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MODELLO CHECK LIST Il presente modello, da allegare agli elaborati progettuali, richiede al progettista di barrare sia le caselle corrispondenti alle sotto elencate tematiche, sia quelle della documentazione generale e specifica della disciplina nel cui campo di applicazione rientra il progetto in esame, da predisporre affinché Arpa possa esprimere il parere di competenza. disciplina Scarichi idrici D.lgs. n.152/2006 -norme in materia ambientale-, DGR n.1053/2003, DGR n. 286 del 14/2/2005, Delibera Regionale n. 1860 del 18/12/2006 (Linee Guida di Indirizzo per la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento riferite alla D.G.R. n. 286/2005), DM 185/2003, Decreto 2/05/2006 (linee tecniche per il riutilizzo delle acque reflue), Regolamento Pubblica Fognatura ATO -Deliberazione n. 6 del 29/08/2011- Emissioni in atmosfera D.lgs. n.152/2006 TitoloV -Norme in materia ambientale-dgr n. 2236/2009- Inquinamento acustico L 26.10.1995 n. 447- LR 9.5.2001, n.15- DGR n. 2053/2001 - D.G.R. 21/01/2002 n.45, D.P.R. n. 227/2011- Regolamento per la semplificazione in materia ambientale- Gestione rifiuti DM 471/99 (per le parti compatibili con il D.lgs. n. 152/06), D.lgs. n. 152/2006 -Norme in materia ambientale- Spandimento liquami D.lgs. n. 99/92 (utilizzo dei fanghi in agricoltura), Decreto Ministeriale 7/04/2006, D.G.R. n. 96/2007 (criteri e norme tecniche generali in attuazione al Decreto 7/04/2006), Legge Regionale n. 4/2007 Valutazione impatto ambientale D.P.C.M. 10/08/1988 n. 377- D.Lgs 152/06 Parte seconda -Norme in materia ambientale- L.R. N.3 20/04/2012- Serbatoi interrati D.lgs. n. 32/1998 - D.M. 29/11/2002 - D.C.R. n. 355/2002 - D.G.R. 1562/2003 Autorizzazione ambientale integrata IPPC-AIA L.R. n. 21/2004 - D.lgs n. 59/2005, D.lgs. n. 152/06 Parte seconda- Norme in materia ambientale- Inquinamento elettromagnetico Decreto 381/98 L.R. 30/2000 - Legge Quadro n.36/2001 DGR n.197/2001 D.lgs 1 Agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche artt. 86-87-87 bis) DPCM 8.7.2003, G.U. 199/2003 (esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz) DPCM 8.7.2003 G.U. 200/2003 (esposizione alla frequenza di rete pari a 50 Hz generata da elettrodotti)- DGR n. 1138/2008 modifiche e integrazioni alla DGR n. 197/2001- Energia Dlgs. 387/2003- DPCM 8.7.2003 G.U. 200/2003 - L.R. 10/93- DGR Decreto 10 Settembre 2010 Linee Guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili- DGR n. 28/2010- Fotovoltaico-Eolico-Biomasse-Idraulica e Geotermica campo di applicazione non rientra rientra Estratto PSC (POC) corredato dalla legenda della tavola sinottica, con evidenziato l immobile e/o l area di intervento ed esteso ad un raggio minimo di: - m 100 all interno del perimetro urbanizzato; - m 500 per il territorio extraurbano. Qualora non individuati nel PRG vigente o PSC, sull estratto debbono essere riportati impianti tecnologici e infrastrutture che possono determinare un impatto sulla struttura da realizzare o che possono subirlo da essa (es. elettrodotti, postazioni di emittenza radio tv anche private, stazioni radio base per telefonia cellulare, strade, ferrovie, captazioni idropotabili ad uso acquedottistico, impianti di depurazione, etc.). Planimetria (stato di fatto) in scala 1:200 oppure 1:500, per edifici di dimensione superiore, estesa all intera area d intervento e a quella ad esso circostante per una profondità normalmente superiore a 10 m. Essa dovrà contenere il rilievo planimetrico ed altimetrico riferito ad un caposaldo fisso permanente degli edifici e dei manufatti esistenti, ivi comprese le opere di urbanizzazione, con particolare riguardo a quelli dai quali siano da osservarsi distacchi di legge. Dovranno inoltre essere rappresentate le alberature d alto fusto esistenti, le recinzioni, gli accessi carrai, i corsi d acqua ed ogni altro particolare meritevole di rilievo. Planimetria generale (progetto) che rappresenti tutte le modificazioni da apportarsi allo stato di fatto segnalando l inserimento degli eventuali nuovi edifici, la sistemazione planoaltimetrica degli spazi scoperti ed

eventuali elementi che concorrano a definire i rapporti formali e funzionali con l ambiente circostante (es. sistemazioni esterne dell area cortilizia, sistemazioni dell area a verde, etc.). Per gli edifici in progetto devono essere indicate le distanze dalle strade, dai confini di zona urbanistica, dai confini di proprietà e dagli edifici vicini. Per interventi in zona agricola, nel caso di costruzioni per attività zootecniche, vi devono essere indicate anche le distanze dei ricoveri per gli animali e delle strutture per lo stoccaggio delle deiezioni dalle abitazioni interne ed esterne all azienda, dai confini di proprietà, da eventuali pozzi privati per l approvvigionamento idropotabile (non acquedottistici). Tale planimetria deve essere nella medesima scala dell elaborato dello stato di fatto. Relazione tecnica che illustri l intervento proposto e la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nelle norme d attuazione del PRG/PSC e che contenga: Notizie in merito all intervento proposto, alle linee guida del medesimo e relativi materiali di costruzione; Notizie in merito ad eventuali vincoli e tutele relative alle risorse idriche sotterranee, alle aree di interesse archeologico, ai vincoli ambientali e paesaggistici; Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici; Notizie in merito alle opere di urbanizzazione esistenti e/o progettate Pianta con la disposizione delle macchine e degli impianti (layout) e l indicazione delle aree di lavorazione e di deposito Disciplina scarichi idrici: è di competenza dei Comuni il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, nonché di quelle industriali assimilabili alle domestiche e di quelle industriali nella pubblica fognatura. Per queste due ultime tipologie di refluo, se il recapito è diverso dalla pubblica fognatura, la competenza autorizzatoria è demandata alla Provincia. In merito alle acque di prima pioggia e delle -- acque reflue di dilavamento se il recapito è in pubblica fognatura, il rilascio dell autorizzazione allo scarico è di competenza Comunale. Mentre per le acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento recapitanti in corpo idrico superficiale o suolo, il rilascio dell autorizzazione allo scarico è di competenza Provinciale. In presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche ed acque reflue industriali, con recapito in pubblica fognatura, occorrerà predisporre gli specifici modelli da indirizzare al Comune con i relativi allegati; con recapiti diversi dalla pubblica fognatura si dovrà fare riferimento alla modulistica della Provincia. Qualora il progetto di intervento riguardi attività alberghiere, turistiche, ristorative, scolastiche, sportive o ricreative o più in generale produzione di beni e servizi con scarichi derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e/o mense, recapitanti in pubblica fognatura la domanda andrà indirizzata al Comune, utilizzando il Modello Acque Domestiche o il modello Assimilabili alle Domestiche con relativi allegati (planimetria rete fognaria, scheda acque domestiche, elaborati cartografici, eventuale impianto di trattamento, referto analitico, relazione tecnica illustrativa). Si ricorda che lo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura è sempre ammesso ai sensi dell art. 124, comma 1, del D.lgs n. 152/06. Ciò significa che per questa tipologia si dovrà acquisire la dichiarazione di avvenuto allaccio alla rete fognaria comunale da parte dell Ente Gestore della pubblica Fognatura, senza dovere intraprendere il procedimento autorizzatorio previsto per gli altri scarichi. In relazione a quanto indicato nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione ATO l espressione del parere ARPA, sarà dovuto solo nel caso della acque reflue industriali contenenti nello scarico le sostanze di cui alla tab. 3A, dell Allegato 5, del D.lgs n. 152/06, recapitanti in pubblica fognatura. Si sottolinea la necessità, ai fini dell attività di controllo da parte di ARPA, che le istanze in materia edilizia (Permesso di costruire o Dia) che coinvolgono la matrice scarichi di natura industriale o assimilati ai domestici in pubblica fognatura, siano corredate della sola copia di domanda autorizzazione allo scarico e/o rinnovo e/ o subentro inerente tale richiesta se per via telematica, ovvero 3 copie se cartaceo. Per moduli, facsimili, istruzioni e procedure consultare le relative pagine nel presente documento informatico. Disciplina emissioni in atmosfera: qualora il progetto di intervento preveda nuove emissioni in atmosfera o la modifica di emissioni esistenti, la relativa domanda deve essere allegata all istanza per il rilascio del titolo abilitativo. Per la costruzione (), la modifica () od il trasferimento () di un impianto con emissioni in atmosfera la domanda deve essere presentata utilizzando il relativo modulo, allegando tutta la documentazione nello stesso evidenziata. - Le attività incluse nell elenco delle in deroga di cui all art. 272, comma 2 -procedura semplificata- (autorizzazione in deroga) sono soggette ad autorizzazione generale e, allo scopo, debbono presentare la domanda avvalendosi della specifica modulistica.

- Le attività incluse nell elenco delle attività emissioni derivanti da attività in deroga di cui all art. 272, comma 1, (scarsamente rilevanti) non sono sottoposte all obbligo di comunicazione, purchè l attività rientri fra quelle elencate nell allegato 1A - Per moduli, facsimili, istruzioni e procedure consultare le relative pagine nel presente documento informatico. Disciplina inquinamento acustico: deve essere presentata la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell art. 8 della L. 447/95 in allegato al titolo abilitativo richiesto, in caso di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali. Tale valutazione deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale il quale esaminerà ed analizzerà il contributo delle nuove sorgenti o le modifiche di quelle esistenti nei confronti dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali sui potenziali recettori sensibili, predisponendo altresì gli elaborati che vanno a costituire la richiesta. La Documentazione di Impatto Acustico sia generale che specifica per le attività di cava, dovrà essere redatta secondo le linee guida ARPA. Nel merito del D.P.R. n. 227/2011-Regolamento per la semplificazione in materia ambientale- occorre ricordare che la sua applicazione è relativa alla piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti Per moduli, facsimili, istruzioni e procedure consultare le relative pagine nel presente documento informatico. Disciplina rifiuti: nel caso di richiesta di titolo abilitativo per attività industriali e artigianali esistenti (ampliamento, riqualificazione, varianti) con produzione finale di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, dovranno essere fornite informazioni sulla loro gestione (collocazione, modalità di deposito temporaneo) e sulla relativa destinazione finale, da evidenziarsi anche mediante presentazione di copia di convenzione con ditta o centro autorizzato. Per i nuovi insediamenti tale prescrizione verrà inserita nel parere di competenza. Chi intende iniziare una vera e propria attività di smaltimento o di trattamento o di recupero dei rifiuti, deve seguire uno specifico iter amministrativo con l Amministrazione Provinciale Se l attività è assoggettabile ai disposti degli artt. 208 e 210 del D.Lgs 152/06 dovrà essere presentata specifica istanza all Amministrazione Provinciale accompagnata dagli allegati di riferimento. Se invece l attività riguarda il recupero di rifiuti non pericolosi effettuato dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all Allegato C, alla parte quarta del D.lgs. n. 152/06, le medesime sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli art. 215, 216. Disciplina spandimento liquami: nel caso di richiesta di titolo abilitativo per la costruzione, ampliamento, modifiche di allevamenti zootecnici, la documentazione inoltrata presso gli SUAP e necessaria per l espressione del parere Arpa dovrà contenere copia della domanda di autorizzazione (e suoi allegati) indirizzata all Assessorato Agricoltura della Provincia. Sono esentati dall obbligo di presentare la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio attività di spandimento: i titolari di allevamenti di animali di affezione; i titolari di allevamenti di tipo familiare per esclusivo autoconsumo; i titolari di allevamenti che, per tipologia o tecniche di allevamento, non producono effluenti liquidi ma solo letame o assimilati, Per moduli, facsimili, istruzioni e procedure consultare le relative pagine nel presente documento informatico. Disciplina Valutazione di Impatto Ambientale: viene applicata nel momento in cui il progetto di intervento rientra nell elenco di cui all art. 23 del D.lgs. n. 152/06 Allegati III, IV e V o in uno dei vari elenchi regionali. In applicazione ai disposti del D.lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 9/99 come modificata dalla LR n. 35/2000, per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) occorre presentare una domanda indirizzata all autorità competente (Regione Provincia o Comune) accompagnata dal progetto preliminare, da una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto e da una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. Qualora i progetti debbano essere assoggettati alla procedura di V.I.A. (in modo diretto o come conseguenza dello screening) la domanda indirizzata all autorità competente deve essere accompagnata dal relativo progetto definitivo e da uno Studio di Impatto ambientale (S.I.A.) che deve almeno contenere la descrizione del progetto definitivo e dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa, una sintesi non tecnica, una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare, od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio, ed una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Disciplina per quanto concerne il rilascio di pareri per inquinamento elettromagnetico: viene applicata nel momento in cui il progetto di intervento da realizzarsi, riguarda la vicinanza dell opera a impianti per la trasmissione dell energia elettrica (linee elettriche di alta e media tensione), cabine e sottostazioni di trasformazione elettrica di tipo MT/BT, localizzazione di impianti per l emittenza radio televisiva,

autorizzazioni per impianti di telefonia mobile, installazione di infrastrutture di telecomunicazione-impianti radioelettrici, le torri e i tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre. In applicazione ai disposti normativi nazionali e regionali Dlgs. 259/03, L.R. n. 30/2000, Legge Quadro 36/2001, DGR. n. 197/2001, DPCM 08/07/2003 G.U. n.199, DPCM 08/07/2003 G.U. n.200, LR10/93 e DGR applicativa n. 1965/99 Le relative domande di autorizzazione dovranno essere inoltrate al SUAP, mentre l espressione del parere di tecnico previsto dalla normativa è di competenza ARPA. L istanza presentata si comporrà della seguente documentazione: - Elettrodotti alta e media tensione relazione tecnica di dettaglio contenente i dati riferiti alla potenzialità della linea e sue caratteristiche di tensione, planimetria indicante i tracciati delle linee, le distanze dai fabbricati alla linea, in riferimento alle fasce di rispetto previste nell ambito dei corridoi di fattibilità e all obiettivo di qualità pari a 3 microtesla; fasce di prima approssimazione (DPA) e dati per loro verifica - Cabine primarie CP 132/15 KV e cabine secondarie MT/BT 15/0.4 KV relazione tecnica di dettaglio contenente i dati di riferimento ed i calcoli di potenza relativi alla cabina elettrica, planimetria di riferimento indicante la distanza dai fabbricati, attestazione del perseguimento dell obiettivo di qualità di 3microTesla valutato al recettore; fasce di prima approssimazione (DPA) e dati per loro verifica - Infrastrutture di telecomunicazione, impianti radioelettrici, servizi di telecomunicazione, stazioni radio base per reti di telecomunicazione mobili TACS/GSM/UMTS -D.lgs. 259/03, D.G.R. 1138/2008-: Per nuovi impianti di qualsiasi tipologia su nuove infrastrutture copia della domanda di autorizzazione presentata all Amministrazione Comunale competente dovrà essere corredata da (copiare punti 8.1 DGR 1138). Nel caso di installazione di impianti di tecnologia UMTS o altre, con potenza uguale o inferiore a 20 Watt è sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio Attività conforme ai modelli eventualmente predisposti dagli Enti Locali e ove non predisposti al modello di cui all allegato B, del D.lgs. N. 259/2003 (all. di cui all art. 87 del medesimo D.lgs), relazione tecnica di dettaglio, planimetria dell intervento da realizzare. Inviare la DIA contestualmente a Comune/Arpa/AUSL. Valgono le stesse richieste di cui sopra In materia di comunicazioni elettroniche e in applicazione dell art 87 bis, del D.lgs. 259/03 ( introduzione di una misura di semplificazione al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile e non) per l installazione di reti di telecomunicazione mobile GSM, DCS, UMTS, ect, rientrano nella fattispecie le tecnologie a banda larga mobile ma anche quelle diverse e antecedenti, se utilizzate a implementare la rete di banda larga mobile. Pertanto su infrastrutture esistenti nel caso di installazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente che preveda l inserimento della tecnologia a banda larga mobile e non, e/o la modifica delle stesse, o la contemporanea riconfigurazione degli stessi sistemi, o nuove tecnologie si applica l art 87 bis, del D.lgs. 259/2003, utilizzando quanto previsto all art 8.1 della DGR 1138/08 (vedi sopra). Inviare la DIA contestualmente a Comune/Arpa/AUSL. Si ricorda la non applicazione della SCIA, in considerazione del fatto che i procedimenti in questione non dipendono dall accertamento di requisti amministrativi o a contenuto generale, bensì da valutazioni tecniche ambientali di ARPA non surrogabili ad asseverazioni.

Disciplina per Impianti Fotovoltaici: procedure urbanistico/edilizie (Permesso di Costruire-Dia- Comunicazione) in capo ai Comuni/SUE per i residenziali, ovvero agli SUAP per i produttivi \ Impianti integrati a tetto all interno della procedura edilizia di Comunicazione prevista dal Decreto 10 settembre 2010 senza cabina e in bassa tensione con potenza tra 0-200 kw, non occorre il parere Arpa. Impianti integrati a tetto e/o realizzati su edifici o sulle loro pertinenze all interno della procedura edilizia di Comunicazione prevista dal Decreto 10 settembre 2010 con cabina elettrica in media tensione con potenza tra 0-200 kw, sono assoggettati al rilascio del parere Arpa. Impianti collocati sugli edifici, procedura edilizia in DIA con cabina elettrica e potenza tra 0-20kW occorre sempre il parere Arpa. Un distinguo è necessario per la documentazione a corredo dell istanza: Documentazione necessaria nel merito della procedura per Impianti Fotovoltaici relativa alla Comunicazione con cabina elettrica in Media Tensione e potenza impianto tra 0-200kW e procedura DIA con cabina elettrica e potenza impianto tra 0-20kW. Ai fini di quanto sopra richiamato nel merito delle procedure urbanistico/edilizie occorrerà la seguente documentazione: 1. Cartografia in scala1:500 relativa all ubicazione dell edificio, dell impianto, delle parti elettriche, del percorso dei cavi in bassa tensione, della cabina di trasformazione elettrica in MT/bt con indicazione della distanza dalle aree di permanenza di persone maggiore/uguale alle 4 ore in riferimento alle fasce di rispetto 2. Tracciato della linea in Media Tensione in uscita dalla cabina per la successiva connessione alla rete. 3. Breve relazione di sintesi descrittiva dell impianto. Nel merito della componente Rumore che afferisce alla procedura edilizia di Comunicazione (con parere ARPA) e DIA (solo nel caso non ci fosse trasformazione di energia e in assenza di sorgenti sonore) si ricorda che la documentazione previsionale acustica per l esercizio dell impianto, potrà essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio eseguita dal titolare della richiesta o soggetto responsabile, con cui si dichiara la non produzione di inquinamento acustico ai sensi del DPR 445/2000. Si specificano inoltre, alcuni passaggi relativi ai procedimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Procedimento Unico, la cui Autorità Competente al rilascio dell autorizzazione è la Provincia, e anch essi disciplinati dal Decreto 10 Settembre 2010, parte III. L art. 13, del Decreto precitato, stabilisce al punto 13.1, lettera a) che il progetto definitivo sia corredato e comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della relazione tecnica, ect. Si osserva nel merito che poiché il Procedimento Unico si svolge tramite Conferenza dei Servizi, nell ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l esercizio dell impianto e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, il successivo rilascio dell Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato. Quindi non è dovuta la successiva richiesta da parte dei Comuni del parere di Arpa per la connessione alla rete, ai sensi della L.R. 10/1993. Tutto si esplica all interno della Conferenza dei Servizi, comprensiva delle eventuali richieste integrative e, ove fosse necessario, nel corso del procedimento autorizzativo il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore della rete nell ambito dell erogazione del servizio di connessione. Disciplina Distributori Carburanti e Serbatoi Interrati: D.lgs. n. 32/1998, D.M. 29/11/2002, D.C.R. n. 355/2002, Delibera Giunta Regionale n.1562/2003. Per quanto attiene l art.1, commi 2 e 3, del D.lgs n. 32/1998 l installazione e l esercizio di impianti di distribuzione carburanti è soggetta all autorizzazione del comune in cui è esercitata l attività, insieme all autorizzazione il comune rilascia il titolo abilitativo necessario ai sensi

dell art. 2. L autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Aggiungasi che in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili proveniente da impianti fotovoltaici, di potenza elettrica non superiore a 8 KWp, (previsti dalla delibera dell assemblea legislativa n. 208/2009l indirizzi programmatici per le retri di distribuzione carburanti ) i distributori di carburante sono soggetti alla presentazione di una semplice comunicazione al Comune ai sensi del D.lgs. n. 155/2008 se integrati nella copertura dell edificio. Tali impianti sono esclusi dalla normativa di settore di cui al D.lgs. n. 387/2003 che prevede una procedura autorizzativa per gli impianti superiori a 20 KW, mentre per potenze inferiori la normativa di riferimento per la procedura semplificata è il D.lgs. n. 115/2008. Qualora l impianto fotovoltaico non fosse installato a tetto e la procedura riguardasse una DIA, anch esso non avrebbe necessità di un autorizzazione, se non quelle normalmente richieste dal Comune per tale procedura. Di seguito il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione un analitica autocertificazione corredata dalla documentazione necessaria e di una perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, e dei criteri di cui all art. 2, comma 1.Va da se che nel caso di specie l asseverazione potrà essere accettata (vedi nota in allegato al documento di accesso, relativo al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività redatto dal gruppo tecnico di coordinamento provinciale). Qualora la realizzazione di cui sopra, contempli l installazione e l esercizio dei serbatoi interrati, destinati allo stoccaggio dei carburanti liquidi presso gli impianti di distribuzione, questi possono essere asseverati nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 29/11/2002. Nel caso invece che tali serbatoi siano esistenti e nella riqualificazione dell impianto di distribuzione carburanti debbano essere rimossi, si dovranno applicare i contenuti previsti dalla Delibera Giunta Regionale n.1562/2003 (modalità e criteri relativi agli interventi di bonifica di cui all art. 13, del D.M. 471/99), ai fini delle eventuali operazioni di bonifica previste dal medesimo decreto.