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Anno XV n. 85 Settembre Ottobre 2010 Pubblicazione Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione AL VIA LE AZIONI SINDACALI 26Primo piano Intervista Senatore Divina 52 Giurisprudenza Il caso Global 102 Speciale Bilancio Fpa

di Claudia Bortolani Un'anomalia La collaborazione tra intermediari nuoce Quasi quattro anni dopo l entrata in vigore del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (c.d. regolamento intermediari) e tre anni dopo la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato contro l Isvap per l annullamento di tale regolamento tra gli altri da parte di Ania e Sna, la questione del generale divieto di collaborazione tra intermediari iscritti al Registro Unico non sembra allo stato ancora risolta. Come è noto, nell interpretazione più volte data dall Isvap del proprio regolamento, non è consentita nel nostro ordinamento la collaborazione tra iscritti a sezioni diverse del registro: tra agenti iscritti alla sezione A (salvo il caso della distribuzione di Rcauto, per la quale gli agenti possono essere iscritti nella sezione A e in quella E contemporaneamente) o tra agenti e broker (salva la possibilità di collaborazione tra broker retail e broker wholesale, come chiarito dall Isvap nell ultimo gruppo di risposte alle Faq) o tra questi ultimi e gli intermediari iscritti alla sezione D, se non previa iscrizione di uno dei due soggetti alla sezione E. Tale interpretazione, nella prassi, ha determinato la rimodulazione di tutta una serie di rapporti contrattuali prima esistenti tra gli intermediari assicurativi. Non esiste divieto di collaborazione tra intermediari Che non esista un esplicito divieto di collaborazione tra intermediari nel nostro ordinamento, è un dato incontrovertibile. Non esiste, infatti, né nel Codice delle Assicurazioni né nel Regolamento, una norma che disponga nel senso di vietare o di considerare nulli gli accordi tra intermediari iscritti a diverse sezioni del registro. Corollario di tale assunto è il fatto che non è nemmeno prevista una sanzione specifica per la violazione di tale divieto. Né la direttiva comunitaria 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 prevede un esplicito divieto di collaborazione tra intermediari, rappresentando il divieto in questione un anomalia tutta italiana. La proibizione deriverebbe, dunque, da un interpretazione dell Isvap che avrebbe considerato il divieto di contemporanea iscrizione a due sezioni del Rui alla stessa stregua del divieto di collaborazione tra intermediari. Tut- tavia, se è vero che l istituzione del Rui ha come obiettivo quello di rendere conoscibili ai consumatori l identità di chi svolge attività di intermediazione, costituendo una sorta di pubblicità-notizia, non si comprende il motivo per cui la maggior trasparenza dovrebbe finire per restringere le opportunità di collaborazione dei singoli operatori. Caso mai, in linea con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nei ricorsi Ania e Sna, sembra corretto affermare che le esigenze di tutela del consumatore hanno imposto una categorizzazione dei 5 2 SETTEMBRE OTTOBRE 2010

tutta italiana veramente all'assicurato? soggetti iscritti al Rui in modo da assicurare la conoscenza al pubblico della posizione dell intermediario in un dato momento storico e la graduazione delle responsabilità dell intermediario. Ma nulla di più. Se, al contrario, le limitazioni introdotte con il regolamento rappresentassero veramente una maggiore tutela per l assicurato, resta da chiedersi perché un agente o una banca possono proporre all assicurato contratti assicurativi in proprio, ma non possono farlo per conto di un altro intermediario. In che cosa costituirebbe, a parità di costo per l assicurato, il pregiudizio per quest ultimo? Il caso Global Sul punto preme ricordare la decisione dei giudici amministrativi, in primo e in secondo grado (Global Assicurazioni S.p.A. c. Isvap - Tar Lazio, Sez. I, n. 2241/08 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5991/2008), in materia di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso il canale bancario in quanto offre interessanti spunti di riflessione anche per la collaborazione tra agenti. Una veloce sintesi della decisione di primo grado. Global Assicurazioni, iscritta come agente alla sezione A del registro, distribuiva i propri prodotti assicurativi attraverso gli sportelli del Credito Valtellinese Creval, iscritto a sua volta alla sezione D del registro. L Isvap era intervenuto con un provvedimento con il quale ordinava alle compagnie assicuratrici di risolvere i rapporti contrattuali di agenzia in essere con la ricorrente (Global) in quanto non conformi alla normativa vigente: in particolare per violazione del divieto di iscrizione in più di una se- zione del registro in quanto le banche, già iscritte nella sezione D, non avrebbero potuto svolgere attività comportanti l iscrizione nella sezione E. Il Tar era intervenuto osservando come, a fronte della distribuzione di un prodotto standardizzato, il ruolo dell intermediario non muti a seconda che l incarico di distribuzione provenga da una impresa di assicurazioni o da un agente, trattandosi di una attività di mera distribuzione, né sussistono diversificazioni in termini di responsabilità verso i consumatori. Ed inoltre, il Tar aveva ritenuto che l interpretazione dell Isvap non potesse prescindere dall individuazione in concreto dell attività svolta dall operatore in sede di collocamento dei prodotti assicurativi. Il giudice amministrativo in quella sede aveva quindi concluso, accogliendo il ricorso, che laddove il rapporto fra compagnia assicurativa ed operatore bancario incaricato della distribuzione presso la clientela del prodotto assicurativo (in quanto tale, iscritto nella sezione D del Rui) venga a modificarsi con l inserimento di un agente assicurativo ( ), non è dato rinvenire la presenza di elementi, di SETTEMBRE OTTOBRE 2010 5 3

Un'anomalia tutta italiana per sé indizianti, che l operatività della banca abbia subito una trasmutazione qualitativa verso modelli operativi implicanti lo svolgimento di un attività di collaborazione necessariamente implicante l iscrizione dell operatore nella sezione E del registro. L Isvap aveva poi fatto ricorso in appello contro il provvedimento. In particolare, l Istituto, partendo dal concetto della distribuzione da parte di un agente attraverso sportelli bancari - l attività appunto svolta dall appellato nel caso in esame - ribadiva che gli accordi distributivi tra l agente (Global) e le banche non erano in linea con le previsioni del regolamento, poiché la banca non può essere iscritta in sezione diversa dalla D, né essendo iscritta in D può svolgere un attività che comporterebbe l iscrizione nella sezione E, in quanto in tal caso attraverso l invasione di aree di attività proprie di altre sezioni, si determinerebbe un aggiramento di fatto del divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del registro. Tar e Consiglio di Stato danno torto all Isvap In sostanza, secondo l Isvap, la banca operando sia come distributore sia come collaboratore di un distributore, avrebbe violato il divieto della doppia iscrizione. Al di là delle motivazioni di carattere procedimentale con cui il Consiglio di Stato rigetta l appello dell Isvap, preme segnalare alcuni punti di sostanza che possono essere utilizzati anche per sostenere la legittimità della collaborazione tra 5 4 SETTEMBRE OTTOBRE 2010

Un'anomalia tutta italiana agenti. Il Consiglio di Stato innanzitutto ha correttamente ritenuto che l Isvap gode di un margine di discrezionalità nel qualificare l attività condotta dall intermediario (in quel caso la banca) come impegno collaborativo espletato nei confronti dell agente assicurativo. Tale valutazione deve avvenire alla luce di una pluralità di interessi pubblici e privati, e cioè tanto degli interessi di quelle imprese chesvolgonoattivitàdiagentedi assicurazione, operanti o meno attraverso il canale bancario (con la conseguenza che una decisione sfavorevole finirebbe per limitare la concorrenza), sia degli effetti dell integrazione del mercato assicurativo e bancario per i consumatori e le compagnie di assicurazione. Di fatto, il Consiglio di Stato sembra mettere un altro tassello verso una maggiore flessibilità dei rapporti tra intermediari iscritti al Rui nel senso che, quanto meno, l attività di collaborazione tra detti intermediari non va automaticamente qualificata come attività in violazione del regolamento, ma va valutata caso per caso alla luce di tutti gli interessi in gioco, ed in particolare per gli effetti che potrebbe avere sul consumatore finale e le ripercussioni sulla concorrenza, in linea con lo scopo della normativa comunitaria. Quanto sopra appare suffragato da almeno altre due considerazioni. La prima, di natura economica, riguardante la recente posizione espressa dall autorità antitrust nelle proposte formulate nel febbraio 2010 al parlamento per la legge annuale sulla concorrenza. L autorità ha ritenuto che, anche nell attuale momento storico, l introduzione di condizioni concorrenziali nell offerta di servizi bancari, finanziari e assicurativi rivesta una fondamentale importanza per lo sviluppo dell economia italiana. I regolamenti vanno sottoposti a revisione La seconda, di carattere generale, riguarda l attività di regolamentazione dell Isvap. Infatti, ai sensi della cd. legge sul risparmio, le autorità di vigilanza, tra cui l Isvap, oltre che a tener conto nell esercizio del proprio potere regolamentare del raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari, devono altresì sottoporre i regolamenti a revisione periodica, almeno ogni tre anni per adeguarli all evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Data la necessità di un regime maggiormente pro-concorrenziale a favore del consumatore finale e l esigenza sempre più forte di armonizzazione legislativa a livello europeo, quale migliore occasione per una revisione normativa anche di questo aspetto del regolamento? SETTEMBRE OTTOBRE 2010 5 5