Atto notarile informatico

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Angelo Busani Atto notarile informatico Norme & ICT: digitalizzazione, bilanci, IAS IFRS, e commerce Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 26.11.2010 Politecnico di Torino

D.Lgs. 2 7 2010 n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2010, n. 166. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 2

Nuovo art. 23 bis 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 3

Nuovo art. 47 ter 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 bis. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 4

Nuovo art. 47 bis 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 2700. Efficacia dell'atto pubblico. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 5

Nuovo art. 47 ter [ ] 2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. 3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti. 26/11/10 A. Busani A. Busani Atto notarile Atto notarile informatico 66 6

Nuovo art. 52 bis 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 7

Nuovo art. 47 bis 2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 8

Nuovo art. 47 ter [ ] 3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 9

Nuovo art. 57 bis 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. D. lgs. 82/2005 Art. 22 Documenti informatici originali e copie. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell ambito dell ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale [ ] 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 10

Legge 16 febbraio 1913, n. 8 Nuovo art. 57 bis 2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto. D. lgs. 82/2005 Art. 23 Copie di atti e documenti informatici. 2 bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 11

Nuovo art. 47 ter 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 bis. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 12

Nuovo art. 62 bis 1.Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato [ ]. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. [ ] 3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai [ ]. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 13

Nuovo art. 62 ter Art. 62 ter. 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62 bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, [ ] 2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 14

Nuovo art. 68 ter 1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici. [ ] 3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 15

Nuovo art. 73 1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme. 26/11/10 A. Busani Atto notarile informatico 16