote di partecipazione alle spese che, per i liberi professionisti, non possono essere inferiori al 50% del costo unitario (corso/allievo). Di seguito si riporta l elenco delle azioni a cofinanziamento FSE o europeo e quelle a finanziamento provinciale. a) Formazione per disoccupati e lavoratori a rischio di disoccupazione: da 3.1 a 3.6 da 3.7 a 3.13 prioritariamente a cofinanziamento FSE o comunque europeo; finanziamento provinciale. b) Formazione per occupati (dipendenti, lavoratori autonomi, parti sociali): da 4.1 a 4.2 da 4.3 a 4.14 prioritariamente a cofinanziamento FSE o comunque europeo; finanziamento provinciale. 23

3. FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, INOCCUPATI E LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE Finalità L Agenzia del Lavoro programma, finanzia e attua iniziative formative per l acquisizione, l aggiornamento e la manutenzione delle competenze professionali dei lavoratori ad occupabilità ridotta o in corso di affievolimento, dei lavoratori sospesi ovvero dei disoccupati. Le finalità degli interventi programmati sono: aumentare l occupabilità (ovvero l attitudine ad acquisire e mantenere un occupazione) delle persone coinvolte; potenziare i processi di accumulazione del capitale umano e migliorarne i profili qualitativi; migliorare le condizioni di coesione sociale dei cittadini nei contesti di partecipazione civile. La consapevolezza è che, come ribadito nel Programma di Sviluppo Provinciale, la crisi porterà ad una maggiore selettività della domanda di lavoro e quindi all aumento del numero di disoccupati con bassi livelli di qualificazione, vanno quindi reindirizzati e potenziati gli interventi a sostegno di questi lavoratori. Azioni previste Nell ambito del presente intervento sono previste le seguenti azioni: 3.1. iniziative di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di brevissima durata; 3.2. interventi formativi per il potenziamento delle competenze chiave (key competence); 3.3. interventi formativi destinati alla sensibilizzazione, all informazione e alla formazione di breve durata; 3.4. interventi di riqualificazione delle competenze per disoccupati, disoccupati di lunga durata e disoccupati ultracinquantenni; 3.5. interventi di mobilità transnazionale per lavoratori espulsi; 3.6. altri interventi di formazione a cofinanziamento europeo per disoccupati; 3.7. interventi formativi individuali di inserimento su domanda aziendale; 3.8. interventi formativi collettivi di inserimento su domanda aziendale; 3.9. interventi professionalizzanti su richiesta datoriale, organizzati da soggetti formativi accreditati; 3.10. interventi formativi collettivi di qualificazione o riqualificazione attuati dall Agenzia del Lavoro 3.11 interventi formativi per lavoratori a rischio di disoccupazione; 3.12. interventi formativi per lavoratori di settori produttivi connotati da stagionalità; 3.13 interventi formativi di inserimento individuale su domanda aziendale a favore di disabili e svantaggiati. 24

3.1 Iniziative di formazione finalizzate alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di brevissima durata Finalità Aiutare i destinatari ad apprendere in contesti formali e promuovere lo sviluppo del sapere connesso a dinamiche di apprendimento per tutto l arco della vita lifelong learning. Obiettivo dei percorsi è quello di garantire che i partecipanti: acquisiscano la consapevolezza che esistono delle opportunità formative importanti, che possono favorire anche il loro personale percorso di vita e di carriera (apprendere è ancora possibile); acquisiscano la consapevolezza che la scarsa conoscenza degli strumenti informatici possa essere colmata e che questo è possibile concretamente ad iniziare da questo intervento; acquisiscano gli strumenti per una comunicazione efficace e per una ricerca attiva del lavoro. Contenuti I corsi sono affidati in gestione a soggetti individuati secondo modalità conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi (gara d appalto con procedura aperta). I contenuti riguardano principalmente le seguenti aree tematiche: elementi di competenze civiche e sociali; introduzione alle tecniche digitali ed al mondo internet; elementi base per una comunicazione efficace; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; metodi per una ricerca attiva del lavoro. La durata prevista è fino a 40 ore. Soggetti richiedenti/attuatori Soggetti accreditati FSE. Destinatari Disoccupati, esclusi gli inoccupati, sospesi. Sono esclusi gli espulsi o sospesi dal settore agricolo. Modalità di accesso Accesso diretto ai percorsi formativi presso le sedi del soggetto attuatore. Riferimenti normativi Le azioni formative sono realizzate prevalentemente mediante l utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo sociale europeo ai sensi della vigente normativa di settore: Regolamento 1083 (CE) 2006 Regolamento 1080 (CE) 2006 Regolamento 1828 (CE) 2006 25