NORMATIVA e APPROFONDIMENTI GUIDA PRATICA LA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL I.V.A. PER L ANNO 2008 Febbraio 2009 - DICHIARAZIONE MODELLO IVA 2009 - La presente guida pratica ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito. SCADENZARIO ADEMPIMENTO / MODELLO SCADENZA PRESENTAZIONE Versamento Iva Entro 16/03/2009 ( 1 ) Versamento tassa vidimazione libri Entro 16/03/2009 ( 2 ) sociali Mod. VR/2009 rimborso ( 3 ) Dal 02/02 al 31/07/2009 al Concessionario Mod. IVA 2009 autonomo (senza dichiarazione unificata) Mod. IVA 2009 unificato (con Unico2009) Mod. IVA 74-bis da parte dei Curatori o commissari liquidatori Mod. IVA LP/2009 (capogruppo) Mod. IVA 26PR/2009 Dal 02/02 al 30/09/2009 Esclusivamente telematica ( 4 ) Entro il 30/09/2009 Esclusivamente telematica ( 4 ) Entro 4 mesi dalla nomina Telematica o cartacea Entro il 31/07/2009 Solo cartacea ( 1 ) il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro ( 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da 11,00; oltre al versamento in unica soluzione è ammesso il pagamento rateale, con un massimo di 9 rate mensili di pari importo scadenti il giorno 16 di ciascun mese e fino al 16/11/09, aumentate dello 0,5% mensile dal 16/04 al 16/11; se il soggetto è tenuto alla presentazione del modello Unico2009, può differire il versamento dell Iva alla scadenza del pagamento delle imposte, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese fino al 16/06 (o 16/07) e quindi aumentando dello 0,50% mensile ogni rata successiva, fino al 16/11/09. ( 2 ) è dovuta dalle società di capitali (Srl e Spa), anche se in liquidazione ordinaria, per la vidimazione dei libri sociali. ( 3 ) il modello VR, da presentare in duplice copia al Concessionario per la riscossione, non è sostitutivo della dichiarazione annuale, ma serve solo per richiedere il rimborso. ( 4 ) non è più ammessa la presentazione cartacea in banca o in posta per le persone fisiche con un volume di affari inferiore a 10.000,00. Per le dichiarazioni presentate in altre forme, si rende applicabile la sanzione da 258,00 e 2065,00 euro. Il rimborso del credito annuale Iva modello VR/2009 Deve essere presentato in duplice copia direttamente all agente della riscossione competente per territorio. Viene confermata la nuova casella per i rimborsi prioritari, da erogarsi entro tre mesi dalla richiesta; sono interessati i soggetti che si trovano in situazioni di credito strutturale che: - effettuano prestazioni di subappalto in edilizia rientranti nel regime di reverse charge (cod. 1); - svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e sottoprodotti di rottami metallici, corrispondente al codice attività 38.32.10, ex 37.10.1 (cod. 2); - producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi, corrispondente al codice attività 24.43.00, ex 27.43.0 (cod. 3); - producono alluminio e semilavorati degli stessi metalli, corrispondente al codice attività 24.42.00, ex 27.42.0 (cod. 4). Studio Ansaldi s.r.l. - 1 - autore: Ansaldi Giovanni
Per poter chiedere il rimborso dell eccedenza del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale è necessario che il rigo VR3 del modello non sia inferiore a 2.582,28 e che ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: 1) Cessazione di attività (art. 30, co.2). In questo caso spetta sempre e senza limite di importo; 2) Effettuare abitualmente operazioni attive soggette ad aliquota inferiore a quella degli acquisti e delle importazioni (art. 30, co.3 let.a). Il rimborso spetta a condizione che l aliquota media degli acquisti superi l aliquota media delle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%. Nel calcolo vanno esclusi gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili; 3) Effettuare esportazioni e cessioni intracomunitarie per un importo superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30, co.3 let.b). Tra le operazioni effettuate vanno ricomprese anche le cessioni di beni ammortizzabili; 4) Acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche (art. 30, co. 3 let.c). Limitatamente all imposta relativa; per acquisto si intende anche la realizzazione mediante contratto di appalto. Il rimborso non spetta con riferimento all imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. 179/E/05) o in leasing; 5) Effettuare prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto dell art. 7 (art. 30, co.3 let.d). Si tratta delle operazioni non soggette alla territorialità nazionale, effettuate all estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione. Per stabilire la prevalenza occorre sommare le esportazioni e le operazioni assimilate; 6) Soggetto non residente in Italia. Identificato direttamente ovvero che ha nominato un proprio rappresentante fiscale nello Stato, ricorrendo le condizioni di cui all art. 17 secondo comma; 7) Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli (art. 34, co.9). Il rimborso compete al produttore agricolo limitatamente all importo corrispondente alla cosiddetta Iva teorica relativa ad operazioni non imponibili effettuate, calcolata mediante l applicazione delle percentuali di compensazione; 8) Minor eccedenza del triennio (art. 30, co.4). Compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2006-2007-2008) risulti una eccedenza di imposta, anche se inferiore a 2.582,28 limitatamente al minore delle predette eccedenze, al netto delle compensazioni col modello F24. La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb66c94db3e786a/iva%20vr%202009.pdf Il rimborso del credito infrannuale (trimestrale) Iva modello TR E anche consentito ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 di richiederne il rimborso o l utilizzo in compensazione del credito trimestrale, senza attendere la compilazione della dichiarazione annuale. La presentazione dell istanza di rimborso può essere presentata entro le seguenti scadenze: entro il 30 aprile per il 1 trimestre; entro il 31 luglio per il 2 trimestre; entro il 31 ottobre per il 3 trimestre; il credito relativo al 4 trimestre deve essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione Iva annuale (VR). I requisiti per poter richiedere il rimborso (o la compensazione) sono i seguenti: a) Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni. Il requisito sussiste se l aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili. L aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale (rigo TD1); b) Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (artt.8, 8-bis, 9 del D.P.R. n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co.9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all unità superiore (rigo TD2); c) Contribuenti che hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili. In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili (rigo TD3); d) Soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale (rigo TD4). La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb90d30d18b2d6c/iva%20tr%20telem_mod.pdf Studio Ansaldi s.r.l. - 2 - autore: Ansaldi Giovanni
PREMESSA Il modello di dichiarazione annuale IVA/2009 relativo all anno di imposta 2008 deve essere predisposto da tutti i contribuenti esercenti attività d impresa ovvero attività artistiche o professionali, siano essi tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2009. NOVITA Nel quadro VA è stato inserito un nuovo rigo VA8 per indicare l acquisto l uso di telefoni cellulari con detrazione superiore al 50%; Nella sezione 4 quadro VA è stata inserita una casella al rigo VA46 per identificare le società non operative e consentire le limitazioni del credito Iva annuale; Il rigo VF16 cambia nome ed è riservato alle indicazioni degli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che applicano il regime dei minimi; Nel quadro VH, in corrispondenza dei campi a debito è stata inserita la casella per indicare il ravvedimento per i versamenti periodici; Nuova casella anche al rigo VH13 per segnalare il metodo adottato ai fini del versamento dell acconto Iva (1. storico; 2. previsionale; 3. analitico-effettivo; 4. soggetti che erogano utenze); La sezione 2 del quadro VH è stata integrata prevedendo i righi da VH20 a VH31, corrispondenti ai 12 mesi dell anno; Al quadro VK sezione 1 è stata aggiunta una casella (VK2) per indicare il codice corrispondente alla situazione del soggetto che ha partecipato alla liquidazione Iva di gruppo; Nella sezione 2 del quadro VL (credito anno precedente) è consentito ai contribuenti che nell anno precedente hanno evidenziato un credito annuale non chiesto a rimborso, di indicare il predetto credito al rigo VL8 ed il relativo utilizzo al rigo al rigo VL9, che sostituisce l ex rigo VL22; Nella sezione 3 del quadro VL è stato eliminato il rigo VL22 (credito compensato col modello F24) con conseguente rinumerazione dei righi successivi; E stato previsto il nuovo rigo VL25 (in sostituzione agli interessi da ravvedimento operoso), riservato alle società che nel 2007 partecipavano alla liquidazione Iva di gruppo e che per lo stesso anno rientravano nella disciplina delle società non operative; E stato previsto il nuovo rigo VL26 da compilare indicando l eventuale differenza positiva tra gli importi di cui ai righi VL8 e VL9 contenuti nella sezione 2; Nel rigo VL29 è stato introdotto il nuovo campo 2 riservato all indicazione dei versamenti effettuati, utilizzando l F24 auto, in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell anno oggetto della dichiarazione; E stato eliminato il rigo VO15 riguardante il regime di franchigia di cui all articolo 32-bis del D.P.R. 633/1972, abrogato a decorrere dall anno d imposta 2008; Sono stati inseriti i righi VO24 e VO25 riservati rispettivamente ai soggetti di cui all articolo 1, comma 1094 della L. 296/2006 (società costituite da imprenditori agricoli) ed ai soggetti che intendono determinare il reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse, come previsto dall articolo 1, comma 423 della L. 266/2005; E stato introdotto il rigo VO33 per i soggetti che non si sono avvalsi del regime per i contribuenti minimi di cui alla L. 244/2007; Nel quadro VV, in corrispondenza dei campi a debito, è stata inserita la casella per l indicazione del ravvedimento per versamenti periodici; nel rigo VV13 è stata introdotta la casella per l indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell acconto Iva. CONFERME Studio Ansaldi s.r.l. - 3 - autore: Ansaldi Giovanni
Nel frontespizio confermata la casella per esprimere la volontà di recapitare all intermediario le comunicazioni di irregolarità dagli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione (36-bis), qualora emerga una maggiore imposta da versare o un minor rimborso; Il codice attività al rigo VA2 viene portato a sei cifre, per consentire l indicazione della nuova classificazione Ateco 2007; I contribuenti che dal 2008 intendono avvalersi del regime dei minimi (L. 244/2007) devono compilare il rigo VA45, casella 1 per comunicare che sarà l ultima dichiarazione presentata e nel campo 2 la rettifica dell Iva detratta ai sensi dell art. 19-bis2; Le operazioni soggette al regime del reverse charge, che lo scorso anno erano in parte indicate nel rigo VE34 e nel rigo VE35, sono state unificate nel rigo VE34, con la separata indicazione delle varie tipologie di cessione e prestazione, relative a: cessione di rottami, altri materiali di recupero, cessioni di oro e argento puro, subappalto nel settore edile, cessione di fabbricati strumentali imponibili per opzione effettuate dal 1 ottobre 2007. Per quest ultimo caso imponibile e imposta devono essere indicate dai cessionari nel nuovo rigo VJ14; Il regime agricolo è interessato dal quadro delle opzioni, con due revoche. Si tratta della revoca dall opzione per l applicazione dall imposta nei modi ordinari per le attività agricole connesse (VO3, casella 6) e della revoca dalla determinazione del reddito nei modi ordinari per tutte le attività agricole (VO22, casella 2). E stato poi introdotto il rigo VO23 per le società agricole che intendono rideterminare il reddito sulla base delle rendite dei terreni; Integrazione al quadro VH per i versamenti dell Iva sulle auto di provenienza comunitaria, effettuati dal 3 dicembre 2007 con lo speciale modello F24. REGIME DEI MINIMI La L. Finanziaria 2008 ha previsto un nuovo regime contabile e fiscale per le persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2008, con ricavi o compensi nel limite dei 30.000,00 euro annui. I contribuenti minimi che ricadono nel regime non applicano l Iva, né conseguentemente hanno diritto alla detrazione dell imposta per gli acquisti effettuati. Non sono soggetti all Irap e applicano una imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali del 20%. Sono inoltre esonerati dall invio degli elenchi clienti e fornitori e dall applicazione degli studi di settore o dei parametri. Chi applicherà il nuovo regime dovrà operare la rettifica della detrazione Iva prevista dall art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72 che comporta il versamento dell Iva sull acquisto dei beni strumentali effettuato nell ultimo quinquennio (10 anni per gli immobili) e sulle rimanenze di magazzino. La rettifica non dovrà essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25% (co.5 art. 19-bis2). Chi ha deciso di applicare dal 2009 il regime dei minimi dovrà comunicare tale volontà barrando la casella VA45, comunicando che la presente sarà l ultima dichiarazione Iva presentata e dovrà anche rettificare l Iva sugli acquisti precedenti. Se invece, benché ne sussistano i requisiti, il contribuente decida di continuare ad applicare il regime Iva ordinario, lo adotterà con il comportamento concludente per l anno 2009, mentre comunicherà l opzione nella prossima D.Iva (07/2010). PRESENTANO IL MODELLO IVA/2009 IN FORMA AUTONOMA (NON UNIFICATA) La presentazione in via autonoma (cioè in forma non unificata) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti quali: le società di capitali e altri soggetti Ires con periodo di imposta non coincidente con l anno solare e le società di persone con periodo di imposta chiuso in data anteriore (cessate prima del 31/12/2008) o con esercizio superiore ai 12 mesi; le società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo ai sensi dell art. 73 anche per periodi inferiori all anno; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni di altri soggetti; Studio Ansaldi s.r.l. - 4 - autore: Ansaldi Giovanni
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione; i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione per conto loro; o quelli identificati direttamente ai sensi dell art. 35-ter; particolari soggetti (es. venditori porta a porta ) qualora non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di reddito per i quali non sussiste l obbligo di presentazione dei redditi e dell Irap; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione (30/09/09), tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti. Il frontespizio e il quadro VX devono essere utilizzati esclusivamente se la dichiarazione Iva viene presentata in via autonoma. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello Unico 2009 ed il quadro RX. MODALITA DI PRESENTAZIONE La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258,00 a 2.065,00euro ai sensi dell art. 8, co.1, del D.Lgs. n. 471/97 (circolare n. 54/E del 19/06/02). PRESENTAZIONE TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO La dichiarazione può essere trasmessa: a) direttamente dal contribuente avvalendosi: - del servizio telematico Entratel qualora sussista l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta, in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; - del servizio telematico Internet (Fisconline). b) per il tramite di intermediari abilitati (o altri soggetti incaricati). Gli intermediari abilitati sono obbligati alla presentazione telematica avvalendosi del servizio Entratel per le dichiarazioni da loro predisposte. SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d impresa ovvero artistiche o professionali titolari di partita Iva, con le eccezioni di seguito indicate. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare: i soggetti che nell anno di imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato operazioni imponibili (anche se gestite con la contabilità separata), operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche ai sensi dell art. 19-bis2 o acquisto di oro, argento e rottami col metodo del reverse-charge; i contribuenti minimi che si sono avvalsi della L. 24/12/2007 n. 244; i produttori agricoli esonerati ai sensi dell art. 34 co.6 1 e 2 periodo, che hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7.000,00; gli esercenti attività di organizzazione di giochi ed intrattenimenti, esonerati ai sensi dell art. 74, co.6, che non abbiano optato per l applicazione dell Iva nei modi ordinari; le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell Iva; Studio Ansaldi s.r.l. - 5 - autore: Ansaldi Giovanni
i soggetti passivi d imposta residenti in altri stati membri dell Unione Europea, qualora abbiano effettuato nell anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell imposta; le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l opzione per l applicazione alla L. 398/1991 sono esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla U.E. non identificati in ambito comunitario, identificati in Italia ai fini Iva, che compiono servizi connessi al commercio elettronico a privati consumatori (art. 74-quinquies); i soggetti che hanno cessato l attività entro il 31 dicembre 2007. CASI PARTICOLARI A - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: Se la procedura concorsuale ha avuto inizio nel corso del 2008, si deve presentare la dichiarazione annuale IVA relativamente a tutto l anno di imposta, comprensiva di due moduli: il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione (barrando VA5) e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. La dichiarazione deve essere presentata in via autonoma mediante trasmissione telematica. Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (30/09/2009), e quest ultima non risulti presentata dal contribuente fallito, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o liquidatori nel termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina, comprensivo del modulo IVA 74-bis. B - Cessazione di attività sono tenuti a presentare l ultima dichiarazione annuale nell anno successivo a quello in cui l attività è cessata, entro i normali termini. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente nel corso del 2008 abbia cessato l attività e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività, con apertura di una nuova partita Iva, si dovrà presentare un unica dichiarazione annuale contenente due distinti moduli, uno per ciascuna attività. C - Soggetti non residenti devono assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da operazioni rilevanti agli effetti Iva in Italia, distinguendo se: soggetto non residente che opera mediante stabile organizzazione, identificandosi direttamente ai sensi dell art. 35-ter o in alternativa nominando un rappresentante fiscale. Contribuenti con contabilità separata che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le attività esercitate. Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d affari complessivo di tutte le attività esercitate. OPERAZIONI STRAORDINARIE In linea generale si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. A - Trasformazione avvenuta durante l anno 2008 1. Qualora durante l anno d imposta cui si riferisce la dichiarazione sono state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l estinzione del soggetto dante causa (incorporato, scisso, conferente, cedente o donante), la dichiarazione deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (incorporante, conferitario, cessionario o donatario) contenente due moduli: uno per il soggetto avente causa (modulo 01), contenente i dati Studio Ansaldi s.r.l. - 6 - autore: Ansaldi Giovanni
inerenti la propria attività, compresa la frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale; l altro per il soggetto estinto (dante causa), contenente i dati relativi alle operazioni effettuate nella prima frazione dell anno e fino all ultima liquidazione eseguita prima dell operazione straordinaria di trasformazione, indicando nel rigo VA1 campo 1, la partita Iva; 2. Qualora l operazione straordinaria non abbia comportato l estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo di azienda) la dichiarazione deve essere presentata: - dal soggetto avente causa, se l operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al precedente punto 1), barrando anche la casella 2 del rigo VA1. Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nel 2008 relative alle attività non trasferite, avendo cura di barrare la casella 3 del rigo VA1; - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell operazione se non c è stata cessione del debito o del credito Iva, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell intero anno di imposta. B - Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2008 (30/09/2009): In tale caso, poiché l attività per l intero anno 2008 è stata svolta dal soggetto dante causa (incorporato, scisso, conferente, cedente o donante), si possono distinguere i seguenti casi: - nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito di trasformazione, il soggetto risultante (incorporante, beneficiario, conferitario, cessionario o donatario) deve presentare per l anno 2008 oltre alla propria, anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa, sempre che l adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest ultimo soggetto. - nell ipotesi invece di trasformazione non comportante estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nell intero anno di imposta 2008 cui si riferisce la dichiarazione. TIPI DI DICHIARAZIONE Dichiarazione correttiva nei termini Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata mediante la barratura della casella Correttiva nei termini. Dichiarazione integrativa Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione originaria presentando una nuova dichiarazione completa in ogni sua parte. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, il contribuente può correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito, presentando Dichiarazione integrativa a favore utilizzando l eventuale credito risultante da tale dichiarazione in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso. Altri casi di presentazione di Dichiarazione integrativa: nelle ipotesi di ravvedimento previste dall art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre agli interessi; nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un minor debito d imposta o di un maggior credito e fatta salva l applicazione delle sanzioni. SANZIONI Le sanzioni Amministrative sono previste dal D.Lgs. 471/97: Studio Ansaldi s.r.l. - 7 - autore: Ansaldi Giovanni
VIOLAZIONE SANZIONE Omessa presentazione della dichiarazione annuale o sanzione dal 120% al 240% dell imposta presentazione con ritardo superiore a 90 giorni, in dovuta con un minimo di euro 258 presenza di debito di imposta Omessa presentazione della dichiarazione annuale o sanzione da euro 258 a euro 2.065 presentazione con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito di imposta Presentazione della dichiarazione con ritardo non sanzione da euro 258 a euro 2.065 superiore a 90 giorni Dichiarazione infedele sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta Richiesta di rimborso per importo superiore a quello sanzione dal 100% al 200% della somma non risultante dalla dichiarazione spettante Dichiarazione non redatta in conformità al modello sanzione da euro 258 a euro 2.065 approvato Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell Iva sanzione del 30% dell importo non versato RAVVEDIMENTO OPEROSO L istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e consente di regolarizzare le violazioni di natura tributaria con applicazione di sanzione ridotte: a) ad 1/8 del minimo (3,75%) in caso di mancato pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza; b) ad 1/5 del minimo (6%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni o sul pagamento del tributo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Il decreto governativo anti-crisi del 29 novembre 2008 ha ridotto la sanzione da ravvedimento operoso, stabilendo le seguenti nuove misure: 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali del 3% su base annua; 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, (entro il 30/09/2010), oltre gli interessi legali del 3% su base annua; 21,00 (1/12 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Il codice tributo per pagare la sanzione è l 8904, mentre quello per gli interessi è il 1991 (la separata indicazione degli interessi nel modello F24 rappresenta una delle novità introdotte dalla A.E. con risoluzione n. 109/E del 22/05/2007). Condizione affinchè si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera; che non siano già state contestate le violazioni o non siano iniziate ispezioni, accessi o verifiche delle quali l autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. SANZIONI PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI Il decreto anti-crisi (D.L. 185/2008 art. 27) ha introdotto una specifica sanzione dal 100% al 200% per l utilizzo di crediti inesistenti, nonché l allungamento dei termini entro i quali l Ufficio può emettere l atto di recupero. La nuova norma esplica i suoi effetti per le violazioni commesse dal 29 novembre 2008, con una sanzione che passa dal 30% ad una nuova misura variabile dal 100% al 200%, per chi utilizza crediti annuali o periodici inesistenti. Rimane impregiudicata la possibilità di ricorrere all istituto del ravvedimento operoso nei termini e nelle modalità previsti dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Studio Ansaldi s.r.l. - 8 - autore: Ansaldi Giovanni
REATI PENALI Il D.L. 223/2006 ha introdotto una nuova fattispecie di reato fiscale, introdotto nell art. 10-ter della L. 74/2000 che prevede la reclusione da 6 mesi a due anni per chi si è reso responsabile della violazione dell omesso versamento del saldo Iva annuale per un ammontare superiore a 50.000,00. Il reato non si concretizza laddove l ammontare dell Iva sia versata entro il termine di pagamento dell acconto, riferito all anno di presentazione della dichiarazione annuale, ossia nello specifico, entro il 28/12/2009 (termine così slittato al lunedì successivo dato che il 27/12 cade di domenica); non comporta quindi una fattispecie delittuosa la circostanza che il versamento, sia pure oltre i termini di legge, avvenga entro tale data. CREDITO IVA NELLE SOCIETA DI COMODO Il co.15 dell art. 35 del D.L. 223/2006 prevede che l eccedenza del credito Iva annuale per le società di comodo non è ammessa al rimborso, né può essere compensata con altri debiti e neppure essere oggetto di cessione, ma è ammessa la sola detrazione interna (o verticale) Iva da Iva in sede di liquidazione, a condizione che lo stato di non operatività perduri per un periodo fino a tre periodi di imposta consecutivi. In concomitanza delle seguenti due condizioni: la società sia risultata non operativa per tre periodi di imposta consecutivi ed anche non abbia effettuato, nel stesso triennio, operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello risultante dalla applicazione delle percentuali per i ricavi minimi, è prevista la perdita definitiva del credito Iva annuale. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E MODULISTICA D.P.R. 633 del 26/10/72; circolare 44/E del 15/11/2004. La modulistica è disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb66b34db3bc111/iva%202009%20modello.pdf www.studioansaldi.it Studio Ansaldi srl corso piave 4, Alba (CN) La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati. Studio Ansaldi s.r.l. - 9 - autore: Ansaldi Giovanni