LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE (valido per tutto il territorio della provincia di Arezzo)



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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE (valido per tutto il territorio della provincia di Arezzo) 1. PREMESSA 3 2. IL GRUPPO DI LAVORO 4 3. I PRESUPPOSTI DI LEGGE 4 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 4 R.D. 8 maggio 1904, n. 368 5 R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 5 DPR 14/4/1993 5 Legge Regionale n. 34 del 05/05/1994 - Norme in materia di bonifica 6 Consiglio Regionale della Toscana: Deliberazione n. 226 del 7 marzo 1995 - Piano Area Protetta Arno 7 Delibera Consiglio Regionale Toscana n. 155 del 20 maggio 1997 7 Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 91 ( e successive mod. ed integ.) 8 D.P.C.M. 05/11/1999 Approvazione del piano stralcio rischio idraulico del fiume Arno. Quaderno 5 9 Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 10 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale maggio 2000 11 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21-10-2002 11 Legge Forestale della Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 e D.PG.R. TOSCANA 08 agosto 2003 n. 48/R (e succ. mod. ed integr.) 12 Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) 12 Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca 13 Piano provinciale per la pesca nelle acque interne della Provincia di Arezzo (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 febbraio 2008) 14 4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI 15

4.1 Definizioni 15 4.2 Corsi d acqua naturali 15 4.2.1. Corsi d acqua naturali non arginati 16 4.2.2. Corsi d acqua naturali arginati 17 4.3 Corsi d acqua artificiali 18 4.3.1 Corsi d acqua arginati con alvei pensili 18 4.3.2 Corsi d acqua arginati con alvei incisi 19 4.3.3 Corsi d acqua con alveo inciso 19 4.4 - Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico 20 4.4.1 Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico nei tratti naturali 20 4.4.2 Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico nei tratti artificiali 20 5. PRESCRIZIONI D INTERVENTO 21 6. ULTERIORI DIRETTIVE 21 6.1 Pulizia dai rifiuti abbandonati 21 6.2. Elenco delle specie da favorire nei tagli selettivi 21 6.3. Trattamento della vegetazione a prevalenza di Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima. 22 6.4. Ripristino delle alberature e delle siepi all interno della maglia agraria 22 7 NORME DI SALVAGUARDIA 23 Pagina 2 di 23

1. Premessa Le norme di governo del territorio prevedono una gestione integrata volta a garantirne l utilizzo sostenibile e la salvaguardia, quest ultima intesa sia come protezione del territorio sia come sicurezza dei suoi abitanti. In una moderna concezione di difesa del suolo e delle risorse naturali è necessario attuare una programmazione degli interventi di manutenzione lungo i corsi d acqua che tenga conto: - della funzionalità generale degli stessi, valutando complessivamente gli aspetti idraulici e ambientali (piene, deflusso minimo vitale, qualità delle acque, stabilità morfologica, immagazzinamento della risorsa idrica,..), - del valore naturalistico (habitat, ecosistema, funzioni biologiche,.). Gli interventi di manutenzione rappresentano un fattore chiave per il mantenimento in sicurezza del territorio rispetto al rischio idrogeologico. D altra parte i corsi d acqua, per loro naturale conformazione, possono svolgere un ruolo importante come aree di collegamento ecologico funzionale, in particolare in una matrice sottoposta ad agricoltura intensiva, dove rappresentano l unico luogo in cui possono essere presenti specie floristiche e faunistiche di rilievo. Queste Linee Guida forniscono indicazioni per la manutenzione della vegetazione riparia con l obiettivo di realizzare un compromesso tra le esigenze legate alla sicurezza del territorio e degli abitanti, e la necessità di ripristino e conservazione delle condizioni naturali lungo le vie d acqua. In quest ottica si è proceduto in primo luogo ad una zonizzazione del territorio, suddividendo i corsi d acqua in naturali e artificiali. I corsi d acqua naturali sono a sua volta sono stati suddivisi in tratti non arginati e arginati, mentre i corsi d acqua artificiali sono stati distinti in arginati con alveo pensile, arginati con alveo inciso e con alveo inciso. Per ognuna delle tipologie di corso d acqua sono state individuate, sotto il profilo tecnico ed operativo, quelle metodologie da adottare per la realizzazione della manutenzione vegetale, volte al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati. Inoltre sono state individuate delle aree in cui è elevato il fattore rischio idraulico, per le quali è necessario una gestione specifica. Le presenti linee giuda sono state elaborate tenendo conto delle particolarità ambientali e delle caratteristiche dei corsi d acqua presenti nel territorio provinciale. Le indicazioni contenute nelle presenti linee giuda si applicano per la manutenzione della vegetazione ripariale ivi compresa quella cresciuta sugli argini e sulle sponde. Pagina 3 di 23

2. Il gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dei Servizi Difesa del Suolo, Conservazione della Natura e della Polizia Provinciale. 3. I presupposti di legge Di seguito sono riportate le fonti legislative di riferimento con alcuni estratti relativi all argomento in questione. R.D. 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. [ ] Capo II Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria Art. 14 il ministero dei Lavori Pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie [ ] Tale disposizione è stata confermata da sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che ha attribuito esclusivamente all autorità idraulica (ora la Provincia per la Regione secondo quanto stabilito dalla L.R. 91/98 e successive modifiche), la competenza circa la manutenzione delle opere idrauliche di 2 a e 3 a categoria. Tutti gli interventi sui corsi d acqua classificati in 2 a e 3 a categoria devono essere eseguiti dall autorità idraulica tranne nei casi in cui si faccia richiesta da parte di privati che comunque devono essere autorizzati ai sensi dell art. 57, 93, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904. Art. 57 I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto (autorità Idraulica). Art. 93 Nessuno può fare opere nell alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell anno rimangono asciutti. La responsabilità della pubblica amministrazione è stata confermata dalla Cassazione con sentenza 12 agosto 1992 n. 9550 che l ha ritenuta responsabile dei danni provocati al proprietario di un fondo a causa dell abbandono dell alveo nel quale era cresciuta una fitta vegetazione che l amministrazione avrebbe dovuto rimuovere (art. 2043 c.c.), questo infatti implica negligenza da parte della P.A. in quanto non ha messo in atto tutte quelle cautele che la situazione richiedeva e che la norma prevede. Pagina 4 di 23

R.D. 8 maggio 1904, n. 368 Regolamento sulle bonificazione della paludi e terreni paludosi. R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. DPR 14/4/1993 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale. Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale. 1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutentorio degli alvei e delle opere idrauliche, nonché alla creazione di posti di lavoro per i disoccupati. 2. Gli interventi devono avere, altresì, finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici. 3. Possono essere inseriti nei programmi interventi da realizzare sia in alveo sia sulle opere idrauliche presenti nello stesso. Tipologie degli interventi. 1. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti: a) rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti; b) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesistente; c) [ ]; d) [ ]; e) [ ]; f) [ ]; g) [ ]. Pagina 5 di 23

2. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati sono le seguenti: a) manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio di vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del parametro, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una attiva individuazione dei tratti fluviali; b) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti; c) [ ]; d) taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua; e) [ ]; f) rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto a pubbliche discariche autorizzate; g) [ ]; h) [ ]; i) [ ]; l) [ ]; Legge Regionale n. 34 del 05/05/1994 - Norme in materia di bonifica Art. 1 Oggetto 1. La Regione riconosce nell attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell ambiente e delle sue risorse naturali. 2. La presente legge, per l attuazione delle finalità di cui al comma 1, detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica. 3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento dell attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici. Art. 2 - Attività di bonifica 1. Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. 2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad Pagina 6 di 23

assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili. 3. [ ] Consiglio Regionale della Toscana: Deliberazione n. 226 del 7 marzo 1995 - Piano Area Protetta Arno Art.11 - Zona C Prescrizioni specifiche, punto 4 - Cf / Aree di pertinenza del fiume Arno e dei suoi affluenti: caratterizzata dalla presenza di vegetazione ripariale, saranno ripristinate e conservate le formazioni vegetali caratteristiche dei vari siti anche attraverso un'operazione di bonifica delle piante infestanti e di reintroduzione di specie idonee [ ] Delibera Consiglio Regionale Toscana n. 155 del 20 maggio 1997 Direttive sui criteri progettuali per l attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica Art. 1 Premessa "La presente direttiva stabilisce concetti e principi vincolanti ai quali devono attenersi gli uffici regionali che operano in materia di difesa del suolo, nonché gli altri Enti eventualmente concessionari per la realizzazione degli interventi nel settore, nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere di competenza della Regione Toscana". "Gli interventi in materia di difesa del suolo devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti". Art. 4.1 Manutenzione della vegetazione Verificatane la compatibilità idraulica, nella progettazione degli interventi dovrà assumersi quale aspetto vincolante la conservazione delle caratteristiche di naturalità dell alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, il rispetto delle aree di naturale espansione e le relative zone umidi collegate. [ ] Risulta quindi la necessità di mantenere al di fuori dell alveo normalmente attivo la vegetazione esistente, limitando gli abbattimenti ad esemplari ad alto fusto morti, pericolanti etc. La necessità di abbattere e piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone dell intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili sulla base di opportune verifiche documentate nel progetto, che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di ritorno al fine di garantire il buon regime delle acque. Le devegetazioni spinte vanno evitate, mentre deve essere avviata una manutenzione regolare del corso d acqua che preveda in generale un trattamento della vegetazione esistente allo scopo di renderla non pericolosa dal punto di vista della sicurezza idraulica ciò si ottiene di norma con tagli selettive e diradamenti mirati, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni "giovanili", con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando in sintesi la crescita dei tronchi con diametro rilevante e favorendo invece le formazioni arbustive a macchia irregolare. I tagli di vegetazione in alveo devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all avifauna nidificante. Art. 4.2 Opere trasversali: Briglie, soglie [ ] Art. 4.3 Opere longitudinali: difese spondali Pagina 7 di 23

L impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica per opere di difesa spondale (difese radenti e pennelli) è di norma obbligatorio nelle aste fluviali classificate di 3 a, 4 a e 5 a categoria ed in quelle non classificate ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523. Nelle aste fluviali arginate di 2 a categoria, l utilizzo di tali metodologie di intervento e di manutenzione è obbligatorio quando risulti compatibile con le esigenze di sicurezza idraulica, con particolare attenzione nelle aree di rilievo ambientale e/o paesaggistico sopra descritte. Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 91 ( e successive mod. ed integ.) Norme per la difesa del Suolo Art. 14 - Competenze provinciali 1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell art. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dell art. 15 ed in particolare: a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche; b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico; e) polizia delle acque; f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi; g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi; h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d acqua riguardi il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d intesa fra queste ultime.(3) 2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995. A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo. 2 bis. Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati. 3. Per l esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le province possono delegare le comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo, cartografia allegato "B". Pagina 8 di 23

D.P.C.M. 05/11/1999 Approvazione del piano stralcio rischio idraulico del fiume Arno. Quaderno 5 3.3 - Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo Il Corpo Forestale dello Stato, nell ambito dei propri compiti istituzionali, provvede periodicamente ad una ricognizione dello stato della vegetazione riparia di fiumi e torrenti al fine di programmare con la locale Direzione Compartimentale del Territorio per la Toscana e l Umbria -Sezioni Distaccate - il taglio di quelle piante che, in riferimento al relativo stato vegetativo e di stabilità, possano arrecare danno alle sponde ed al regolare deflusso delle acque. Gli interventi saranno autorizzati e assistiti dagli enti competenti (Provveditorati alle OO.PP e Uffici del Genio Civile regionale). E' fatta salva ogni e qualsiasi eventuale decisione connessa con la sicurezza idraulica di tutta l'asta di valle adottata, ad insindacabile giudizio dell'autorità idraulica competente, ai sensi del T.U. 523/1904. E' obbligatorio il coordinamento fra le autorità idrauliche competenti su tutto il corso d'acqua. Ai fini del controllo della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua, il progetto di piano adotta i criteri e le linee guida definite nel paragrafo 6.3.3.1, che non si applicano nei tratti di fiume ove le acque scorrono entro difese classificate in 2 a categoria. 3.3.1 - Criteri e linee guida per il controllo della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua. Il controllo della vegetazione che si sviluppa sia all'interno che ai lati dell'alveo riveste particolare rilevanza per il mantenimento della funzionalità dei corsi d'acqua. Tale tipo di vegetazione, che può definirsi genericamente "riparia", è costituita da associazioni tipiche che hanno struttura simile in quasi tutti gli ambienti climatici. Le zone di ripa ospitano piante adattatesi a sopravvivere in luoghi dove il continuo cambiamento del livello delle acque determina condizioni di vita difficili per scarsità o prolungato ristagno d'acqua. In una sezione generica e schematica di un corso d'acqua si trovano sul fondo dell'alveo piante acquatiche, salvo che la corrente ne impedisca la permanenza; sulle rive si insedia più spesso il canneto che predilige zone ben illuminate ed è quindi condizionato dalla presenza di sovrastanti piante d alto fusto, che filtrano i raggi del sole: questa vegetazione non è tollerabile quando si sviluppa in forma tale da renderla infestante, ma se contenuta rappresenta una valida difesa dall'erosione. Altre specie arboree ed arbusti ve, che sopportano la sommersione occasionale delle radici, sono i salici, i pioppi, gli ontani, mentre altre specie più sensibili all'acqua sono gli olmi, gli aceri, i carpini, il sambuco. I salici hanno un'alta capacità di ricaccio, si propagano rapidamente e si insediano nelle zone percorse dalle correnti di piena, resistendo ad esse grazie alla flessibilità del fusto e dei rami. L ontano nero; è la specie che tollera maggiormente la prolungata sommersione delle radici, anche per varie settimane, come il salice bianco e il frassino maggiore. Tutte le specie citate sopportano bene ripetute ceduazioni, che consentono il controllo del loro sviluppo. La Robinia pseudoacacia è una latifoglia che si insedia in prevalenza sul ciglio superiore delle sponde e che ha grande facilità di riprodursi per polloni radicali; per questo motivo essa è molto usata per la stabilizzazione delle scarpate franose, ma non sopporta la sommersione e nemmeno la vicinanza di acqua all'apparato radicale e pertanto tende ad allontanarsi dalle zone umide, sviluppando il suo apparato radicale in orizzontale con riduzione della sua stabilità: in tal caso può facilmente cadere a seguito dell'azione del vento. Lungo i corsi d'acqua è più frequente trovare la robinia sul ciglio delle sponde, nel loro punto più elevato e distante dal fondo e sovente, Pagina 9 di 23

a seguito di uno scalzamento per erosione della sponda stessa da parte della corrente di piena, cade all'interno dell'alveo provocandovi locali ostruzioni o, trascinata a valle, va ad arrestarsi nelle strozzature o contro altre piante presenti nell'alveo o contro i ponti, provocando rigurgiti ed esondazioni. La presenza della vegetazione riparia rappresenta in genere un importante fattore di protezione contro le erosioni di sponda ed il mantenimento della forma e delle caratteristiche di un corso d'acqua, e inoltre favorisce la conservazione dell'ambiente fluviale biologicamente complesso e delicato. Da tutto ciò discende la considerazione che non deve essere eseguito il concetto di eliminare in modo radicale questo importante presidio del corso d acqua, anche se gli episodi verificatisi in questi ultimi anni in molte zone del bacino dell'arno, che hanno provocato esondazioni a volte disastrose, possono aver indotto all'attuazione di interventi di taglio radicali, rendendo però in tal modo indifese le sponde e più instabile l'alveo. La vegetazione deve essere adeguatamente controllata, mantenuta entro limiti non invasivi perché non produca situazioni di rischio, sottoponendola a trattamenti che non ne riducano l'azione protettiva. In certi casi la vegetazione arborea, e in qualche caso anche arbustiva, deve essere eliminata, come ad esempio sulle arginature dove può occultare la presenza di possibili situazioni di rischio, che si potrebbero tradurre in veri e propri disastri se portassero alla rottura della difesa, ma ordinariamente e in particolare su sponde in froldo, cioè lambite direttamente dalla corrente, rappresenta un presidio naturale insostituibile. In linea di massima deve essere eliminata la vegetazione che invade l'alveo, perché, oltre a rappresentare un ostacolo alle correnti, ne riduce la sezione utile; quella riparia deve invece essere controllata con interventi di contenimento e opportunamente selezionata nelle specie rappresentate. Le piante d'alto fusto devono essere mantenute ad adeguata distanza dal ciglio delle sponde e quelle insediate sulle sponde stesse ceduate o eliminate. Si deve tener conto che la vegetazione, specie quella di alto fusto, esercita una fondamentale funzione biologica con l'ombreggiamento dell'acqua del fiume, favorendo il mantenimento di un habitat idoneo per la sopravvivenza della fauna ittica e della flora acquatica, specie nel caso di corsi d'acqua con modeste portate estive, come è il caso dell'amo e di quasi tutti i suoi affluenti. Un criterio di intervento che può contemperare le diverse esigenze di presenza della vegetazione a scopo protettivo e di sicurezza idraulica, da attuare specialmente nei tratti di corso d'acqua dove assumono importanza gli aspetti di tutela ambientale, consiste nel realizzare uno schema in cui, facendo riferimento ad una sezione d'alveo tipo, senza arginature, con scarpate della profondità di oltre 2 metri ed una larghezza fino a 20 metri, sulle sponde sia favorita una vegetazione erbacea ed arbustiva (può essere tollerata la presenza di qualche pianta di salice ed ontano mantenute con una periodica ceduazione entro un'altezza massima di 5-6 metri), fasce di rispetto ai due lati di almeno 3 metri di larghezza, all'esterno delle quali possono essere posizionate in filare le piante di alto fusto quali pioppi, frassini, olmi e qualche quercia. Le fasce di rispetto possono essere usate per il transito lungo il corso d'acqua per motivi di servizio idraulico. Il mantenimento della vegetazione riparia entro limiti da stabilirsi caso per caso, in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua e alla sicurezza delle zone prospicienti e a valle da salvaguardare, dovrebbe essere attuato attraverso un programma di interventi con periodicità correlata alle associazioni vegetali esistenti. Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Art.1 (Finalità) "La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e in conformità della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversità: a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate; Pagina 10 di 23

b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio; La Regione ai fini del comma 1: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico; b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino;" [ ]. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) area di collegamento ecologico funzionale: un area che, per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento, è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche; [ ] Art.5 (Tutela della Fauna) "Fatto salvo quanto previsto all'art.4, sono considerate protette ai sensi della presente legge tutte le specie animali individuate dall'allegato B, per le quali è vietato: a) la cattura e l'uccisione; b) il deterioramento e la distruzione dei siti riproduzione o di riposo; c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo; d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;" [ ]. Art. 6 (Tutela della flora) "Fatto salvo quanto previsto dall'art.4, sono considerate protette, ai sensi della presente legge, tutte le specie vegetali individuate dall'allegato C, in relazione alle quali è espressamente vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta" [ ] Art. 7 (Non operatività dei divieti) 2. Dall operatività dei divieti e dei limiti di cui all articolo 6, commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini. [ ] Art. 10 (Aree di collegamento ecologico funzionale) 1. La Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche alle aree di collegamento ecologico funzionale e definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell art. 6 della legge regionale 5/1995, gli indirizzi per l individuazione, la ricostituzione e la tutela delle stesse. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale maggio 2000 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21-10-2002 L.R. 56/2000 - Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico. [ ] 7.1.1. Corsi d acqua Questo tipo di area di collegamento include tutti i tipi di corsi d'acqua, sia lentici che lotici, e la vegetazione acquatica e ripariale a essi associata. Pagina 11 di 23

7.1.1.6. Indicazioni per la conservazione [ ] Mantenimento di sponde non disturbate. In ambito boscato, esclusione del taglio degli alberi, per una fascia di almeno 20 m. [ ] Per il medio e basso corso dei fiumi e dei torrenti con alveo ampio a dinamica naturale, limitazione, degli interventi di gestione idraulica in alveo a quelli strettamente necessari per motivi di sicurezza; definizione di un protocollo tecnico per l'esecuzione di tali interventi. Ripristino della qualità delle acque. Mantenimento di un'alta diversità fitocenotica. Per i tratti fluviali di medio e basso corso con alveo ampio a dinamica naturale, mantenimento del mosaico costituito dalla vegetazione pioniera dei greti e dalle garighe su aree estese e continue (anche attraverso l'incentivazione delle attività di pascolo). Per tutti i corsi d'acqua, nei tratti fluviali di medio e basso corso, mantenimento delle eventuali formazioni elofitiche estese (canneti, tifeti). Controllo o eradicazione delle specie alloctone, sia vegetali (a es. Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa) che animali (a es. gambero della Luisiana Procambarus clarckii, nutria Myocastor coypus). Ripristino della vegetazione ripariale (per una maggior produttività di insetti). [ ] Legge Forestale della Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 e D.PG.R. TOSCANA 08 agosto 2003 n. 48/R (e succ. mod. ed integr.) Regolamento forestale della Toscana [ ] art. 42 Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l ostruzione della sezione idraulica. Sulle sponde poste fuori dell alveo, fatti salvi i tagli eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento, è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo.. etc. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l anno. Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 56, comma 1, lettera a) - (attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione) "Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 (finalità) riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare: Pagina 12 di 23

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo dei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico - forestali, idraulico - agrari, silvo - pastorali di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico [ ] Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca DIRETTIVA per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica - In attuazione dell'art.8, comma 5 e dell'art.9, comma 5 delle Norme di Piano del "Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico" Art.3 - Ambiti territoriali di applicazione "La presente direttiva è disposta per gli alvei di cui alle N.T.A. del P.A.I. (art.8) e per le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua identificati dal Piano medesimo (artt.7 e 9), nonché per gli alvei demaniali della rete naturale e artificiale di bonifica e del reticolo minore non altrimenti classificato". Art.5, comma 3 - Interventi di manutenzione della vegetazione in ambito fluviale "Relativamente agli interventi di manutenzione della vegetazione in ambito fluviale, si definiscono i seguenti criteri: la manutenzione ha, di norma, carattere ordinario, tale da rendere la vegetazione esistente non pericolosa dal punto di vista della sicurezza idraulica. Ciò si ottiene con tagli selettivi e diradamenti mirati, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni "giovanili", con massima tendenza alla flessibilità e alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, favorendo le formazioni arbustive a macchia irregolare. La necessità di abbattere piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone d'intervento, in funzione alle sezioni idrauliche disponibili, in relazione a precise condizioni di piena con prefissati periodi di ritorno, fatto salvo, tuttavia, quanto disposto dal R.D. 523/1904. E' da evitare la devegetazione spinta con completa eliminazione della vegetazione e scotico delle rive. Occorre privilegiare sistemi di lavorazione selettivi a basso impatto ambientale (interventi condotti manualmente o con macchine di ridotte dimensioni). Il taglio a raso della vegetazione è limitato ai casi di dimostrata necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica. Gli interventi di taglio si concentrano, di norma, sugli individui deperienti e instabili, preferendo quelli appartenenti a specie alloctone, cercando di alterare il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione e, quindi, il livello di biodiversità dell'area di intervento. E' opportuno, ove possibile, dilazionare nel tempo e nello spazio gli interventi di taglio della vegetazione e, più in generale, tutti gli interventi realizzati in ambito fluviale naturale, al fine di mantenere ampie zone naturali di rifugio durante gli interventi (ad esempi: aree di non taglio tra due lotti di intervento, alternanza di taglio tra le due sponde, ecc.) In caso di sfalcio della vegetazione erbacea, si mantiene un'altezza di taglio (di circa 10-15- cm), tale da consentire così una via di fuga alla fauna minore incapace di rapidi spostamenti. In ogni caso si evita il rilascio della vegetazione tagliata all'interno dell'alveo di magra, avendo cura che essa non possa essere trascinata a valle dalla corrente e che il naturale processo di decomposizione non avvenga in acqua, determinando un repentino Pagina 13 di 23

incremento del consumo di ossigeno disciolto e compromettendo la qualità ecologica del corso idrico. Piano provinciale per la pesca nelle acque interne della Provincia di Arezzo (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 febbraio 2008) Pagina 14 di 23

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI Al fine di individuare con maggior precisione le modalità di gestione della vegetazione ripariale, in questa sezione, vengono indicate alcune definizioni e una serie di tipologie riconducibili a tratti di corsi d acqua i quali, a seconda dell importanza che rivestono, permettono tecniche diverse d intervento: 4.1 Definizioni 4.2 Corsi d acqua naturali; 1. non arginati; 2. arginati; 4.3 Corsi d acqua artificiali: 1. arginati con alveo pensile; 2. arginati con alveo inciso; 3. con alveo inciso. 4.4 Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico: 1. nei tratti dei corsi d acqua naturali; 2. nei tratti dei corsi d acqua artificiali. 4.1 Definizioni Ai fini delle presenti linee guida si definisce: - Alveo: la parte della sezione idraulica di un corso d acqua compresa tra le sponde sino al livello raggiunto dalla piena ordinaria; - Argine: struttura artificiale appositamente progettata e realizzata con la capacità di contenere le acque per la durata della piena. - Portata (livello) di piena: Altezza idrometrica raggiunta dalle acque di un corso d acqua durante un evento piovoso, riferita a specifici tempi di ritorno; - Tempo di ritorno: periodo di tempo che mediamente trascorre tra il verificarsi di un evento e il ripetersi di un evento di pari intensità; - Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di corso d acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi; - Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. (art. 3 c. 8 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 codice della strada); 4.2 Corsi d acqua naturali Si considerano corsi d acqua naturali tutti quelli di origine naturale esistenti in epoca storica e il cui corso non è stato creato per opera dell uomo. Pagina 15 di 23

Si definiscono naturali non arginati tutti quei corsi d acqua in cui non sono presenti opere idrauliche o di bonifica. Si definiscono naturali arginati quelli in cui l intervento dell uomo è limitato alle sole opere trasversali tipiche dei tratti montani dei corsi d acqua e/o alle opere longitudinali di protezione o difesa che non abbiano modificato sensibilmente il corso d acqua. 4.2.1. Corsi d acqua naturali non arginati In tali corsi d acqua verranno effettuati interventi relativi alla conservazione dell habitat naturale limitando gli interventi alla rimozione di piante deperienti o morte che per le loro dimensioni possono creare pericolo alle luci dei ponti posti più a valle. Sono ammessi interventi forestali mirati al corretto sviluppo dello strato arboreo. Tale metodologia consiste nel taglio di tutta la vegetazione presente nell alveo inciso e diradamento selettivo della vegetazione presente sulle sponde, abbattimento delle piante morte e di quelle in precarie condizioni, diradamento leggero delle ceppaie, evitando così il taglio diffuso su tutta la superficie delle sezioni dei corsi d acqua. Questa metodologia, oltre ad avere un basso impatto ambientale, permette anche di mantenere una buona copertura vegetale, con la conseguente riduzione dello sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea e con minori impatti sulla fauna ittica legati all irraggiamento solare e al conseguente riscaldamento delle acque. Oltre ai vantaggi di cui sopra, dal confronto dei risultati dei progetti precedenti, è emerso che un intervento mirato sulla vegetazione di questo tipo produce effetti positivi sia a breve che a medio termine, con buoni risultati dal punto di vista idraulico e con minor necessità di interventi di manutenzione successivi, come confermato anche da studi sulla metodologia adottata dalla Comunità Montana del Casentino nel progetto Fiumi Puliti, eseguiti dall Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria. Tipologie di intervento Sono ammesse le seguenti due tipologie d intervento: a) il taglio della vegetazione entro l alveo; b) il diradamento della vegetazione spondale. Tipologia a) La presente tipologia d intervento comprende il taglio della vegetazione arborea e quella arbustiva che impedisce il normale deflusso delle acque. È previsto il taglio di tutte le piante arboree ivi presenti con il conseguente ripristino delle ordinarie sezioni di deflusso. L intervento prevede il taglio della vegetazione arbustiva solo nei tratti dove questa crea problemi per il taglio e l esbosco di quella arborea. Tale vegetazione infatti, grazie al ridotto sviluppo ed alla elasticità delle specie, non è di ostacolo al normale deflusso delle acque, mentre svolge un importante ruolo ambientale offrendo riparo ed alimentazione alla fauna presente lungo i corsi d acqua. Ove siano presenti isole detritiche con presenza di vegetazione la stessa potrà essere trattata analogamente a quanto indicato per il diradamento della vegetazione spondale (tipologia b)). Tipologia b) Pagina 16 di 23

L intervento consiste nel diradamento della vegetazione presente sulle sponde ed è teso a mantenere... le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando in sintesi la crescita di tronchi con diametro rilevante e favorendo invece formazioni arbustive a macchia irregolare. Questa tipologia d intervento prevede anche la rimozione di piante relitte o pericolosamente inclinate. Anche in questo caso l intervento a carico della vegetazione arbustiva sarà limitato solo ai tratti necessari all esecuzione dei lavori, lasciando dove possibile siepi continue di vegetazione. Tecniche d intervento: Taglio manuale con ausilio di motosega finalizzato alla selezione delle piante arboree e arbustive e relativo smacchio con mezzi forestali o trattori dotati di verricello. Per quanto riguarda l eventuale asportazione della vegetazione arbustiva, nel caso non sia sufficiente l utilizzo di decespugliatori manuali potrà essere utilizzato il trinciastocchi applicato a mezzi meccanici a basso impatto. In tal senso possono essere utilizzati miniescavatori, trattori con potenza fino a 80 CV e ragni. 4.2.2. Corsi d acqua naturali arginati In tali corsi d acqua verranno effettuati interventi relativi al mantenimento della sezione idraulica di deflusso delle acque di piena con tempo di ritorno di 30 anni (Q 30 ). Tale intervento verrà realizzato con rimozione della vegetazione dall alveo. Nella restante porzione della scarpata interna e nella scarpata esterna si tenderà a mantenere le cenosi vegetazionali in condizioni giovanili tipiche dell ecosistema in cui si andrà ad intervenire. Nelle sommità arginali e le zone adiacenti le aree urbane si prevede una gestione specifica. Tipologie di intervento In particolare si prevedono le seguenti tecniche di intervento: - Alveo: nell'alveo si prevede la rimozione della vegetazione causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti. Ove siano presenti isole detritiche con presenza di vegetazione la stessa potrà essere trattata analogamente a quanto indicato per il diradamento della vegetazione nella scarpata interna dell argine; - Scarpata interna dell argine: nella scarpata interna dell argine si prevedono tagli selettivi e diradamenti mirati al mantenimento delle associazioni vegetali in condizioni "giovanili" con massima tendenza alla flessibilità e alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, favorendo le formazioni arbustive a macchia irregolare. - Scarpata esterna dell argine: interventi di diradamento da attuarsi in linea con le normali tecniche colturali finalizzate al mantenimento delle cenosi forestali in cui si interviene. Al fine di poter effettuare una puntuale e regolare ricognizione delle arginature si prevede, nei casi in cui ciò sia necessario, il taglio della vegetazione arbustiva con periodo minimo triennale in modo da poter rendere la sponda esterna completamente ispezionabile. - Sommità arginale: taglio della vegetazione presente nella sommità arginale, così come nelle eventuali banche, al fine di mantenere la viabilità in perfette condizioni di percorribilità. Tecniche d intervento: Pagina 17 di 23

Taglio manuale con ausilio di motosega finalizzato alla selezione delle piante arboree e relativo smacchio; successivo passaggio con trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno (slitte, rulli posteriori, etc.) onde evitare il danneggiamento del substrato terroso, applicati a mezzi meccanici a basso impatto come sopra specificato. Tali limitazioni non si applicano negli interventi relativi alle sommità arginali. 4.3 Corsi d acqua artificiali Sono compresi in questa categoria tutti i corsi d acqua il cui percorso è stato determinato per intervento dell uomo definendo, nel contempo, la sezione idraulica geometrica la quale è stata dimensionata su criteri di efficienza idraulica o di salvaguardia dal rischio idraulico e che presentano opere idrauliche continue o puntuali le quali possono essere classificate in 2 a, 3 a categoria oppure opere di bonifica. In tali corsi d acqua gli interventi realizzati a carico della vegetazione presente dovranno essere finalizzati al mantenimento della sezione idraulica così come della stabilità delle arginature presenti. In particolare, all interno e sulla sommità delle scarpate, non potrà essere mantenuta una cenosi vegetazionale ben strutturata, ma al contrario dovranno essere previsti interventi atti al mantenimento delle sole specie arbustive ed arboree di giovane età e delle piante erbacee. Nelle scarpate esterne potrà essere previsto il rilascio di specie forestali arboree. Tali corsi d acqua sono presenti in tutta la Provincia di Arezzo in particolar modo in Valdichiana, nelle zone limitrofe al fiume Arno (Casentino e Valdarno) e nelle zone pianeggianti della Valtiberina Toscana. 4.3.1 Corsi d acqua arginati con alvei pensili Sommità arginali ed eventuali banche carrabili: - Taglio raso della vegetazione presente con periodo anche inferiore ad un anno; Scarpata interna ed esterna: - Taglio annuale della vegetazione alternato sulle due arginature per fasce di 800 metri (vedi tav. 1), rilascio discontinuo di piante arboree e/o arbustive di specie autoctone di età inferiore a 3 anni solo nella parte inferiore della eventuale banca interna. Alveo: - Rilascio della vegetazione erbacea acquatica, incluse la canna e la tifa, taglio della restante vegetazione in funzione della flessibilità al passaggio dell acqua. Tecniche d intervento: Sono consentiti tagli con falciatrici e trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno (slitte, rulli posteriori, etc.) onde evitare il danneggiamento del substrato terroso. Nella parte inferiore dell eventuale banca interna si procede al taglio manuale con ausilio di motosega finalizzato alla selezione delle piante arboree e relativo smacchio; successivo passaggio con trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno onde evitare il danneggiamento del substrato terroso. Pagina 18 di 23

In relazione agli interventi sulla vegetazione acquatica presente in alveo si dovrà procedere all asportazione del materiale derivante dal taglio in modo tale da evitare l eutrofizzazione delle acque. Tale operazione dovrà essere effettuata con idonea strumentazione atta ad evitare sommovimenti del fondo alveo. 4.3.2 Corsi d acqua arginati con alvei incisi Sommità arginali ed eventuali banche carrabili: - taglio raso della vegetazione presente con periodo anche inferiore ad un anno; Scarpata interna: - Taglio annuale della vegetazione alternato per fasce di 800 metri, (vedi tav. 2) rilascio discontinuo di piante arboree e/o arbustive di specie autoctone di età inferiore a 3 anni nella parte inferiore della eventuale banca interna o nella porzione di sponda dell alveo inciso. Scarpata esterna: - Taglio annuale della vegetazione alternato per fasce di 800 metri, con eventuale rilascio discontinuo di piante arboree e/o arbustive di specie autoctone (vedi tav. 2), per valutare l opportunità di un avviamento ad alto fusto delle stesse o il mantenimento dello stadio arbustivo. Taglio dei rami inferiori delle piante arboree associato a taglio selettivo delle piante alloctone, taglio degli alberi malati o pericolanti. Alveo: - Rilascio della vegetazione erbacea acquatica, incluse la canna e la tifa, taglio della restante vegetazione in funzione della flessibilità al passaggio dell acqua. Tecniche d intervento: Taglio manuale con ausilio di motosega finalizzato alla selezione delle piante arboree e relativo smacchio; successivo passaggio con trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno onde evitare il danneggiamento del substrato terroso. Nelle sommità arginali e nelle banche carrabili sono consentiti tagli con falciatrici e/o trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno. In relazione agli interventi sulla vegetazione acquatica presente in alveo si dovrà procedere all asportazione del materiale derivante dal taglio in modo tale da evitare l eutrofizzazione delle acque. Tale operazione dovrà essere effettuata con idonea strumentazione atta ad evitare sommovimenti del fondo alveo. 4.3.3 Corsi d acqua con alveo inciso Scarpata interna: - Nella parte superiore della scarpata è previsto un taglio triennale della vegetazione tendente al mantenimento delle cenosi vegetali tipiche dell area in cui si interviene, alternato sulle due sponde per fasce di 1000 metri (vedi tav. 3). - Nella parte inferiore della scarpata al di sotto della quota della piena con tempo di ritorno di 30 anni (Q 30 ) taglio triennale selezionato della vegetazione arborea e arbustiva finalizzato al mantenimento del libero deflusso delle acque. Pagina 19 di 23

Alveo (inteso come letto del corso d acqua): - Taglio della vegetazione in funzione della resistenza al passaggio dell acqua, taglio delle specie arboree e di tutte le essenze che non hanno un comportamento flessibile. Tecniche d intervento: Taglio manuale con ausilio di motosega finalizzato alla selezione delle piante arboree e relativo smacchio; successivo passaggio con trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno. In relazione agli interventi sulla vegetazione acquatica presente in alveo si dovrà procedere all asportazione del materiale derivante dal taglio in modo tale da evitare l eutrofizzazione delle acque. Tale operazione dovrà essere effettuata con idonea strumentazione atta ad evitare sommovimenti del fondo alveo. 4.4 - Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico Su tali corsi d acqua sono stati individuati i tratti di elevato rischio idrogeologico attraverso l individuazione dei centri abitati a rischio idraulico e di un buffer circostante per un raggio di 500 m. come da cartografia allegata. 4.4.1 Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico nei tratti naturali Sui tratti naturali arginati limitatamente al rilevato arginale valgono le indicazioni individuate per i corsi d acqua artificiali. Per quanto riguarda i tratti naturali non arginati e la porzione di sponda incisa dei tratti arginati, si prevede taglio della vegetazione in funzione della resistenza al passaggio dell acqua, taglio delle specie arboree e di tutte le essenze che non hanno un comportamento flessibile e che vengono sommerse dalla piena con tempo di ritorno di 30 anni (Q30). Tecniche d intervento: Sono consentiti tagli con falciatrici e trinciastocchi dotati di dispositivi distanziatori dal piano di appoggio sul terreno. Anche per questa tipologia di intervento è da preferire l uso delle falciatrici a barre o dischi falcianti. 4.4.2 Aree di rispetto per i centri abitati a rischio idraulico nei tratti artificiali All interno di queste aree valgono le indicazioni di seguito elencate. Da far valere per le seguenti tipologie : a) corsi d acqua arginati con alvei pensili; b) corsi d acqua arginati con alvei incisi; c) corsi d acqua con alveo inciso; Sommità arginali ed eventuali banche carrabili: - Taglio raso della vegetazione presente con periodo anche inferiore ad un anno; Scarpata interna ed esterna: Pagina 20 di 23