I venerdì dell Avvocatura

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I venerdì dell Avvocatura

Transcript:

Arcidiocesi di Milano I venerdì dell Avvocatura Le modifiche IMU 2015 Le nuove aliquote INPS Gestione Separata I nuovi minimi 13 febbraio 2015 Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2 - Milano

MODIFICHE DISCIPLINA IMU 2015 TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI Art. 7, Lett. b), D.Lgs. 504/92 RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D.Lgs. 472/97

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI sono esenti «i terreni agricoli ricadenti in aree montane» quali sono? dall istituzione dell ICI e fino al 24 aprile 2014: quelli elencati nell allegato alla C.M. 8/93 il D.L. 24.4.2014, n. 66 cancella il riferimento a quell elenco, ma non ne definisce un altro. Rinvio ad apposito D.M. D.M. 28 novembre 2014, pubblicato in G.U. il 6 dicembre rinvia all elenco dei comuni italiani pubblicati dall ISTAT e proroga la scadenza al 26 gennaio 2015 il D.L. 24 gennaio 2015, continua a rinviare all elenco ISTAT, ma modifica i criteri e proroga ancora la scadenza al 10 febbraio. Prevede una clausola di salvaguardia per il 2014: OK per chi era esente con i criteri del D.M. 28 novembre 2014

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI D.M. 28 novembre 2014 altitudine misurata nel punto in cui sorge il municipio i terreni ubicati sopra i 601 metri: sempre esenti i terreni ubicati tra i 281 metri e i 600 metri: esenti solo se di proprietà di agricoltori professionali; esenti anche se i proprietari li cedono a altri agricoltori professionali (affitto o comodato) (cf Ris. 2/DF/2015 solo se proprietari agricoltori) i terreni ubicati fino a 280 metri: mai esenti restano possibili tutte le altre ipotesi di esenzione (ad es. il campo sportivo parrocchiale ubicato al di sotto dei 280 è esente perché pertinenza dell edificio di culto)

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 altitudine della maggior parte del territorio comunale i terreni ubicati sopra i 601 metri (T): sempre esenti i terreni ubicati tra i 281 metri e i 600 metri (P): esenti solo se di proprietà di agricoltori professionali; esenti anche se i proprietari li cedono a altri agricoltori professionali (affitto o comodato) (cf Ris. 2/DF/2015 solo se proprietari agricoltori) i terreni ubicati fino a 280 metri (NM): mai esenti restano possibili tutte le altre ipotesi di esenzione (ad es. il campo sportivo parrocchiale ubicato al di sotto dei 280 è esente perché pertinenza dell edificio di culto)

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI la differenza è la colonna da consultare ELENCO COMUNI ITALIANI www.istat.it/it/archivio/6789

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI Aliquota e versamenti specifica aliquota approvata dal comune oppure aliquota base di 0,76% versamento se importo complessivo superiore al minimo: stabilito dal comune oppure 12 euro

TERRENI AGRICOLI MONTANI E COLLINARI Rimborsi nel caso di pagamenti effettuati sulla base e ora non più dovuti: diritto al rimborso istanza al comune entro 5 anni dal giorno del versamento compensazione se il comune lo ha previsto in via regolamentare

RAVVEDIMENTO OPEROSO Natura della dichiarazione: Nota IFEL 19 gennaio 2015 la dichiarazione non è periodica (diversamente da quanto affermato dal Ministero delle finanze nella Circolare 1/DF/2013). Per il ravvedimento degli omessi o insufficienti pagamenti bisogna guardare alla data in cui il versamento doveva essere effettuato. Possibilità di ravvedersi: entro 15 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) entro 30 giorni (sanzione ridotta a 1/10 del 30%) entro 90 giorni (sanzione ridotta a 1/9 del 30%) entro un anno (sanzione ridotta a 1/8 del 30%) per gli enti non commerciali la scadenza per il saldo dell IMU 2014 non è ancora spirata: è il 30 giugno 2015 (L. 147/2013, art. 1, c. 721)

LAVORO AUTONOMO Caratteristiche È il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.) elementi costitutivi obbligo di fare assenza di subordinazione elemento qualificante completa autonomia nella gestione dell incarico discrezionalità su tempo, luogo e modo di organizzare l attività

LAVORO AUTONOMO Principali elementi Criteri da valutare nell ambito di un apprezzamento complessivo del rapporto avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavoro prevalentemente personale (marginale impiego di mezzi propri) autonomia assunzione del rischio d impresa corrispettivo legato al risultato possibili configurazioni collaborazioni occasionali prestazioni professionali (anche abituali)

LAVORO AUTONOMO Collaborazioni occasionali REGIME FISCALE Reddito occasionale (ritenute fiscali con aliquota fissa 20%, certificazione dei compensi, mod. 770) REGIME PREVIDENZIALE Gestione Separata INPS compensi imponibili secondo le aliquote in vigore solo per gli importi superiori a 5.000 euro annui (1/3 + 2/3)

GESTIONE SEPARATA INPS Aliquote contributive 2015 per gli iscritti ad altra gestione o pensionati nel 2014 era 22%; nel 2016 sarà 24% per i professionisti con P. IVA iscritti solo alla Gestione Separata nel 2014 era 27% per gli altri nel 2014 era 28%

GESTIONE SEPARATA INPS Figure interessate co.co.co (2/3 committente 1/3 collaboratore) co.co.pro. (2/3 committente 1/3 collaboratore) lavoratori autonomi occasionali (2/3 committente 1/3 collaboratore, solo oltre la soglia di 5.000 euro annui, con riferimento al lavoratore) associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (55% committente 45% collaboratore) professionisti senza cassa (possibilità di rivalsa, adempimenti a carico del professionista)

PRESTAZIONI PROFESSIONALI I professionisti Prestazioni rese da lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale l attività professionale Sono fatturate all ente con IVA 22% (salvo eccezioni) Sono soggette a ritenuta d acconto 20% (da certificare e da inserire nella dichiarazione modello 770 Non implicano obblighi di versamenti contributivi (che vengono assolti dai professionisti) Attenzione ai rapporti contrattuali

NUOVO REGIME FORFETARIO LAVORO AUTONOMO E IMPRESA Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, cc. 54-89)

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NUOVO REGIME FORFETARIO LAVORO AUTONOMO E IMPRESA REGIME CONTRIBUTIVO PROFESSIONISTI DISCIPLINA ODINARIA con Cassa regole proprie della Cassa senza Cassa Gestione Separata INPS IMPRENDITORI - AGEVOLAZIONI

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