«L acquisto e la gestione consapevole dei vettori energetici: opportunità di risparmio economico per le imprese»

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1 «L acquisto e la gestione consapevole dei vettori energetici: opportunità di risparmio economico per le imprese» Convegno Mercoledì 30 settembre 2015, ore Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9 LA GESTIONE delle ACCISE: quadro normativo ed opportunità Ing. Nello Ferone Ufficio delle Dogane di Mantova

2 ADEMPIMENTI FISCALI Gas Naturale Articolo 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale. 7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato.

3 ADEMPIMENTI FISCALI Gas Naturale Circolare 37/D Acquirenti gas naturale nel Punto di Scambio Virtuale «Nell operatività del mercato del gas, la regolamentazione del settore prevede la possibilità di effettuare contratti di compravendita sul Punto di Scambio Virtuale. La suddetta possibilità è riservata a società che hanno adempiuto a tutti gli obblighi previsti al fine di essere qualificate come trader abilitati ad operare su tale mercato. In particolare il trader che acquista il gas sul PSV può sia rivenderlo sullo stesso PSV, sia fornirlo a consumatori finali e sia consumarlo esso stesso, fornendolo presso propri impianti. Sarà infatti il trader acquirente, che è anche titolare di un contratto di trasporto con la Snam Rete Gas S.p.A., a provvedere alla consegna del gas naturale presso i propri punti di utilizzo. In tale modo di operare, l acquirente nazionale dovrà assumere la qualifica di soggetto obbligato e provvedere ai conseguenti adempimenti, essendo la sua attività riconducibile alla previsione di cui alla lettera b), comma 7, dell art. 26 del testo unico.

4 Gas Naturale: ADEMPIMENTI FISCALI Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati: -Obbligo di denuncia preventiva presso l UD competente per territorio ; - Prestare cauzione (un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente); - Versare l accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (entro marzo); -Tenuta del registro fiscale di carico e scarico, dove annotare i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti. - Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce;

5 ALIQUOTE di ACCISA vigenti per : - Gas naturale impiegato per autotrazione: euro 0,00331 /Smc - Gas naturale impiegato in «usi industriali»: 0, /Smc N:B: per gli utilizzatori industriali (termoelettrici esclusi) con consumi > m3/anno: /Smc 0, (aliquota usi industriali ridotta del 40%) - Gas naturale impiegato in «usi civili»: - Per consumi fino a 120 Smc annui: 0,044 /Smc - Per consumi >120 Smc e fino a 480 Smc annui: 0,175 /Smc - Per consumi >480 Smc e fino a 1560 Smc annui: 0,170 /Smc - Per consumi >1560 Smc annui: 0,186 /Smc.

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7 Gas Naturale Destinazioni d uso - Industriale L art. 26 del D. Lgs 504 del 26/10/1995 (Testo Unico sulle accise), modificato dal D. Lgs. 26 del 02/02/07, stabilisce che sono compresi negli usi industriali gli impieghi di gas naturale destinato alla combustione: nelle attività industriali produttive di beni e servizi (anche l abitazione del custode, purché sia iscritto a libro matricola nell azienda) nelle attività artigianali (sia quelle classiche di produzione, che quelle di prestazioni di servizi, ad es. parrucchieri, barbieri, massaggiatori..) nelle attività agricole negli impieghi nel settore alberghiero (nel settore alberghiero rientrano campeggi, villaggi turistici, affittacamere, ostelli, collegi.. purché l attività sia esercitata come attività industriale, ossia con scopo di lucro)

8 Gas Naturale Destinazioni d uso - Industriale nel settore della distribuzione commerciale negli esercizi di ristorazione (compresi bar e birrerie, con esclusione di sale da ballo e da gioco) negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fine di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti (ad esempio le case di riposo)

9 Gas Naturale Destinazioni d uso - Industriale Il presupposto di base, ai fini dell assoggettamento dei consumi di gas naturale, alla più favorevole aliquota per combustione per usi industriali, è rappresentato dal fatto che il prodotto in questione venga utilizzato: 1) da parte di un soggetto che eserciti un attività industriale, ossia un attività economica professionalmente esercitata e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro; 2) nell ambito dello svolgimento della predetta attività industriale. Fonte - Parere dell Avvocatura Generale dello Stato n. 7061/97 del 27,03,1998 reso noto agli uffici con telex n.2181/98/iv/dcpc del e ribadito in ultimo

10 Gas Naturale Destinazioni d uso - Industriale Aziende ospedaliere con nota prot. n del 30/07/2014 la D. C. le Legislazione e Procedure Accise ha considerato ricompresi tra gli usi industriali gli impieghi del GN destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali. Produzione di servizi - con nota prot. n del 28/11/2013 l ex D. C. le GTRU ha affermato che agli impianti esercitati con finalità proprie dell impresa, producendo un servizio a seguito del quale viene ad esistenza un risultato economico nuovo ed autonomo prima inesistente, è applicabile l aliquota di accisa per uso industriale del GN impiegato nella produzione di servizi. Attività commerciali con nota prot. N. 4941/V del vengono forniti ulteriori chiarimenti in funzione dell individuazione delle attività economiche riconducibili al settore della distribuzione commerciale. In particolare, viene fornito il criterio guida per l applicazione dell aliquota d imposta sul gas naturale destinato alla combustione per usi industriali, rappresentato dalla natura imprenditoriale dell attività svolta - nel senso della sua economicità, professionalità e della sua organizzazione per finalità produttive - nel cui esercizio viene utilizzato il prodotto suddetto

11 Gas Naturale Riconoscimento esclusione tassazione c.d. «fuori campo» L art. 21 comma 13 del D. Lgs 504 del 26/10/1995 stabilisce che le disposizioni sulle accise non si applicano ai prodotti energetici utilizzati: - per la riduzione chimica, - nei processi elettrolitici, metallurgici (classificati sotto il codice DJ27 delle attività economiche) - nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26. L esclusione dal campo di applicazione delle accise riguarda unicamente i prodotti il gas utilizzato direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo. Pertanto non riguarderà il gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento (Nota 4436 del 24 luglio 2007).

12 Gas Naturale Riconoscimento esclusione tassazione c.d. «fuori campo» (Nota 4436 del 24 luglio 2007) I soggetti utilizzatori presentano apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del GN fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l esclusione dalla tassazione. Il fornitore del gas (soggetto obbligato) trasmette una copia delle richieste pervenute all Ufficio delle Dogane competente, che nel caso dell utilizzo al 100% per usi industriali effettua controlli con le modalità previste dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni prestate. Nel caso che l istanza si riferisca a gas da impiegare esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.

13 Gas Naturale Riconoscimento esclusione tassazione c.d. «fuori campo» (Nota 4436 del 24 luglio 2007) Nel caso, invece, l esclusione dal regime di tassazione riguardi solo una quota parte del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell articolo 21 del D.Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali).

14 ALIQUOTE VIGENTI ENERGIA ELETTRICA per le abitazioni : 0,0227 per ogni kwh nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni: - per i consumi mensili fino a kwh: 0,0125 per kwh - per i consumi mensili tra e kwh: 0,0075 per kwh -per i consumi mensili superiori a kwh: - per i primi kwh 0,0125 per kwh; - per gli ulteriori consumi 4.820,00 mensili

15 ALIQUOTE di ACCISA vigenti per l energia elettrica: impiegata in «locali e luoghi diversi dalle abitazioni»: b) per i consumi superiori a kwh mensili: 1) sui primi kwh consumati nel mese si applica l aliquota di euro 0,0125 per kwh; 2) sui consumi che eccedono i primi kwh consumati nel mese si applica un imposta in misura fissa pari a euro 4.820». N.B: Ai fini dell applicazione dell aliquota di euro 0,0075 al kwh dell imposta in misura fissa pari a euro sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e l a consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

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18 EE: ADEMPIMENTI FISCALI Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione. 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

19 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. N.B.: prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise

20 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione. 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) N.B.: prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise

21 DEFINIZIONI Per riduzione chimica s intende qualsiasi reazione chimica per la quale una o più sostanze assumono elettroni ceduti da un altro composto o elemento che prende il nome di riducente. Per processi elettrolitici s intendono invece quei processi tecnici ed industriali (utilizzati per rivestire oggetti metallici di uno strato protettivo od ornamentale, per ottenere oggetti di una determinata forma, oppure per l estrazione o la raffinazione dei metalli), in cui avviene una dissociazione elettrochimica in ioni di sostanze (soluzioni di elettroliti) dovuta al passaggio della corrente elettrica tra due elettrodi (conduttori metallici) immersi in tali composti allo stato fuso o in soluzione (elettroliti): gli ioni positivi cationi- si dirigono verso il catodo (elettrodo negativo), mentre quelli negativi anioni- verso l anodo (elettrodo positivo). Giunti a contatto con il catodo i cationi acquistano elettroni (cioè si riducono), mentre gli anioni giunti a contatto con l anodo cedono elettroni (cioè si ossidano).

22 DEFINIZIONI Per processi metallurgici, si intendono quelli classificati (Sottosezione) con il codice DJ 27 Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, di cui al Reg. CEE n. 3037/90, del Consiglio, del , come modificato dal Reg. CE n. 29/2002, della Commissione, del Per processi mineralogici si intendono quelli classificati con il codice DI 26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, di cui al Reg. CEE n. 3037/90, del Consiglio, del , come modificato dal Reg. CE n. 29/2002, della Commissione, del Per alto consumo energetico si intende la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%. Per costo di un prodotto s intende la somma complessiva degli acquisti di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (calcolato in media per unità), e per costo della elettricità s intende il suo valore d acquisto od il costo di produzione se è generata nella medesima azienda

23 PROCESSI MINERALOGICI SOTTOSEZIONE DI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro Fabbricazione di vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro piano Fabbricazione di vetro cavo Fabbricazione di fibre di vetro Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo 26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale Fabbricazione di altri prodotti ceramici Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta

24 PROCESSI MINERALOGICI SOTTOSEZIONE DI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 26.5 Produzione di cemento, calce, gesso Produzione di cemento Produzione di calce Produzione di gesso 26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Produzione di malta Fabbricazione di prodotti in fibrocemento Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia 26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi Fabbricazione di prodotti abrasivi Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

25 PROCESSI METALLURGICI SOTTOSEZIONE DJ27 METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO «Si può sin d ora dire, inoltre, che rientrano senz altro tra i processi metallurgici quelli di cui alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento, che di seguito si riportano:» (nota 4436) 27 METALLURGIA 27.1 Siderurgia Siderurgia 27.2 Fabbricazione di tubi Fabbricazione di tubi di ghisa Fabbricazione di tubi di acciaio 27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio Stiratura a freddo Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo Trafilatura

26 PROCESSI METALLURGICI SOTTOSEZIONE DJ27 METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO «Si può sin d ora dire, inoltre, che rientrano senz altro tra i processi metallurgici quelli di cui alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento, che di seguito si riportano:» (nota 4436) 27 METALLURGIA 27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi Produzione di metalli preziosi e semilavorati Produzione di alluminio e semilavorati Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati Produzione di rame e semilavorati Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 27.5 Fonderie Fusione di ghisa Fusione d'acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi

27 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti. 1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori; b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

28 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti. 1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia. «rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro che acquistano l energia elettrica per uso proprio direttamente alla borsa elettrica, limitatamente al consumo della medesima. Ciò, sostanzialmente, non essendo individuabile, per tali soggetti, un venditore nei termini previsti dalla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 53, in quanto il ruolo del Gestore del Mercato Elettrico è quello di provvedere a far incontrare la domanda con l offerta, senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza delle successive operazioni commerciali fino all immissione in consumo dell elettricità.» [nota prot del ]

29 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti. 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh.

30 EE: ADEMPIMENTI FISCALI Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati («a dichiarazione»): -Obbligo di denuncia preventiva presso l UD competente per territorio ; - Prestare cauzione; - Versare l accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (16 marzo); - Versare il diritto di licenza ( 23,24 o 77,47 a seconda dei casi); -Tenuta del registro fiscale delle letture; - Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce;

31 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Schema unifilare da allegare alla denuncia (per esercenti officina elettrica) Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati (a dichiarazione ) : -Obbligo di denuncia preventiva presso l UD competente per territorio; - Prestare cauzione; - Versare l accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (16 marzo); - Versare il diritto di licenza ( 23,24 o 77,47 a seconda dei casi); -Tenuta del registro fiscale delle letture; - Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce;

32 ADEMPIMENTI FISCALI EE: Allegato planimetrica da allegare alla denuncia (per esercenti officina elettrica) Fornitura 1 Fornitura 2

33 Taratura complessi di Misura

34 Taratura complessi di Misura Le verifiche delle taratura devono essere effettuate, sia in laboratorio sia sull impianto, rispettivamente secondo le modalità di cui al par.6.2 e 6.3 del documento DT-01-DT rev.01 ACCREDIA DT-01-DT rev.01 recante requisiti per l accreditamento di laboratori per la taratura di sistemi di misura dell energia elettrica operanti in ambito fiscale. le verifiche della taratura devono essere effettuate soltanto dai soggetti inseriti nell elenco pubblicato sul sito intranet dell Agenzia in allegato alla circolare 7/D del 6 maggio 2013 e successive modifiche

35 Taratura complessi di Misura

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37 ADEMPIMENTI FISCALI «53-bis» EE: Per i soggetti non obbligati, invece, ma che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell accisa (ovvero in presenza di consumi propri fatturati da altri soggetti obbligati separata fornitura ) Articolo 53 bis - Altri adempimenti. - Contestualmente all'avvio della propria attività, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane ; - presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

38 ALCUNI ASPETTI FISCALI legati alla Produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI

39 ALCUNI ASPETTI FISCALI legati alla Produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI - Non si procede alla verifica di primo impianto; (art. 53, comma 7) Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. Vale a dire, lo schema unifilare dell officina; la descrizione degli apparati di generazione e degli altri ausiliari di centrale; la descrizione degli usi propri di centrale, esenti ai sensi dell art.52, comma 3, lettera a; il verbale di allacciamento alla rete da parte del distributore locale; indicazione della marca, del modello e del tipo dei contatori installati presso l impianto; ecc ).

40 ALCUNI ASPETTI FISCALI legati alla Produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI - Non si procede al suggellamento In occasione di tali eventuali accessi, l Ufficio, tenendo conto dell assenza di risvolti tributari di competenza dell Agenzia, si astiene dall apporre suggelli fiscali sui gruppi di misura dell officina e sulle altre apparecchiature elettriche (inverter, quadri elettrici, ecc..), Va da sé che, qualora presso le officine elettriche di che trattasi si verifichino rotture o si renda necessaria la rimozione di suggelli apposti, in passato, dall Ufficio competente, fermo restando l obbligo di denuncia da parte dell esercente l officina (ai sensi dell art.58, comma 1 del TUA), l Ufficio, fatti salvi i casi in cui sussista il sospetto di eventuali frodi tributarie, non effettuerà interventi per la riapplicazione dei suggelli stessi *. * Nota prot del 24/02/2014

41 PRODUZIONE di ENERGIA Elettrica - Agevolazioni Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico accise prevede, in riferimento ad ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica -oli vegetali non modificati chimicamente Esenzione - gas naturale 0, per m³ -gas di petrolio liquefatti 0,6817 per mille kg -gasolio 12,72601 per mille litri -olio combustibile e 15,33154 per mille kg oli minerali greggi naturali -carbone, lignite e coke 2,60 per mille kg In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

42 ADEMPIMENTI FISCALI Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico prevede, in riferimento ad ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI INOLTRE L agevolazione è accordata: a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

43 COGENERAZIONE Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico prevede, in riferimento ad ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.

44 COGENERAZIONE Tuttavia Decreto-legge del 2 marzo 2012 n Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44. Articolo 3 bis - Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore. In vigore dal 21 agosto Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento". 2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

45 Pertanto, allo stato attuale e fino al (*): Combustibile Unità di misura COGENERAZIONE CS medi (ex del 16/98 AEEG) altri produttori Produzione EE CS medi da applicare in caso di COGENERAZIONE (-12%) Olio comb. ATZ kg/kwh 0,221 0,194 Gas naturale Sm 3 /kwh 0,250 0,220 Carbone kg/kwh 0,355 0,312 Gasolio Kg/kWh 0,212 0,186 GPL Kg/kWh 0,197 0,173 N.B.: per quei prodotti per i quali non è prevista, per il particolare impiego, una specifica aliquota si applica l aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel punto 11, tab. A, del TUA. Gli oli e grassi animali e vegetali sono equiparati all olio combustibile.

46 COGENERAZIONE per la quota parte di combustibile, invece, eccedente rispetto al consumo specifico fino al previsto cs Aliq. Agevolata P.11 oltre il cs Aliq. uso combustione

47 COGENERAZIONE per la quota-parte di combustibile eccedente rispetto al consumo specifico, invece si applica l aliquota prevista per uso combustione : Combustibile fino a (kg/kwh) (*): combustione per usi industriali Aliquota agev. per prod. EE p.11 Tab A TUA Consumi eccedenti All. I TUA Oli vegetali nmc 0,194 Esenzione 31,38870 /1.000 kg(*) Gas naturale(smc/kwh) 0,220 0, per m³ 0, /mc (*) Oli e Grassi animali 0,194 15,33154 per mille kg 31,38870 /1.000kg (*) Gasolio 0,186 12,72601 per mille litri 403,21391 /1000 litri GPL 0,173 0,6817 per mille kg 189,94458 /1.000kg

48 COGENERAZIONE ESEMPIO di accisa dovuta sul consumo di combustibile, per una produzione di kwh in un impianto cogenerativo, ipotizzando un consumo specifico superiore del 10% rispetto a quello ammesso: Combustibile cs fino a rilevato (kg/kwh) [kg/kwh] Consumo rilevato [kg] (*): combustione per usi industriali (**): densità convenzionale 0,835 kg/dm 3 Quota per prod. e.e. [kg] Quota per combusti one [kg] Aliquota per prod. e.e. p.11 Oli vegetali nmc 0,194 0, Esenzione Gas naturale 0,22 0, Oli e Grassi animali 0,194 0, Gasolio 0,186 0, GPL 0,173 0, , per m³ 15,33154 per mille kg 12,72601 per mille litri 0,6817 per mille kg Aliquota per uso combustione Accisa sul combustibile 31,38870 /1.000 kg(*) 608,94 0, /mc (*) 373,80 31,38870 /1.000 kg (*) 3.583,26 403,21391 /1000 litri ,55 (**) 189,94458 /1.000kg 3.403,98

49 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) definizione : sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. ADEMPIMENTI FISCALI (circolare 12/D del )

50 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) Configurazione di approvvigionamento energetico (1:1):

51 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) ADEMPIMENTI previsti dal TUA per i SEU: circolare 12/D del ) Preliminarmente occorre precisare: Con il termine titolare dell impianto di produzione si intende il produttore, cioè il soggetto responsabile della gestione dell impianto per la produzione di energia elettrica e, in quanto tale, titolare della licenza fiscale di esercizio dell officina elettrica di produzione, e non il proprietario degli asset di produzione. Analogamente, con il termine titolare dell unità di consumo si intende il cliente finale, cioè il soggetto che effettivamente utilizza l energia elettrica per il proprio consumo (uso finale) e non il proprietario degli asset di consumo.

52 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.1 il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo soggetto giuridico), - Il produttore generalmente (*) riveste la figura di soggetto obbligato, art. 53, comma 1, lettera b) del TUA >licenza di esercizio officina di produzione, a richiesta, di acquisto. - Esenzione da accisa in presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e consumi per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall abitazione, trova applicazione la disposizione di cui all articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA. N.B. Anche in caso di parziale cessione alla rete, l officina elettrica di produzione, ai fini dell applicazione dell articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un officina elettrica per uso proprio (diritto di licenza pari a 23,24).

53 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.1 il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo soggetto giuridico), - Il consumatore finale, sull energia eventualmente prelevata dalla rete, se ha le caratteristiche previste dall articolo 53, comma 2, ovvero. a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh.

54 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.1 il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo soggetto giuridico), - Il consumatore finale, sull energia eventualmente prelevata dalla rete, se ha le caratteristiche previste dall articolo 53, comma 2, può, a sua scelta: a) fare denuncia anche di officina di acquisto e provvedere direttamente al versamento delle accise (se dovute) su tutta l energia elettrica consumata (in questo caso deve segnalare la situazione al proprio venditore, affinché non sottoponga ad accisa l energia elettrica da lui acquistata); ovvero, b) non richiedere di essere riconosciuto soggetto obbligato. In tal caso, il soggetto obbligato al pagamento delle accise, con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale, è il Venditore dell energia elettrica acquistata dalla rete.

55 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.2 il soggetto che gestisce l impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, Preliminarmente. - Il consumatore finale non può essere considerato autoproduttore; -Il produttore fornisce l energia elettrica ad un consumatore finale e non può essere considerato un autoproduttore, bensì esercente officina di produzione di energia elettrica a scopo commerciale; (art. 53, comma 1, lettera a) esercente officina elettrica), diritto di licenza 77,47.

56 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, Preliminarmente. Per quanto riguarda il prelievo di energia elettrica dalla rete, il fornitore assume la veste di: a) Venditore all ingrosso (o grossista), se il contratto di fornitura è stipulato dal Produttore (soggetto obbligato); b) Venditore al dettaglio (soggetto obbligato), se il contratto di fornitura è stipulato dal Cliente.

57 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, Preliminarmente. Inoltre, per quanto riguarda la cessione di energia elettrica alla rete, l acquirente, a seconda delle scelte operate da chi vende, può essere: -il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) -un qualsiasi grossista che opera nel mercato dell energia elettrica. N.B. In ogni caso, indipendentemente dai rapporti contrattuali con gli operatori esterni (casistiche 2a, 2b e 2c), il POD resta sempre nella titolarità del Cliente.

58 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, 2.a - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l acquisto dell energia elettrica dalla rete - casistiche di cui all articolo 11, comma 11.4, lettera c), dell Allegato A alla delibera 578/2013

59 In questo caso, tipologia 2.a SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) -Il Cliente normalmente non è soggetto obbligato; - Il Produttore è soggetto obbligato (licenza di esercizio di una officina elettrica di produzione e di acquisto, a scopo commerciale). -Il POD, intestato al Cliente, è anche il punto di frontiera dell Officina intestata al Produttore ( mandato senza rappresentanza, art c.c.)

60 In questo caso, tipologia 2.a SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) - La Società di vendita non applica l accisa in quanto non fattura ad un consumatore finale; -Il Produttore è il soggetto obbligato al versamento delle accise sull energia venduta al Cliente (derivante sia dalla produzione che dall acquisto), in qualità di soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale (articolo 53, comma 1, lettera a, del TUA)

61 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, 2.b - il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l acquisto dell energia elettrica dalla rete - casistiche di cui all articolo 11, comma 11.4, lettera b), dell Allegato A alla delibera 578/2013

62 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.b - Se il Cliente è soggetto obbligato (art. 53, comma 1, lettera c) oppure, a richiesta, comma 2.) ovvero... c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh.

63 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.b - il Cliente è soggetto obbligato al pagamento dell accisa -Il produttore cede in blocco l energia e, in assenza di autoconsumi, trova applicazione l art. 53-bis, comma 1, (comunicazione + dichiarazione) - I venditori (produttore e venditore) fatturano senza l applicazione dell accisa.

64 In questo caso, tipologia 2.b - il Cliente non è soggetto obbligato SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) -Il produttore esercisce un officina elettrica a scopo commerciale, avendo contezza delle letture del contatore di cessione, che è nella titolarità del Cliente, quantificare e paga l accisa sull elettricità venduta (P-U) al Cliente consumatore finale; -Il venditore applica l accisa in quanto fattura ad un consumatore finale.

65 ADEMPIMENTI del TUA ai SEU: circolare 12/D del ) SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) TIPOLOGIA n.2. il soggetto che gestisce l impianto di produzione (il produttore) non coincide con il consumatore finale, 2.c - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell energia elettrica immessa in rete e il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l acquisto dell energia elettrica prelevata dalla rete - casistiche di cui all articolo 11, comma 11.4, lettera a), dell Allegato A alla delibera 578/2013

66 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.c - Se il Cliente è soggetto obbligato (art. 53, comma 1, lettera c) oppure, trovandosi in presenza di due forniture, a richiesta, comma 2.) ovvero... c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione; 2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh.

67 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.c - il Cliente è soggetto obbligato al pagamento dell accisa (a richiesta, avendo 2 forniture) -Il produttore, non vende al Cliente tutta l energia prodotta, tuttavia, in assenza di autoconsumi art. 53-bis, comma 1, (comunicazione + dichiarazione) - I venditori (produttore e venditore) fatturano senza l applicazione dell accisa.

68 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) In questo caso, tipologia 2.c - il Cliente non è soggetto obbligato al pagamento dell accisa (a richiesta, avendo 2 forniture) -Il produttore esercisce un officina elettrica a scopo commerciale, quantificare e paga l accisa sull elettricità venduta (P-U) al Cliente consumatore finale; -Il venditore applica l accisa in quanto fattura ad un consumatore finale.

69 SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU) Ulteriori adempimenti e precisazioni forniti dalla circolare 12/D del La riduzione del 12% dei consumi specifici non si applica in caso di sola produzione di energia elettrica; in questo caso possibilità di riconoscimento di maggiori consumi specifici (anche per oli e grassi animali e vegetali) - Per impianti azionati da fonti rinnovabili diverse dai p.e. (es. solare, eolico, idroelettrico) scritturazione mensile dei dati (fermo restando la possibilità della convenzione potenza disponibile non superiore a 100 kw) - qualora il Produttore rientri tra i soggetti di cui all art. 53-bis, il Cliente, soggetto obbligato titolare di licenza di officina di acquisto per uso proprio, assume la responsabilità fiscale sull energia elettrica acquistata a partire dalla presa dell officina venditrice (art. 54 comma 3 del TUA).

70 «L acquisto e la gestione consapevole dei vettori energetici» Convegno Mercoledì 30 settembre 2015, ore Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9 LA GESTIONE delle ACCISE: quadro normativo ed opportunità FINE GRAZIE per l ATTENZIONE Ing. Nello Ferone Ufficio delle Dogane di Mantova dogane.mantova@agenziadogane.it - dogane.mantova@pce.agenziadogane.it

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