RINGRAZIAMENTI 2
CHI SIAMO La FOXPOL è una Associazione di Promozione Sociale riconosciuta con Decreto della Provincia di Milano n 177/2009. Fondata e costituita da Operatori di Polizia Locale, si occupa principalmente di Formazione per Operatori di Polizia; importante ruolo riveste inoltre l attività di Sicurezza Stradale. Nell aprile del 2009 viene insignita dalla Commissione Europea della Carta Europea della Sicurezza Stradale e nel settembre del medesimo anno viene iscritta all Albo Formatori dell Istituto lombardo di Formazione per l Amministrazione Pubblica (I.Re.F.) 3
RELATORI Carloenrico GANDINI Presidente Associazione Foxpol Polizia Locale di Milano Reparto radiomobile Alessandro MANSI Associazione Foxpol Polizia Locale di Milano Unità Operativa Territorio 4
PROGRAMMA CONFERENZA IL BULLISMO Definizione Tipologia di bullismo Persone coinvolte Statistiche Comportamenti penalmente rilevanti Le responsabilità della scuola e dei genitori Gli «indizi» 5
PROGRAMMA CONFERENZA DROGA e ALCOOL Concetto di droga Classificazione delle sostanze Tipi di droghe e loro caratteristiche Le sanzioni Effetti delle droghe sulla guida Gli «indizi» 6
IL BULLISMO 7
BULLISMO: FILMATO 8
BULLISMO: DEFINIZIONE La definizione scientifica iscrive il bullismo come un abuso di potere! Perché una relazione tra soggetti possa prendere questo nome devono essere soddisfatte tre condizioni: si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta queste azioni sono reiterate nel tempo sono coinvolti sempre gli stessi soggetti 9
BULLISMO: DEFINIZIONE Atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto "forte" (bullo) nei confronti di uno "debole" (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. FORTE DEBOLE 10
BULLISMO: DEFINIZIONE Un comportamento da bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a fare del male o danneggiare, spesso è persistente e quasi sempre c'è una grave difficoltà per la vittima a difendersi. IL BULLO VUOLE FARE DEL MALE 11
BULLISMO: TIPOLOGIE Il bullismo può esprimersi attraverso forme diverse: PSICOLOGICA Femminile: esclusione, maldicenza VERBALE Femminile + Maschile: presa in giro, minacce, insulti FISICA Maschile: aggressioni, furti, estorsioni, danneggiamenti 12
BULLISMO: PERSONE COINVOLTE BULLO LEADER Ideatore delle prepotenze I GREGARI Partecipano attivamente I SOSTENITORI Coloro che assistono senza prendere parte all azione LA VITTIMA Generalmente passiva (pochi i casi di vittima provocatrice) 13
BULLISMO: STATISTICHE Passando ad una breve analisi del dato statistico notiamo che: Il problema riguarda in particolare bambini e adolescenti nelle fasce di età comprese tra i 7-8 anni e i 14-16 anni, ossia scuole elementari e gli anni a cavallo tra le scuole medie inferiori e superiori. 14
BULLISMO: STATISTICHE All interno della scuola 27% degli episodi di violenza e sopraffazione avvengono soprattutto in aula 14% nei corridoi 16% nel cortile Inoltre il 20% del campione denuncia di esserne stato vittima al di fuori delle zone scolastiche (strada, piazza 32.5%, in corriera 22.9% e al bar 22.1%). 15
BULLISMO: STATISTICHE Reazioni all interno della famiglia a) nel 14,9% dei casi si preferisce non dare peso a quanto accaduto, b) nel 38,4% dei casi si consiglia di reagire alla stessa maniera 16
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Vi sono molti casi in cui il bullismo si concretizza in comportamenti illeciti SI TRATTA DI VERI E PROPRI REATI!!! Tali comportamenti DEVONO essere segnalati all Autorità Giudiziaria mediante l intervento della Polizia Giudiziaria (richiedere l intervento del Comando di Polizia locale o Carabinieri del posto) Troppe volte MANCA LA CONSAPEVOLEZZA del reato (sia da parte di colui che compie l azione sia da parte del corpo docenti) 17
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Prendo a botte, calci o schiaffeggio il compagno di classe [Reato di Percosse (Art.581 cp) = reclusione fino a 6 mesi] Prendo a botte il compagno di classe lasciandogli conseguenze [Reato di Lesioni (Art.582 cp) = reclusione da 3 mesi a 3 anni] Rompo il cellulare o lo zaino del compagno di classe [Reato di Danneggiamento (Art.635 cp) = reclusione fino 1 anno] 18
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Se offendo il compagno di classe a tu per tu [Reato di Ingiuria (Art.594 cp) = reclusione fino a 6 mesi] Se offendo il compagno di fronte ad altri [Reato di Diffamazione (Art.595 cp) = reclusione fino a 1 anno] Dico al mio compagno di classe dammi i soldi altrimenti ti pesto [Reato di Estorsione (Art.629 cp) = reclusione da 5 a 10 anni] 19
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Prendo il cellulare al compagno di classe e glielo rendo dietro una specifica richiesta di denaro [Reato di Estorsione (Art.629 cp) = reclusione da 5 a 10 anni] Se offendo il compagno di fronte ad altri [Reato di Diffamazione (Art.595 cp) = reclusione fino a 1 anno] Se offendo il compagno di classe a tu per tu [Reato di Ingiuria (Art.594 cp) = reclusione fino a 6 mesi] 20
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Attenzione a parte merita il reato di Molestia o disturbo alle persone (Art. 660cp) «Chiunque, in un luogo pubblico e aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda fino a 516» Petulanza: deve intendersi un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente che interferisca sgradevolmente nella sfera delle libertà di altre persone. Biasimevole motivo: deve intendersi più genericamente ogni altro movente che sia riprovevole in se stesso o in relazione alla qualità della persona molestata. Spesso il reato in esame concorre con quelli di percosse, ingiuria e minacce Pol loc estorsione.avi 21
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Chi risponde? LA RESPONSABILITA PENALE E PERSONALE!!! MINORENNE (da 14 a 18 anni) = Tribunale per i minori MAGGIORENNE (18 anni) = Tribunale ordinario e se il soggetto è infraquattordicenne? 22
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI Minore di anni 14 Prima del compimento di tale età è astrattamente possibile che all autore del reato sia applicata una misura di sicurezza (collocamento in comunità o libertà controllata). Ciò non accade quasi mai in quanto viene preferito dai tribunali disporre una misura educativa Si rileva pertanto che anche costoro sono soggetti a segnalazione che concorre alla formazione del fascicolo personale 23
BULLISMO: RESPONSABILITA GENITORI I GENITORI SONO CHIAMATI A RISPONDERE!!! Non è escluso che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano a loro volta penalmente per il reato, punibile o meno, commesso dal figlio. Il non avere impartito un educazione (culpa in educando) consona e non esercitare una vigilanza adeguata (culpa in vigilando) comporta, per i genitori, una precisa responsabilità a meno che questi non provino di non avere potuto impedire il fatto. 24
BULLISMO: RESPONSABILITA INSEGNANTI Gli insegnanti??? hanno una posizione analoga (ma non identica) a quella dei genitori. La responsabilità dell insegnante trova fondamento nell art. 2048/2 comma del Libro quarto, Titolo IX del Codice Civile: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 25
BULLISMO: RESPONSABILITA INSEGNANTI Un tipico esempio di responsabilità dell insegnante si ha quando il fatto si verifica mentre egli si è allontanato dalla classe. In tal caso la vigilanza deve comunque essere assicurata! Com è noto alla responsabilità dell insegnante si affianca quella dello Stato (Art. 28 Costituzione): I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici 26
BULLISMO: GLI INDIZI Ci sono una serie di comportamenti che, se ripetuti, possono essere identificati come bullismo: Ricevi insulti o minacce Ti spingono, ricevi calci o pugni e ti fanno cadere Diffondono voci maligne Fanno sorrisetti o risatine al tuo passaggio Parlano in codice se sei presente Ricevi sms o e-mail offensive Ti costringono a fare cose che non vuoi 27
BULLISMO: PER GLI INSEGNANTI Può essere utile far compilare agli alunni un questionario Svolgere una attenta attività di controllo durante l intervallo Controllare gli studenti più grandi (generalmente sono loro i bulli) Organizzare giornate di dibattito in cui coinvolgere i genitori Istituire cassette delle prepotenze (spesso la vittima si vergogna a raccontare a voce le prepotenze) Regole chiare in classe e nell istituto 28
BULLISMO: PER I GENITORI Spesso le famiglie ignorano, non tanto il problema sociale, quanto che il fatto possa accadere al proprio figlio! Le vittime dei soprusi parlano raramente dei soprusi e delle violenze subite; preferiscono chiudersi in se stessi, sorvolando su fatti che rappresentano una perenne condizione di sofferenza!! Hanno paura per aver parlato ; non vogliono evidenziare una debolezza, oppure di mostrare che non sanno reagire. 29
BULLISMO: PER I GENITORI o, peggio ancora, Pensano di essere quel che sono : bambini cicciottelli, occhialuti, con difficoltà ad aprirsi Addossando a se stessi la colpa attribuendola alla propria condizione fisica!!! 30
BULLISMO: PER I GENITORI Perché non rimangano vittime di questo fenomeno bisogna: Aumentare la loro autostima Incoraggiarli a sviluppare caratteristiche positive e le loro abilità Stimolarli a stabilire relazioni con i coetanei Non isolarsi 31
BULLISMO: PER I GENITORI Alcuni segnali di chi è vittima di bullismo: Trovare scuse per non andare a scuola Voler essere sempre accompagnati Fare frequenti richieste di denaro Smarrire sempre gli oggetti di maggior valore Presentare lividi, tagli, graffi o strappi negli indumenti Essere molto tesi o piagnucoloni Dormire male o bagnare il letto Raccontare di non avere amici Rifiutarsi di parlare di ciò che avviene a scuola 32
BULLISMO: COMPORTAMENTI PENALI NON SOTTOVALUTARE IL PROBLEMA!!! perché non si tratta solo di "ragazzate" perché spesso, dietro il bullismo, si celano vere e proprie azioni criminali (furti, estorsioni, vandalismi, rapine, violenze sessuali) perché il bullismo danneggia non solo chi lo subisce ma anche la famiglia, gli insegnanti e gli altri ragazzi che ne sono testimoni; perché è molto probabile che i bulli crescano compiendo prepotenze perché subire prepotenze può causare danni alla sfera fisica, emotiva, intellettiva e sociale della vittima PERCHE E IL PROBLEMA PIU GRANDE CHE HANNO!!! Spot contro il bullismo1.avi 33
LE DROGHE & L ALCOOL 34
DROGHE: FILMATO 35
DROGHE naturali -Marijuana -Hashish -Khat -Salvia Divinorum -Peyote -Yage sintetiche -Ecstasy (mdma, mbdb, mdea) -Chetamina -Metamfetamina (ice, shaboo) -GHB -GBL -LSD semisintetiche -Eroina -Cocaina -Crack inalanti Solventi Nitriti Gas Colle Benzine Vernici Diluenti Poppers Snappers Butano Etere Protossido di azoto Propano 36
DROGHE: CONCETTO DI DROGA LE DROGHE Nell uso comune e nell eccezione popolare del termine, si definiscono, genericamente, droghe le sostanze d abuso che provocano apparentemente piacere e stordimento ma che rendono schiavo chi le usa. qual è la fotografia della realtà? ma quali gli effetti? sappiamo riconoscere se i nostri ragazzi usano sostanze? 37
CONSUMO DA PARTE DI MINORI Dipartimento Giustizia minorile: 79% degli assuntori è di nazionalità italiana Tra gli stranieri i più rappresentativi sono i marocchini Tra i reati quello di detenzione e spaccio è il più rappresentativo (57% del totale) 38
CONSUMO DA PARTE DI MINORI Le sostanze più consumate: 77% cannabinoidi 10% cocaina 9% oppiacei L uso di cannabinoidi è maggiore per gli italiani mentre le altre sostanze sono riferibili in % maggiore agli stranieri. 39
CONSUMO DA PARTE DI MINORI In riferimento all età: 16-17 anni cocaina (10% delle sostanze assunte) 14-15 anni cannabinoidi (87% delle sostanze assunte) Anche se: E in crescita l assunzione della cocaina da parte dei quattordicenni (5% delle sostanze assunte) 40
CONSUMO DA PARTE DI MINORI L uso di gruppo: Un altro aspetto legato ai giovani e al loro approccio con le sostanze stupefacenti riguarda il consumo di gruppo: il bisogno di appartenenza al gruppo!! ACQUISTO & CESSIONE DELLA SOSTANZA 41
DROGHE: EFFETTI DERIVATI DELLA CANAPA INDIANA (Marijuana Hashisch) Stato sognante con alterazione della coscienza, alterazione delle percezioni, stati di benessere associati a risate incontrollate e immotivate, allucinazioni e psicosi 42
DROGHE: EFFETTI COCAINA Sudorazione e pupille dilatate, iperloquacità, ipereccitabilità, esaltazione del tono dell umore, iperstima, espressioni esagerate di potenza e di grandezza (cessato il tutto il soggetto cade in uno stato di profonda depressione) 43
DROGHE: EFFETTI EROINA Restringimento delle pupille, potente stato dell euforia con esaltazione dell immaginazione (dura pochi minuti), poi torpore e sonnolenza 44
DROGHE: EFFETTI ALLUCINOGENI - LSD Forte distorsione della realtà con veri e propri stati di allucinazione, delirio e modificazione delle percezioni. 45
DROGHE: EFFETTI ECSTASI E DERIVATI SINTETICI Violenta sensazione di calore, sensazione di onnipotenza, irrefrenabile bisogno di parlare, iperattività fisica. Poi subentra nausea, vomito, tremore ed aumento del battiti cardiaco. 46
ALCOOL: EFFETTI USO QUANTITA LIMITATA In quantità limitata l alcool dà euforia, piacere nel chiacchierare, disinvoltura nel comportamento 47
ALCOOL: EFFETTI USO QUANTITA ELEVATA In quantità elevata si ha una diminuzione della capacità di autocontrollo ed il soggetto diventa agitato, aggressivo e violento. Dopodiché si passa alla fase depressiva e di confusione mentale. 48
DROGHE: SANZIONI L Operatore di polizia che controllando una persona lo trovasse in possesso di un dosaggio di sostanza stupefacente può contestare a questi, a seconda della situazione fattuale che riscontra, un illecito di natura penale ovvero di natura amministrativa. SANZIONI: Amministrative a. Di competenza del Prefetto (Art. 75 TUS) b. Di competenza del Tribunale per i Minorenni (Art. 75bis TUS) Penali a. Di competenza del Tribunale per i Minorenni (Art. 73 TUS) 49
DROGHE: SANZIONI La principale norma penale del T.U. sugli stupefacenti è quella prevista dall art. 73 che riguarda la produzione, la detenzione, la cessione, il trasporto, l offerta e tutte quelle altre condotte del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, con riferimento nel comma 1-bis alle quantità limite individuate con decreto del Ministero della Salute per quanto riguarda le condotte dell importazione, esportazione, acquisto, cessione, ricezione e illecita detenzione: Reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 26.000 a euro 260.000 Reclusione da 1 a 6 a anni e multa da euro 3.000 a euro 26.000 50
ALCOOL: SANZIONI L ubriachezza manifesta è punita dall Art. 688 del nostro Codice Penale e prevede una sanzione (depenalizzata) amministrativa pecuniaria Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 51
DROGHE: EFFETTI SULLA GUIDA Secondo l OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) alcool e droga sono responsabili di circa il 40% degli incidenti stradali. 2 incidenti su 5 sono da addebitarsi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di stupefacenti. 52
ALCOOL: SANZIONI PER CHI GUIDA Previste tre fasce: 1. Amministrativa 2. Penale lieve 3. Penale pesante PENE RADDOPPIATE SE SI PROVOCA L INCIDENTE STRADALE 53
DROGHE: SANZIONI PER CHI GUIDA Arresto da 6 mesi ad 1 anno Ammenda da 1500,00 a 6000,00 Sospensione patente da 1 a 2 anni (da 2 a 4 se cond. diverso da prop.) PENE RADDOPPIATE SE SI PROVOCA L INCIDENTE STRADALE 54
DROGHE: «GLI INDIZI» Gli indicatori del reato consumato in strada generalmente sono: Modalità di confezionamento tali da [presumibilmente preparate per la vendita ] definirsi dosi, possesso di banconote di taglio simile [generalmente tagli da 5/10/20 euro per lo spaccio delle sostanze leggere quali hashish o marijuana, 20/50 euro per lo spaccio di quelle pesanti eroina o cocaina] possesso di strumenti di confezionamento, quali il bilancino, sostanze da taglio (lattosio, mannite, ecc.), pacchettini di cellophane 55
DROGHE: «GLI INDIZI» INDICATORI DEL CONSUMO A SCUOLA: Sono sempre gli stessi soggetti a rientrate tardi dopo la fine dell intervallo Alcuni alunni vengono di sovente ritrovati all interno di aule abbandonate o ripostigli apparentemente chiusi In un angolo del cortile, ogni giorno, alla stessa ora, vi è molto afflusso Alcuni motorini sono sempre all interno del cortile o nelle vicinanze del cancello 56
DROGA: COMPORTAMENTI PENALI Chi risponde? LA RESPONSABILITA PENALE E PERSONALE!!! MINORENNE (da 14 a 18 anni) = Tribunale per i minori MAGGIORENNE (18 anni) = Tribunale ordinario e se il soggetto è infraquattordicenne? 57
DROGA: COMPORTAMENTI PENALI Minore di anni 14 Prima del compimento di tale età è astrattamente possibile che all autore del reato sia applicata una misura di sicurezza (collocamento in comunità o libertà controllata). Ciò non accade quasi mai in quanto viene preferito dai tribunali disporre una misura educativa Si rileva pertanto che anche costoro sono soggetti a segnalazione che concorre alla formazione del fascicolo personale 58
RESPONSABILITA TUTORIALI: SCUOLA Il luogo dove più frequentemente i giovani si procurano la droga è la scuola. Questo potrebbe comportare delle responsabilità in capo a coloro ai quali è affidato il controllo dei minori nell ambito scolastico: insegnati e presidi. Il caso di Rho (MI) Favoreggiamento personale [aiutato gli spacciatori a sottrarsi alle ricerche dell Autorità] Agevolazione all uso di sostanze stupefacenti [consentito/tollerato il consumo di droghe nei locali della scuola] Il comportamento omissivo del Preside ha trovato pieno accoglimento con la condanna da parte della Corte di Appello di Milano per il reato di cui all Art. 79 TUS per agevolazione all uso di sostanze stupefacenti. 59
RESPONSABILITA TUTORIALI: SCUOLA La Corte di Cassazione ha inteso ricondurre le responsabilità dell Istituto scolastico e dell insegnante nell ambito della responsabilità contrattuale: L ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E LA SUCCESSIVA AMMISSIONE DELL ALLIEVO, INFATTI, COMPORTANO L ISTAURAZIONE DI UN VINCOLO NEGOZIALE ED IL CONSEGUENTE OBBLIGO DELL ISTITUTO DI VIGILARE SULLA SICUREZZA E SULL INCOLUMITÀ DELL ALUNNO PROTEZIONE & VIGILANZA!! 60
DROGA: RESPONSABILITA GENITORI I GENITORI SONO CHIAMATI A RISPONDERE!!! Non è escluso che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano a loro volta penalmente per il reato, punibile o meno, commesso dal figlio. Il non avere impartito un educazione (culpa in educando) consona e non esercitare una vigilanza adeguata (culpa in vigilando) comporta, per i genitori, una precisa responsabilità a meno che questi non provino di non avere potuto impedire il fatto. RESPONSABILITA PER COLPA c.d. PRESUNTA! 61
GRAZIE PER L ATTENZIONE