C O M U N E D I C A N T Ù



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C O M U N E D I C A N T Ù Provincia di Como PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI D E C R E TO L E GI S LAT IVO 15 NOV E M B R E 1993, N. 507 NORME DI AT T UA Z I O N E Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 25-7-2003 Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 22-07-2009

C O M U N E D I C A N T Ù P I A N O G E N E R A L E D E G L I I M P I A N T I P U B B L I C I T A R I S O M M A R I O INTRODUZIONE... 4 TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI... 5 1. CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. CONSIDERAZIONI... 5 3. PROPOSTE... 5 3.1. ISTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA... 5 3.2. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA PUBBLICITÀ... 6 4. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI... 7 4.1. DEFINIZIONI... 7 4.2. DURATA... 8 4.3. DESTINAZIONE D USO... 9 5. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ...14 5.1. DEFINIZIONI...14 5.2. STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE...15 5.3. DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO...16 5.4. CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D...16 6. DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA...17 7. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE...18 7.1. ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO...18 7.2. ZONE IN CATEGORIA SPECIALE...19 7.3. ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO...20 8. CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI...20 8.1. SICUREZZA...20 8.2. DECORO...20 8.3. FUNZIONALITÀ...20 8.4. NORMATIVA...21 TITOLO 2 - LA PUBBLICITA' ESTERNA...22 9. PREMESSA...23 10. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE...23 10.1. FORMA E COLORE...23 10.2. MATERIALI...23 10.3. STRUTTURA...23 10.4. DISTANZE...23 10.5. ILLUMINAZIONE...24 10.6. POSIZIONAMENTO...24 10.7. LIMITAZIONI E DIVIETI...24 1

11. DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F...26 11.1. NORMATIVA GENERALE DI ZONA...26 11.2. NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI...26 12. DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B) 28 12.1. NORMATIVA GENERALE DI ZONA...28 12.2. NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI...28 12.3. DIMENSIONI...28 12.4. CARATTERISTICHE...28 12.5. UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO...28 13. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO...29 14. CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITÀ ESTERNA...30 15. AUTORIZZAZIONI...31 15.1. AUTORITÀ COMPETENTE...31 15.2. DOCUMENTAZIONE...31 15.3. RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE...32 15.4. DURATA...32 15.5. CORRISPETTIVO...32 15.6. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE...33 15.7. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE...33 15.8. VIGILANZA...34 15.9. RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI...34 15.10. SANZIONI AMMINISTRATIVE...35 16. NORME TRANSITORIE...36 TITOLO 3 - LE PUBBLICHE AFFISSIONI...37 17. PREMESSA...38 18. RELAZIONE SULLO STATO ATTUALE...38 19. CRITERI DI PROGETTO...38 20. QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI...39 21. UBICAZIONE...40 22. ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE...40 23. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE 40 23.1. DESTINAZIONE D'USO...40 23.2. TIPOLOGIE E FORMATI...41 23.3. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI...41 24. NORME GENERALI...41 25. ENTRATA IN VIGORE...42 TITOLO 4 - LE INSEGNE DI ESERCIZIO...43 26. PREMESSA...43 27. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI...43 27.1. DEFINIZIONE...43 27.2. CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE...44 2

27.3. FORME PARTICOLARI DI INSEGNE...48 27.4. MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE INSEGNE...48 28. DISCIPLINA DELL INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO...48 28.1. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE...48 28.2. MATERIALI, FORME E COLORI...49 28.3. ILLUMINAZIONE...49 28.4. INSEGNE A BANDIERA - NORME PER TUTTE LE ZONE - PRESCRIZIONI...50 28.5. DECORAZIONI DI VETRINE...50 28.6. CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO...51 28.7. NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA...51 28.8. VETRINETTE PORTA-MENU...54 29. DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI...54 29.1. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE...54 29.2. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI...55 29.3. RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE...56 29.4. VARIAZIONI...56 29.5. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE...56 29.6. ANTICIPATA RIMOZIONE...57 29.7. INSEGNE ABUSIVE...57 30. NORME TRANSITORIE...57 TITOLO 5 PUBBLICITA VARIA...58 31 VOLANTINAGGIO...58 32 PUBBLICITA SONORA...58 33 PUBBLICITA TEMPORANEA...58 34 CONTENITORI PORTARIVISTE...59 3

INTRODUZIONE La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Cantù in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato Piano, adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8, del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e affissioni e per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, successivamente denominato Regolamento comunale. Il presente Piano è articolato in cinque parti. Nella prima parte, denominata Titolo 1 - Disposizioni generali, sono individuati criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nei successivi Titoli. Nella seconda parte, denominata Titolo 2 - La pubblicità esterna, si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, all'art. 47, e se ne disciplina l'installazione. Nella terza parte, denominata Titolo 3 - Le pubbliche affissioni, si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche e dirette, in osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale al Titolo V. Nella quarta parte, denominata Titolo 4 - Le insegne di esercizio, si definiscono le caratteristiche e si disciplina l installazione delle insegne di esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Nella quinta parte, denominata Titolo 5 Pubblicità varia, si regolamentano alcune forme di pubblicità quale quella effettuata con messaggi sonori, con distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e taluni tipi di pubblicità temporanea. Il Piano è inoltre completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale, da parte della Giunta Comunale e su proposte o pareri della Commissione tecnica per la pubblicità di cui all art. 3.2. Tali modifiche dovranno essere apportate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed avranno validità a partire dal 1 gennaio dell anno a cui il bilancio si riferisce 4

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati. Sono altresì esclusi i segni orizzontali reclamistici, cosi come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale per cui il suo utilizzo all interno del centro abitato non è regolamentato dalle norme contenute nel Piano ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada Art. 39 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 2. CONSIDERAZIONI La pubblicità esterna, così come classificata successivamente, risulta essere posizionata sul territorio del comune di Cantù in maniera casuale e disordinata, senza criteri modulari e di opportunità. Questa situazione si ripercuote sia sull'immagine urbana sia sull'efficacia stessa dei messaggi contenuti negli spazi pubblicitari. In modo analogo anche gli impianti per le pubbliche affissioni e le insegne di esercizio partecipano alla formazione dell immagine urbana, pertanto gli interventi che saranno adottati, affinché abbiano effetto, dovranno considerare nella loro globalità le varie forme di comunicazione visiva collocate all esterno. Oltre all inquinamento visivo, la confusione che ne deriva priva, di fatto, la capacità di comunicazione che dovrebbe avere la pubblicità esterna ed, a maggior ragione, la segnaletica direzionale pubblica e privata. Gli interventi finora fatti dalle aziende operanti nel settore, oppure direttamente dai privati, sembrano dettati più da esigenze momentanee che da interventi programmati e di lunga durata. Oltre a questi aspetti non è inoltre da sottovalutare il fatto che il settore rappresenta, allo stesso tempo, una fonte di entrate tributarie per le casse dell'amministrazione Comunale ma anche un problema da gestire sotto l'aspetto normativo, urbanistico ed ambientale. In questo contesto si inseriscono quindi le norme del presente Piano, volte a regolamentare e normalizzare le installazioni pubblicitarie recependo le normativa esistente e le direttive dell Amministrazione Comunale. 3. PROPOSTE 3.1. ISTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA Le installazioni pubblicitarie sul territorio sono quindi senza dubbio da regolamentare. La proposta che il Piano avanza è quella di poter affidare ad uno o più concessionari la gestione della pubblicità sulle strutture di arredo urbano e, più in generale, sul territorio comunale. Con l affidamento in concessione si verrebbe a creare una nuova figura, cioè quella del Concessionario per la gestione pubblicitaria delle strutture di arredo urbano e pubblicità esterna, avente diritto di privativa ad operare nell'installazione e nella gestione delle strutture di arredo urbano e pubblicità esterna, a garanzia e nel pieno rispetto e responsabilità delle norme contenute nel Piano. Il rapporto tra l'amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione pubblicitaria sarà disciplinato da una convenzione e/o capitolato. Le norme contenute in tale convenzione e/o capitolato potranno essere sostitutive oppure integrative a quelle del presente Piano. Tra gli allegati è possibile consultare una bozza di Capitolato d oneri per l affidamento di tale gestione. 5

Il diritto di privativa di cui sopra conferirebbe all Amministrazione attraverso l operato della concessionaria il pieno controllo delle installazioni che insistono sul suolo pubblico ed all'interno della delimitazione del centro abitato. Per ottenere un riordino su tutto il territorio sarebbe inoltre auspicabile che l'amministrazione Comunale avanzasse richiesta agli altri Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Provincia, ) di delega di competenza per il rilascio delle autorizzazioni per le strade statali e provinciali che attraversano l'intero territorio del comune di Cantù, qualora ciò non fosse già di competenza comunale. Questa situazione garantirebbe di fatto il pieno controllo delle installazioni pubblicitarie sul territorio da parte degli uffici comunali competenti. Con l'affidamento della gestione in esclusiva inoltre il concessionario diventa garante nei confronti dell'amministrazione Comunale, della corretta interpretazione ed applicazione delle norme contenute nel Piano e, soprattutto, poiché più coinvolto che una frammentata realtà composta da molte imprese con pochi impianti, è indotta una più attenta gestione della commessa vista l importanza che rappresenta per il concessionario. In una situazione come quella citata si propone alla Giunta Comunale di integrare ed aggiornare il Piano determinando ad esempio, entro 12 mesi dall'adozione del presente Piano, le superfici massime di esposizione consentite per ogni tipo di mezzo pubblicitario e ogni zona omogenea, al fine di individuare e regolare in questo modo anche il massimo affollamento pubblicitario tollerabile sul territorio comunale. Tale deliberazione sarà adottata, anche eventualmente proposta del progettista del Piano, sentiti il concessionario per la gestione pubblicitaria delle strutture di arredo urbano e della pubblicità esterna e l ufficio pubblicità. Adottando le direttive di cui sopra infatti sarà altresì molto semplificata l'operazione di rilevamento ed individuazione dei limiti tollerabili di affollamento pubblicitario e di conseguenza il controllo, da parte dell'amministrazione Comunale, su tali aspetti. 3.2. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA PUBBLICITÀ Al fine di ottimizzare i futuri interventi e di avere un punto di riferimento per tutte le problematiche del settore, il Piano avanza l ipotesi dell istituzione di una Commissione tecnica per la pubblicità che verrà nominata dal sindaco. La Commissione avrà come funzione principale quella di esaminare le domande per l'installazione di impianti pubblicitari, ma anche lo scopo di garantire l'esigenza dell'utenza, la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, il decoro dell'ambiente ed il rispetto della legislazione vigente. Sarà anche la Commissione che prenderà in carico questo strumento e lo aggiornerà nel tempo con le modifiche o aggiunte che via - via si renderà necessario attuare. La Commissione resta in carica quattro anni e sarà composta da un funzionario rappresentante di ognuno degli uffici che si ritiene utile coinvolgere, ossia il settore tributi, il settore vigilanza urbana, il settore urbanistico, il settore viabilità, l esperto tutela ambientale già componente della commissione edilizia. Sarà la Commissione quindi ad esprimere i pareri tecnici sulle domande di nuova installazione o di modifica degli impianti considerati nel presente Piano. In sintesi i compiti della Commissione saranno: 1. esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio 2. accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente Piano ed eventualmente prevedere la modulistica necessaria 3. proporre le eventuali modifiche al presente Piano e ritenute necessarie per rendere più utile e corretto l utilizzo di questo strumento 4. convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti 5. richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto 6

6. prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente 7. esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente Piano e dalle norme vigenti 8. concedere deroghe alle norme contenute nel presente Piano 9. istituire e mantenere il Registro delle autorizzazioni 4. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 4.1. DEFINIZIONI Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie: Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO - Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA - Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea struttura di sostegna, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Art. 47 Comma 4 - CARTELLO - Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - Si definisce striscione, locandina e stendardo l elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido. Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 7

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Art. 47 Comma 8 - - IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA - Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta 4.2. DURATA I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie: Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette, che non potranno avere durata di esposizione superiore a 15 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L intervallo tra una esposizione e la successiva non dovrà essere inferiore a giorni 15. Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall'art. 53 Comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, avrà durata di anni 3, rinnovabili tacitamente. Nel caso dell istituzione della figura del concessionario citato in precedenza, la durata dell'autorizzazione potrà essere legata alla durata della convenzione stipulata. 8

4.3. DESTINAZIONE D USO In aggiunta alla tipologia e durata, un ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d uso, che nel Piano risultano essere: Istituzionali: Commerciali: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant altro utile alla promozione di un attività, un prodotto o un servizio. Al fine di permettere una agevole individuazione delle diverse tipologie di mezzi, secondo la citata classificazione, la seguente tabella riassuntiva riunisce tutte le categorie sopra descritte ed individua la scheda del Abaco per l applicazione della normativa (Allegato 1), parte integrante del Piano, che ne riassume le caratteristiche ai fini autorizzativi. Successivamente è anche possibile consultare una serie di immagini che identificano un esempio di mezzo per tipologia descritta (a titolo esemplificativo e non limitativo). 9

Tab. 1 Tabella riassuntiva della classificazione degli impianti Classificazione (art. 47 D.P.R. 16/9/96 n. 610) Descrizione Durata Destinazione T P Ist. Com Numero di scheda dell Abaco Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO Vedere il riservato Titolo 4 Comma 2 PREINSEGNA Si sconsiglia l utilizzo di questo tipo di mezzo all interno del centro abitato e di sostituirlo con segnaletica ai sensi dell Art. 134 D.P.R. 16/9/96 n. 610 Comma 4 CARTELLO Cartelli con superficie < 3 m 2 1, 2, 3, 4 Cartelli con superficie >3m 2 < 18 m 2 5, 6 Tabelle murali con superficie < 3 m 2 7, 8 Tabelle murali con superficie >3m 2 < 18 m 2 9, 10 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO Gonfalone, locandine, bandiere,.. 13, 14 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO Impianti abbinati a pensilina 15 Impianti adibiti a paline fermata autobus 16 Impianti abbinati a transenne parapedonali 17 Impianti abbinati ad elementi di arredo urbano 18 Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA Impianti speciali 19 Cartelli a messaggio variabile 20 Pareti o megaposter 21 T = Temporanea; P = Permanente; Ist = Istituzionale; Com = Commerciale 10

Comma 1 Insegne di esercizio Comma 2 Preinsegna (Segnaletica Art. 134) Comma 4 Cartello < 3 m 2, permanente, istituzionale < 3 m 2, permanente, commerciale < 3 m 2, permanente, commerciale 11

>3 m 2, permanente, commerciale, <18 m 2 Tabella murale < 3 m 2, permanente, commerciale Tabella murale > 3 m 2, < 18 m 2 permanente, commerciale Comma 5 Striscione, locandina e stendardo Striscione, istituzionale Comma 7 Impianto pubblicitario di servizio Impianti abbinati a pensilina fermata bus, commerciale Impianti abbinati a palina fermata bus, commerciale Impianti abbinati a transenne parapedonali 12

Impianti abbinati a elementi di arredo urbano Impianti abbinati a elementi di arredo urbano Comma 8 Impianti di pubblicità o propaganda Impianti speciali Cartelli a messaggio mobile 13

5. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ 5.1. DEFINIZIONI L art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi: A) AUTOSTRADE Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all utente lungo l intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993). B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993). C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina. D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993). E) STRADE URBANE DI QUARTIERE Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F) STRADE LOCALI Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade. 14

5.2. STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE L art.2 del Nuovo Codice della Strada al comma 7 prescrive che le strade di di tipo D, E ed F siano classificate comunali quando sono all interno dei centri abitati di comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Essendo definito il centro abitato del Comune di Cantù, tutti i tronchi di strade provinciali di tipo D, E ed F compresi nella perimetrazione del centro abitato sono classificati come comunali. Sempre l art. 2 al comma 6 delega agli organi regionali competenti la classificazione delle strade comunali esistenti e di nuova costruzione. In attesa dell emanazione del decreto di classificazione, in adempimento ai disposti dell ottavo comma del medesimo articolo, la viabilità veicolare del Comune di Cantù è classificata come da deliberazione del commissario straordinario n 155 del 5 novembre 1993, ovvero: Strade di tipo A (Autostrade) - nessuna Strade di tipo B (Strade extraurbane principali) - nessuna Strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie) Il solo tratto esterno al centro abitato delle seguenti strade: - Via per Senna - Via Como - Via S. Pellico - Via per Alzate - Via Brianza - Via Lombardia - Via Mameli - Via dei Partigiani - Via Cacciatori - Via Rienti - Corso Europa - Via Mentana Strade di tipo D (Strade urbane di scorrimento) - nessuna Strade di tipo E (Strade urbane di quartiere) - nessuna 15

Strade di tipo F (Strade locali) - In questa categoria rientrano tutte le rimanenti vie, piazze e località comprese all'interno del territorio comunale. 5.3. DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO Il centro abitato è definito come insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, terrazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblici con accessi veicolari o pedonali sulla strada. La delimitazione del centro abitato di Cantù, come da deliberazione n. 1155-93 del 5 novembre 1993, individua come capisaldi della delimitazione le seguenti strade: 1. Via per Senna 2. Via Como 3. Via S. Pellico 4. Via per Alzate 5. Via Brianza 6. Via Lombardia 7. Via Mameli 8. Via dei Partigiani 9. Via Cacciatori 10. Via Rienti 11. Corso Europa 12. Via Mentana Nella cartografia dell azzonamento, allegata al presente Piano, è comunque possibile individuare a livello grafico l area considerata come centro abitato. 5.4. CENTRO ABITATO: RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C / D Ai fini del presente Piano le strade di tipo C, nel tratto di attraversamento del centro abitato, sono considerate come strade urbane di tipo E. 16

6. DEROGHE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse riportate nell allegato 1 Abaco per l applicazione della normativa, secondo la zona omogenea di appartenenza e ad altri parametri dimensionali. In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui. In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell abaco, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%, con la sola eccezione per le insegne di esercizio. 17

7. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE La suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai fini del rispetto dell ambiente e dell arredo urbano, parte dalla delimitazione del centro abitato. La zona definita centro abitato è quindi ulteriormente suddivisa in altre aree. 7.1. ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO All'interno di questa delimitazione è possibile distinguere un'ulteriore suddivisione nelle seguenti aree: Zona A - Zone sottoposte a vincolo La zona A è rappresentata delle zone ed edifici vincolati. 1 Vincoli Legge 1089/39, 1497/39 3 Vincoli 431/85 Sono da considerare in questa sia gli edifici vincolati sia le relative aree di pertinenza. Nel caso in cui una struttura sia installata in zona non vincolata ma oscuri la visuale su una parte compresa nella zona A, la Commissione si riserva la facoltà di sottoporre la struttura in questione al rispetto delle norme previste nel Piano per la zona A. Zona B - Zona di attenzione Si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di antico impianto. Le strade collocate sul perimetro della zona di attenzione rientrano in tale zona per quanto attiene tutti i manufatti pubblicitari da collocarsi su entrambi i lati delle stesse, fino ad una distanza di 5 metri dai fili esterni dei fabbricati, verso il limite esterno della zona. Nel caso in cui una struttura sia installata in altra zona ma oscuri la visuale su una parte compresa nella zona B, la Commissione si riserva la facoltà di sottoporre la struttura in questione al rispetto delle norme previste nel Piano per la zona B. Zona C - Zona di attenzione attenuata Sono le zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto, ospedali, cimiteri, impianti sportivi, ), zone verdi. Zona D - Zona a regolamentazione selettiva Sono le zone contraddistinte da insediamenti residenziali consolidati e le zone destinate a complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalentemente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie. Rientrano in questa zona: 1 - Zone artigianali 2 - Zone industriali 3 - Zone commerciali e annonarie 18

Zona E - Restante zona di centro abitato Sono le zone di edilizia prevalentemente residenziale consolidata, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate e comunque comprese all interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione. In aggiunta alle zone citate, sempre all interno del centro abitato, è previsto un circuito utilizzabile per l inserimento di pubblicità temporanea (locandine, stendardi, paline, striscioni, ecc.), costituito dalle seguenti strade: 1. Via Per Alzate (tratto da incrocio Via Mentana fino alla ferrovia) 2. Via Dell Artigianato 3. Via Brighi (da incrocio con Via Milano a incrocio con Via Resegone) 4. Via Giovanni da Cermenate (da incrocio Via Novara fino al rondò con Corso Europa) 5. Via Como 6. Corso Europa (solo bretelle del cavalcavia) 7. Via Ginevrina da Fossano 8. Via Giovanni XXIII (da incrocio con Via Sesia fino al confine con Cucciago) 9. Via Lombardia 10. Via Mazzini 11. Via Mentana 12. Via Milano (da incrocio Via Brighi a incrocio Via Piemonte esclusa l area sottoposta a vincolo) 13. Via San Giuseppe (dal rondò di Via Milano fino all incrocio con Via Spluga) 14. Via Torino Sono esclusi i tratti delle strade sopraccitate eventualmente ricadenti all interno delle zone A e B. Al fine di individuare il circuito composto dalle strade indicate si rimanda alla consultazione dell allegato 2 Planimetria della zonizzazione. Sono comunque confermate le posizioni dei pali di proprietà del Comune già autorizzate per l esposizione di striscioni. 7.2. ZONE IN CATEGORIA SPECIALE In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 pari a 36.288 abitanti, il comune di Cantù è classificato nella classe III^ prevista dall art. 2 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, pertanto il territorio comunale e suddiviso, ai fini dell imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in due categorie classificate come normale e speciale (Art. 3 del Regolamento comunale). Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale sono quelle indicate all art. 3 del Regolamento Comunale per l imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Ai fini della regolamentazione dell installazioni pubblicitarie la classificazione della zona normale o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare ma è limitata esclusivamente ad un diverso trattamento di imposta. Tutti i mezzi pubblicitari che, ancorché collocati su zona in Categoria Normale ma che risultano visibili ed espressamente rivolti alla visione dalla zona in Categoria Speciale, sono considerati ai fini dell imposta come mezzi in Categoria Speciale. 19

7.3. ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, qualora esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio paesaggistici - ambientali della L. 1497/39, monumentali ai sensi della L. 1089/39. Nell ambito di questa parte del territorio eventuali nuclei antichi costituiti delle borgate isolate, gli antichi casali e fattorie di particolare pregio storico vengono assimilati, ai fini del presente Piano, alle zone B e pertanto assoggettabili a doppia normativa, cioè quella del codice della strada e della normativa specifica di zona tipo B. 8. CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI I criteri guida principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi: della sicurezza del decoro della funzionalità del rispetto della normativa. 8.1. SICUREZZA E necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi. 8.2. DECORO Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte degli uffici competenti affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi. 8.3. FUNZIONALITÀ Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale. 20

8.4. NORMATIVA Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano. 21

TITOLO 2 - LA PUBBLICITA' ESTERNA 22

9. PREMESSA In questa seconda parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti all esposizione di messaggi pubblicitari sia sottoforma di cartelli o altra struttura, sia abbinati ad elementi di arredo urbano quali cestini portarifiuti, pensiline fermata autobus, ecc., ovvero quelli classificati dal comma 2, 4, 5, 7 e 8 dell art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. 10. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati: 10.1. FORMA E COLORE I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela. 10.2. MATERIALI I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 10.3. STRUTTURA Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12-02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell impianto. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l osservanza delle stesse e l adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell autorizzazione. 10.4. DISTANZE Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d arte in genere sono richieste unicamente se l impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte della Commissione che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte della Soprintendenza. 23

10.5. ILLUMINAZIONE Tutti gli impianti luminosi dovranno rispettare le norme e le prescrizioni previste dalla L.R. 27 marzo 2000, n. 17, in materia di risparmio energetico e di lotta all inquinamento luminoso. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m 2, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative. All interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano dovranno essere aumentate del 50%. L impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l impianto elettrico dell impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d arte. 10.6. POSIZIONAMENTO Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada. Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive. I mezzi pubblicitari collocati "a bandiera", ovvero posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 5,2. E comunque vietata l installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento. 10.7. LIMITAZIONI E DIVIETI Nell ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non attraverso quanto previsto dal Dlgs 42 del 22-01-2004 e successive modifiche ed integrazioni. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui al Dlgs 42 del 22-01-2004 e successive modificazioni, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell ambiente nel quale sono inseriti. 24

Nelle località di cui sopra e sul percorso d immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del Regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610. E vietato utilizzare alberi o strutture provvisorie per l apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere, ecc. E invece consentita la loro apposizione su pali, anche adibiti ad altri usi, previo consenso del proprietario. L esposizione del mezzo pubblicitario non deve recare pericolo e disturbo al traffico veicolare e pedonale, non deve arrecare danni al palo di sostegno al quale è agganciato. Il bordo inferiore del mezzo deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 5,2 rispetto al piano della carreggiata, se aggettanti sopra il marciapiede la quota dovrà essere non inferiore a metri 3,00. L utilizzo di tali mezzi pubblicitari è consentito solo nelle Vie già indicate nell articolo 7.1 Ai sensi dell art. 51 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada si stabilisce che all interno del centro abitato i cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, collocati in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non potranno avere un periodo di variabilità inferiore a tre minuti tra un messaggio ed il successivo. 25

11. DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E - F 11.1. NORMATIVA GENERALE DI ZONA In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata, all'interno del centro abitato. In aggiunta a quanto previsto dal Piano, per le strade di tipo A e B e pertinenze comprese (attualmente non esistenti con tale classificazione), valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Tali prescrizioni saranno illustrate nel prossimo capitolo. Su tutto il territorio delimitato Centro Abitato, è permessa l'installazione di transenne parapedonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni come dall'art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in sostituzione all'utilizzo di preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale pubblica. Se le strutture sono installate su marciapiede, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede. 11.2. NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona. L'Amministrazione Comunale si riserva di consultare l'autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio comunale. Zona A - Zone sottoposte a vincolo All interno di questa area non è ammessa l installazione dei mezzi pubblicitari considerati nel presente Titolo. Nel caso in cui la struttura sia visibile in prospettiva e copra una parte di zona sottoposta a vincolo, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell area vincolata. Zona B - Zone di attenzione All interno di questa zona è permessa l installazione dei mezzi pubblicitari come visibile dall allegato Abaco per l applicazione della normativa. Nel centro storico saranno mantenuti gli impianti esistenti adibiti alle pubbliche affissioni mentre per le nuove strutture saranno utilizzati esclusivamente impianti di piccolo formato (70x100 e 140x100). In questa zona vi sarà una maggiore discrezionalità dell'amministrazione Comunale e degli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni. 26

Zona C - Zona di attenzione attenuata In questa zona è ammessa l installazione dei seguenti mezzi pubblicitari: mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale mezzi per la pubblicità permanente istituzionale di superficie uguale o inferiore a m 2 3 impianti pubblicitari commerciali istituzionali o privati di superficie inferiore o uguale a m 2 3 impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a m 2 3 Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante. L impianto ed il messaggio contenuto dovrà inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per l ospedale, chiese, scuole e cimiteri. Anche per questa zona quindi è concessa una maggiore discrezionalità all'amministrazione Comunale ed agli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni. Zona D - Zona a regolamentazione selettiva E ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, quindi anche mezzi di pubblicità temporanea privata, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti con superficie espositiva uguale o superiore a m 2 18 per ogni singola facciata. (Poster). Come detto in precedenza, ai fini della segnaletica privata particolarmente richiesta in queste aree, si consiglia l utilizzo di mezzi come definiti all art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada Zona E - Restante zona del centro abitato E ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti con superficie espositiva uguale o superiore a m 2 18 per ogni singola facciata. (Poster). Pubblicità temporanea privata E ammessa esclusivamente nei percorsi evidenziati in cartografia, in blocchi composti al massimo da n. 10 mezzi distanti m 5 uno dall altro nel caso di impianti collocati al suolo ed venti dimensioni massime di cm 140 x 200, mentre per le altre strutture sarà compito della Commissione valutare caso per caso. 27