Expo Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate di Stefano Cesati e Francesco Zondini. L approfondimento

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1 Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate di Stefano Cesati e Francesco Zondini L approfondimento Al fine di favorire la realizzazione e la partecipazione ad Expo 2015, l accordo stipulato tra il Governo italiano e l Assemblea Generale del Bureau International des Expositions prevede particolari agevolazioni fiscali per i soggetti coinvolti; tali agevolazioni hanno carattere speciale e si aggiungono alle ordinarie regole fiscali normalmente vigenti in Italia. Un quadro degli aspetti fiscali connessi all evento è stato fornito con la circolare n. 27 del 7 agosto 2014, alla quale si sono aggiunte altre iniziative intraprese dell Agenzia delle entrate sempre con il fine di facilitare i soggetti esteri che, partecipando a Expo Milano 2015, devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano. Riferimenti Agenzia delle entrate, circolare 7 agosto 2014, n. 27/E Legge 14 gennaio 2013, n. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Il 31 marzo 2008 l Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (1) (BIE) ha designato Milano quale sede dell Expo 2015, l Esposizione Universale organizzata dall Italia, dedicata al tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Si tratta del più grande evento fieristico mai realizzato sull alimentazione e la nutrizione, con un area espositiva di 1,1 milioni di metri quadrati, dove alloggiano circa 55 padiglioni espositivi, con la partecipazione in veste ufficiale di 145 Paesi, 3 Organizzazioni internazionali ed oltre 20 milioni di visitatori attesi. Le modalità di svolgimento e di partecipazione ad Expo 2015 sono regolate dall accordo tra il Governo Italiano ed il BIE stipulato a Roma l 11 luglio 2012 (Accordo) (2), il quale, oltre alle disposizioni di carattere organizzativo (3), prevede agevolazioni fiscali speciali a favore di taluni dei diversi soggetti che, a vario titolo, sono interessati all evento: Partecipanti Ufficiali, ovvero gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all Expo Milano Ogni Partecipante Ufficiale ha una propria struttura operativa, denominata Commissariato Generale di Sezione, con un proprio personale (4); Partecipanti Non Ufficiali, ovvero le entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario Generale dell Expo Milano 2015 a partecipare all evento, al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali. Possono essere Partecipanti Non Ufficiali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche territoriali, le imprese e le organizzazioni della società civile. Ogni Partecipante Non Ufficiale è rappresentato da un Direttore; Commissario Generale dell Expo Milano 2015 cui spetta la rappresentanza dello Stato Italiano nei confronti del BIE per l adempimento degli Stefano Cesati - Dottore Commercialista in Milano Francesco Zondini - Dottore Commercialista in Milano Note: (1) Organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e sovraintende allo svolgimento delle Esposizioni Universali. (2) Ratificato con la Legge n. 3 del 14 gennaio 2013, recante Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l 11 luglio (3) La disciplina è integrata dal Regolamento Generale della manifestazione, previsto dall art. 8 della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, stipulata a Parigi il 22 novembre 1928, nonché di Regolamenti Speciali di attuazione. (4) Il Personale delle Sezioni, in particolare, comprende: (i) il Commissario Generale di Sezione, cui spetta generalmente la rappresentanza del Commissariato; (ii) il Commissario Generale Vicario; (iii) il Direttore di Padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione. 23

2 obblighi internazionali assunti dall Italia ai fini dello svolgimento dell evento; Organizzatore è la società Expo 2015 S.p.A., cui spetta il compito di porre in essere gli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione di Expo Milano 2015, quali, ad esempio, le opere di preparazione e costruzione del sito, nonché tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell Evento (5); Proprietario è la società AREXPO S.p.A., titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell Organizzatore. Per favorire la realizzazione e la partecipazione all evento, l accordo con il BIE prevede particolari agevolazioni fiscali per i soggetti coinvolti; tali agevolazioni hanno carattere speciale e si aggiungono alle ordinarie regole fiscali normalmente vigenti in Italia. Un quadro degli aspetti fiscali connessi all evento è stato fornito con la circolare n. 27/E del 7 agosto 2014, la quale si aggiunge ad altre iniziative dell Agenzia delle entrate intraprese per facilitare la partecipazione ad Expo, soprattutto per i soggetti esteri che, partecipando a Expo Milano 2015, devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano; di seguito verranno riepilogate le principali agevolazioni IVA applicabili alle diverse tipologie di operazioni che i soggetti sopra citati porranno in essere in relazione alla partecipazione all evento. Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 28 novembre 2013, è stato istituito un Desk appositamente dedicato all evento (Expo2015@ agenziaentrate.it) al quale i soggetti interessati possono rivolgersi, direttamente, tramite professionisti oppure tramite Expo 2015 S.p.A., per avere risposte a quesiti di natura fiscale. Oltre a ciò è stata istituita un apposita sezione tematica dedicata all Expo sul sito internet dell Agenzia delle entrate, oltre ad punto di contatto presso il Centro Servizi per i Partecipanti di Expo Milano 2015 che vedrà la presenza di funzionari dell Agenzia, ai quali i partecipanti potranno rivolgersi per gli adempimenti fiscali. Le agevolazioni IVA per i Partecipanti Ufficiali La principale agevolazione in ambito IVA è prevista dall art. 10, comma 5, dell Accordo secondo cui per quanto attiene all imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. L agevolazione interessa le operazioni di acquisto istituzionale effettuate dai Partecipanti Ufficiali per mezzo della loro struttura organizzativa - il Commissariato Generale di sezione - mediante la quale compiono le attività necessarie per la realizzazione e partecipazione all Expo. Ne restano, di converso, esclusi gli acquisti eseguiti da tali soggetti nell ambito delle attività commerciali che risultano, quindi, soggette alle ordinarie regole IVA. Analogamente, sono soggetti alle ordinarie regole impositive gli acquisti effettuati dai Partecipanti Non Ufficiali, anche se relativi all attività ufficiale espositiva finalizzata alla partecipazione all evento. Con riferimento all individuazione della soglia di ammontare rilevante ai fini dell agevolazione di non imponibilità, la risoluzione n. 10/2014 ha chiarito che occorre far riferimento all ammontare minimo previsto dall art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, che fissa in 300 euro la soglia per la non imponibilità delle operazioni effettuate nei confronti delle sedi consolari e diplomatiche e di alcuni organismi internazionali tassativamente indicati. Nonostante si tratti di norme speciali, il cui ambito applicativo deve essere individuato restrittivamente, senza cioè la possibilità di estensione a soggetti diversi da quelli espressamente richiamati, l Agenzia ne prevede l applicabilità anche a soggetti terzi che agiscano in maniera trasparente per conto dei Partecipanti Ufficiali, tramite un rapporto di mandato con rappresentanza (6). Note: (5) L art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, inoltre, affida ad Expo 2015 S.p.A. il compito di realizzare e gestire il Padiglione Italia. (6) Nel mandato con rappresentanza, infatti, il soggetto mandatario agisce in nome e per conto del mandante, con la conseguenza che le relative fatture emesse dai fornitori del mandante saranno intestate direttamente a quest ultimo. Diversamente, nel caso del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza verso i terzi sono considerate prestazioni di servizi autonome, anche se della medesima natura, nei rapporti tra mandante e mandatario. 24

3 Tale interpretazione estensiva delle disposizioni agevolative, limitata ai soggetti che agiscono per conto dei partecipanti in veste di mandatari con rappresentanza, trova legittimazione nell orientamento della Corte UE secondo cui la restrizione interpretativa può essere derogata con la finalità di salvaguardare l intento e gli effetti voluti dal Legislatore (7). Infatti, preso atto che l Accordo non prevede disposizioni particolari in merito alla struttura organizzativa dei Partecipanti Ufficiali la circolare precisa che la funzione operativa di Commissariato Generale di Sezione può essere affidata a: un Amministrazione pubblica del Partecipante Ufficiale (ad esempio, una sezione del Ministero dell Agricoltura di uno Stato estero appositamente distaccata a Milano), oppure a un soggetto terzo, quale una società costituita ad hoc (i.e. Special Purpose Vehicle - SPV) o un General Contractor. In tal caso il regime di non imponibilità può essere applicato a condizione che risulti da atto scritto (quale ad esempio un formale atto di nomina, l atto costitutivo dello SPV ovvero apposito mandato ad hoc) il conferimento al terzo della qualifica di Commissariato Generale di Sezione ovvero l esistenza del rapporto di mandato con rappresentanza dal quale si evinca anche che il Commissariato risulta in ogni caso responsabile dell operato del terzo. Per la fruizione dell agevolazione, il Commissariato o chi ne ha la rappresentanza è tenuto a predisporre in duplice copia un apposita dichiarazione secondo lo schema allegato alla risoluzione 15 gennaio 2014, n. 10/E, di cui una copia va consegnata al fornitore e l altra deve essere conservata a cura del Commissariato. La possibilità di effettuare acquisti di beni e/o servizi in regime di non imponibilità IVA è, tuttavia, riservata ai Commissariati Generali di in sintesi La principale agevolazione in ambito IVA è prevista dall art. 10, comma 5, dell Accordo secondo cui per quanto attiene all imposta sul valore aggiunto, gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. L agevolazione interessa le operazioni di acquisto istituzionale effettuate dai Partecipanti Ufficiali per mezzo della loro struttura organizzativa - il Commissariato Generale di sezione - mediante la quale compiono le attività necessarie per la realizzazione e partecipazione all Expo. Sezione (ovvero ai soggetti terzi ad hoc designati) unicamente per i beni utilizzati ai fini dell evento espositivo e non ha effetti sugli acquisti effettuati dal personale delle Sezioni per finalità diverse, quali l uso personale. Peraltro, ai sensi del comma 8 dell art. 10 dell Accordo con il BIE, l agevolazione non spetta qualora i beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni, siano ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito, senza il preventivo accordo delle Autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. La disposizione mira a limitare i benefici ai soli beni utilizzati per la realizzazione dei padiglioni espositivi e degli stand, nonché ai prodotti destinati ad essere esposti nell ambito di Expo Milano 2015, cosicché nel caso di mancata riesportazione dei suddetti beni è necessario assolvere ai dazi ed ai contributi in misura ordinaria. Il regime di non imponibilità previsto dall art. 10 dell Accordo a favore dei Partecipanti Ufficiali è applicabile anche all Organizzatore dell evento, ovvero agli acquisti istituzionali effettuati dalla Società Expo Italia 2015, mentre resta esclusa l applicazione delle disposizioni di favore agli acquisti effettuati dalla Società AREXPO S.p.A., quale titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell Organizzatore. Da ultimo, con riferimento alla natura delle operazioni agevolate, l Agenzia precisa che il regime di non imponibilità IVA di tali operazioni non genera plafond ai fini della qualifica di esportatore abituale del fornitore, in quanto tali operazioni non hanno natura di operazioni internazionali, ma godono di un beneficio di non imponibilità ad hoc. Nota: (7) In tal senso, cfr. Corte di Giustizia, sentenza n. 349/96 CP. 25

4 Regime IVA ordinario per le attività commerciale svolta dai partecipanti Expo 2015 è un evento a carattere non commerciale, tuttavia i Partecipanti (ufficiali o non ufficiali) possono svolgere attività commerciali nel limite del 20% dello spazio espositivo a loro disposizione (8); tenuto conto della tipologia di evento è ipotizzabile, dunque, che i Partecipanti svolgeranno attività quali ristorazione, somministrazione di alimenti bevande, organizzazione di spettacoli, cessioni di beni e gadget vari. Tuttavia, proprio per il carattere non commerciale dell evento, le agevolazioni fiscali risultano in generale applicabili solo alle operazioni compiute nell ambito dell attività istituzionale espositiva mentre, di converso, lo svolgimento in Italia di attività commerciali da parte dei Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali comporta l applicazione delle ordinarie regole IVA. Peraltro, la permanenza di uomini e mezzi sul territorio italiano per l organizzazione e la gestione dell evento può dar luogo ad una Stabile organizzazione, con conseguenze rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta (9). Ricordiamo, infatti, che la presenza di una branch sul territorio italiano fa acquisire al soggetto estero lo status di soggetto passivo IVA stabilito in Italia limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla Stabile organizzazione (10), con effetti rilevanti sotto il profilo dell individuazione del luogo di tassazione dei servizi resi e ricevuti. In particolare, infatti, ai sensi dell art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando: sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e, quindi, anche ad una Stabile organizzazione italiana; sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato o da una Stabile organizzazione italiana. Per l individuazione dell esistenza di una Stabile organizzazione in Italia, si può far riferimento all art. 162, comma 1 del T.U.I.R. che recepisce l art. 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (11), nonché all art. 11 del Reg. UE 15 marzo 2011 n. 282; sintetizzando, la Stabile organizzazione può essere definita come qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze e/o di fornire i servizi di cui assicura la prestazione (12). Sempre nell ambito del citato Regolamento UE, all art. 22 vengono forniti i criteri da applicare per stabilire se ai fini IVA la Stabile organizzazione sia da considerarsi l effettivo committente dei servizi (con conseguente rilevanza dell operazione in Italia) ed a tal fine occorre considerare molteplici aspetti, quali la natura e l utilizzazione dei servizi forniti, il numero di partita IVA del committente comunicato al fornitore, nonché la partita IVA del soggetto che provvede al pagamento del servizio. È da notare, peraltro, che la circolare n. 27/E/2014 sul punto precisa che qualora nello spazio espositivo di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale fosse svolta un attività commerciale, in linea di principio si debba considerare esistente una Stabile organizzazione. Con riferimento al requisito temporale (grado sufficiente di permanenza), preso atto che il commentario OCSE non prevede un termine minimo, a cui fare riferimento, il Ministero ritiene che nella fattispecie in esame il requisito temporale vada adattato alla durata limitata dell evento, il quale in ogni caso è destinato a protrarsi per 6 mesi (1 maggio - 31 ottobre 2015). Nell ipotesi, a questo punto residuale, in cui lo svolgimento di un attività commerciale da parte dei soggetti esteri non abbia i requisiti per configurare una Stabile organizzazione, vi sarà comunque la necessità di assolvere gli obblighi ai fini IVA in Italia: è il caso, ad esempio, di operazioni svolte nei confronti di soggetti privati, o nei confronti di altri soggetti Note: (8) Cfr. art. 19 del Regolamento Generale. (9) Nonché ai fini delle imposte sui redditi. (10) Cfr. art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n (11) Ferma restando la necessità di verificare le singole Convenzioni internazionali. (12) A differenza della definizione di Stabile organizzazione ai fini reddituali data dal Modello OCSE, la Stabile organizzazione IVA presuppone quindi l impiego congiunto del fattore umano e di quello tecnico/materiale senza che rilevi di per sé l attribuzione di una partita IVA al soggetto estero che potrebbe risultare funzionale al solo assolvimento degli adempimenti IVA connessi ad operazioni effettuate in Italia da parte del soggetto non residente. 26

5 non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia. In tutti questi casi ricorrono gli obblighi di identificazione IVA di cui all art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, i soggetti IVA stabiliti in un Paese della Unione Europea possono, alternativamente, identificarsi direttamente, ai sensi dell art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972; qualora il predetto soggetto estero sia stabilito in un Paese extra europeo dovrà assolvere gli obblighi IVA in Italia unicamente mediante la nomina di un rappresentante fiscale. Reverse charge per i servizi acquistati da Organizzatore e Proprietario L art. 19 dell Accordo prevede l applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile all organizzatore e al proprietario dai soggetti appaltatori. Si tratta di una fattispecie ad hoc prevista per le operazioni realizzate nell ambito dell evento che si differenzia dal reverse charge tipico del settore del subappalto edile di cui all art. 17 comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, a differenza del quale il regime dell inversione contabile è applicato direttamente nei rapporti tra appaltatore e il committente (Expo 2015 S.p.A. ovvero Arexpo S.p.A.). Il medesimo regime si applica anche nell ipotesi in cui l Organizzatore si avvalga di un soggetto terzo che agendo nel ruolo di stazione appaltante, nell ambito di un mandato senza rappresentanza agisca in nome e per conto dell Organizzatore. Accessorietà ampia per i servizi funzionali all evento Secondo l Agenzia, l attività espositiva di Expo 2015 è un attività complessa che ai fini IVA può essere considerata come riconducibile alle soluzioni operative Le agevolazioni fiscali risultano in generale applicabili solo alle operazioni compiute nell ambito dell attività istituzionale espositiva mentre, di converso, lo svolgimento in Italia di attività commerciali da parte dei Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali comporta l applicazione delle ordinarie regole impositive IVA. Peraltro, la permanenza di uomini e mezzi sul territorio italiano per l organizzazione e la gestione dell evento può dar luogo ad una Stabile organizzazione, con conseguenze rilevanti ai fini dell individuazione del luogo di tassazione delle operazioni. prestazioni fieristiche di cui all art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che risultano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 37/2011, circa l individuazione dei servizi rientranti in tale ambito compresa l interpretazione estensiva ivi fornita in merito al concetto di accessorietà di cui all art 12 del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, in tale circolare vengono richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze C-327/94 del 26 settembre 1996 e C-114/05 del 9 marzo 2006, nelle quali è stato precisato che debbono essere considerate accessorie ad un attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi. Come affermato al punto n.16 della sentenza C-327/94, sono possibili due interpretazioni del termine accessorie. In base alla prima, si tratterebbe di prestazioni accessorie alla persona del prestatore del servizio principale (per esempio, tutte le prestazioni effettuate da un artista, che sono accessorie alla sua prestazione principale); in base alla seconda, si tratterebbe di prestazioni accessorie rispetto all oggetto della prestazione principale (per esempio, qualsiasi prestazione accessoria rispetto all attività artistica principale, indipendentemente dalla persona che la effettua). Secondo la Corte, al fine di poter qualificare un operazione come accessoria si deve tenere in considerazione l interesse del cliente rivolto all acquisizione di una prestazione globale, con la conseguenza che, in tal caso, deve essere privilegiata la prima interpretazione del requisito di accessorietà, dove assume rilevanza il solo profilo oggettivo dell operazione complessivamente considerata (punto 24 della sentenza). Possono dunque ritenersi accessorie tutte le prestazioni di servizi che rappresentano un 27

6 presupposto necessario per la realizzazione dell evento fieristico, a prescindere dal soggetto che le effettua. Tale interpretazione estensiva del concetto di accessorietà è tuttavia limitata ai soli servizi accessori alle prestazioni fieristiche, con la conseguenza che per operazioni diverse, quali ad esempio le forniture di beni, tornano applicabili le regole generali previste dall art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, che oltre al nesso di strumentalità tra operazione accessoria ed operazione principale presuppongono necessaria anche l identità soggettiva delle parti che intervengono nelle operazioni. Alla luce di tale richiamo interpretativo, l Agenzia individua una serie di servizi rientranti nell ambito delle disposizioni di cui al citato art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 tra i quali: i servizi resi dall organizzatore (Expo 2015 spa) nei confronti dei Partecipanti (Ufficiali e non) per consentire loro la partecipazione all evento come, la fornitura dei servizi idrici, di telecomunicazione e di elettricità nonché la gestione degli spazi espositivi comuni; i servizi, da chiunque resi, ai Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali all evento, se funzionali o connessi alla realizzazione dell evento o alla partecipazione allo stesso quali ad esempio quelli relativi alla costruzione e all allestimento interno dei padiglioni espositivi quali ad esempio, il montaggio, il trasporto dei materiali e la posa dei cavi); i servizi resi dall organizzatore relativamente alla messa disposizione del lotto per il tempo necessario alla realizzazione dell evento. Come anticipato, tuttavia, tale estensione interpretativa del concetto di accessorietà è riferita ai soli servizi accessori alle prestazioni fieristiche con la conseguenza che sotto il profilo della rilevanza territoriale, i servizi fieristici in esame seguono criteri diversi seconda lo status del committente e del luogo in cui questo soggetto è stabilito. In particolare, nel caso in cui il committente del servizio non sia un soggetto passivo IVA, i servizi in discussione si considerano effettuati in Italia in quanto soluzioni operative L attività espositiva di Expo 2015 è un attività complessa che ai fini IVA può essere considerata come riconducibile alle prestazioni fieristiche di cui all art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che risultano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 37/2011, circa l individuazione dei servizi rientranti in tale ambito compresa l interpretazione estensiva ivi fornita in merito al concetto di accessorietà di cui all art 12 del D.P.R. n. 633/1972. ivi materialmente eseguiti ai sensi dell all art 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972; diversamente nel caso in cui il committente rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA, le prestazioni si considerano territorialmente rilevanti nel luogo di stabilimento del committente, con la conseguenza che se il committente è stabilito all estero i servizi risultano fuori campo IVA in Italia. Servizi relativi all accesso all evento Secondo quanto previsto dal richiamato art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni servizi per l accesso all evento, compresi i servizi accessori, coincide con il luogo di effettivo svolgimento a prescindere dallo status del committente. I criteri per l individuazione dei servizi in discussione sono forniti dal Reg. n. 282/2011 citato, secondo il quale rientrano tra i servizi relativi all accesso le prestazioni le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica ; con riferimento all individuazione dei servizi accessori all accesso devono intendersi, ai sensi del medesimo Regolamento, i servizi forniti dietro corrispettivo ai visitatori e comprendono in particolare l utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ad esclusione dei semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti. Con riferimento all Expo, pertanto, le prestazioni connesse con l accesso alla manifestazione, compresa la vendita dei biglietti di ingresso, assumono rilevanza territoriale in Italia. Ciò premesso, il trattamento IVA applicabile è desumibile dall art. 19, comma 3 dell Accordo, secondo il quale le prestazioni rese dall Organizzatore per l accesso ad Expo Milano non rientrano tra le prestazioni esenti da IVA di cui all art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972. Tali prestazioni, infatti, risultano ordinariamente imponibili ad aliquota del 10%, ai sensi di quanto previsto dall art. 46-ter, comma 4, del D.L. n. 69/2013 che li ricomprende tra le prestazioni di 28

7 servizi di cui alla tabella C, allegata al D.P.R. n. 633/1972 ( mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con Decreto del Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni similari ). La vendita dei biglietti d accesso dovrà essere certificate con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi soluzioni operative Il luogo impositivo delle prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, nonché i servizi accessori connessi con l accesso, coincide con quello in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente, a prescindere dallo status del committente (soggetto passivo o privato consumatore). Tali prestazioni sono imponibili ad aliquota ridotta del 10%. misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate ai sensi del Decreto del 13 luglio 2000, dei provvedimenti del direttore dell Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002, del 3 agosto 2004, e del 4 marzo 2008 nonché, per quanto riguarda i titoli di accesso ad Expo Milano 2015, dei Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate del 9 maggio

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