CITTA DI MESSINA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE *************

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1 CITTA DI MESSINA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ************* L anno il giorno.. del mese di. nella sede del Comune di Messina dinanzi a me Dott.., Segretario Generale dell Amministrazione Comunale di Messina, autorizzato al rogito dei contratti nella forma pubblica amministrativa nell interesse del Comune di Messina per disposizione di legge, si sono costituiti: DA UNA PARTE: 1) Comune di Messina (in seguito denominato Ente ), rappresentato dal Dott... nella qualità di Dirigente Responsabile del Dipartimento Programmazione Bilancio e Entrate. E DALL ALTRA: 2) L Istituto di Credito. (in seguito denominato Tesoriere ) autorizzato a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, rappresentato da PREMESSO: - Che l Ente è incluso nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica mista di cui all art. 7 del D.Lgs. 279/97, modificato dall art. 77 quater della Legge 133/2008; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Affidamento del servizio L Ente affida in gestione il servizio di tesoreria per il periodo di sette anni. Il servizio è svolto in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 1. Il servizio è effettuato negli idonei locali dati in locazione dall Ente, a carico del quale restano tutti gli oneri relativi alle spese di manutenzione straordinaria, sito presso la sede municipale di Palazzo Zanca. Il canone di locazione è determinato in ,00 annue. Detto canone verrà aggiornato annualmente a decorrere dall inizio del 2 anno in misura pari al 75% delle variazioni in aumento, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il predetto canone annuo dovrà essere versato dal Tesoriere anticipatamente ed in un unica soluzione entro il mese di febbraio di 1

2 ogni anno. A carico del Tesoriere sono, invece, le spese di trasferimento per gli impianti, le attrezzature, il mantenimento e funzionamento dei locali medesimi. 2. All assolvimento del servizio il Tesoriere provvede destinandovi almeno sei unità lavorative da adibire ai servizi nei due sportelli con orario di svolgimento coincidente con il normale orario delle agenzie bancarie. 3. Qualora alla scadenza della convenzione non fosse stata svolta la nuova gara per l affidamento del servizio, è fatto obbligo all istituto bancario aggiudicatario di continuare il servizio di tesoreria alle medesime condizioni e patti previsti nella presente convenzione, e comunque non oltre il termine di mesi sei dalla scadenza del contratto. Art. 2 Oggetto della convenzione 1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell Ente, con l osservanza delle norme contenute nell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed i pagamenti di tutte le spese ordinate, con l osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e relative disposizioni integrative ed applicative, nonché la custodia dei titoli e dei valori. 2. In caso di trasporto di somme, il Tesoriere agisce sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, non ammettendosi perdite per causa fortuita o di forza maggiore. Art. 3 Gestione informatizzata del servizio 1. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi d incasso, devono essere gestite con metodologie e sistemi informatici, con collegamento diretto telematico tra il servizio finanziario dell Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l interscambio in tempo reale dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, senza alcun onere per il Comune. Il Tesoriere assicurerà l attivazione di un efficace ed efficiente sistema basato su mandati di pagamento e ordinativi di incasso sottoscritti elettronicamente con firma digitale e, conseguentemente, con interruzione della relativa produzione cartacea. 2. Il Tesoriere è obbligato ad adeguare la propria organizzazione per la gestione del servizio ai fini del precedente comma, entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Per la formalizzazione dei relativi rapporti può procedersi con scambio di lettere. L onere per l attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere compatibili con i sistemi hardware e software adottati dal Comune di Messina, è a totale carico del Tesoriere. 2

3 Art. 4 Esercizio finanziario 1. L esercizio finanziario dell Ente ha durata annuale, che inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. 2. Il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuato a fine esercizio, all esercizio nuovo sarà operato senza particolari formalità, a chiusura dell esercizio medesimo, evidenziandone l importo sotto apposita voce delle situazioni di cassa del nuovo esercizio di competenza. Art. 5 Trasmissione di atti e documenti 1. L Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, prima dell inizio di ciascun esercizio finanziario: a) copia del bilancio di previsione dell esercizio di competenza esecutivo a norma di legge; b) eventuale deliberazione Consiliare autorizzativa dell esercizio provvisorio, nelle more dell esecutività del Bilancio approvato dal Consiglio e/o quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stata fissata per legge in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario. 2. L Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell esercizio finanziario: a) copia delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta Comunale e dei provvedimenti del Sindaco, esecutivi, relativi alle variazioni di bilancio, agli storni di fondi ed ai prelevamenti dal fondo di riserva; b) elenco dei residui attivi e passivi riportati dagli esercizi precedenti, giuste le risultanze del rendiconto approvato dal Consiglio, sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario. L Ente deve dare al Tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, qualifiche ed autografo di firma delle persone e dei loro sostituti, autorizzati a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa e quanto altro attiene al servizio di tesoreria, delle variazioni che intervenissero per decadenza o nuova nomina, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Tesoriere prima che egli abbia ricevuto tali comunicazioni di variazione saranno riconosciute valide. Art. 6 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 1. Qualora all inizio dell esercizio, nonostante il termine di legge risulti scaduto, non sia stato deliberato dal Consiglio il Bilancio di previsione, il Tesoriere potrà estinguere solo mandati di pagamento emessi in conto residui passivi e mandati di pagamento emessi in conto competenza disposti per l esecuzione di spese in gestione provvisoria. 2. Qualora all inizio dell esercizio il bilancio di previsione sia stato già deliberato dal Consiglio e, nelle more della sua esecutività, risulti autorizzata la gestione in esercizio provvisorio, il Tesoriere potrà estinguere anche mandati di pagamento emessi in conto competenza per l esecuzione di spese in esercizio provvisorio. 3

4 3. Qualora all inizio dell esercizio il bilancio di previsione non risulti deliberato dal Consiglio in quanto la scadenza del termine per la deliberazione sia stata fissata da norme di legge in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. 4. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire i pagamenti di cui ai commi precedenti senza alcuna ulteriore formalità aggiuntiva rispetto a quanto previsto ai successivi articoli 8 e 12, intendendosi, con le sottoscrizioni dei Responsabili dei Servizi previste nei predetti articoli, a carico dell Ente la responsabilità sul rispetto dei limiti imposti dall ordinamento finanziario e contabile. Art. 7 Riscossioni 1. La riscossione delle entrate è effettuata dal Tesoriere senza l onere del non riscosso per riscosso e senza l obbligo di intimazione ed esecuzione contro i debitori inadempienti, restando a carico dell Ente la cura di ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l incasso. 2. Restano escluse dalla convenzione le entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione e le entrate patrimoniali ed assimilate per le quali l Ente, sulla base di apposita convenzione, può avvalersi del concessionario della riscossione, nell intesa che le somme riscosse saranno versate dall agente incaricato al Tesoriere nei termini e nei modi previsti in detta convenzione. 3. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi di introito (reversali) emessi dall Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell Ente e contenenti tutte le indicazioni prescritte dall ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, dal regolamento medesimo, nonché con le indicazioni della nuova codifica gestionale SIOPE, prevista dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 febbraio Per ciascuna somma riscossa il Tesoriere deve rilasciare regolare quietanza, datata e numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, da staccarsi da apposito bollettario o con sistemi equipollenti previsti dalla legge. Ogni quietanza dovrà riportare gli estremi dell ordinativo di incasso relativo alla somma riscossa. 5. Il Tesoriere non può rifiutarsi di incassare, anche senza ordinativi, le somme versate da terzi per causali dagli stessi denunciate. In tal caso sulla quietanza verrà apposta la clausola salvi i diritti dell Ente e l incasso, attribuito alla contabilità fruttifera, sarà immediatamente segnalato all Ente per la regolarizzazione mediante ordinativo da emettere entro 30 giorni e, comunque, entro la chiusura dell esercizio, ove quest ultima avvenga prima di 30 giorni. Gli incassi effettuati sono codificati dal Tesoriere con il codice previsto per gli incassi in attesa di regolarizzazione o per gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazione di cassa. A seguito dell emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell Ente, tali codici saranno sostituiti da quelli definitivi. 6. Per le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, le somme devono essere riversate nella contabilità speciale infruttifera, con immediata comunicazione all Ente del versamento eseguito nonché la relativa prova documentale, ai fini della emissione della reversale nei tempi di cui al comma precedente. 4

5 Art.8 Modulistica 1. La fornitura dei bollettari per il rilascio delle quietanze e d ogni altro modello connesso alle operazioni di riscossione, con esclusione degli ordinativi d incasso, è a carico del Tesoriere. Art.9 Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere esclusivamente in base a mandati di pagamento individuali o collettivi emessi dall Ente su appositi moduli numerati progressivamente per esercizio finanziario, contenenti tutte le indicazioni prescritte dall ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, dal Regolamento di contabilità dell Ente, nonché con le indicazioni della codifica gestionale SIOPE prevista dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 febbraio I beneficiari sono avvisati direttamente dall Ente dopo la consegna dei relativi mandati al Tesoriere. Resta cura dell Ente accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi dal beneficiario e, pertanto, sui mandati dovranno essere indicate le generalità dei soggetti creditori e quelle dei soggetti cui le somme stesse dovranno essere pagate con il relativo titolo. 3. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli dei servizi per conto terzi, o delle somme risultanti dall elenco dei residui passivi fornito dall Ente, nonché nei limiti dei fondi di cassa e delle eventuali anticipazioni concesse. Eventuali pagamenti effettuati in eccedenza alla disponibilità ed in difformità alle indicazioni contenute nei titoli emessi dall Ente comporta responsabilità del Tesoriere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell Ente sia dei terzi creditori. 4. Nelle more dell approvazione del rendiconto da parte del Consiglio e, conseguentemente, dell acquisizione dell elenco dei residui passivi di cui al precedente art. 4, comma 2, lettera b, il Tesoriere potrà estinguere i mandati di pagamento emessi in conto residui, anche se provenienti dalla competenza dell esercizio precedente, soltanto se su gli stessi o sugli elenchi di trasmissione, cumulativamente, risulterà apposta attestazione, resa dal Responsabile del servizio finanziario, di sussistenza del debito nella contabilità dell Ente. 5. Anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, il Tesoriere è tenuto ad eseguire i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento nonchè da obblighi che, per disposizione di legge, fanno carico al Tesoriere stesso, da eseguirsi improrogabilmente, ad epoche fisse per somme prestabilite in base ai documenti preventivamente comunicati o notificati dall Ente nei limiti dei fondi disponibili di cassa, ivi comprese le anticipazioni. In tal caso il pagamento sarà immediatamente segnalato all Ente per la regolarizzazione mediante mandato da emettere entro 30 giorni e, comunque, entro la chiusura dell esercizio, ove quest ultima avvenga prima di 30 giorni. I pagamenti effettuati sono codificati dal Tesoriere con il codice previsto per i pagamenti in attesa di regolarizzazione o per i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazione di cassa. A seguito dell emissione dei relativi mandati di pagamenti da parte dell Ente, tali codici saranno sostituiti da quelli definitivi. 6. Qualunque penalità, indennità di mora, sanzione, etc., derivanti dal ritardato pagamento, sarà posta a carico del Tesoriere, il quale ha peraltro l obbligo di segnalare 5

6 tempestivamente all Ente, in quanto a lui noti, quei pagamenti il cui ritardo potrebbe recare nocumento. 7. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a ritardata emissione di mandati da parte dell Ente, salvo i casi di cui al precedente comma 6, oppure a difetto, errore o incompletezza nei dati evidenziati sui mandati. 8. I mandati sono esigibili, presso tutti gli sportelli della banca tesoriere, a partire dal secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di ricezione degli stessi da parte del Tesoriere, salvo nei casi di mandati relativi a scadenze perentorie, per i quali il Tesoriere è tenuto a provvedere al relativo pagamento a presentazione del mandato stesso. Il pagamento degli stipendi del personale dipendente dell Ente dovrà essere effettuato nell arco temporale tra il 24 ed il 28 di ciascun mese, previa consegna dei relativi mandati per oneri diretti e riflessi almeno tre giorni prima del pagamento. Il pagamento della tredicesima mensilità e degli emolumenti relativi al mese di dicembre dovrà essere effettuato nell arco temporale tra il 18 e il 23 del mese di dicembre di ciascun anno. 9. Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare o da trasmettere per via telematica all Ente, unitamente ai mandati, in allegato al proprio rendiconto. 10. I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte dell emittente, anche secondo altre forme e precisamente: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. 11. Le spese e le tasse, inerenti l esecuzione dei pagamenti di cui al precedente comma, sono poste a carico del beneficiario e trattenute dal Tesoriere sull importo nominale del mandato. Non verranno applicate commissioni sui pagamenti delle competenze stipendiali, a favore del personale dipendente ed assimilato (Amministratori, Consiglieri Comunali e Circoscrizionali ed Esperti) anche se effettuati a mezzo bonifici presso Istituti di credito diversi da quelli appartenenti al Tesoriere. Sono, altresì, esenti da commissioni e/o spese i pagamenti a favore di altri enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Asl, ecc.) Istituti finanziari e Organizzazioni sindacali. 12. In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti con le modalità di cui la precedente comma 10, lettera a), b), c), il Tesoriere allega, secondo i casi, la documentazione dell operazione effettuata, la ricevuta bancaria o postale, il tagliando dell assegno circolare non trasferibile e l avviso di ricevimento, previa apposita dichiarazione annotata sui mandati. 13. Sulla richiesta dell Ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita con la relativa prova documentale. Art. 10 Rate di mutui 1. A seguito della notifica da parte dell Ente degli atti di delegazione di pagamento a garanzia delle rate di ammortamento di mutui e prestiti, il Tesoriere è tenuto a versare l importo ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di mora in caso di ritardato pagamento, salvo che il mancato pagamento non sia addebitabile al Tesoriere per mancanza di disponibilità finanziaria. 2. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e gli eventuali interessi di 6

7 preammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. saranno effettuate mediante l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria (R.N.I.), che prevede, tra l'altro, il servizio di incasso R.I.D. per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui dalla stessa concessi. Il modulo R.I.D., precompilato per la parte di propria competenza dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e, firmato dall Ente, sarà presentato alla banca tesoriera per l'accettazione e per il perfezionamento dell'addebito in conto. Il modulo R.I.D. deve: riportare il codice Azienda SIA "29284"; essere sottoscritto dal Legale Rappresentante ovvero dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; prevedere che l'opposizione all'addebito possa essere effettuata dall'ente "entro la data di scadenza"; escludere eventuali clausole limitative all'addebito, quali, ad esempio, il numero massimo di disposizioni d'incasso, l'importo massimo per pagamento e quant'altro; essere unico; ciò, in quanto il "codice cliente", assegnato dall'azienda creditrice al debitore, si riferisce a tutte le posizioni debitorie esistenti tra la Cassa ed il singolo Ente. Pertanto, l'ente dovrà sottoscrivere un unico modulo R.I.D.; 3. Non sono ammessi "bonifici antergati", ovvero con data valuta destinatario antecedente alla data di addebito. Pertanto, le disposizioni di incasso presentate dalla Cassa non potranno riportare la valorizzazione della "data limite di pagamento", in quanto il trattamento della stessa da parte della banca tesoriera determinerebbe la gestione di "valute antergate", incompatibile con il regime delle tesorerie, sia unica che mista; 4. Le disposizioni di incasso R.I.D. dovranno essere immesse in rete dalla Cassa in tempo utile per consentire il pervenimento delle stesse alla banca domiciliataria entro il 10 giorno lavorativo antecedente la data di scadenza dell'obbligazione, riportata nella disposizione di incasso; 5. Qualora la banca tesoriera non ricevesse dalla Cassa, entro la data su menzionata, la disposizione di incasso R.I.D., il tesoriere effettuerà il pagamento mediante bonifico, provvedendo alla restituzione della disposizione di incasso automatica tardivamente pervenuta, secondo le modalità d'uso esonerando il Comune di Messina da eventuali responsabilità; 6. Qualora l'importo della disposizione di incasso R.I.D. non corrisponda alla posizione debitoria dell'ente o alla sommatoria delle posizioni debitorie (nel caso in cui la disposizione raggruppi più posizioni di mutuo), riscontrate dal tesoriere (regolari in termini di sussistenza della delegazione e dei controlli a monte), quest'ultimo comunicherà, mediante la procedura R.I.D., l'operazione come insoluta e procederà all'effettuazione del bonifico per la parte regolarmente riscontrata; Art. 11 Chiusura d esercizio 1. L Ente s impegna a non presentare al Tesoriere mandati di pagamento oltre il 15 Dicembre, salvo che per le competenze al personale e per altre spese aventi scadenza perentoria oltre il suddetto termine e, comunque, per tutte quelle spese il cui mancato pagamento potrebbe comportare danno patrimoniale al Comune. 2. I mandati interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 Dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni circolari non trasferibili, da spedire al beneficiario a mezzo raccomandata con tassa a carico del destinatario o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, oppure con altre modalità previste nel regolamento di contabilità dell Ente. 7

8 3. Per l esecuzione dei mandati nelle forme di cui al precedente comma e di cui al comma 11 dell art. 8, l ente è tenuto a fornire i dati necessari. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti d individuazione o d indicazione del creditore imputabili ad errori o incompletezza dei dati forniti dall Ente. 4. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all Ente l importo dei titoli di pagamento restituiti per irreperibilità degli intestatari e che risultassero non riscossi, con accredito distinto per mandato di riferimento, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, informazioni dell esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. Art. 12 Aperture di credito 1. Nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento di contabilità dell Ente, il pagamento delle spese, oltre che in base ai mandati, può essere ordinato con apertura di credito a favore di funzionari delegati i quali provvedono sia con ordinativi di pagamento a favore di creditori, sia direttamente mediante prelevamento di fondi dalle aperture di credito medesime. Art. 13 Elenchi degli ordini di pagamento e di riscossione 1. Gli ordinativi d introito ed i mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice copia, uno dei quali è restituito firmato dal Tesoriere in segno di ricevuta. 2. Gli elenchi, distintamente per gli ordinativi d introito e per i mandati di pagamento, sono numerati progressivamente per esercizio finanziario, datati, firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro Dirigente e/o funzionario individuato nel regolamento di contabilità dell Ente e devono contenere gli estremi, con i relativi importi, dei documenti d entrata e di spesa elencati. Art.14 Amministrazione e custodia di titoli e valori 1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e valori di proprietà dell Ente. La gestione, ove consentito dalla legge, avviene alle più favorevoli condizioni dei vigenti accordi interbancari. Le cedole sono versate nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. 2. Alle medesime condizioni sono custoditi i titoli ed i valori depositati da terzi a favore dell Ente, con l obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione di detti titoli e valori senza regolare ordine di prelievo. 3. Per la gestione dei depositi effettuati da terzi, il Tesoriere provvede in base alle procedure definite dal regolamento di contabilità dell Ente, ai sensi dell ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali. 8

9 Art. 15 Anticipazioni di tesoreria 1. Su richiesta del Responsabile dei Servizi finanziari, dopo l adozione della relativa deliberazione, il Tesoriere concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dell importo e della durata fissato dalla legge. 2. Gli interessi passivi sulla scopertura utilizzata decorrono dall effettivo utilizzo delle somme. Gli introiti dell Ente, con valuta in giornata, affluiscono a deconto dell anticipazione utilizzata. 3. Sull anticipazione di tesoreria il Tesoriere non ha diritto ad alcuna commissione. 4. Il tasso debitore, comprensivo di ogni commissione, aggio, spese e quant altro, sarà pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di punti.. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio di Tesoreria, l Ente s impegna ad estinguere ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi in via subordinata, a fare rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le esposizioni in essere, nonché a fare assumere a quest ultimo gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Ente. Art. 16 Tasso creditore 1. La misura del tasso attivo sulle giacenze di cassa dell Ente, nonché sui depositi del conto corrente economale, comprensivo di ogni commissione, aggio, spese e quant altro, sarà pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea diminuito di punti.. Art. 17 Compenso e rimborsi 1. Per l espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, il Tesoriere corrisponde all Ente un compenso annuo di. da versarsi anticipatamente in unica soluzione entro il mese successivo alla stipula del contratto per il primo anno, successivamente, in pari data. 2. Le disponibilità finanziarie annue di.offerte dal Tesoriere in sede di partecipazione alla gara per sponsorizzare iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali dell'ente saranno messe a disposizione, all inizio di ciascun anno, su conto corrente fruttifero intestato all Ente medesimo. 3. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e non espressamente previsti nella convenzione medesima, l Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni che lo stesso, in quanto Azienda bancaria, pratica alla propria clientela. 4. Il Tesoriere ha, in ogni caso, diritto al rimborso delle spese sostenute per bolli postali ed ogni altra spesa non ripetibile, nei confronti di terzi, sostenuta per l espletamento del servizio. 5. Ai rimborsi l Ente provvede con cadenza trimestrale sulla base d apposita nota spese del Tesoriere. 9

10 Art. 18 Imposta di bollo 1. Nell esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti il Tesoriere si atterrà alle disposizioni che l Ente è tenuto ad indicare sui titoli d entrata e spesa circa l assolvimento dell imposta di bollo. Art. 19 Verifiche e ispezioni 1. Il Tesoriere deve prestarsi a tutte le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa secondo le norme previste dall ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e dal regolamento di contabilità dell Ente. Art. 20 Resa del conto del tesoriere 1. Il Tesoriere deve rendere, entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, il conto della propria gestione di cassa, corredato dai prescritti allegati, a termini dell ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali. 2. In caso di mancata presentazione, l Ente, previo avviso, con deliberazione della Giunta dispone la compilazione d ufficio, con spese a carico del Tesoriere, e determina la sanzione nei limiti di cui al successivo art Completato d ufficio il conto, il Tesoriere è invitato a sottoscriverlo. In caso di rifiuto, l Ente ricorrerà ad atto d ufficiale giudiziario, con cui fissa un termine per l accettazione e la sottoscrizione. Trascorso tale termine, il conto s intende riconosciuto e sottoscritto. 4. L Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva d approvazione del rendiconto, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza del giudizio di conto. 5. Qualora nel rendiconto approvato dall Ente risultino variazioni al carico o al discarico, la deliberazione d approvazione del rendiconto deve essere trasmessa al Tesoriere subito dopo l adozione, per consentire la presentazione d eventuali osservazioni, deduzioni o reclami. Qualora questi non siano presentati entro i 30 giorni successivi, le variazioni s intendono tacitamente accettate. Art. 21 Obblighi gestionali del tesoriere 1. Ogni giorno il Tesoriere è tenuto a trasmettere al servizio finanziario dell Ente la situazione giornaliera della cassa. 2. La situazione giornaliera indica le singole entrate ed uscite, il dettaglio della consistenza delle somme con vincolo di destinazione e la giacenza di cassa con la distinta degli importi e degli esiti. 3. Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il Tesoriere trasmette al servizio finanziario dell Ente l elenco degli ordini d incasso non riscossi nel mese immediatamente precedente. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa, inoltrandone una copia all Ente. 10

11 Art. 22 Garanzie per la gestione del servizio 1. Per eventuali danni causati all Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e col proprio patrimonio. 2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Ente. 3. Nelle ipotesi che il Tesoriere non ottemperi correttamente agli oneri contenuti negli articoli della presente convenzione, l Ente diffida il Tesoriere medesimo a rispettare le clausole contrattuali ponendo rimedio ai danni causati. 4. In caso di recidiva, l Ente, previo avviso, applica nei confronti del Tesoriere una sanzione, da determinarsi fra un minimo di ,00 ed un massimo di ,00 in relazione alla gravità della violazione. 5. A seguito di tre inadempienze da parte del Tesoriere, che abbia determinato una sanzione, l Ente valuterà la possibilità di risolvere il contratto in danno. Art. 23 Spese di stipula e di registrazione 1. Tutte le spese per diritti, imposte ed in genere oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto per il servizio di Tesoreria, sono a carico del Tesoriere. Art. 24 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in special modo le norme dell Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e del regolamento di contabilità dell Ente. Art. 25 Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come appresso indicato: 1) L Ente presso la sede Municipale di Messina. 2) Il Tesoriere presso la sede del 11

12 INDICE ARTICOLI Art. 1 Affidamento del servizio Art. 2 Oggetto della convenzione Art. 3 Gestione informatizzata del servizio Art. 4 Esercizio finanziario Art. 5 Trasmissione di atti e documenti Art. 6 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria Art. 7 Riscossioni Art. 8 Modulistica Art. 9 Pagamenti Art. 10 Rate di mutui Art. 11 Chiusura d esercizio Art. 12 Aperture di credito Art. 13 Elenchi degli ordini di pagamento e di riscossione Art. 14 Amministrazione e custodia di titoli e valori Art. 15 Anticipazione di tesoreria Art. 16 Tasso creditore Art. 17 Compenso e rimborsi Art. 18 Imposta di bollo Art. 19 Verifiche e ispezioni Art. 20 Resa del conto del tesoriere Art. 21 Obblighi gestionali del tesoriere Art. 22 Garanzie per la gestione del servizio Art. 23 Spese di stipula e di registrazione Art. 24 Rinvio Art. 25 Domicilio delle parti 12

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