SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO QUINQUENNALE
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- Francesca Leonardi
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1 COMUNE DI CASANDRINO ROVINCIA DI NAPOLI SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE BILANCIO TRIBUTI E CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO QUINQUENNALE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 - Oggetto del servizio di Tesoreria 1. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell Ente finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia e amministrazione di titoli, alla custodia di valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell Ente. 2. Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge n. 720 e s.m.i. 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all Ente e viene gestito dal Tesoriere. 4. Il servizio viene effettuato nei locali della sede di del Tesoriere. ART. 2 Durata del contratto Il servizio di Tesoreria avrà una durata di anni cinque a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. ART. 3 - Modalità di gara 1. La gara sarà aggiudicata a seguito di determinazione del responsabile dell Area ragioneria e tributi, che indicherà, tra l altro, le modalità di scelta del contraente, ai sensi dell art.192, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Le offerte saranno esaminate in base ai criteri di valutazione di seguito elencati. 3. L Istituto di credito dovrà assicurare la presenza di una propria filiale nei limiti di una distanza dalla sede comunale non superiore a km. 6 (sei). 4. Ad eccezione del servizio di Tesoreria e della custodia, amministrazione e compravendita di titoli, sia di proprietà che di terzi, che dovranno essere a titolo gratuito, per le restanti condizioni viene attribuito, a ciascuna di esse, un punteggio massimo mentre per i punteggi intermedi si applicherà il principio della proporzionalità. Gli Istituti di credito concorrenti dovranno prevedere nell offerta l accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato nonché: - tasso d interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di Tesoreria ammissibili per legge, con indicazioni dello scostamento in percentuali rispetto al T.U.R. - tasso fisso d interesse passivo per la concessione di anticipazioni di tesoreria ( art.222 d.to l.gvo 267/2000), con indicazioni dello scostamento in percentuali rispetto al T.U.R. - contributo annuo (da corrispondere per ogni anno della convenzione) in favore del Comune a sostegno di iniziative varie - sportello adibito esclusivamente al servizio Tesoreria, con personale qualificato ed aperto per almeno 4 ore al giorno
2 - numeri di sportelli nella provincia di Napoli - servizio di home banking con funzioni informative per l accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria - possesso del certificato di qualità di cui alle norme UNIEEN ISO 9001/2000 rilasciato da un Ente accreditato SINCERT - esperienze di gestione di servizi di Tesoreria in altre Province o Comuni con volume di bilancio di cassa superiore a di. - effettuazione dei pagamento in giroconto in forma gratuita e senza spese, per tutti i fornitori dell Ente per bonifici presso il Tesoriere: - % assunzione dell obbligo di sopportare tutte le spese correlate al servizio (bolli quietanza, spese postali, ecc.): - costo del servizio importo massimo a base d asta ,00 quale compenso forfetario annuo ART. 4 - Requisiti soggettivi per la gestione del servizio 1. Sono ammessi alla gara per l affidamento del servizio di Tesoreria i soggetti abilitati ai sensi dell art. 208 D.to L.gvo 267/2000. ART. 5 - Responsabilità del Tesoriere 1. Per eventuali danni causati all Ente affidatario del servizio o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio 2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Ente. ART. 6 - Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria 1. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, tramite collegamento tra il servizio finanziario dell Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio. Le spese derivanti sono a carico del Tesoriere. ART. 7 - Operazioni di riscossione 1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (ordinativi d incasso) emessi e trasmessi con le modalità di redazione e comunicazione previste dalla legge e dal regolamento di contabilità dell Ente nonché con l indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o non fruttifera, a cui le entrate devono affluire ai sensi dell art. 1, comma primo, della legge n. 720/1984. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell amministrazione. Tali incassi, saranno immediatamente segnalati al Comune stesso, con richiesta di regolarizzazione.
3 ART. 8 - Rilascio di quietanza 1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. ART. 9 - Operazioni di pagamento 1. I pagamenti possono avere luogo solo se gli ordinativi di pagamento risultano emessi entro i limiti dei rispettivi capitoli stanziati in bilancio. 2. A tal fine l Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le deliberazioni di variazione e di prelevamento di quote dal fondo di riserva debitamente esecutive. 3. Il Tesoriere deve tenere la contabilità della gestione delle somme riscosse e pagate a specifica destinazione. 4. Gli ordinativi di pagamento sono redatti, firmati e trasmessi con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme provenienti dal ricavo di mutui, gli stessi saranno corredati dalla documentazione di cui al secondo e terzo comma dell art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro in data 5 novembre Il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere ordinativi di pagamento oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. ART Estinzione degli ordinativi di pagamento 1. L estinzione degli ordinativi di pagamento da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell Ente ordinatario sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 2. Gli ordinativi di pagamento intestati ad un unico creditore da pagarsi con accredito su conto corrente, trasmessi in contemporanea al Tesoriere, sono estinti dallo stesso in unica soluzione con unico bonifico. 3. Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell art. 44 della legge 526/1982, il Comune apporrà sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali. 4. Per gli ordinativi di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito al percepiente. 5. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare al Comune, con valuta uguale alla data di emissione, l importo degli assegni circolari rientrati per l irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il tramite il Comune, informazioni sull esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa. 6. Su richiesta del Comune il Tesoriere estingue i mandati a mezzo di assegni di bonifico. 7. I beneficiari saranno avvisati delle disposizioni di pagamento direttamente dal Tesoriere dopo l avvenuta consegna dei relativi ordinativi di pagamento. 8. Gli ordinativi di pagamento sono eseguibili dal giorno successivo a quello della consegna. 9. Le spese e tasse inerenti all esecuzione dei pagamenti, se previste, sono poste a carico dei beneficiari salva diversa disposizione dell Ente. 10. Il pagamento degli stipendi ai dipendenti e degli emolumenti agli amministratori e revisori con accredito sul c/c bancario o per contanti presso la sede o presso altre agenzie dell Istituto Tesoriere sono effettuate a titolo gratuito.
4 11. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 12. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento o derivanti da altra causa deliberata dall Ente o dal dirigente responsabile anche in assenza della preventiva emissione del ordinativo di pagamento. L Ente provvederà all emissione del relativo ordinativo di pagamento entro il termine previsto dalla legge. 13. Gli ordinativi di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione ART. 11 Obblighi del Tesoriere per le delegazioni di pagamento 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il Tesoriere è tenuto a versare l importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell indennità di mora in casi di ritardato pagamento e del rimborso all Ente delle spese comunque derivanti dal ritardato pagamento. ART. 12 Annotazione della quietanza 1. Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 2. Su richiesta dell Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. ART. 13 Firme autorizzate 1. Il Comune comunicherà preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e gli ordinativi di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati da sostituti, si intende che l intervento dei medesimi è dovuto all assenza o all impedimento dei titolari. ART. 14 Gestione di titoli e valori
5 1. I titoli di proprietà dell Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal Tesoriere con contabilizzazione delle relative cedole alle scadenze. 2. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell operazione. ART. 15 Verifica di cassa 1. L organo di revisione economico-finanziaria dell Ente provvede con cadenza prevista dalla legge alla verifica di cassa e alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria. 2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell amministrazione dell Ente. ART. 16 Obblighi di documentazione e conservazione 1. Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell esercizio, ai seguenti adempimenti: a. aggiornamento e conservazione del giornale di cassa b. aggiornamento e conservazione del partitario delle riscossioni e dei pagamenti c. conservazione dei verbali di verifica di cassa d. conservazione delle rilevazioni periodiche dei flussi di cassa previste dalla legge 2. Il Tesoriere trasmette giornalmente copia degli adempimenti sub 1 a e a scadenza delle verifiche e rilevazioni periodiche copia dei documenti sub 1 b, 1 c e 1 d. ART. 17 Conto del Tesoriere 1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi del combinato disposto dell art. 93, comma 2, e dell art.226, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, rende all Ente il conto della propria gestione di cassa con le modalità previste dall art. 266 del D. Lgs. n. 267/ Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione prevista dal citato art. 266 del D. Lgs. n. 267/2000: a. gli allegati di svolgimento per singola risorsa di entrata, per singolo intervento di spesa, per ogni capitolo di entrata e di spesa per servizi per conto terzi b. gli ordinativi di riscossione e pagamento c. la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime d. eventuali altri documenti richiesti dalla legge o dalla Corte dei Conti ART. 18 Disciplina delle anticipazioni di Tesoreria
6 1. Il Tesoriere, su richiesta dell Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo previsto dalla legge. 2. Le somme anticipate sono messe a disposizione dal Tesoriere e i relativi interessi sono computati sulle somme effettivamente utilizzate e per il tempo di utilizzo effettivo. 3. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune a norma di legge fino alla totale compensazione delle somme anticipate. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, anche con scadenza predeterminata, concesse dal Tesoriere a qualsiasi titolo obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare a quello subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse del Comune. ART. 19 Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti, altri impegni e pagamenti obbligatori per legge 1. Il Tesoriere provvederà ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per l insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà con l osservanza del precedente art. 17, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni anche con l eventuale anticipazione di Tesoreria. ART. 20 Contributi a favore dell Ente 1. Il Tesoriere si impegna ad erogare annualmente, in favore dell Ente, le somme indicate nell offerta. 2. L erogazione del contributo avverrà entro e non oltre il 31 marzo di ogni esercizio di riferimento. 3. I contributi non potranno essere vincolati nella loro destinazione. ART. 21 Cauzione 1. Il Tesoriere nella sua qualità di Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutti i suoi beni del regolare svolgimento del servizio, ai sensi dell art.211 D.to L.gvo 267/2000. ART. 22 Servizio di Tesoreria di Istituzioni comunali 1. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare alle condizioni convenute con il Comune, il servizio di Tesoreria di tutte le Istituzioni comunali che lo richiedano, con svolgimento presso lo sportello della banca a scelta dell Istituzione comunale interessata.
7 ART. 23 Eventuali rimborsi al Tesoriere 1. Il Tesoriere ha diritto al documentato rimborso delle spese per bolli di quietanza e oneri postali nei termini stabiliti nell offerta. ART. 24 Spese di stipulazione e registrazione della convenzione 1. Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
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